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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/12/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1314/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. REHO STEFANIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 15/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1314 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Reho (codice fiscale;
fax 06/889- C.F._2
37383, indirizzo di posta certificata co) come da Email_1 procura autenticata in calce al presente atto su foglio separato, con studio in Roma, via Clelia 67/b RICORRENTE E
(C.F.= ), Controparte_2 P.IVA_1
, Controparte_3 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dott. Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa quali Funzionari del suddetto , sito in , CP_4 CP_3 CP_3 via del Paradiso n.4, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di non assumere direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danni da reiterazione abusiva contratti a termine. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.9.2025 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di insegnante di religione in forza di contratti a tempo deter Controparte_1 settembre ad agosto, negli aa.ss. dal 2002/03 al 2024/25; che la reiterazione dei suddetti contratti era lesiva dei propri diritti secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia Europea, della Corte Costituzione e della Corte di Cassazione ed implicava il diritto al risarcimento dei danni in misura tale da garantire l'efficacia dissuasiva del sistema rispetto avverso la reiterazione abusiva di contratti a termine. Tanto premesso ha formulato le seguenti richieste: "accertato il ricorso abusivo a una successione ancora in atto di contratti di lavoro a tempo determinato come in atti, su posto vacante (contratti al 31/8) per 23 anni consecutivi, accertare e dichiarare - per il danno da ricorso abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato – anche ai sensi dell'art. il diritto della ricorrente, con conseguente ordine e condanna all'Amministrazione resistente in tal senso, a un'indennità ai sensi del vigente articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pari a 24 mensilità riferite all'ultima retribuzione stante il lungo periodo di abuso di contratti a termine, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella misura ritenuta di giustizia sempre con riferimento alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, sin da ora, antistataria”. Il convenuto si è costituito resistendo alla domanda e chiedendo “Accertata e dichiarata, CP_1 ov l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento vantato dalla Ricorrente sulla base dei contratti ultra-decennali, rigettare comunque il ricorso per tutti i motivi sopra esposti. Nel caso di accoglimento della pretesa avversaria, limitare la stessa al riconoscimento del risarcimento del danno, commisurandone l'entità ai soli periodi di supplenza di cui ha fornito prova controparte, ove configurabili come supplenza su posti in organico di diritto come sopra precisato e nella misura minima prevista dalla legge. Con vittoria e/o compensazione delle spese di lite, la cui liquidazione vorrà tener conto del contegno processuale dei ricorrenti”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. La domanda è fondata. La questione è stata di recente affrontata dalla S.C. la quale con sent. Sez. L, n. 18698 del 09/06/2022 ha chiarito che “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”. Con la medesima pronuncia la Corte ha peraltro affermato che “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”; “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini CP_1 risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a term della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”. Nel caso in esame il convenuto non ha contestato l'abusiva reiterazione dei contratti a CP_1 termine, né ha dedotto la durata infrannuale di tali contratti e legittimità della relativa causale. Per tale ipotesi va quindi riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016. Alla luce di quanto precede va conseguentemente riconosciuta l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e va conseguentemente riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni da quantificarsi in virtù dell'art. 28 co. 2 del D.Lgs n. 81/215 con un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Nella specie tenuto conto della natura del risarcimento accordato, del percepimento di regolare retribuzioni, del numero delle reiterazioni e dell'attuale prosecuzione del rapporto, pare equo determinare l'indennità nella misura di 10 mensilità. L'eccezione di prescrizione del credito dedotta dall'Amministrazione deve essere disattesa trattandosi di condotta e danno ancora in corso di consumazione. Alla soccombenza segue la condanna alle spese nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dell'incremento dovuto in ragione del numero delle parti dei procedimenti riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e per l'effetto accerta e dichiara l'illegittimità dei Controparte_1 Cont ulati tra la ricorrente e il dall'a.s. 2002/03 e per l'effetto condanna il al risarcimento in favore della ricorrente del danno commisurato CP_1 in 10 mensilità dell tribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte Controparte_1 ricorrente che si liquidano in € 1.450,00, oltre rimb. forf., spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1314/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. REHO STEFANIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 15/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1314 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Reho (codice fiscale;
fax 06/889- C.F._2
37383, indirizzo di posta certificata co) come da Email_1 procura autenticata in calce al presente atto su foglio separato, con studio in Roma, via Clelia 67/b RICORRENTE E
(C.F.= ), Controparte_2 P.IVA_1
, Controparte_3 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dott. Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa quali Funzionari del suddetto , sito in , CP_4 CP_3 CP_3 via del Paradiso n.4, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di non assumere direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danni da reiterazione abusiva contratti a termine. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.9.2025 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di insegnante di religione in forza di contratti a tempo deter Controparte_1 settembre ad agosto, negli aa.ss. dal 2002/03 al 2024/25; che la reiterazione dei suddetti contratti era lesiva dei propri diritti secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia Europea, della Corte Costituzione e della Corte di Cassazione ed implicava il diritto al risarcimento dei danni in misura tale da garantire l'efficacia dissuasiva del sistema rispetto avverso la reiterazione abusiva di contratti a termine. Tanto premesso ha formulato le seguenti richieste: "accertato il ricorso abusivo a una successione ancora in atto di contratti di lavoro a tempo determinato come in atti, su posto vacante (contratti al 31/8) per 23 anni consecutivi, accertare e dichiarare - per il danno da ricorso abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato – anche ai sensi dell'art. il diritto della ricorrente, con conseguente ordine e condanna all'Amministrazione resistente in tal senso, a un'indennità ai sensi del vigente articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pari a 24 mensilità riferite all'ultima retribuzione stante il lungo periodo di abuso di contratti a termine, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella misura ritenuta di giustizia sempre con riferimento alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, sin da ora, antistataria”. Il convenuto si è costituito resistendo alla domanda e chiedendo “Accertata e dichiarata, CP_1 ov l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento vantato dalla Ricorrente sulla base dei contratti ultra-decennali, rigettare comunque il ricorso per tutti i motivi sopra esposti. Nel caso di accoglimento della pretesa avversaria, limitare la stessa al riconoscimento del risarcimento del danno, commisurandone l'entità ai soli periodi di supplenza di cui ha fornito prova controparte, ove configurabili come supplenza su posti in organico di diritto come sopra precisato e nella misura minima prevista dalla legge. Con vittoria e/o compensazione delle spese di lite, la cui liquidazione vorrà tener conto del contegno processuale dei ricorrenti”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. La domanda è fondata. La questione è stata di recente affrontata dalla S.C. la quale con sent. Sez. L, n. 18698 del 09/06/2022 ha chiarito che “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”. Con la medesima pronuncia la Corte ha peraltro affermato che “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”; “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini CP_1 risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a term della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”. Nel caso in esame il convenuto non ha contestato l'abusiva reiterazione dei contratti a CP_1 termine, né ha dedotto la durata infrannuale di tali contratti e legittimità della relativa causale. Per tale ipotesi va quindi riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016. Alla luce di quanto precede va conseguentemente riconosciuta l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e va conseguentemente riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni da quantificarsi in virtù dell'art. 28 co. 2 del D.Lgs n. 81/215 con un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Nella specie tenuto conto della natura del risarcimento accordato, del percepimento di regolare retribuzioni, del numero delle reiterazioni e dell'attuale prosecuzione del rapporto, pare equo determinare l'indennità nella misura di 10 mensilità. L'eccezione di prescrizione del credito dedotta dall'Amministrazione deve essere disattesa trattandosi di condotta e danno ancora in corso di consumazione. Alla soccombenza segue la condanna alle spese nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dell'incremento dovuto in ragione del numero delle parti dei procedimenti riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e per l'effetto accerta e dichiara l'illegittimità dei Controparte_1 Cont ulati tra la ricorrente e il dall'a.s. 2002/03 e per l'effetto condanna il al risarcimento in favore della ricorrente del danno commisurato CP_1 in 10 mensilità dell tribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte Controparte_1 ricorrente che si liquidano in € 1.450,00, oltre rimb. forf., spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO