TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/12/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 9 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, in forza di mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in
Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Campobasso, presso i cui uffici in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, 74 ope legis domicilia.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 marzo 2024 , in quiescenza dal 01/09/2021, Parte_1 rappresentando di essere stata dipendente a tempo indeterminato del con Controparte_1 decorrenza giuridica 01/09/2010 nella qualifica professionale di Assistente Amministrativo in servizio presso l'Istituto Omnicomprensivo GU (CB), ha adito l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera già emanato, la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente, a decorrere dal
01.09.2010, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica professionale di “Assistente
Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni Anni 10
Mesi 10 Giorni 25, tenuto conto della progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto
Scuola, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 5.141,76 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”.
1.2. L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio eccependo, in primo luogo, la prescrizione quinquennale degli importi rivendicati e contestando, nel merito, il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e discussa con trattazione scritta.
2. La ricorrente, già assistente amministrativo a tempo indeterminato a partire dall'A.S.
2010/2011, agisce in giudizio al fine di ottenere l'esatta ricostruzione di carriera in ossequio al principio di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante e del decreto di ricostruzione carriera citato, e dunque accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con diritto alle relative differenze retributive. In altri termini, la ricorrente ritiene che - ai fini della ricostruzione della carriera - il servizio preruolo dalla stessa prestato debba essere valutato ai fini giuridici ed economici nella sua integralità e non parzialmente, in quanto la disciplina normativa interna, il D.lgs n. 297 del
16.4.1994, si porrebbe in contrasto con il divieto di discriminazione sancito dalla direttiva
1999/70/CE.
La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché, oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento
(tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". Cont E' pacifico che nel caso di specie il , al momento dell'immissione in ruolo della parte ricorrente, abbia ricostruito la carriera del collaboratore scolastico valutando il periodo pre-ruolo conformemente alla sopra riportata normativa, inserendolo tempo per tempo nella corrispondente fascia stipendiale.
Secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva CE 1999/70: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”; la medesima clausola al punto 4 prevede che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La CGUE ha affermato (cfr. sentenza , sentenza e Persona_1 Persona_2
e, più di recente, sentenza Valenza e altri, punti 50 e 51) che: “50. Secondo una Persona_3 costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze , cit., punto 57, e del Persona_1
22 dicembre 2010, e C-444/09 e C-456/09,Racc. Persona_2 Persona_3 pag. 1-14031, punto 54; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza DO Pantana, cit., punto 72, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 47).
51.La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(v., in particolare, citate sentenze DE Cerro , punti 53 e 58, e e ES Per_1 Persona_2
punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 41; sentenza DO Santana, cit., punto Per_3
73, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 48).” Conclusivamente la Corte di Giustizia ha affermato che : “La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione
a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Sempre la CGUE nell'ordinanza del del 4.9.2014 ha affermato (al punto 17) che “La Pt_2 clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un 'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive " ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere. L'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, quando... la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell' ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione”.
Sulla legittimità dell'articolo 485 del D.lgs 297/94 si è pronunciata la CGUE che con la sentenza emessa nella causa C-466/17 IA TT contro , del 20.09.18 ha Controparte_3 statuito quanto segue: “Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione
e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62). 48 Fatte salve le Per_4 verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità. 49 Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola
4, punto 2, dell'accordo quadro”…. 51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso..”
La Corte di Giustizia ha, dunque, concluso come segue: “Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. 54 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.”
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione ed ha affermato, nella sentenza n. 31149 del 2019, per il personale docente, quanto segue: “è da escludere che la disciplina dettata dall'art.485 del d.lgs. n.297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive […] Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'accordo quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinnanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta” con la conseguenza che il docente viene ad essere discriminato, in violazione al principio comunitario di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
99/70, qualora “l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente” (per il personale ATA cfr. sentenza della
Corte di Cassazione n. 31150 del 28.11.2019) Alla luce dei suddetti principi di diritto è, dunque, possibile passare all'esame del caso concreto.
Orbene, risulta che la ricorrente abbia lavorato come assistente amministrativo dal 5.3.1996 al
31.08.2010 in base a distinti contratti di lavoro a tempo determinato e che alla data del 1.9.2010, Cont data di effettiva assunzione in servizio, il riconosceva come anzianità 8 anni, 7 mesi e 6 giorni ai fini giuridici ed economici e 2 anni 3 mesi e 19 giorni ai soli fini economici.
Tale calcolo veniva elaborato facendo applicazione della normativa nazionale di cui al d.lgs.
n.297/1994 e, dunque, computato parzialmente il servizio effettivamente prestato.
Vi è, tuttavia, che il diritto alla richiesta di ricostruzione della carriera non è soggetto a termine di prescrizione (cfr. Corte d'Appello di Campobasso sentenza n. 127/2025), mentre l'effetto economico che ne deriva è soggetto a prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.).
Dunque, con riferimento al caso di specie e considerando come primo atto interruttivo della prescrizione il decreto di ricostruzione di carriera – datato 23.11.2011 – è parzialmente prescritto il diritto creditorio rivendicato, ossia il credito maturato fino all'anno scolastico 2005/2006. Cont Dalla comparazione delle anzianità valutate si evince che l'anzianità calcolata dal ai sensi del d.lgs. 297/94 è inferiore a quella maturata dalla ricorrente sulla base del servizio pre-ruolo effettivo, sicché alla luce del principio di diritto espresso dalla Cassazione, il decreto di ricostruzione carriera emesso dalla resistente deve considerarsi illegittimo nei confronti della ricorrente e va riformato.
In definitiva sintesi, l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente l'anzianità ai fini giuridici ed economici nei termini sopra precisati, con tutte le relative conseguenze in ordine alla determinazione dello scaglione di riferimento ed alle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale come sopra specificata ed è in tali termini che la domanda è accolta.
Ne consegue che alla ricorrente dovrà essere riconosciuto l'integrale servizio pre-ruolo in applicazione della Direttiva 1999/70 CE, in applicazione del c.c.n.l. di riferimento, e con conseguente riconoscimento dell'incidenza dell'anzianità maturata sulla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto godere e che invece non ha percepito, a titolo di risarcimento del danno, nei limiti della prescrizione quinquennale, con estinzione, dunque, dei crediti antecedenti all'anno scolastico 2005/2006.
La domanda va, pertanto, accolta come da dispositivo.
Stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, le spese di lite sono compensate nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico della parte resistente. Esse sono liquidate per le sole fasi espletate (esclusa istruttoria) in base ai parametri minimi del D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della domanda e del carattere seriale e non complesso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R. 181/2024, così provvede:
• Dichiara il diritto creditorio legato alla ricostruzione della carriera prescritto per il periodo anteriore all'anno scolastico 2005/2006.
• In parziale accoglimento della domanda, condanna l'Amministrazione resistente ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della parte ricorrente, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, e per l'effetto a corrispondere, in favore della ricorrente, le differenze tra quanto percepito attualmente e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola di riferimento, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo e fino al saldo, limitatamente – per il pagamento – al credito maturato a partire dall'anno scolastico
2005/2006.
• Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico del , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 liquidata in euro 515,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con distrazione al procuratore antistatario.
Larino, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cucchiella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 9 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, in forza di mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in
Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Campobasso, presso i cui uffici in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, 74 ope legis domicilia.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 marzo 2024 , in quiescenza dal 01/09/2021, Parte_1 rappresentando di essere stata dipendente a tempo indeterminato del con Controparte_1 decorrenza giuridica 01/09/2010 nella qualifica professionale di Assistente Amministrativo in servizio presso l'Istituto Omnicomprensivo GU (CB), ha adito l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera già emanato, la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente, a decorrere dal
01.09.2010, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica professionale di “Assistente
Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni Anni 10
Mesi 10 Giorni 25, tenuto conto della progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto
Scuola, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 5.141,76 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”.
1.2. L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio eccependo, in primo luogo, la prescrizione quinquennale degli importi rivendicati e contestando, nel merito, il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e discussa con trattazione scritta.
2. La ricorrente, già assistente amministrativo a tempo indeterminato a partire dall'A.S.
2010/2011, agisce in giudizio al fine di ottenere l'esatta ricostruzione di carriera in ossequio al principio di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante e del decreto di ricostruzione carriera citato, e dunque accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con diritto alle relative differenze retributive. In altri termini, la ricorrente ritiene che - ai fini della ricostruzione della carriera - il servizio preruolo dalla stessa prestato debba essere valutato ai fini giuridici ed economici nella sua integralità e non parzialmente, in quanto la disciplina normativa interna, il D.lgs n. 297 del
16.4.1994, si porrebbe in contrasto con il divieto di discriminazione sancito dalla direttiva
1999/70/CE.
La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché, oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento
(tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". Cont E' pacifico che nel caso di specie il , al momento dell'immissione in ruolo della parte ricorrente, abbia ricostruito la carriera del collaboratore scolastico valutando il periodo pre-ruolo conformemente alla sopra riportata normativa, inserendolo tempo per tempo nella corrispondente fascia stipendiale.
Secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva CE 1999/70: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”; la medesima clausola al punto 4 prevede che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La CGUE ha affermato (cfr. sentenza , sentenza e Persona_1 Persona_2
e, più di recente, sentenza Valenza e altri, punti 50 e 51) che: “50. Secondo una Persona_3 costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze , cit., punto 57, e del Persona_1
22 dicembre 2010, e C-444/09 e C-456/09,Racc. Persona_2 Persona_3 pag. 1-14031, punto 54; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza DO Pantana, cit., punto 72, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 47).
51.La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(v., in particolare, citate sentenze DE Cerro , punti 53 e 58, e e ES Per_1 Persona_2
punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 41; sentenza DO Santana, cit., punto Per_3
73, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 48).” Conclusivamente la Corte di Giustizia ha affermato che : “La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione
a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Sempre la CGUE nell'ordinanza del del 4.9.2014 ha affermato (al punto 17) che “La Pt_2 clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un 'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive " ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere. L'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, quando... la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell' ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione”.
Sulla legittimità dell'articolo 485 del D.lgs 297/94 si è pronunciata la CGUE che con la sentenza emessa nella causa C-466/17 IA TT contro , del 20.09.18 ha Controparte_3 statuito quanto segue: “Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione
e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62). 48 Fatte salve le Per_4 verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità. 49 Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola
4, punto 2, dell'accordo quadro”…. 51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso..”
La Corte di Giustizia ha, dunque, concluso come segue: “Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. 54 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.”
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione ed ha affermato, nella sentenza n. 31149 del 2019, per il personale docente, quanto segue: “è da escludere che la disciplina dettata dall'art.485 del d.lgs. n.297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive […] Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'accordo quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinnanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta” con la conseguenza che il docente viene ad essere discriminato, in violazione al principio comunitario di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
99/70, qualora “l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente” (per il personale ATA cfr. sentenza della
Corte di Cassazione n. 31150 del 28.11.2019) Alla luce dei suddetti principi di diritto è, dunque, possibile passare all'esame del caso concreto.
Orbene, risulta che la ricorrente abbia lavorato come assistente amministrativo dal 5.3.1996 al
31.08.2010 in base a distinti contratti di lavoro a tempo determinato e che alla data del 1.9.2010, Cont data di effettiva assunzione in servizio, il riconosceva come anzianità 8 anni, 7 mesi e 6 giorni ai fini giuridici ed economici e 2 anni 3 mesi e 19 giorni ai soli fini economici.
Tale calcolo veniva elaborato facendo applicazione della normativa nazionale di cui al d.lgs.
n.297/1994 e, dunque, computato parzialmente il servizio effettivamente prestato.
Vi è, tuttavia, che il diritto alla richiesta di ricostruzione della carriera non è soggetto a termine di prescrizione (cfr. Corte d'Appello di Campobasso sentenza n. 127/2025), mentre l'effetto economico che ne deriva è soggetto a prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.).
Dunque, con riferimento al caso di specie e considerando come primo atto interruttivo della prescrizione il decreto di ricostruzione di carriera – datato 23.11.2011 – è parzialmente prescritto il diritto creditorio rivendicato, ossia il credito maturato fino all'anno scolastico 2005/2006. Cont Dalla comparazione delle anzianità valutate si evince che l'anzianità calcolata dal ai sensi del d.lgs. 297/94 è inferiore a quella maturata dalla ricorrente sulla base del servizio pre-ruolo effettivo, sicché alla luce del principio di diritto espresso dalla Cassazione, il decreto di ricostruzione carriera emesso dalla resistente deve considerarsi illegittimo nei confronti della ricorrente e va riformato.
In definitiva sintesi, l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente l'anzianità ai fini giuridici ed economici nei termini sopra precisati, con tutte le relative conseguenze in ordine alla determinazione dello scaglione di riferimento ed alle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale come sopra specificata ed è in tali termini che la domanda è accolta.
Ne consegue che alla ricorrente dovrà essere riconosciuto l'integrale servizio pre-ruolo in applicazione della Direttiva 1999/70 CE, in applicazione del c.c.n.l. di riferimento, e con conseguente riconoscimento dell'incidenza dell'anzianità maturata sulla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto godere e che invece non ha percepito, a titolo di risarcimento del danno, nei limiti della prescrizione quinquennale, con estinzione, dunque, dei crediti antecedenti all'anno scolastico 2005/2006.
La domanda va, pertanto, accolta come da dispositivo.
Stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, le spese di lite sono compensate nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico della parte resistente. Esse sono liquidate per le sole fasi espletate (esclusa istruttoria) in base ai parametri minimi del D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della domanda e del carattere seriale e non complesso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R. 181/2024, così provvede:
• Dichiara il diritto creditorio legato alla ricostruzione della carriera prescritto per il periodo anteriore all'anno scolastico 2005/2006.
• In parziale accoglimento della domanda, condanna l'Amministrazione resistente ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della parte ricorrente, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, e per l'effetto a corrispondere, in favore della ricorrente, le differenze tra quanto percepito attualmente e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola di riferimento, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo e fino al saldo, limitatamente – per il pagamento – al credito maturato a partire dall'anno scolastico
2005/2006.
• Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico del , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 liquidata in euro 515,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con distrazione al procuratore antistatario.
Larino, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cucchiella