Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/12/2025, n. 21952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21952 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21952/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10389/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10389 del 2025, proposto da
RC EP FE, rappresentato e difeso dall'avvocato RC EP FE, con domicilio eletto presso lo studio RE LA in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio rigetto serbato del Ministero della Salute sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente a mezzo pec in data 12 agosto 2025,
nonché per la condanna
del Ministero della Salute al rilascio di copia della documentazione e delle informazioni oggetto della ridetta istanza di accesso presentata via pec in data 12 agosto 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa SC LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 15/09/2025 il sig. FE RC EP ha chiesto l’annullamento del silenzio rigetto serbato del Ministero della Salute sull’istanza di accesso agli atti inerenti la procedura comparativa per n. 10 esperti giuridico-contabile (profilo MIDDLE) di cui al decreto del Ministero della Salute dell’11.02.2025, presentata a mezzo pec il 12 agosto 2025, con la condanna del Ministero della Salute medesimo al rilascio di copia della documentazione e delle informazioni oggetto della ridetta istanza di accesso.
Si è costituito il Ministero riferendo di aver proceduto all’ostensione della documentazione richiesta nelle more del presente giudizio e segnatamente in data 16/09/2025.
Con atto notificato in data 25 novembre 2025 e depositato in pari data, il sig. FE ha dichiarato di rinunciare al presente giudizio, chiedendo la compensazione delle spese legali.
All’udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Osserva il Collegio che la rinuncia de qua appare irrituale, in quanto non integra i requisiti formali definiti dal codice per la rinuncia agli atti di causa.
Invero, l’art. 84 c.p.a. prevede al primo comma che: “ La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa ” oltre che dall’avvocato munito all’uopo di mandato speciale “ e depositata presso la segreteria ” ovvero “ mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale ”.
Prescrive, altresì, al comma 3, che “ la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ”.
Orbene, la dichiarazione di rinuncia al ricorso in epigrafe all’esame del Collegio, è stata notificata e depositata in segreteria solamente il 25 novembre 2025 a fronte dell’odierna Camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Collegio, rilevato che tale rinuncia appare irrituale in quanto la notificazione alle altre parti del giudizio non è avvenuta nei termini di legge, ritiene comunque di inferirne il sopravvenuto difetto di interesse ex art. 84 comma 4 c.p.a.
3. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA ST GO, Presidente
SC LI, Primo Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC LI | MA ST GO |
IL SEGRETARIO