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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VO FA
N. V.G. 2719/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2719/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZUNINO GIORGIA, con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, via Langosco n. 16
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vigevano, in data 28/04/2017, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigevano alla Parte I, n. 27, dell'anno 2017;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga opportuno, e nel reciproco rispetto.
2. Il figlio minorenne conserverà la prevalente collocazione presso la residenza materna in regime di affido condiviso.
3. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo fondiario sarà assegnata alla signora che vi dimorerà con il figlio minore. Parte_1 4. I ratei del mutuo gravante sulla casa coniugale saranno pagati dalla signora , Parte_1 sino alla vendita dell'immobile, già disposta da entrambi i coniugi.
5. I ratei dei finanziamenti contratti da entrambi i coniugi (con e ) CP_1 CP_2
continueranno a essere pagati da entrambi.
6. Per quanto concerne il contributo al mantenimento del figlio minore, il signor Pt_2
verserà alla signora , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 200,00, Parte_1
rivalutabile ISTAT, e così sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio. La somma a titolo di contributo al mantenimento aumenterà automaticamente a euro 300,00 al momento della vendita della casa coniugale o all'estinzione di almeno un finanziamento.
7. Entrambi i genitori concordano nel mantenere l'iscrizione scolastica del figlio minore presso l'istituto privato in cui è attualmente iscritto ( Vigevano) e così Persona_1
sino alla conclusione del ciclo scolastico della scuola materna, accollandosi al 50% il pagamento della relativa iscrizione e i ratei mensili.
8. L'auto LF TG 1A (attualmente di proprietà ) sarà assegnata in Parte_1 proprietà a;
l'auto OR TG FJ (attualmente di proprietà Parte_2 Pt_2
sarà assegnata in proprietà a . I coniugi provvederanno ai
[...] Parte_1
passaggi di proprietà nei termini di legge presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile.
9. Entrambi i genitori comunque concorreranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie ed extra assegno così come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli avvocati di Pavia che si consegna ai coniugi. Previa esibizione di opportuna documentazione giustificativa nei termini ivi stabiliti.
10. Alle seguenti condizioni sarà esercitato il diritto di visita dei genitori:
_ sino a che il signor on avrà reperito un alloggio adeguato a ospitare il figlio minore Pt_2
anche per il pernottamento, terrà con sé il bambino a settimane alterne il sabato e la domenica anche tutto il giorno, dalle 10.00 del mattino alle 21.00 quando riporterà Persona_2
presso la residenza materna;
_ durante la settimana il minore trascorrerà con il padre almeno uno o due giorni concordati con la madre di volta in volta;
Pag. 2 di 4 _ durante le feste Natalizie il minore possibilmente trascorrerà sia la Vigilia che il giorno di
Natale con entrambi i genitori;
garantendo in ogni caso di trascorrere la Vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre:
_ il resto delle feste natalizie sarà diviso equamente tra i genitori;
_ durante le feste Pasquali tempi paritetici;
_ durante le scolastiche estive il figlio trascorrerà con il padre almeno due settimane anche consecutive;
_ i viaggi che i genitori vorranno organizzare con il figlio andranno comunicati entro 30 giorni;
_ le parti concordano che nell'applicare le regole relative al diritto di visita del minore si atterranno a criteri di elasticità e buon senso, sempre e assolutamente nel reciproco rispetto;
prevedendo, altresì, nell'esclusivo interesse del figlio la possibilità di deroga a dette regole di comune accordo;
_ le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno decise di comune accordo dai genitori;
a tal fine, entrambi i genitori si impegneranno al massimo livello di comunicazione possibile al fine di consentire l'effettiva gestione del figlio in regime di affido condiviso;
11. Le parti, danno atto di aver regolato ogni loro rapporto, comprese le spese legali che saranno compensate, e chiedono l'omologa della presente separazione consensuale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Pag. 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si da atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
he hanno contratto matrimonio il 28/04/2017, in Vigevano (atto n.27, parte
[...]
I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 19/11/2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VO FA
N. V.G. 2719/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2719/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZUNINO GIORGIA, con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, via Langosco n. 16
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vigevano, in data 28/04/2017, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigevano alla Parte I, n. 27, dell'anno 2017;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga opportuno, e nel reciproco rispetto.
2. Il figlio minorenne conserverà la prevalente collocazione presso la residenza materna in regime di affido condiviso.
3. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo fondiario sarà assegnata alla signora che vi dimorerà con il figlio minore. Parte_1 4. I ratei del mutuo gravante sulla casa coniugale saranno pagati dalla signora , Parte_1 sino alla vendita dell'immobile, già disposta da entrambi i coniugi.
5. I ratei dei finanziamenti contratti da entrambi i coniugi (con e ) CP_1 CP_2
continueranno a essere pagati da entrambi.
6. Per quanto concerne il contributo al mantenimento del figlio minore, il signor Pt_2
verserà alla signora , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 200,00, Parte_1
rivalutabile ISTAT, e così sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio. La somma a titolo di contributo al mantenimento aumenterà automaticamente a euro 300,00 al momento della vendita della casa coniugale o all'estinzione di almeno un finanziamento.
7. Entrambi i genitori concordano nel mantenere l'iscrizione scolastica del figlio minore presso l'istituto privato in cui è attualmente iscritto ( Vigevano) e così Persona_1
sino alla conclusione del ciclo scolastico della scuola materna, accollandosi al 50% il pagamento della relativa iscrizione e i ratei mensili.
8. L'auto LF TG 1A (attualmente di proprietà ) sarà assegnata in Parte_1 proprietà a;
l'auto OR TG FJ (attualmente di proprietà Parte_2 Pt_2
sarà assegnata in proprietà a . I coniugi provvederanno ai
[...] Parte_1
passaggi di proprietà nei termini di legge presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile.
9. Entrambi i genitori comunque concorreranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie ed extra assegno così come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli avvocati di Pavia che si consegna ai coniugi. Previa esibizione di opportuna documentazione giustificativa nei termini ivi stabiliti.
10. Alle seguenti condizioni sarà esercitato il diritto di visita dei genitori:
_ sino a che il signor on avrà reperito un alloggio adeguato a ospitare il figlio minore Pt_2
anche per il pernottamento, terrà con sé il bambino a settimane alterne il sabato e la domenica anche tutto il giorno, dalle 10.00 del mattino alle 21.00 quando riporterà Persona_2
presso la residenza materna;
_ durante la settimana il minore trascorrerà con il padre almeno uno o due giorni concordati con la madre di volta in volta;
Pag. 2 di 4 _ durante le feste Natalizie il minore possibilmente trascorrerà sia la Vigilia che il giorno di
Natale con entrambi i genitori;
garantendo in ogni caso di trascorrere la Vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre:
_ il resto delle feste natalizie sarà diviso equamente tra i genitori;
_ durante le feste Pasquali tempi paritetici;
_ durante le scolastiche estive il figlio trascorrerà con il padre almeno due settimane anche consecutive;
_ i viaggi che i genitori vorranno organizzare con il figlio andranno comunicati entro 30 giorni;
_ le parti concordano che nell'applicare le regole relative al diritto di visita del minore si atterranno a criteri di elasticità e buon senso, sempre e assolutamente nel reciproco rispetto;
prevedendo, altresì, nell'esclusivo interesse del figlio la possibilità di deroga a dette regole di comune accordo;
_ le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno decise di comune accordo dai genitori;
a tal fine, entrambi i genitori si impegneranno al massimo livello di comunicazione possibile al fine di consentire l'effettiva gestione del figlio in regime di affido condiviso;
11. Le parti, danno atto di aver regolato ogni loro rapporto, comprese le spese legali che saranno compensate, e chiedono l'omologa della presente separazione consensuale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Pag. 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si da atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
he hanno contratto matrimonio il 28/04/2017, in Vigevano (atto n.27, parte
[...]
I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 19/11/2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4