Trib. Viterbo, sentenza 15/12/2025, n. 823
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Sentenza 15 dicembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato sentenza nella controversia promossa da una docente di religione cattolica contro l'Amministrazione resistente, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato. La ricorrente, che aveva prestato servizio in forza di contratti annuali dal 2002/03 al 2024/25, lamentava la lesione dei propri diritti a causa della successione di tali contratti, chiedendo un'indennità pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, o in misura ritenuta di giustizia, in ragione della gravità della violazione e della durata del rapporto. L'Amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento vantato dalla ricorrente e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, ovvero, in caso di accoglimento, la limitazione del risarcimento ai soli periodi di supplenza provati e configurabili come tali su posti in organico di diritto, nella misura minima prevista dalla legge.

Il Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso, accertando e dichiarando l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti a partire dall'anno scolastico 2002/03. A tal fine, il Tribunale ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine dei docenti di religione cattolica il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, o l'utilizzazione discontinua che determini una durata complessiva superiore alle tre annualità, fatti salvi i casi di contratti motivati da esigenze sostitutive o per la conclusione di procedure concorsuali. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'Amministrazione resistente non avesse contestato l'abusiva reiterazione dei contratti né dedotto la durata infrannuale e la legittimità della relativa causale. Pertanto, ha riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, quantificandolo in 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, ritenendo equa tale misura in considerazione della natura del risarcimento, del percepimento di retribuzioni regolari, del numero delle reiterazioni e dell'attuale prosecuzione del rapporto. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione è stata disattesa, trattandosi di condotta e danno ancora in corso di consumazione. Infine, il Tribunale ha condannato l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 1.450,00, oltre accessori di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Viterbo, sentenza 15/12/2025, n. 823
    Giurisdizione : Trib. Viterbo
    Numero : 823
    Data del deposito : 15 dicembre 2025

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