CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1305/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3851/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
MU Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15914/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10944 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 21.05.2025 , MU SP ,concessionaria del Comune di Giugliano impugnava la sentenza n.15914/2024 dell'11.11.2024,depositata il 14.11.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez. 13 accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 10944, emesso per omesso versamento IMU anno 2018 oltre sanzioni ed interessi, notificato in data 16/02/2024, relativamente all'area fabbricabile riportata a in catasto al Foglio Dat Cat_1, mq 1204 in zona B/2, -zona di completamento di primo grado, dichiarando non dovute le sanzioni e gli interessi.
Opponeva l'appellante , l'illegittimità della sentenza la quale, pur affermando che in caso di omessa comunicazione dell'amministrazione comunale delle variazioni apportate allo strumento urbanistico e del cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto a pagare le imposte locali sulle aree edificabili, aveva poi ritenuto di escludere, in contrasto, le sanzioni e gli interessi.
Si costituiva l'appellato il quale eccepiva ,in rito, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specifici motivi;
nel merito, l'infondatezza del gravame atteso che la delibera dell'ente adottata successivamente al periodo di imposta controverso non poteva comportare retroattivamente l'applicazione di sanzioni ed interessi .
Alla pubblica udienza del 13.01.2026 ,sulle conclusioni dell'appellante, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivi specifici, atteso che le ragioni sulle quali si fonda il gravame sono esposte con sufficiente grado di specificità, correlate con la motivazione della sentenza impugnata
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
In caso di omessa comunicazione dell'amministrazione comunale circa le variazioni apportate allo strumento urbanistico ed il cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto ugualmente a pagare non solo le imposte locali sulle aree edificabili, ma anche le sanzioni e gli interessi in quanto la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'Ici (e oggi l'IMU e la TASI) sull'area edificabile, circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica, e la mancanza della comunicazione non esclude l'obbligo dichiarativo, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10.
E' questo il principio statuito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 28932 depositata il 18.10.2023 in conformità a quanto già affermato con Cass n. 26169 del 16.10.2019; conforme Cass. n. 14631 del
25/5/2023. Per l'effetto, l' obbligo di pagare l'IMU sull'area edificabile sorge con l'adozione dello strumento urbanistico, indipendentemente dalla notifica individuale al proprietario, pertanto sono dovute le sanzioni e gli interessi.
L'appello è,dunque , fondato e va accolto dichiarando dovute le sanzioni e gli interessi.
Le spese, come liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto respinge integralmente l'originario ricorso, Condanna il contribuente al pagamento delle spese competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 290,00 per il primo grado, ed in Euro 410,00 per il secondo grado, oltre accessori
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3851/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
MU Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15914/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10944 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 21.05.2025 , MU SP ,concessionaria del Comune di Giugliano impugnava la sentenza n.15914/2024 dell'11.11.2024,depositata il 14.11.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez. 13 accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 10944, emesso per omesso versamento IMU anno 2018 oltre sanzioni ed interessi, notificato in data 16/02/2024, relativamente all'area fabbricabile riportata a in catasto al Foglio Dat Cat_1, mq 1204 in zona B/2, -zona di completamento di primo grado, dichiarando non dovute le sanzioni e gli interessi.
Opponeva l'appellante , l'illegittimità della sentenza la quale, pur affermando che in caso di omessa comunicazione dell'amministrazione comunale delle variazioni apportate allo strumento urbanistico e del cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto a pagare le imposte locali sulle aree edificabili, aveva poi ritenuto di escludere, in contrasto, le sanzioni e gli interessi.
Si costituiva l'appellato il quale eccepiva ,in rito, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specifici motivi;
nel merito, l'infondatezza del gravame atteso che la delibera dell'ente adottata successivamente al periodo di imposta controverso non poteva comportare retroattivamente l'applicazione di sanzioni ed interessi .
Alla pubblica udienza del 13.01.2026 ,sulle conclusioni dell'appellante, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivi specifici, atteso che le ragioni sulle quali si fonda il gravame sono esposte con sufficiente grado di specificità, correlate con la motivazione della sentenza impugnata
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
In caso di omessa comunicazione dell'amministrazione comunale circa le variazioni apportate allo strumento urbanistico ed il cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto ugualmente a pagare non solo le imposte locali sulle aree edificabili, ma anche le sanzioni e gli interessi in quanto la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'Ici (e oggi l'IMU e la TASI) sull'area edificabile, circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica, e la mancanza della comunicazione non esclude l'obbligo dichiarativo, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10.
E' questo il principio statuito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 28932 depositata il 18.10.2023 in conformità a quanto già affermato con Cass n. 26169 del 16.10.2019; conforme Cass. n. 14631 del
25/5/2023. Per l'effetto, l' obbligo di pagare l'IMU sull'area edificabile sorge con l'adozione dello strumento urbanistico, indipendentemente dalla notifica individuale al proprietario, pertanto sono dovute le sanzioni e gli interessi.
L'appello è,dunque , fondato e va accolto dichiarando dovute le sanzioni e gli interessi.
Le spese, come liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto respinge integralmente l'originario ricorso, Condanna il contribuente al pagamento delle spese competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 290,00 per il primo grado, ed in Euro 410,00 per il secondo grado, oltre accessori