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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 13/10/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1032/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1032/2020 RG del Tribunale di Isernia tra in persona dell'amministratore p.t. Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, dagli avv.ti Luigi Scotti e Emilia Ilardi ed elettivamente domiciliati
[...] presso lo studio dei difensori sito in Nola, alla via Principessa Margherita, n. 72, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE nei confronti di
, in persona dell'amministratore p.t. Avv. rappresentata e Controparte_1 CP_2 difesa dagli avv.ti Alessandro Bruzzone e Maria Fanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in , via Libero Testa n. 27 CP_1
CONVENUTO avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 c.c., 2051 c.c. e 2052 c.c.
Conclusioni come da verbale di udienza del 02.10.2025.
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare dell'attività Parte_1 commerciale denominata “Follie Italia” sita in al Corso Risorgimento, n. 347/349, ha convenuto CP_1 in giudizio la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- In via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità del convenuto Ente nella causazione del danno subito dall'attrice a seguito dell'evento sopra descritto;
- Per l'effetto, condannare lo stesso convenuto, in favore dell'attrice al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificabili in € 50.000,00 e/o a quella somma che Ill.mo Tribunale volesse ritenere congrua da contenersi comunque e sempre entro la competenza per valore di € 52.000,00”.
Si è costituito in giudizio la contestando quanto dedotto ed eccepito dalla Controparte_1 controparte nell'atto di citazione, poiché infondato in fatto in diritto chiedendo, in via principale, di respingere tutte le domande formulate da parte attrice, essendo il sinistro riconducibile in via esclusiva al caso fortuito, ossia, nella specie, ad un fenomeno atmosferico eccezionale e chiedendo, in via subordinata, di limitare il risarcimento al dovuto e al provato.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 02.10.25, senza termini di cui all'art 190 cpc avendovi le parti rinunciato.
Così ricostruiti i termini della vicenda, va rilevato, in punto di an della pretesa attorea, che
[...] sostiene che il suo locale, adibito all'attività commerciale di vendita Parte_1 Parte_1 denominata “Follie Italia”, il giorno 23.08.2019 è stato allagato con infiltrazioni su tutte le pareti e sulla controsoffitta per la cattiva manutenzione dei soprastanti locali di proprietà della Provincia e sede dell'Istituto Superiore Majorana/Fascitelli, mentre la Provincia sostiene che l'evento, non contestato, sia riconducibile esclusivamente al caso fortuito, consistito in un fenomeno atmosferico eccezionale.
La domanda deve essere correttamente inquadrata nell'ambito applicativo di cui all'art. 2051 c.c..
La responsabilità di cui al richiamato articolo integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, per il quale non rileva la condotta e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Sul piano probatorio, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. pagina 2 di 5 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. configura, quindi, un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè - in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce (cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova - la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. n. 3651/2006).
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito da intendersi nel senso più ampio comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 4279/2008).
Sicché, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Cass. n. 11526/2017).
La Corte di Cassazione sul punto ha sottolineato come “la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa in custodia si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, c.c.; [a tali scopi è richiesta] “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che pagina 3 di 5 lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 9315/2019; in precedenza, oltre alle pronunce citate, v. Cass. n.
2480/2018). In coerenza con tale impostazione, del tutto condivisibile, l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (in sostanza, l'esistenza del fortuito) è a carico del custode, dovendo la vittima del fatto illecito dimostrare il presupposto della custodia e il nesso eziologico tra la situazione del bene e il verificarsi del danno. In altre parole, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria l'attore è tenuto a provare l'esistenza di un rapporto di custodia rispetto alla cosa e il collegamento tra quest'ultima e l'evento lesivo (oltre, naturalmente, ai pregiudizi che ne siano scaturiti); per liberarsi dagli oneri conseguenti incombe sulla convenuta la prova del fortuito, ovvero la dimostrazione della sussistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo a interrompere il predetto collegamento causale.
In applicazione di tali principi si deve ritenere che la abbia dimostrato l'ascrivibilità CP_1 dell'episodio in oggetto al caso fortuito e, in particolare, ad una eccezionale caduta di pioggia da qualificarsi come vero e proprio nubifragio.
Come detto, non è contestato il fatto storico delle infiltrazioni d'acqua. Depone in questo senso, il rapporto di intervento e relazione dei Vigili del Fuoco accorsi sul posto del 24.8.2019 e comunque le testimonianze rese all'udienza del 22.11.2024, da Dirigente Scolastico Testimone_1 dell'Istituto Superiore Majorana/Fascitelli, e da , dipendente della fino al Testimone_2 Pt_1
2023, che hanno confermato l'evento.
Le infiltrazioni sono però dovute ad una eccezionale caduta di pioggia nel giorno 23.8.2019 sul territorio del Comune di . La Provincia, infatti, ha allegato i dati pluviometrici della Protezione CP_1
Civile della Regione Molise, relativi al giorno 23.08.2019, attestanti che in 45 minuti sono caduti 63 mm di pioggia, e in 23 minuti 53,6 mm, sul totale di 65 mm dell'intera giornata. A riprova dell'eccezionalità dell'evento atmosferico oggetto di causa, la ha anche allegato i dati CP_1 attestanti la quantità totale di pioggia caduta giorno per giorno tra il 14.11.2017 ed il 31.12.2020, che evidenziano che solo in altri sette giorni in detto arco temporale (nello specifico: 01.06.2009,
28.07.2011, 27.10.2012, 14.01.2013, 14.10.2015, 19.11.2018 e 03.11.2019) è caduta una quantità
d'acqua complessivamente superiore a quella del 23.08.2019: infatti la quantità d'acqua caduta è stata, rispettivamente, di 70.8, 76.6, 75.0, 88.6, 112.6, 78.8 e 82.2 nell'arco, tuttavia, delle 24 ore, mentre il
23.08.2019 è stata di 65.0 nell'arco, tuttavia, ben più ristretto di soli 45 minuti. Passando ad analizzare i dati della pioggia nelle singole giornate evidenziate, pure allegati in atti, risulta che in nessuno altro giorno è precipitata una così copiosa quantità d'acqua nel lasso di tempo considerato come nella pagina 4 di 5 giornata del 23.08.2019.
La Provincia ha allegato anche un articolo del giornale online “Il Quotidiano”, titolato “Nubifragio sulla città: allagamenti, alberi abbattuti e incidenti” e “Bomba d'acqua a : danni: allagamenti e CP_1 traffico in tilt” che documenta l'evento anche con immagini.
Deve, pertanto, ritenersi integrata la prova del caso fortuito di efficienza tale da interrompere il nesso di causalità tra danno evento e danno conseguenza, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Solo ad abundatiam, deve segnalarsi, sotto il diverso profilo della prova del danno conseguenza, che, dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto e prodotto in atti dalla stessa attrice, risulta che l'infiltrazione d'acqua proveniente dal piano superiore interessava solo “parte della controsoffittatura in cartongesso” del locale commerciale, impedendo l'utilizzo dell'energia elettrica, sicchè difficilmente si comprende come l'ammaloramento di parte della controsoffittatura possa aver provocato danni alla merce, inevitabilmente posta in basso e, quindi, distante rispetto alla controsoffittatura ammalorata.
La domanda deve essere, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (parametri medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria e minimi per la fase decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta integralmente le domande proposte da;
Parte_1
- condanna parte attrice al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
, delle spese di lite che si liquidano in € 6.164,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese
[...] generali come per legge.
Isernia, lì 13.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1032/2020 RG del Tribunale di Isernia tra in persona dell'amministratore p.t. Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, dagli avv.ti Luigi Scotti e Emilia Ilardi ed elettivamente domiciliati
[...] presso lo studio dei difensori sito in Nola, alla via Principessa Margherita, n. 72, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE nei confronti di
, in persona dell'amministratore p.t. Avv. rappresentata e Controparte_1 CP_2 difesa dagli avv.ti Alessandro Bruzzone e Maria Fanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in , via Libero Testa n. 27 CP_1
CONVENUTO avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 c.c., 2051 c.c. e 2052 c.c.
Conclusioni come da verbale di udienza del 02.10.2025.
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare dell'attività Parte_1 commerciale denominata “Follie Italia” sita in al Corso Risorgimento, n. 347/349, ha convenuto CP_1 in giudizio la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- In via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità del convenuto Ente nella causazione del danno subito dall'attrice a seguito dell'evento sopra descritto;
- Per l'effetto, condannare lo stesso convenuto, in favore dell'attrice al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificabili in € 50.000,00 e/o a quella somma che Ill.mo Tribunale volesse ritenere congrua da contenersi comunque e sempre entro la competenza per valore di € 52.000,00”.
Si è costituito in giudizio la contestando quanto dedotto ed eccepito dalla Controparte_1 controparte nell'atto di citazione, poiché infondato in fatto in diritto chiedendo, in via principale, di respingere tutte le domande formulate da parte attrice, essendo il sinistro riconducibile in via esclusiva al caso fortuito, ossia, nella specie, ad un fenomeno atmosferico eccezionale e chiedendo, in via subordinata, di limitare il risarcimento al dovuto e al provato.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 02.10.25, senza termini di cui all'art 190 cpc avendovi le parti rinunciato.
Così ricostruiti i termini della vicenda, va rilevato, in punto di an della pretesa attorea, che
[...] sostiene che il suo locale, adibito all'attività commerciale di vendita Parte_1 Parte_1 denominata “Follie Italia”, il giorno 23.08.2019 è stato allagato con infiltrazioni su tutte le pareti e sulla controsoffitta per la cattiva manutenzione dei soprastanti locali di proprietà della Provincia e sede dell'Istituto Superiore Majorana/Fascitelli, mentre la Provincia sostiene che l'evento, non contestato, sia riconducibile esclusivamente al caso fortuito, consistito in un fenomeno atmosferico eccezionale.
La domanda deve essere correttamente inquadrata nell'ambito applicativo di cui all'art. 2051 c.c..
La responsabilità di cui al richiamato articolo integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, per il quale non rileva la condotta e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Sul piano probatorio, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. pagina 2 di 5 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. configura, quindi, un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè - in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce (cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova - la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. n. 3651/2006).
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito da intendersi nel senso più ampio comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 4279/2008).
Sicché, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Cass. n. 11526/2017).
La Corte di Cassazione sul punto ha sottolineato come “la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa in custodia si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, c.c.; [a tali scopi è richiesta] “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che pagina 3 di 5 lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 9315/2019; in precedenza, oltre alle pronunce citate, v. Cass. n.
2480/2018). In coerenza con tale impostazione, del tutto condivisibile, l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (in sostanza, l'esistenza del fortuito) è a carico del custode, dovendo la vittima del fatto illecito dimostrare il presupposto della custodia e il nesso eziologico tra la situazione del bene e il verificarsi del danno. In altre parole, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria l'attore è tenuto a provare l'esistenza di un rapporto di custodia rispetto alla cosa e il collegamento tra quest'ultima e l'evento lesivo (oltre, naturalmente, ai pregiudizi che ne siano scaturiti); per liberarsi dagli oneri conseguenti incombe sulla convenuta la prova del fortuito, ovvero la dimostrazione della sussistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo a interrompere il predetto collegamento causale.
In applicazione di tali principi si deve ritenere che la abbia dimostrato l'ascrivibilità CP_1 dell'episodio in oggetto al caso fortuito e, in particolare, ad una eccezionale caduta di pioggia da qualificarsi come vero e proprio nubifragio.
Come detto, non è contestato il fatto storico delle infiltrazioni d'acqua. Depone in questo senso, il rapporto di intervento e relazione dei Vigili del Fuoco accorsi sul posto del 24.8.2019 e comunque le testimonianze rese all'udienza del 22.11.2024, da Dirigente Scolastico Testimone_1 dell'Istituto Superiore Majorana/Fascitelli, e da , dipendente della fino al Testimone_2 Pt_1
2023, che hanno confermato l'evento.
Le infiltrazioni sono però dovute ad una eccezionale caduta di pioggia nel giorno 23.8.2019 sul territorio del Comune di . La Provincia, infatti, ha allegato i dati pluviometrici della Protezione CP_1
Civile della Regione Molise, relativi al giorno 23.08.2019, attestanti che in 45 minuti sono caduti 63 mm di pioggia, e in 23 minuti 53,6 mm, sul totale di 65 mm dell'intera giornata. A riprova dell'eccezionalità dell'evento atmosferico oggetto di causa, la ha anche allegato i dati CP_1 attestanti la quantità totale di pioggia caduta giorno per giorno tra il 14.11.2017 ed il 31.12.2020, che evidenziano che solo in altri sette giorni in detto arco temporale (nello specifico: 01.06.2009,
28.07.2011, 27.10.2012, 14.01.2013, 14.10.2015, 19.11.2018 e 03.11.2019) è caduta una quantità
d'acqua complessivamente superiore a quella del 23.08.2019: infatti la quantità d'acqua caduta è stata, rispettivamente, di 70.8, 76.6, 75.0, 88.6, 112.6, 78.8 e 82.2 nell'arco, tuttavia, delle 24 ore, mentre il
23.08.2019 è stata di 65.0 nell'arco, tuttavia, ben più ristretto di soli 45 minuti. Passando ad analizzare i dati della pioggia nelle singole giornate evidenziate, pure allegati in atti, risulta che in nessuno altro giorno è precipitata una così copiosa quantità d'acqua nel lasso di tempo considerato come nella pagina 4 di 5 giornata del 23.08.2019.
La Provincia ha allegato anche un articolo del giornale online “Il Quotidiano”, titolato “Nubifragio sulla città: allagamenti, alberi abbattuti e incidenti” e “Bomba d'acqua a : danni: allagamenti e CP_1 traffico in tilt” che documenta l'evento anche con immagini.
Deve, pertanto, ritenersi integrata la prova del caso fortuito di efficienza tale da interrompere il nesso di causalità tra danno evento e danno conseguenza, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Solo ad abundatiam, deve segnalarsi, sotto il diverso profilo della prova del danno conseguenza, che, dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto e prodotto in atti dalla stessa attrice, risulta che l'infiltrazione d'acqua proveniente dal piano superiore interessava solo “parte della controsoffittatura in cartongesso” del locale commerciale, impedendo l'utilizzo dell'energia elettrica, sicchè difficilmente si comprende come l'ammaloramento di parte della controsoffittatura possa aver provocato danni alla merce, inevitabilmente posta in basso e, quindi, distante rispetto alla controsoffittatura ammalorata.
La domanda deve essere, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (parametri medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria e minimi per la fase decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta integralmente le domande proposte da;
Parte_1
- condanna parte attrice al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
, delle spese di lite che si liquidano in € 6.164,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese
[...] generali come per legge.
Isernia, lì 13.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 5 di 5