TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/11/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3962 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA DELITALA 2 CP_1 P.IVA_1
CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. AIME ROBERTO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato bracciante agricola, ha Parte_1 proposto azione nei confronti dell' , deducendo che: CP_1
• nell'anno 2015 aveva svolto attività lavorativa agricola alle dipendenze della ditta individuale per n. 102 giornate Controparte_2 lavorative, come da DMAG, buste paga e dichiarazioni sostitutive prodotte;
• per tale anno era stata iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza ed aveva percepito le prestazioni di disoccupazione agricola;
• con provvedimento del 21.02.2020 le veniva comunicato che, per il CP_1 periodo 01.01.2015–31.12.2015, erano stati corrisposti € 8.207,24 “in più”
a titolo di disoccupazione agricola (cat. DSAGR n. 2016698609149), sul presupposto della mancata iscrizione ovvero della successiva cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
conseguentemente l'ente richiedeva la restituzione della suddetta somma.
Avverso detto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso amministrativo, rimasto infruttuoso, e quindi l'odierno ricorso giudiziale, con cui:
• in via principale, chiede dichiararsi la nullità e/o illegittimità dell'atto di indebito per indeterminatezza, genericità ed erroneità delle somme richieste, nonché l'insussistenza dell'obbligo restitutorio;
• in via subordinata, chiede accertarsi che nell'anno 2015 ha regolarmente lavorato alle dipendenze della ditta per 102 giornate, con CP_2 conseguente illegittimità del provvedimento di revoca e di indebito;
CP_1
• chiede, inoltre, inibitoria al recupero in via di compensazione o trattenuta delle somme asseritamente dovute.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, CP_1
l'improponibilità/inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dal diritto alla prestazione e dall'azione di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 22 L. 11.2.1970 n. 7; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la ditta
“FRC di RA NZ O”, sulla base di ampio verbale ispettivo da cui emergerebbe la natura fittizia dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati, con conseguente legittimità della cancellazione dagli elenchi e della richiesta di restituzione delle prestazioni.
Con note ex art. 127-ter c.p.c. l'Avv. Bonina, per la ricorrente, ha ribadito le conclusioni di ricorso, sottolineando, in particolare, che:
• il provvedimento è “nullo, generico ed erroneo”, in quanto si limita a CP_1 prospettare un indebito senza fornire riscontro probatorio concreto;
• la ricorrente nega di avere mai percepito le somme indicate, e l' non CP_1 ha fornito prova dell'avvenuto pagamento;
• l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. presuppone la prova, da parte dell'ente che agisce in ripetizione, dell'effettiva erogazione delle somme.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
DIRITTO
L'azione proposta da è, nella sostanza, un'azione di Parte_1 accertamento negativo dell'indebito previdenziale, volta a far dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di restituire quanto richiesto dall' con il CP_1 provvedimento del 21.02.2020 e l'illegittimità del relativo recupero.
Solo in via subordinata, la ricorrente deduce la regolarità del rapporto di lavoro e della conseguente iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2015, domandando l'accertamento dell'effettiva prestazione lavorativa per 102 giornate.
Ne consegue che il tema principale del presente giudizio riguarda la legittimità della pretesa restitutoria e non direttamente la reiscrizione negli elenchi anagrafici.
L' eccepisce la decadenza dal diritto all'iscrizione negli elenchi CP_1 nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della L.
11.2.1970 n. 7, deducendo che la cancellazione delle giornate è intervenuta con la
3ª variazione trimestrale del 2017, pubblicata dal 15.12.2017 al 31.12.2017, e che il ricorso giudiziale è stato proposto solo nel 2020.
L'eccezione è fondata nei limiti in cui la domanda miri ad ottenere, in via autonoma, l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi agricoli, poiché:
• il termine di decadenza previsto dall'art. 22 L. 7/1970 per l'impugnazione delle variazioni degli elenchi è di regola brevissimo (120 giorni dalla pubblicazione);
• nella specie, tra la pubblicazione della variazione (dicembre 2017) e la proposizione del ricorso (2020) è decorso un lasso di tempo ampiamente superiore al termine decadenziale.
Deve, pertanto, dichiararsi inammissibile, per intervenuta decadenza, la domanda subordinata di accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2015. Tale statuizione, peraltro, non esaurisce l'oggetto del giudizio, che resta incentrato sulla diversa questione della sussistenza dell'indebito e dell'obbligo restitutorio. L'eccezione di decadenza non è, dunque, assorbente rispetto alla domanda principale di accertamento negativo del debito.
L' ha qualificato la propria pretesa come indebito da prestazione CP_1 relativo a disoccupazione agricola, richiamando l'asserita mancanza – o successiva cancellazione – delle giornate utili per l'anno 2015.
In via generale, l'azione di ripetizione dell'indebito è disciplinata dall'art. 2033 c.c., secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”; l'ente previdenziale che intenda recuperare prestazioni ritenute indebite deve, quindi, dimostrare l'avvenuto pagamento e la non debenza delle somme.
In materia previdenziale, la disciplina è integrata, per talune prestazioni pensionistiche, dalle norme speciali di cui all'art. 52 L. 88/1989 e all'art. 13 L.
412/1991, che regolano, in chiave di sanatoria, l'irripetibilità di somme erogate in buona fede per errore dell'ente. (ca-bari.giustizia.it)
Sul piano dell'onere della prova, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 18046/2010, hanno chiarito che la ripartizione dell'onere probatorio va individuata alla luce dell'art. 2697 c.c. e della struttura del diritto azionato, precisando che, nel giudizio avente ad oggetto indebito previdenziale, occorre distinguere tra:
• l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione (che grava sul beneficiario che agisce per mantenerla o per evitare la ripetizione);
• l'onere di provare il fatto storico del pagamento e la sua indebita causale, che grava sull'ente che pretende il recupero.
La successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8648/2024; Cass. n.
19561/2024; Cass. n. 11965/2024) ha ribadito che, nel giudizio instaurato dal pensionato/beneficiario per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione, egli è tenuto a provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire (o mantenere) la prestazione contestata;
tuttavia resta fermo che l'ente previdenziale deve quantomeno allegare e documentare l'effettiva erogazione delle somme che assume indebitamente percepite. Nel caso in esame, la peculiarità sta nel fatto che la ricorrente nega in radice l'avvenuta percezione delle somme indicate nell'atto , contestando, CP_1 quindi, il fatto storico del pagamento, e non soltanto il titolo giustificativo delle prestazioni.
In una simile configurazione, il fatto costitutivo del preteso diritto di credito dell'ente è rappresentato, in primo luogo, dall'avvenuta erogazione di quanto si assume indebitamente pagato;
pertanto, è l' a dover fornire prova CP_1 rigorosa del pagamento.
L'atto del 21.02.2020 si limita ad indicare:
• il numero della pratica di disoccupazione agricola (DSAGR n.
2016698609149);
• il periodo di riferimento (anno 2015);
• l'importo complessivo di € 8.207,24 quale somma “pagata in più”;
• una motivazione generica, riferita al pagamento di prestazioni “per un numero di giornate superiore a quelle spettanti” ovvero “non spettanti per mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi”.
Tale atto non indica:
• le singole rate o i periodi cui le somme si riferirebbero;
• la data e la modalità dei pagamenti (bonifico, accredito su conto, pagamento in contanti, ecc.);
• il conto corrente o il supporto di accredito;
• l'eventuale successivo recupero mediante trattenute su prestazioni correnti.
L' , costituendosi in giudizio, ha prodotto ampia documentazione CP_1 ispettiva volto a dimostrare l'inesistenza dell'azienda e la fittizietà dei CP_2 rapporti di lavoro;
tuttavia non ha depositato mandati di pagamento, quietanze, estratti conto, né altra documentazione idonea a provare che l'importo di €
8.207,24 sia stato effettivamente posto nella disponibilità della ricorrente.
Le ampie risultanze ispettive – che, per la loro natura di verbale redatto da funzionari pubblici, fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, mentre le dichiarazioni dei terzi sono liberamente valutabili – rilevano principalmente ai fini dell'accertamento del rapporto di lavoro e della legittimità della cancellazione dagli elenchi, ma non suppliscono alla mancanza di prova puntuale del pagamento delle somme oggetto di ripetizione.
Né può ritenersi sufficiente, a tali fini, la sola indicazione, nell'atto di indebito, di un importo complessivo, trattandosi di dato meramente unilaterale e interno all'amministrazione, privo di quella tracciabilità minima che la giurisprudenza di legittimità richiede per la prova del pagamento in tema di indebito previdenziale.
Posto che:
• la ricorrente ha espressamente contestato di avere percepito le somme richieste dall' ; CP_1
• l' non ha fornito prova documentale dell'avvenuto pagamento CP_1 dell'importo di € 8.207,24 (o di altra somma) in favore di Parte_1
[...]
• il provvedimento di indebito è strutturalmente generico e non consente di verificare la riconducibilità dell'importo indicato a concreti pagamenti effettuati;
deve ritenersi non assolto da parte dell'ente previdenziale l'onere probatorio in ordine al fatto costitutivo della propria pretesa, rappresentato dall'effettiva erogazione delle somme oggetto di ripetizione.
Ne consegue che la domanda principale di parte ricorrente – diretta a far dichiarare l'insussistenza dell'obbligo restitutorio – risulta fondata, dovendo essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento del 21.02.2020 e CP_1
l'insussistenza, in capo a , dell'obbligo di restituire l'importo Parte_1 richiesto.
La fondatezza della domanda di accertamento negativo dell'indebito rende assorbite:
• le ulteriori questioni attinenti al merito del rapporto di lavoro agricolo e alla legittimità della cancellazione dagli elenchi (fermo restando, per la domanda subordinata di reiscrizione, quanto già affermato in ordine alla decadenza ex art. 22 L. 7/1970); • le questioni relative al regime di prescrizione del diritto di ripetizione, non più rilevanti una volta escluso, in radice, il presupposto dell'avvenuto pagamento.
Alla luce del pericolo concreto di trattenute sulle prestazioni future, segnalato dalla ricorrente, appare altresì fondata la richiesta di inibitoria, dovendo essere preclusa all' ogni forma di recupero, in via di compensazione, CP_1 trattenuta o iscrizione a ruolo, delle somme oggetto del provvedimento annullato;
ove, nelle more del giudizio, siano state già operate trattenute, l'ente dovrà provvedere alla restituzione in favore della ricorrente.
L' risulta soccombente in relazione alla domanda principale di CP_1 accertamento negativo dell'indebito; non ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese seguono, pertanto, la soccombenza e vanno poste a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore anticipatario della ricorrente, CP_1 come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro –definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro
, Controparte_3 così provvede:
1. dichiara inammissibile, per intervenuta decadenza ex art. 22 L. 11.2.1970
n. 7, la domanda subordinata di accertamento del diritto di all'iscrizione negli elenchi nominativi dei Parte_1 lavoratori agricoli per l'anno 2015;
2. accoglie la domanda principale e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza, in capo a , dell'obbligo di Parte_1 restituire all' la somma di € 8.207,24 (ovvero l'eventuale diversa CP_1 somma indicata nel provvedimento del 21.02.2020) a titolo di indebito relativo all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015; 3. annulla il provvedimento del 21.02.2020 di richiesta di restituzione CP_1 delle somme asseritamente indebitamente erogate a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2015, nei confronti di Parte_1
;
[...]
4. condanna l' a restituire a le somme che CP_1 Parte_1 dovessero essere state eventualmente già trattenute o recuperate in esecuzione del provvedimento annullato;
5. condanna l' al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Carmela Bonina.
Così deciso in Patti 22/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo