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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 9113/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 9113/2023 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio RE pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 24.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 9113 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata in Napoli alla Via
Medina n. 63, presso l'avv. Francesco Montemurro che la rappresenta ed assiste unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Pelella, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Giancarlo Porzio e
Rodolfo Pinto presso il cui studio in Napoli alla Via Raffaele De Cesare
n. 31 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 9113/2023 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.3.2023,
[...]
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1427/2023, Parte_1
depositato in data 10.2.2023 e regolarmente notificato in data
14.2.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a la CP_1 somma di € 11.732,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria,
a titolo di corrispettivo derivante da un contratto atipico di servizio concernente le attività di “accoglimento merci e prodotti della
conta della merce, comunicazione ammanchi, Parte_2
prelievo della merce sulla base degli ordini ricevuti, eliminazione dai capi del prezzo di cartellino, splaccatura della merce e consegna presso sedi logisti-che indicate dalla e da un contratto Controparte_2
di trasporto.
In particolare l'opponente eccepiva la mancata esecuzione dell'attività di cd. splaccatura, fonte di danni oggetto poi di un autonomo giudizio proposto contro di sé da Controparte_2
Tale inadempimento giustificava il proprio mancato adempimento anche con riferimento al contratto di trasporto e che, in ogni caso,
l'opposta avrebbe arbitrariamente trattenuto la propria merce.
n. 9113/2023 r.g.a.c. Pag. 3 3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
4. In prima udienza (6.11.2023) veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
…
rilevato che le contestazioni dell'opponente concernono esclusivamente l'attività di “splaccatura”, di cui l'opposta non ha domandato il pagamento (cfr. storno fattura), atteso che nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla responsabilità della opposta per le altre attività (doc. 1 prod. parte opposta), e la mancata consegna di merce, giustificata a seguito del mancato pagamento, come peraltro sembra essere consapevole la stessa opponente (doc. 2 prod. parte opposta), dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n.
1427/2023..
5. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 23.12.2024).
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato.
6.1. Si è già detto che l'opposta non ha domandato il pagamento per l'attività di splaccatura, l'unica per la quale l'opponente ha sollevato contestazioni.
6.2. In ogni caso la mancata attività di cd. splaccatura non giustifica il mancato pagamento.
Tale deduzione è stata compiuta dalla stessa opponente nei confronti della con Pec del 12.10.2020 (doc. 1 prod. parte Controparte_2
opposta) indirizzata alla predetta SA PR Controparte_2
s.r.l. e Log Sud. ove si legge: “la merce fornita era pienamente CP_2
corrispondente al pro-dotto ordinato, è priva di vizi o difetti per qualità, quantità e genere che possano incidere sulla validità del contratto”, precisando altresì che “la presenza dei cartellini e dell'antitaccheggio
n. 9113/2023 r.g.a.c. Pag. 4 non inficiano la conformità dell'articolo acquistato. La rimozione del cartellino e dell'antitaccheggio sono attività materiali che in alcun modo possono pregiudicare la qualità del prodotto per caratteristiche, tipologia, colori e taglie al punto da determinare la risoluzione del contratto”.
Ritenere dunque che l'attività di splaccatura sia un'attività di poco conto nei confronti del proprio debitore, e ritenerla invece di vitale importanza nei confronti del proprio creditore, al punto da sollevare un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dimostra senza alcun dubbio la mal fede della opponente.
6.3. Del resto, dal doc. 5 di produzione di parte opponente si evince altresì chiaramente come le rimostranze di SA PR (destinatario ultimo della merce) nei confronti di di cui alle CP_2
comunicazioni email del 29 settembre 2020 e del 2 ottobre 2020 (e, di conseguenza, quelle di nei confronti di ) attengano CP_2 Parte_1
non tanto alla mera presenza dei cartellini e dei dispositivi antitaccheggio, quanto al fatto che i prezzi ivi riportati fossero decisamente inferiori rispetto a quelli per i quali la merce era stata venduta da , attraverso il distributore , a SA Parte_1 CP_2
PR S.r.l..
Tanto è vero che quest'ultima nella email del 2 ottobre 2020, rivolgendosi a ed a afferma: “bella CP_2 Parte_1 fregatura che mi avete dato”.
6.4. Infine parte opponente, al fine di provare i presunti danni subiti a seguito dell'instaurazione del contenzioso da parte di CP_2
ha depositato soltanto un atto di citazione e documentazione
[...]
attestante la pendenza della lite ma, pur avendo dedotto che il giudizio ora pende in appello, si è ben guardato dal depositare le proprie difese e la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.
6.5. Per quanto sopra esposto non vi sono altresì ragioni ostative la mancato pagamento della fattura relativa al contratto di trasporto.
A nulla rileva che l'opposta abbia ritenuto la merce destinata a Pt_1
presso di sé.
[...]
n. 9113/2023 r.g.a.c. Pag. 5 Invero le parti all'art. 22 del contratto di trasporto (doc. 4 prod. monitoria), hanno espressamente previsto che “a norma CP_1 dell'art. 2756, 3° comma c.c., potrà ritenere i beni soggetti al privilegio fino a quando non sia stata integralmente soddisfatta dei suoi crediti”.
Conseguentemente il comportamento dell'opposta è legittimo, in mancanza del pagamento della precedente fattura n. 3335/522 del 31 agosto 2022 relativo al contratto di servizi di cui si è detto poc'anzi.
7. In definitiva l'opposizione va rigettata, con conferma del d.i.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
dott. Fabio RE
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 9113/2023 r.g.a.c. Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 9113/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 9113/2023 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio RE pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 24.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 9113 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata in Napoli alla Via
Medina n. 63, presso l'avv. Francesco Montemurro che la rappresenta ed assiste unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Pelella, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Giancarlo Porzio e
Rodolfo Pinto presso il cui studio in Napoli alla Via Raffaele De Cesare
n. 31 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 9113/2023 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.3.2023,
[...]
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1427/2023, Parte_1
depositato in data 10.2.2023 e regolarmente notificato in data
14.2.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a la CP_1 somma di € 11.732,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria,
a titolo di corrispettivo derivante da un contratto atipico di servizio concernente le attività di “accoglimento merci e prodotti della
conta della merce, comunicazione ammanchi, Parte_2
prelievo della merce sulla base degli ordini ricevuti, eliminazione dai capi del prezzo di cartellino, splaccatura della merce e consegna presso sedi logisti-che indicate dalla e da un contratto Controparte_2
di trasporto.
In particolare l'opponente eccepiva la mancata esecuzione dell'attività di cd. splaccatura, fonte di danni oggetto poi di un autonomo giudizio proposto contro di sé da Controparte_2
Tale inadempimento giustificava il proprio mancato adempimento anche con riferimento al contratto di trasporto e che, in ogni caso,
l'opposta avrebbe arbitrariamente trattenuto la propria merce.
n. 9113/2023 r.g.a.c. Pag. 3 3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
4. In prima udienza (6.11.2023) veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
…
rilevato che le contestazioni dell'opponente concernono esclusivamente l'attività di “splaccatura”, di cui l'opposta non ha domandato il pagamento (cfr. storno fattura), atteso che nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla responsabilità della opposta per le altre attività (doc. 1 prod. parte opposta), e la mancata consegna di merce, giustificata a seguito del mancato pagamento, come peraltro sembra essere consapevole la stessa opponente (doc. 2 prod. parte opposta), dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n.
1427/2023..
5. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 23.12.2024).
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato.
6.1. Si è già detto che l'opposta non ha domandato il pagamento per l'attività di splaccatura, l'unica per la quale l'opponente ha sollevato contestazioni.
6.2. In ogni caso la mancata attività di cd. splaccatura non giustifica il mancato pagamento.
Tale deduzione è stata compiuta dalla stessa opponente nei confronti della con Pec del 12.10.2020 (doc. 1 prod. parte Controparte_2
opposta) indirizzata alla predetta SA PR Controparte_2
s.r.l. e Log Sud. ove si legge: “la merce fornita era pienamente CP_2
corrispondente al pro-dotto ordinato, è priva di vizi o difetti per qualità, quantità e genere che possano incidere sulla validità del contratto”, precisando altresì che “la presenza dei cartellini e dell'antitaccheggio
n. 9113/2023 r.g.a.c. Pag. 4 non inficiano la conformità dell'articolo acquistato. La rimozione del cartellino e dell'antitaccheggio sono attività materiali che in alcun modo possono pregiudicare la qualità del prodotto per caratteristiche, tipologia, colori e taglie al punto da determinare la risoluzione del contratto”.
Ritenere dunque che l'attività di splaccatura sia un'attività di poco conto nei confronti del proprio debitore, e ritenerla invece di vitale importanza nei confronti del proprio creditore, al punto da sollevare un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dimostra senza alcun dubbio la mal fede della opponente.
6.3. Del resto, dal doc. 5 di produzione di parte opponente si evince altresì chiaramente come le rimostranze di SA PR (destinatario ultimo della merce) nei confronti di di cui alle CP_2
comunicazioni email del 29 settembre 2020 e del 2 ottobre 2020 (e, di conseguenza, quelle di nei confronti di ) attengano CP_2 Parte_1
non tanto alla mera presenza dei cartellini e dei dispositivi antitaccheggio, quanto al fatto che i prezzi ivi riportati fossero decisamente inferiori rispetto a quelli per i quali la merce era stata venduta da , attraverso il distributore , a SA Parte_1 CP_2
PR S.r.l..
Tanto è vero che quest'ultima nella email del 2 ottobre 2020, rivolgendosi a ed a afferma: “bella CP_2 Parte_1 fregatura che mi avete dato”.
6.4. Infine parte opponente, al fine di provare i presunti danni subiti a seguito dell'instaurazione del contenzioso da parte di CP_2
ha depositato soltanto un atto di citazione e documentazione
[...]
attestante la pendenza della lite ma, pur avendo dedotto che il giudizio ora pende in appello, si è ben guardato dal depositare le proprie difese e la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.
6.5. Per quanto sopra esposto non vi sono altresì ragioni ostative la mancato pagamento della fattura relativa al contratto di trasporto.
A nulla rileva che l'opposta abbia ritenuto la merce destinata a Pt_1
presso di sé.
[...]
n. 9113/2023 r.g.a.c. Pag. 5 Invero le parti all'art. 22 del contratto di trasporto (doc. 4 prod. monitoria), hanno espressamente previsto che “a norma CP_1 dell'art. 2756, 3° comma c.c., potrà ritenere i beni soggetti al privilegio fino a quando non sia stata integralmente soddisfatta dei suoi crediti”.
Conseguentemente il comportamento dell'opposta è legittimo, in mancanza del pagamento della precedente fattura n. 3335/522 del 31 agosto 2022 relativo al contratto di servizi di cui si è detto poc'anzi.
7. In definitiva l'opposizione va rigettata, con conferma del d.i.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
dott. Fabio RE
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 9113/2023 r.g.a.c. Pag. 6