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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5464 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16730/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LA ID, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, corso Duca degli
Abruzzi n. 18
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) entrambi con il patrocinio dell'avv. Fabrizio GN, presso il C.F._3 cui studio sono elettivamente domiciliati in Susa (TO), Piazza Europa n. 5
PARTE CONVENUTA
Oggetto: divisione ereditaria
CONCLUSIONI
Per parte attrice: In relazione alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione:
-In via principale:
-Respingere la domanda poiché infondata in fatto e in diritto;
-In via subordinata:
-Accertare e dichiarare che nulla è dovuto per il periodo settembre 2016 (data della diffida inviata a nome della de cuius) fino a marzo 2017 (decesso della de cuius 24.03.2017) per
i motivi di cui in atti;
-Accertare e dichiarare che l'indennità è dovuta, per la quota di competenza del SInor
pari al 30%, per il periodo successivo al decesso della IG , Controparte_1 Per_1
1 solo a decorrere dal 21.04.2021 (data della prima diffida iure proprio, quale comproprietario, del SInor ) fino al 14.06.2025 (data in cui è stato Controparte_1 pronunciato lo scioglimento della comunione);
- In via di estremo subordine:
- Accertare e dichiarare che l'indennità è dovuta (utilizzando il valore stimato dal CTU), quale diritto di credito spettante alla de cuius, per il periodo settembre 2016 – marzo 2017 Pt_ nella misura di ½ del 75% di proprietà spettante alla IG in , per un Parte_2 totale di euro 1291,21;
- Accertare e dichiarare che l'indennità è dovuta (utilizzando il valore stimato dal CTU), per il periodo successivo al decesso, nella misura corrispondente alla quota di comproprietà spettante al convenuto, solo a decorrere dal 21.04.2021 (data della diffida iure proprio del SInor , quale comproprietario) fino al 14.06.2025 (data Controparte_1 di scioglimento della comunione), per un totale di euro 8378,15.
- Spese della divisione a carico della massa come per legge e compensazione delle spese nei rapporti tra l'attrice e tenuto conto che quest'ultimo era Controparte_2 comunque legittimata passiva quale comproprietaria delle parti comuni dello stabile di via
Ravoiretta 27.
Per parte convenuta: Nell'interesse della SI.ra : Controparte_2
- Accertato e dichiarato che l'Attrice, all'udienza del 07.10.2025, ha rinunciato alle domande azionate nei confronti della SI.ra ; dichiarare tenuta e Controparte_2 pertanto condannare la SI.ra al rimborso, a favore della convenuta Pt_1 Parte_1
SI.ra dei costi di giudizio, in applicazione del principio di Controparte_2 soccombenza virtuale ovvero dell'art. 306 c.p.c., come da allegata nota spese.
In via riconvenzionale, nell'interesse del SI. : Parte_4
- Accertato e dichiarato che l'Attrice ha utilizzato in maniera esclusiva l'immobile comune identificato a Catasto alla particella 179 sub 2 del F. 20 di mappa, sito in Bussoleno (TO),
Strada Ravoiretta 27 piano primo, escludendo il comproprietario dall'utilizzo e godimento del bene;
- Accertato e dichiarato il valore locatizio di tale porzione immobiliare come determinato dal CTU, da €. 490,00 per l'anno 2016 sino ad €. 586,21 per gli anni 2024-2025; salva differente, superiore o inferiore, quantificazione ritenuta di giustizia;
- Accertato e dichiarato che l'indennità per l'utilizzo esclusivo, con decorrenza dal mese di settembre 2016 e sino al mese di settembre 2025 incluso, è pari ad €. 17.729,42 ovvero pari al differente importo ritenuto di giustizia, tanto superiore quanto inferiore;
2 - Dichiarare tenuta e pertanto condannare la SI.ra al pronto Pt_1 Parte_1 pagamento a favore del SI. dell'importo corrispondente all'indennità Parte_4 predetta, come determinanda e pro quota di comproprietà, per ogni mese di privazione dell'utilizzo dell'immobile, con decorrenza da settembre 2016 e sino allo scioglimento della comunione;
In ogni caso:
- Con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre alle procedure di mediazione intercorse ed ai costi peritali, oltre a spese generali forfettarie 15%, CPA
4% ed IVA 22% e tenuto conto delle tecniche redazionali degli atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.2.2023, conveniva in Parte_1 giudizio e esponendo i fatti che qui di seguito si Parte_4 Controparte_2 riassumono:
- in data 4.4.2013 era deceduto , padre dell'attrice e del convenuto Persona_2
; Parte_4
- il de cuius aveva disposto delle sue sostanze per testamento olografo, pubblicato in data 18.7.2013;
- aveva impugnato il suddetto testamento per lesione della sua Parte_1 quota legittima, citando davanti al Tribunale di Torino , moglie del de cuius e Parte_2 madre di e;
il giudizio era stato iscritto al n. 14564/2015 Parte_1 Parte_4
RG;
- in data 24.3.2017 era deceduta e nel giudizio n. 14564/2015 si era costituito Parte_2
in qualità di erede di;
la causa era stata definita con Parte_4 Parte_2 verbale di conciliazione del 21.5.2018, con cui e Parte_1 Parte_4
, anche quali eredi di , avevano dato atto che le disposizioni del
[...] Parte_2 testamento di erano lesive dei loro diritti di legittimari ed avevano Persona_2 stabilito, oltre ad altro, di essere reintegrati nelle rispettive quote di riserva riconoscendo ad la quota del 24,88% dell'appartamento sito in Bussoleno, Strada Parte_1
Ravoiretta n. 27 primo piano ed a la quota del 26,80% Parte_4 dell'appartamento sito al piano terra del medesimo immobile;
- anche aveva redatto testamento, legando alla nipote , Parte_2 Controparte_2 figlia di la quota disponibile, da attribuire sull'appartamento al piano terra di Parte_4
Strada Ravoiretta n. 27 e lasciando tutti gli altri suoi beni ai figli e Parte_1 Parte_4
3 in parti uguali, con la precisazione che non avrebbe dovuto Pt_4 Parte_1 avanzare pretese sull'appartamento al piano terra di Strada Ravoiretta n. 27;
- nell'asse ereditario erano compresi anche alcuni terreni, depositi bancari e svariati beni mobili.
Tutto ciò premesso, l'attrice riferiva di non concordare con la determinazione delle quote che i convenuti si erano rispettivamente intestati sull'immobile di Strada Ravoiretta piano terra e di volerne una rideterminazione a mezzo c.t.u.; formulava quindi due domande: 1) determinare la quota disponibile di attribuita a Parte_2 Controparte_2 sull'immobile al piano terra e, di conseguenza, rideterminare anche la quota di Parte_4
sul medesimo immobile, nonché le quote di comproprietà tra la stessa attrice
[...]
e sull'immobile al primo piano;
2) dichiarare lo scioglimento della Parte_4 comunione ereditaria derivante dalle successioni di e di , Persona_2 Parte_2 con istanza di attribuzione dell'immobile al primo piano.
Si costituivano in giudizio e , i quali preliminarmente Parte_4 Controparte_2 eccepivano il difetto di legittimazione attiva dell'attrice rispetto all'immobile di Strada
Ravoiretta piano terra, di cui la stessa non era comproprietaria e di cui, conseguentemente, non poteva chiedere la divisione;
evidenziavano che le percentuali ed i valori di stima decisi in sede di verbale di conciliazione del 21.5.2018 non potevano più essere messi in discussione;
aderivano alla domanda di scioglimento della comunione, evidenziando che la parte attrice godeva in via esclusiva dell'immobile di
Strada Ravoiretta primo piano. Concludevano, quindi, chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attrice rispetto alla domanda di scioglimento della comunione dell'immobile di Strada Ravoiretta piano terra;
lo scioglimento della comunione ereditaria nel rispetto delle quote decise con il verbale di conciliazione del 21.5.2018; in via riconvenzionale, chiedeva Parte_4 condannarsi l'attrice al pagamento di una indennità di occupazione per l'utilizzo esclusivo dell'immobile di Strada Ravoiretta primo piano.
Alla prima udienza del 18.7.2023 le parti chiedevano la concessione dei termini ai sensi del previgente art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le memorie, con ordinanza del 22.1.2024 il giudice respingeva le istanze di prove orali e disponeva consulenza tecnica d'ufficio sull'asse ereditario.
Dopo il deposito della perizia le parti davano corso alla regolarizzazione edilizia e catastale dell'immobile di Strada Ravoiretta, avendo il c.t.u. evidenziato delle irregolarità ostative alla divisione.
4 All'esito, con ordinanza del 18.6.2025, il giudice predisponeva progetto di divisione che prevedeva l'attribuzione dell'intero appartamento al piano primo di Strada Ravoiretta all'attrice e la divisione in natura dei terreni mediante formazione di due lotti;
nel medesimo provvedimento si dava atto che le parti avevano già provveduto, sulla base di accordi raggiunti, alla suddivisione dei preziosi, arredi, altri beni mobili e giacenze bancarie, pertanto le parti venivano invitate a riferire, alla successiva udienza, se residuassero ulteriori questioni da definire ed in particolare se intendessero insistere nelle altre domande azionate in giudizio diverse dalla domanda di divisione (in particolare, domanda di parte attrice di determinazione della quota disponibile attribuita per testamento da a;
domanda riconvenzionale del convenuto Parte_2 Controparte_2 di riconoscimento di indennità di occupazione).
All'udienza del 7.10.2025 il progetto di divisione veniva approvato e dichiarato esecutivo.
Parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda di determinazione della quota disponibile attribuita per testamento da a e parte Parte_2 Controparte_2 convenuta accettava la rinuncia.
Parte convenuta dichiarava di insistere nella domanda per il conseguimento dell'indennità di occupazione.
All'udienza del 3.12.2025 le parti precisavano le conclusioni e, su conforme richiesta, veniva dato termine per note scritte in sostituzione della discussione orale.
Con provvedimento in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
*** *** ***
Occorre innanzitutto individuare le domande su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.
Parte attrice ha rinunciato alla domanda di determinazione della quota disponibile relativamente alla successione di;
sul punto va dunque dichiarata la Parte_2 cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 629/1975).
Allo stesso modo è cessata la materia del contendere circa lo scioglimento della comunione sui beni mobili e giacenze bancarie compresi nella successione, avendo le parti provveduto alla divisione in forza di accordo stragiudiziale di cui il c.t.u. ha dato atto nella perizia e confermato dalle parti.
Lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili è stato invece attuato con il progetto di divisione del 18.6.2025, approvato e dichiarato esecutivo in data 7.10.2025.
Deve poi evidenziarsi che, sebbene i due comproprietari, nei rispettivi atti introduttivi, avessero allegato di aver anticipato spese nell'interesse della comunione (€ 3.157,52 per
5 parte attrice, cfr. pag. 6 atto di citazione;
€ 2.594,08 per parte convenuta, cfr. pag. 16 comparsa di costituzione e risposta), gli stessi non hanno poi formulato corrispondenti domande di condanna in sede di conclusioni definitive;
del resto, il progetto di divisione
è stato approvato senza previsione di alcuna rendicontazione relativamente a tali spese, con conseguente implicito abbandono di precedenti pretese.
Resta, quindi, da pronunciare solo sulla domanda di indennità di occupazione avanzata in via riconvenzionale da relativamente all'immobile di Strada Parte_4
Ravoiretta n. 27, primo piano, attribuito per intero all'attrice con il progetto di divisione e dalla stessa occupato in via esclusiva da epoca anteriore al decesso di Per_2
. Si legge, in particolare, nella sentenza del Tribunale di Torino datata 16.5.2016
[...]
(doc. 11 parte attrice) che l'occupazione, da parte di , Parte_1 dell'appartamento al piano primo dell'immobile sito in Bussoleno (TO), strada Ravoiretta
n. 27, contraddistinto al NCEU al foglio 20 particella 179 sub 2, risalirebbe all'anno 1997.
intende ottenere l'indennità di occupazione, in via principale, dal Parte_4 mese di settembre 2016, considerando che con lettera del 6.9.2016 (doc. 33 convenuti)
(di cui lo stesso è erede) avanzò richiesta di utilizzo dell'alloggio al primo CP_3 piano. Occorre evidenziare che a tale epoca era proprietaria esclusiva Parte_2 dell'immobile di Strada Ravoiretta n. 27, per il 50% in forza di compravendita del
14.5.1968 e per l'altro 50% in forza di successione testamentaria del marito Per_2
, deceduto in data 4.4.2013. Le quote di proprietà dell'immobile in questione
[...] sono poi state rideterminate con il verbale di conciliazione del 21.5.2018 (doc. 4 parte attrice), con cui e sono stati reintegrati nelle Parte_1 Parte_4 rispettive quote di riserva lese dal testamento di . Sull'immobile al Persona_2 primo piano venne attribuita ad EL GN la quota del 24,88% a titolo, Pt_1 appunto, di reintegra della quota legittima con riferimento alla successione di Per_2
.
[...]
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, in tema di utilizzo esclusivo, da parte del comproprietario, di un bene immobile in comunione, la giurisprudenza di legittimità ha assunto il seguente, costante orientamento:
- Cass. n. 2423/2015: “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della
6 cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”;
- Cass. n. 1738/2022: “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”;
- Cass. n. 10264 del 18/04/2023: “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art.
1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.)”.
Per il riconoscimento dell'indennità di occupazione è dunque necessario un atto esplicito di dissenso del comproprietario rispetto all'utilizzo esclusivo del bene in comunione.
Ciò posto in linea generale, con riferimento al caso di specie ritiene la giudicante che non possa darsi accoglimento alla pretesa del convenuto di ottenere l'indennità di occupazione a partire da settembre 2016.
Al riguardo deve osservarsi che nel giudizio n. 5933/2014 RG, promosso da Parte_2
contro
GN ed il di lei coniuge per far accertare il suo diritto di proprietà Parte_1 dell'alloggio al primo piano di Strada Ravoiretta ed ottenerne il rilascio, all'udienza del
28.5.2015, l'odierna attrice dichiarò “di aver occupato l'immobile sito in Bussoleno, strada
Ravoiretta 27, fino al 04.04.2013 in virtù di contratto di comodato”; , a sua Parte_2 volta, verbalizzò “di non avere alcuna intenzione di mandar via le parti convenute dal predetto alloggio” (doc. 32 convenuti). La causa venne definita con sentenza n.
7 2903/2016 pubblicata in data 20.5.2016 in forza di rinuncia agli atti da parte di Pt_2
formalizzata all'udienza del 16.9.2015 (doc. 11 parte attrice).
[...]
A fronte di questo, la richiesta di un utilizzo, quanto meno turnario, dell'immobile avanzata da con missiva del 6.9.2016 appare in contrasto con il divieto di venire contra Parte_2 factum proprium, che è sua volta proiezione del principio di buona fede.
Deve infatti considerarsi che l'uso abitativo di un immobile necessariamente si proietta in un lasso temporale lungo e, d'altra parte, ove l'immobile sia destinato a prima casa, non
è ipotizzabile un utilizzo turnario;
non appare pertanto conforme a buona fede la richiesta di utilizzo dell'immobile da parte di nel settembre 2016, quando solo pochi Parte_2 mesi prima (maggio 2016) era stato definito il giudizio instaurato proprio per ottenere il rilascio del medesimo immobile, giudizio concluso con una rinuncia agli atti e la dichiarazione dell'attrice di non avere alcuna intenzione di mandare via le parti convenute dal predetto alloggio, la cui occupazione a titolo di comodato, lo si ricorda, risaliva al 1997, sicché la situazione abitativa era consolidata da tempo.
D'altra parte, nella ricordata missiva del 6.9.2016 non vengono esplicitate ragioni oggettive e sopravvenute a fondamento della richiesta di di fruire Parte_2 dell'immobile; in particolare, non vi è alcun riferimento all'assunzione della badante, secondo la ricostruzione di parte convenuta, ma solo all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie di nel frattempo intentata da Persona_2 Parte_1
, sicché la richiesta appare piuttosto connotarsi in termini “ritorsivi” per
[...]
l'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla figlia.
A quanto sopra può aggiungersi che nel verbale di conciliazione del 21.5.2018, a cui
[...]
prese parte in qualità di erede di , la reintegrazione della Parte_4 Parte_2 quota legittima dell'odierna attrice venne realizzata mediante il riconoscimento di una quota sull'immobile al primo piano (evidentemente tenendo conto del risalente stato di occupazione del medesimo), né coltivò in quella sede la pretesa della Parte_4 propria dante causa di ottenere un'indennità di occupazione a partire dal settembre 2016
(sebbene la causa avesse ad oggetto la successione di , all'epoca del Persona_2 verbale di conciliazione era già deceduta e avrebbe Parte_2 Parte_4 quanto meno potuto fare riserva di azionare in altra sede giudiziale la suddetta pretesa, essendovi, del resto, al punto 5 del verbale di conciliazione, rinvio alle operazioni di divisione dell'eredità morendo dismessa da ). Parte_2
Per queste ragioni non può trovare riconoscimento la pretesa del convenuto di ottenere un'indennità di occupazione a partire da settembre 2016.
8 L'indennità deve invece essere riconosciuta con decorrenza da maggio 2021, considerando che, estinto l'eventuale contratto di comodato esistente tra madre e figlia per morte del comodante (cfr. Cass. n. 4258/1991) e costituita la comunione ereditaria tra i fratelli , il comproprietario inviò richiesta formale di Pt_4 Parte_4 utilizzo turnario ovvero di indennità di occupazione il 21 aprile 2021 (doc. 7 convenuto).
Il c.t.u. ha quantificato in € 505,87 mensili il canone locativo dell'alloggio al primo piano per l'anno 2021; tenuto conto delle variazioni ISTAT, il canone è stato aggiornato ad €
529,65 per il 2022, € 581,55 per il 2023, € 586,21 per il 2024.
Considerato che sull'immobile censito al sub 2 era titolare della quota Parte_4 del 30,42%, sono dovuti i seguenti importi:
● per 8 mesi del 2021: € 505,87 x 8 = 4.046,96 di cui il 30,42% è pari ad € 1.231,08
● per il 2022: canone annuo € 6.355,79 di cui il 30,42% è pari ad € 1.933,43
● per il 2023: canone annuo € 6.978,66 di cui il 30,42% è pari ad € 2.122,90
● per il 2024: canone annuo € 7.034,49 di cui il 30,42% è pari ad € 2.139,89
● per 9 mesi del 2025 (da gennaio a settembre, considerando che ad ottobre è stato approvato il progetto di divisione): € 5.275,89 di cui il 30,42% è pari ad € 1.604,92
TOTALE € 9.032,22.
In conclusione, GN deve essere condannata al pagamento, in favore Parte_1 di , della somma di € 9.032,22. Parte_4
Devono infine regolarsi le spese di lite.
Con riferimento al rapporto processuale tra l'attrice e , deve evidenziarsi Controparte_2 che la prima ha rinunciato alla domanda e deve pertanto essere condannata alla refusione delle spese di lite in applicazione analogica dell'art. 306 c.p.c.; del resto, la chiamata in causa di non può giustificarsi per la circostanza che la Controparte_2 stessa sia comproprietaria delle parti comuni dell'immobile in Strada Ravoiretta n. 27, non avendo la divisione del sub 2 in alcun modo interessato le parti comuni.
Rispetto al rapporto processuale tra l'attrice e , deve rammentarsi che Parte_4 secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Cass. 22.11.1999, n. 12949 e nello stesso
9 senso, tra le altre, Cass. 15.5.2002, n. 7059, Cass. 18.6.1986, n. 4080 e Cass. 24.2.1986,
n. 1111).
Nel caso di specie, vi è una soccombenza di parte attrice rispetto alla domanda riconvenzionale di indennità di occupazione.
Deve poi considerarsi che i due convenuti hanno assunto una difese unitaria con il medesimo avvocato.
Fatte tali premesse, si ritiene che le spese di lite dei convenuti unitariamente considerate, possano per 1/3 essere riferite alla posizione di ed essere poste a Controparte_2 carico dell'attrice in virtù della rinuncia alla domanda;
per un altro terzo essere riferite alla posizione di ed alla domanda riconvenzionale dallo stesso proposta Parte_4 ed essere poste a carico dell'attrice in virtù della soccombenza;
infine, per un altro terzo, essere riferite alla posizione di ed alla domanda di divisione ed Parte_4 essere compensate, in applicazione del generale principio per ciascun condividente sopporta le spese di divisione affrontate nel proprio interesse.
Le spese di lite dei convenuti vengono liquidate unitariamente come da nota spese in complessivi € 8.123,20 per compenso professionale e in € 264,00 per esposti (questi ultimi da porsi a carico dell'attrice perché riferiti alla domanda riconvenzionale). Non vengono riconosciute le spese di mediazione pure indicate nella nota spese, in applicazione dell'orientamento della Cassazione secondo cui “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. (…)” (Cass. n. 16990/2017) e comunque in assenza di prova dell'esborso.
Le spese di c.t.u., come liquidate con decreti del 30.9.2024 e del 23.4.2025, vengono poste definitivamente a carico dell'attrice per 2/3 e del convenuto per Parte_4
1/3, considerando la quota maggioritaria dell'attrice sull'immobile di Strada Ravoiretta primo piano e la soccombenza della stessa sulla domanda riconvenzionale di indennità di occupazione (faceva parte dell'incarico dato al c.t.u. anche la determinazione del valore locativo dell'immobile).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
10 1) dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di determinazione della quota disponibile attribuita per testamento da a Parte_2 [...]
; CP_2
2) condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Parte_4
9.032,22 a titolo di indennità di occupazione;
3) liquida le spese di lite dei convenuti in € 8.123,20 per compenso professionale e in €
264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna EL a rifondere a 1/3 del compenso Pt_1 Pt_4 Controparte_2 professionale sopra liquidato, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna EL GN a rifondere a 1/3 del compenso Pt_1 Parte_4 professionale sopra liquidato, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad € 264,00 per anticipazioni;
6) compensa le spese di lite per la restante quota di 1/3;
7) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e Pt_1 Parte_1 Parte_4
nella rispettiva misura di 2/3 e 1/3.
[...]
Così deciso in Torino, in data 15 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona TA
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16730/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LA ID, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, corso Duca degli
Abruzzi n. 18
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) entrambi con il patrocinio dell'avv. Fabrizio GN, presso il C.F._3 cui studio sono elettivamente domiciliati in Susa (TO), Piazza Europa n. 5
PARTE CONVENUTA
Oggetto: divisione ereditaria
CONCLUSIONI
Per parte attrice: In relazione alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione:
-In via principale:
-Respingere la domanda poiché infondata in fatto e in diritto;
-In via subordinata:
-Accertare e dichiarare che nulla è dovuto per il periodo settembre 2016 (data della diffida inviata a nome della de cuius) fino a marzo 2017 (decesso della de cuius 24.03.2017) per
i motivi di cui in atti;
-Accertare e dichiarare che l'indennità è dovuta, per la quota di competenza del SInor
pari al 30%, per il periodo successivo al decesso della IG , Controparte_1 Per_1
1 solo a decorrere dal 21.04.2021 (data della prima diffida iure proprio, quale comproprietario, del SInor ) fino al 14.06.2025 (data in cui è stato Controparte_1 pronunciato lo scioglimento della comunione);
- In via di estremo subordine:
- Accertare e dichiarare che l'indennità è dovuta (utilizzando il valore stimato dal CTU), quale diritto di credito spettante alla de cuius, per il periodo settembre 2016 – marzo 2017 Pt_ nella misura di ½ del 75% di proprietà spettante alla IG in , per un Parte_2 totale di euro 1291,21;
- Accertare e dichiarare che l'indennità è dovuta (utilizzando il valore stimato dal CTU), per il periodo successivo al decesso, nella misura corrispondente alla quota di comproprietà spettante al convenuto, solo a decorrere dal 21.04.2021 (data della diffida iure proprio del SInor , quale comproprietario) fino al 14.06.2025 (data Controparte_1 di scioglimento della comunione), per un totale di euro 8378,15.
- Spese della divisione a carico della massa come per legge e compensazione delle spese nei rapporti tra l'attrice e tenuto conto che quest'ultimo era Controparte_2 comunque legittimata passiva quale comproprietaria delle parti comuni dello stabile di via
Ravoiretta 27.
Per parte convenuta: Nell'interesse della SI.ra : Controparte_2
- Accertato e dichiarato che l'Attrice, all'udienza del 07.10.2025, ha rinunciato alle domande azionate nei confronti della SI.ra ; dichiarare tenuta e Controparte_2 pertanto condannare la SI.ra al rimborso, a favore della convenuta Pt_1 Parte_1
SI.ra dei costi di giudizio, in applicazione del principio di Controparte_2 soccombenza virtuale ovvero dell'art. 306 c.p.c., come da allegata nota spese.
In via riconvenzionale, nell'interesse del SI. : Parte_4
- Accertato e dichiarato che l'Attrice ha utilizzato in maniera esclusiva l'immobile comune identificato a Catasto alla particella 179 sub 2 del F. 20 di mappa, sito in Bussoleno (TO),
Strada Ravoiretta 27 piano primo, escludendo il comproprietario dall'utilizzo e godimento del bene;
- Accertato e dichiarato il valore locatizio di tale porzione immobiliare come determinato dal CTU, da €. 490,00 per l'anno 2016 sino ad €. 586,21 per gli anni 2024-2025; salva differente, superiore o inferiore, quantificazione ritenuta di giustizia;
- Accertato e dichiarato che l'indennità per l'utilizzo esclusivo, con decorrenza dal mese di settembre 2016 e sino al mese di settembre 2025 incluso, è pari ad €. 17.729,42 ovvero pari al differente importo ritenuto di giustizia, tanto superiore quanto inferiore;
2 - Dichiarare tenuta e pertanto condannare la SI.ra al pronto Pt_1 Parte_1 pagamento a favore del SI. dell'importo corrispondente all'indennità Parte_4 predetta, come determinanda e pro quota di comproprietà, per ogni mese di privazione dell'utilizzo dell'immobile, con decorrenza da settembre 2016 e sino allo scioglimento della comunione;
In ogni caso:
- Con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre alle procedure di mediazione intercorse ed ai costi peritali, oltre a spese generali forfettarie 15%, CPA
4% ed IVA 22% e tenuto conto delle tecniche redazionali degli atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.2.2023, conveniva in Parte_1 giudizio e esponendo i fatti che qui di seguito si Parte_4 Controparte_2 riassumono:
- in data 4.4.2013 era deceduto , padre dell'attrice e del convenuto Persona_2
; Parte_4
- il de cuius aveva disposto delle sue sostanze per testamento olografo, pubblicato in data 18.7.2013;
- aveva impugnato il suddetto testamento per lesione della sua Parte_1 quota legittima, citando davanti al Tribunale di Torino , moglie del de cuius e Parte_2 madre di e;
il giudizio era stato iscritto al n. 14564/2015 Parte_1 Parte_4
RG;
- in data 24.3.2017 era deceduta e nel giudizio n. 14564/2015 si era costituito Parte_2
in qualità di erede di;
la causa era stata definita con Parte_4 Parte_2 verbale di conciliazione del 21.5.2018, con cui e Parte_1 Parte_4
, anche quali eredi di , avevano dato atto che le disposizioni del
[...] Parte_2 testamento di erano lesive dei loro diritti di legittimari ed avevano Persona_2 stabilito, oltre ad altro, di essere reintegrati nelle rispettive quote di riserva riconoscendo ad la quota del 24,88% dell'appartamento sito in Bussoleno, Strada Parte_1
Ravoiretta n. 27 primo piano ed a la quota del 26,80% Parte_4 dell'appartamento sito al piano terra del medesimo immobile;
- anche aveva redatto testamento, legando alla nipote , Parte_2 Controparte_2 figlia di la quota disponibile, da attribuire sull'appartamento al piano terra di Parte_4
Strada Ravoiretta n. 27 e lasciando tutti gli altri suoi beni ai figli e Parte_1 Parte_4
3 in parti uguali, con la precisazione che non avrebbe dovuto Pt_4 Parte_1 avanzare pretese sull'appartamento al piano terra di Strada Ravoiretta n. 27;
- nell'asse ereditario erano compresi anche alcuni terreni, depositi bancari e svariati beni mobili.
Tutto ciò premesso, l'attrice riferiva di non concordare con la determinazione delle quote che i convenuti si erano rispettivamente intestati sull'immobile di Strada Ravoiretta piano terra e di volerne una rideterminazione a mezzo c.t.u.; formulava quindi due domande: 1) determinare la quota disponibile di attribuita a Parte_2 Controparte_2 sull'immobile al piano terra e, di conseguenza, rideterminare anche la quota di Parte_4
sul medesimo immobile, nonché le quote di comproprietà tra la stessa attrice
[...]
e sull'immobile al primo piano;
2) dichiarare lo scioglimento della Parte_4 comunione ereditaria derivante dalle successioni di e di , Persona_2 Parte_2 con istanza di attribuzione dell'immobile al primo piano.
Si costituivano in giudizio e , i quali preliminarmente Parte_4 Controparte_2 eccepivano il difetto di legittimazione attiva dell'attrice rispetto all'immobile di Strada
Ravoiretta piano terra, di cui la stessa non era comproprietaria e di cui, conseguentemente, non poteva chiedere la divisione;
evidenziavano che le percentuali ed i valori di stima decisi in sede di verbale di conciliazione del 21.5.2018 non potevano più essere messi in discussione;
aderivano alla domanda di scioglimento della comunione, evidenziando che la parte attrice godeva in via esclusiva dell'immobile di
Strada Ravoiretta primo piano. Concludevano, quindi, chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attrice rispetto alla domanda di scioglimento della comunione dell'immobile di Strada Ravoiretta piano terra;
lo scioglimento della comunione ereditaria nel rispetto delle quote decise con il verbale di conciliazione del 21.5.2018; in via riconvenzionale, chiedeva Parte_4 condannarsi l'attrice al pagamento di una indennità di occupazione per l'utilizzo esclusivo dell'immobile di Strada Ravoiretta primo piano.
Alla prima udienza del 18.7.2023 le parti chiedevano la concessione dei termini ai sensi del previgente art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le memorie, con ordinanza del 22.1.2024 il giudice respingeva le istanze di prove orali e disponeva consulenza tecnica d'ufficio sull'asse ereditario.
Dopo il deposito della perizia le parti davano corso alla regolarizzazione edilizia e catastale dell'immobile di Strada Ravoiretta, avendo il c.t.u. evidenziato delle irregolarità ostative alla divisione.
4 All'esito, con ordinanza del 18.6.2025, il giudice predisponeva progetto di divisione che prevedeva l'attribuzione dell'intero appartamento al piano primo di Strada Ravoiretta all'attrice e la divisione in natura dei terreni mediante formazione di due lotti;
nel medesimo provvedimento si dava atto che le parti avevano già provveduto, sulla base di accordi raggiunti, alla suddivisione dei preziosi, arredi, altri beni mobili e giacenze bancarie, pertanto le parti venivano invitate a riferire, alla successiva udienza, se residuassero ulteriori questioni da definire ed in particolare se intendessero insistere nelle altre domande azionate in giudizio diverse dalla domanda di divisione (in particolare, domanda di parte attrice di determinazione della quota disponibile attribuita per testamento da a;
domanda riconvenzionale del convenuto Parte_2 Controparte_2 di riconoscimento di indennità di occupazione).
All'udienza del 7.10.2025 il progetto di divisione veniva approvato e dichiarato esecutivo.
Parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda di determinazione della quota disponibile attribuita per testamento da a e parte Parte_2 Controparte_2 convenuta accettava la rinuncia.
Parte convenuta dichiarava di insistere nella domanda per il conseguimento dell'indennità di occupazione.
All'udienza del 3.12.2025 le parti precisavano le conclusioni e, su conforme richiesta, veniva dato termine per note scritte in sostituzione della discussione orale.
Con provvedimento in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
*** *** ***
Occorre innanzitutto individuare le domande su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.
Parte attrice ha rinunciato alla domanda di determinazione della quota disponibile relativamente alla successione di;
sul punto va dunque dichiarata la Parte_2 cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 629/1975).
Allo stesso modo è cessata la materia del contendere circa lo scioglimento della comunione sui beni mobili e giacenze bancarie compresi nella successione, avendo le parti provveduto alla divisione in forza di accordo stragiudiziale di cui il c.t.u. ha dato atto nella perizia e confermato dalle parti.
Lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili è stato invece attuato con il progetto di divisione del 18.6.2025, approvato e dichiarato esecutivo in data 7.10.2025.
Deve poi evidenziarsi che, sebbene i due comproprietari, nei rispettivi atti introduttivi, avessero allegato di aver anticipato spese nell'interesse della comunione (€ 3.157,52 per
5 parte attrice, cfr. pag. 6 atto di citazione;
€ 2.594,08 per parte convenuta, cfr. pag. 16 comparsa di costituzione e risposta), gli stessi non hanno poi formulato corrispondenti domande di condanna in sede di conclusioni definitive;
del resto, il progetto di divisione
è stato approvato senza previsione di alcuna rendicontazione relativamente a tali spese, con conseguente implicito abbandono di precedenti pretese.
Resta, quindi, da pronunciare solo sulla domanda di indennità di occupazione avanzata in via riconvenzionale da relativamente all'immobile di Strada Parte_4
Ravoiretta n. 27, primo piano, attribuito per intero all'attrice con il progetto di divisione e dalla stessa occupato in via esclusiva da epoca anteriore al decesso di Per_2
. Si legge, in particolare, nella sentenza del Tribunale di Torino datata 16.5.2016
[...]
(doc. 11 parte attrice) che l'occupazione, da parte di , Parte_1 dell'appartamento al piano primo dell'immobile sito in Bussoleno (TO), strada Ravoiretta
n. 27, contraddistinto al NCEU al foglio 20 particella 179 sub 2, risalirebbe all'anno 1997.
intende ottenere l'indennità di occupazione, in via principale, dal Parte_4 mese di settembre 2016, considerando che con lettera del 6.9.2016 (doc. 33 convenuti)
(di cui lo stesso è erede) avanzò richiesta di utilizzo dell'alloggio al primo CP_3 piano. Occorre evidenziare che a tale epoca era proprietaria esclusiva Parte_2 dell'immobile di Strada Ravoiretta n. 27, per il 50% in forza di compravendita del
14.5.1968 e per l'altro 50% in forza di successione testamentaria del marito Per_2
, deceduto in data 4.4.2013. Le quote di proprietà dell'immobile in questione
[...] sono poi state rideterminate con il verbale di conciliazione del 21.5.2018 (doc. 4 parte attrice), con cui e sono stati reintegrati nelle Parte_1 Parte_4 rispettive quote di riserva lese dal testamento di . Sull'immobile al Persona_2 primo piano venne attribuita ad EL GN la quota del 24,88% a titolo, Pt_1 appunto, di reintegra della quota legittima con riferimento alla successione di Per_2
.
[...]
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, in tema di utilizzo esclusivo, da parte del comproprietario, di un bene immobile in comunione, la giurisprudenza di legittimità ha assunto il seguente, costante orientamento:
- Cass. n. 2423/2015: “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della
6 cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”;
- Cass. n. 1738/2022: “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”;
- Cass. n. 10264 del 18/04/2023: “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art.
1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.)”.
Per il riconoscimento dell'indennità di occupazione è dunque necessario un atto esplicito di dissenso del comproprietario rispetto all'utilizzo esclusivo del bene in comunione.
Ciò posto in linea generale, con riferimento al caso di specie ritiene la giudicante che non possa darsi accoglimento alla pretesa del convenuto di ottenere l'indennità di occupazione a partire da settembre 2016.
Al riguardo deve osservarsi che nel giudizio n. 5933/2014 RG, promosso da Parte_2
contro
GN ed il di lei coniuge per far accertare il suo diritto di proprietà Parte_1 dell'alloggio al primo piano di Strada Ravoiretta ed ottenerne il rilascio, all'udienza del
28.5.2015, l'odierna attrice dichiarò “di aver occupato l'immobile sito in Bussoleno, strada
Ravoiretta 27, fino al 04.04.2013 in virtù di contratto di comodato”; , a sua Parte_2 volta, verbalizzò “di non avere alcuna intenzione di mandar via le parti convenute dal predetto alloggio” (doc. 32 convenuti). La causa venne definita con sentenza n.
7 2903/2016 pubblicata in data 20.5.2016 in forza di rinuncia agli atti da parte di Pt_2
formalizzata all'udienza del 16.9.2015 (doc. 11 parte attrice).
[...]
A fronte di questo, la richiesta di un utilizzo, quanto meno turnario, dell'immobile avanzata da con missiva del 6.9.2016 appare in contrasto con il divieto di venire contra Parte_2 factum proprium, che è sua volta proiezione del principio di buona fede.
Deve infatti considerarsi che l'uso abitativo di un immobile necessariamente si proietta in un lasso temporale lungo e, d'altra parte, ove l'immobile sia destinato a prima casa, non
è ipotizzabile un utilizzo turnario;
non appare pertanto conforme a buona fede la richiesta di utilizzo dell'immobile da parte di nel settembre 2016, quando solo pochi Parte_2 mesi prima (maggio 2016) era stato definito il giudizio instaurato proprio per ottenere il rilascio del medesimo immobile, giudizio concluso con una rinuncia agli atti e la dichiarazione dell'attrice di non avere alcuna intenzione di mandare via le parti convenute dal predetto alloggio, la cui occupazione a titolo di comodato, lo si ricorda, risaliva al 1997, sicché la situazione abitativa era consolidata da tempo.
D'altra parte, nella ricordata missiva del 6.9.2016 non vengono esplicitate ragioni oggettive e sopravvenute a fondamento della richiesta di di fruire Parte_2 dell'immobile; in particolare, non vi è alcun riferimento all'assunzione della badante, secondo la ricostruzione di parte convenuta, ma solo all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie di nel frattempo intentata da Persona_2 Parte_1
, sicché la richiesta appare piuttosto connotarsi in termini “ritorsivi” per
[...]
l'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla figlia.
A quanto sopra può aggiungersi che nel verbale di conciliazione del 21.5.2018, a cui
[...]
prese parte in qualità di erede di , la reintegrazione della Parte_4 Parte_2 quota legittima dell'odierna attrice venne realizzata mediante il riconoscimento di una quota sull'immobile al primo piano (evidentemente tenendo conto del risalente stato di occupazione del medesimo), né coltivò in quella sede la pretesa della Parte_4 propria dante causa di ottenere un'indennità di occupazione a partire dal settembre 2016
(sebbene la causa avesse ad oggetto la successione di , all'epoca del Persona_2 verbale di conciliazione era già deceduta e avrebbe Parte_2 Parte_4 quanto meno potuto fare riserva di azionare in altra sede giudiziale la suddetta pretesa, essendovi, del resto, al punto 5 del verbale di conciliazione, rinvio alle operazioni di divisione dell'eredità morendo dismessa da ). Parte_2
Per queste ragioni non può trovare riconoscimento la pretesa del convenuto di ottenere un'indennità di occupazione a partire da settembre 2016.
8 L'indennità deve invece essere riconosciuta con decorrenza da maggio 2021, considerando che, estinto l'eventuale contratto di comodato esistente tra madre e figlia per morte del comodante (cfr. Cass. n. 4258/1991) e costituita la comunione ereditaria tra i fratelli , il comproprietario inviò richiesta formale di Pt_4 Parte_4 utilizzo turnario ovvero di indennità di occupazione il 21 aprile 2021 (doc. 7 convenuto).
Il c.t.u. ha quantificato in € 505,87 mensili il canone locativo dell'alloggio al primo piano per l'anno 2021; tenuto conto delle variazioni ISTAT, il canone è stato aggiornato ad €
529,65 per il 2022, € 581,55 per il 2023, € 586,21 per il 2024.
Considerato che sull'immobile censito al sub 2 era titolare della quota Parte_4 del 30,42%, sono dovuti i seguenti importi:
● per 8 mesi del 2021: € 505,87 x 8 = 4.046,96 di cui il 30,42% è pari ad € 1.231,08
● per il 2022: canone annuo € 6.355,79 di cui il 30,42% è pari ad € 1.933,43
● per il 2023: canone annuo € 6.978,66 di cui il 30,42% è pari ad € 2.122,90
● per il 2024: canone annuo € 7.034,49 di cui il 30,42% è pari ad € 2.139,89
● per 9 mesi del 2025 (da gennaio a settembre, considerando che ad ottobre è stato approvato il progetto di divisione): € 5.275,89 di cui il 30,42% è pari ad € 1.604,92
TOTALE € 9.032,22.
In conclusione, GN deve essere condannata al pagamento, in favore Parte_1 di , della somma di € 9.032,22. Parte_4
Devono infine regolarsi le spese di lite.
Con riferimento al rapporto processuale tra l'attrice e , deve evidenziarsi Controparte_2 che la prima ha rinunciato alla domanda e deve pertanto essere condannata alla refusione delle spese di lite in applicazione analogica dell'art. 306 c.p.c.; del resto, la chiamata in causa di non può giustificarsi per la circostanza che la Controparte_2 stessa sia comproprietaria delle parti comuni dell'immobile in Strada Ravoiretta n. 27, non avendo la divisione del sub 2 in alcun modo interessato le parti comuni.
Rispetto al rapporto processuale tra l'attrice e , deve rammentarsi che Parte_4 secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Cass. 22.11.1999, n. 12949 e nello stesso
9 senso, tra le altre, Cass. 15.5.2002, n. 7059, Cass. 18.6.1986, n. 4080 e Cass. 24.2.1986,
n. 1111).
Nel caso di specie, vi è una soccombenza di parte attrice rispetto alla domanda riconvenzionale di indennità di occupazione.
Deve poi considerarsi che i due convenuti hanno assunto una difese unitaria con il medesimo avvocato.
Fatte tali premesse, si ritiene che le spese di lite dei convenuti unitariamente considerate, possano per 1/3 essere riferite alla posizione di ed essere poste a Controparte_2 carico dell'attrice in virtù della rinuncia alla domanda;
per un altro terzo essere riferite alla posizione di ed alla domanda riconvenzionale dallo stesso proposta Parte_4 ed essere poste a carico dell'attrice in virtù della soccombenza;
infine, per un altro terzo, essere riferite alla posizione di ed alla domanda di divisione ed Parte_4 essere compensate, in applicazione del generale principio per ciascun condividente sopporta le spese di divisione affrontate nel proprio interesse.
Le spese di lite dei convenuti vengono liquidate unitariamente come da nota spese in complessivi € 8.123,20 per compenso professionale e in € 264,00 per esposti (questi ultimi da porsi a carico dell'attrice perché riferiti alla domanda riconvenzionale). Non vengono riconosciute le spese di mediazione pure indicate nella nota spese, in applicazione dell'orientamento della Cassazione secondo cui “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. (…)” (Cass. n. 16990/2017) e comunque in assenza di prova dell'esborso.
Le spese di c.t.u., come liquidate con decreti del 30.9.2024 e del 23.4.2025, vengono poste definitivamente a carico dell'attrice per 2/3 e del convenuto per Parte_4
1/3, considerando la quota maggioritaria dell'attrice sull'immobile di Strada Ravoiretta primo piano e la soccombenza della stessa sulla domanda riconvenzionale di indennità di occupazione (faceva parte dell'incarico dato al c.t.u. anche la determinazione del valore locativo dell'immobile).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
10 1) dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di determinazione della quota disponibile attribuita per testamento da a Parte_2 [...]
; CP_2
2) condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Parte_4
9.032,22 a titolo di indennità di occupazione;
3) liquida le spese di lite dei convenuti in € 8.123,20 per compenso professionale e in €
264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna EL a rifondere a 1/3 del compenso Pt_1 Pt_4 Controparte_2 professionale sopra liquidato, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna EL GN a rifondere a 1/3 del compenso Pt_1 Parte_4 professionale sopra liquidato, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad € 264,00 per anticipazioni;
6) compensa le spese di lite per la restante quota di 1/3;
7) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e Pt_1 Parte_1 Parte_4
nella rispettiva misura di 2/3 e 1/3.
[...]
Così deciso in Torino, in data 15 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona TA
11