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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/12/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4388/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 18 dicembre 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra , nata a [...] il 2 Parte_1 giugno 1993 e residente a [...], c.f. , C.F._1 spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1399/2021 di € 38.788,20, oltre interessi e spese della procedura, emesso dal Giudice Designato presso il Tribunale di Lucca in data 22.9.2021 nel procedimento di cui a R.G. n. 3677/2021 in accoglimento di ricorso del 15.9.2021 depositato dalla società denominata “ , con sede in Viareggio (LU), Quartiere Toscana n. 8, Parte_2 partita IVA: , pervenuto al destinatario il 7.10.2021. P.IVA_1
Il Decreto era stato emesso in ragione del mancato pagamento della somma residua di €
38.788,20, dovuta in ragione di un contratto di appalto per la ristrutturazione di un fabbricato residenziale intercorso tra l'appaltante, odierna opponente, e l'appaltatore, odierno convenuto opposto. Lamentava, in particolare, l'ingiungente che la SI.ra , dopo aver pagato parte Pt_1 dei lavori, non aveva saldato la rimanente somma dovuta.
L'opponente sosteneva, viceversa, che il pagamento del dovuto era sottoposto a due condizioni, nessuna delle quali si era avverata, la prima consistendo nel collaudo da parte del direttore dei lavori e la seconda riguardante le modalità di pagamento, da eseguirsi mediante cessione del credito ad una banca prescelta. Lamentava inoltre il mancato completamento dei lavori e la mala esecuzione delle opere, domandando quindi la revoca del decreto e la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando gli argomenti di parte opponente e rilevando la decadenza dal termine per la contestazione dei pretesi vizi dell'opera, nonché il fatto che era stata la stessa opponente ad impedirne il completamento. Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
1 Il processo si svolgeva dapprima con il diniego della richiesta provvisoria esecutività al Decreto opposto e la concessione dei richiesti termini ex art. 183/VI comma c.p.c., quindi mediante la nomina di C.T.U. per la descrizione dell'immobile, dei lavori eseguiti e dell'eventuale presenza di difetti, con quantificazione del corrispettivo e del costo per l'eliminazione di questi ultimi. Depositata la relazione si procedeva quindi all'ammissione ed escussione delle prove orali richieste dalle parti. Infine le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Si osserva in rito che nel corso del giudizio parte attrice opponente depositava ricorso per ATP in corso di causa, che veniva dichiarato inammissibile dal primo Giudice e la cui decisione era stata quindi confermata in sede di reclamo.
Nel merito si osserva che all'esito della disposta C.T.U. è emerso che sussistono diverse opere non realizzate ed altre realizzate in modo incompleto, descritte in dettaglio dal Consulente e riassunte a pagg. 37-38 della sua relazione. L'Importo dei lavori realizzati contabilizzato dal CTU, al netto dei lavori necessari alla eliminazione dei vizi rilevati e/o al minor valore delle opere realizzate, è stato determinato in complessivi € 53.631,10 oltre IVA, somma poi rivista dal CTU a seguito delle osservazioni e rideterminata in base alla detrazione da applicare alla contabilità indicata nella
Relazione Preliminare, a causa della mancanza della Dichiarazione di Conformità, che è stata stimata in via equitativa nel 30% dell'importo impianti e pari a € 17.040 x 30% = € 5.112,00 oltre
I.V.A. Applicando tale detrazione (€ 5.112,00) dall'importo dei lavori contabilizzato dal CTU nella Relazione Preliminare (pari a € 53.631,10 oltre IVA), il CTU ha quindi ottenuto l'importo finale di €
48.519,00 oltre IVA.
C.T.U. ha quindi provveduto a redigere un elenco dei lavori realizzati, per i quali ha redatto un dettagliato consuntivo, che è stato calcolato sulla base delle quantità delle lavorazioni effettivamente realizzate e rilevate in loco, dei prezzi concordati tra le parti nonché quantificando e detraendo dalle varie voci i costi delle lavorazioni necessarie ad eliminare i vizi e difetti accertati e/o il minor valore della lavorazione realizzata.
Il CTU ha infine osservato che detto consuntivo è già al netto dei lavori necessari alla eliminazione dei vizi lamentati e rilevati e/o al minor valore delle opere realizzate e al netto della detrazione per la mancanza delle Dichiarazioni di Conformità. Si rileva a riguardo che le suddette dichiarazioni di conformità risultano invero depositate il 10/6/2024, successivamente al deposito della relazione del C.T.U. Tale deposito deve essere tuttavia ritenuto tardivo, essendo effettuato dopo la scadenza dei termini di legge.
Quanto sopra rilevato dal CTU, si osserva ora che parte attrice opponente sostiene che il credito di parte opposta non sarebbe esigibile in mancanza di cessione del credito fiscale e di collaudo delle opere appaltate. Tale argomento è infondato, poiché era stata l'opponente a richiedere essa stessa il conto delle opere realizzate e da pagare, nonché ad aver impedito a parte opposta di accedere all'edificio per il completamento dei lavori, come risulta dalla documentazione prodotta e dalla testimonianza del Direttore dei lavori raccolta in atti.
2 Parte opponente sostiene, inoltre, che il pagamento del prezzo dell'appalto fosse subordinato alla cessione del credito alla Banca di propria fiducia, previo collaudo degli stessi lavori da parte della direzione dei lavori. Anche tale eccezione è infondata, poiché il presupposto per la suddetta cessione, ex art. 121 del c.d. “Decreto Rilancio” di cui al D.L. 34/2020, è che i lavori siano stati effettivamente eseguiti, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Riguardo all'eccepita, da parte opposta, decadenza del termine per la denuncia dei vizi da parte dell'opponente si osserva che la denuncia è avvenuta a seguito di relazione scritta del geom. del mese e anno di agosto 2021, trasmessa a controparte con PEC del 6 agosto 2021. Di CP_1 conseguenza la denuncia, avvenuta nello stesso mese della effettiva scoperta dei vizi tramite la suddetta relazione, deve ritenersi tempestiva.
Riguardo alla pretesa, da parte opponente, risoluzione del contratto e correlativo risarcimento del danno si osserva che l'impossibilità ad accedere all'immobile risulta da dichiarazione resa a verbale dell'11/7/2024 dal teste geom. onde non si può ritenere una colpa contrattuale Tes_1 di parte opposta e, pertanto, la domanda di risoluzione deve essere rigettata.
In sintesi, dall'importo totale calcolato dal C.T.U. di € 48.519,00 oltre I.V.A. come per legge andranno detratti gli acconti già ricevuti, pari ad € 39.220,00 per stessa ammissione di parte opposta, ottenendo così la somma di € 9.599,00 oltre I.V.A. come per legge a carico di parte attrice opponente.
Il decreto opposto andrà conseguentemente revocato, e parte opponente dovrà comunque essere condannata al pagamento della summenzionata somma di € 9.599,00 oltre I.V.A. come per legge, cui andranno aggiunti gli interessi dal deposito del ricorso monitorio.
La regolamentazione delle spese di lite può essere effettuata mediante l'addebito a parte opponente, parzialmente soccombente sostanziale, della metà delle spese di lite di parte opposta, compensato il residuo mezzo, laddove le spese di C.T.U. saranno poste definitivamente a carico solidale delle parti. Infine le spese del giudizio dell'ATP in corso di causa, rigettato per inammissibilità e del relativo reclamo, rigettato anch'esso, dovranno essere addebitate per l'intero a parte opponente, che ne aveva dato inizio, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, della complessiva somma di € 9.599,00, oltre I.V.A. come per legge e oltre a interessi nella misura di legge decorrenti dalla data del deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo sino al saldo effettivo;
3 3) Condanna parte attrice opponente al pagamento della metà delle spese processuali di parte convenuta opposta, compensata la residua metà, che liquida per l'intero, riguardo alla presente causa, in € 6.164,00 per compenso ed € 20,40 per spese;
4) Condanna altresì parte attrice opponente in favore di parte convenuta opposta alla rifusione delle spese del procedimento di ATP, che liquida in complessivi € 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese del procedimento di reclamo sul suddetto ATP, che liquida del pari in complessivi € 3.000,00;
5) Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., liquidate come in atti.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 18 dicembre 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra , nata a [...] il 2 Parte_1 giugno 1993 e residente a [...], c.f. , C.F._1 spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1399/2021 di € 38.788,20, oltre interessi e spese della procedura, emesso dal Giudice Designato presso il Tribunale di Lucca in data 22.9.2021 nel procedimento di cui a R.G. n. 3677/2021 in accoglimento di ricorso del 15.9.2021 depositato dalla società denominata “ , con sede in Viareggio (LU), Quartiere Toscana n. 8, Parte_2 partita IVA: , pervenuto al destinatario il 7.10.2021. P.IVA_1
Il Decreto era stato emesso in ragione del mancato pagamento della somma residua di €
38.788,20, dovuta in ragione di un contratto di appalto per la ristrutturazione di un fabbricato residenziale intercorso tra l'appaltante, odierna opponente, e l'appaltatore, odierno convenuto opposto. Lamentava, in particolare, l'ingiungente che la SI.ra , dopo aver pagato parte Pt_1 dei lavori, non aveva saldato la rimanente somma dovuta.
L'opponente sosteneva, viceversa, che il pagamento del dovuto era sottoposto a due condizioni, nessuna delle quali si era avverata, la prima consistendo nel collaudo da parte del direttore dei lavori e la seconda riguardante le modalità di pagamento, da eseguirsi mediante cessione del credito ad una banca prescelta. Lamentava inoltre il mancato completamento dei lavori e la mala esecuzione delle opere, domandando quindi la revoca del decreto e la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando gli argomenti di parte opponente e rilevando la decadenza dal termine per la contestazione dei pretesi vizi dell'opera, nonché il fatto che era stata la stessa opponente ad impedirne il completamento. Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
1 Il processo si svolgeva dapprima con il diniego della richiesta provvisoria esecutività al Decreto opposto e la concessione dei richiesti termini ex art. 183/VI comma c.p.c., quindi mediante la nomina di C.T.U. per la descrizione dell'immobile, dei lavori eseguiti e dell'eventuale presenza di difetti, con quantificazione del corrispettivo e del costo per l'eliminazione di questi ultimi. Depositata la relazione si procedeva quindi all'ammissione ed escussione delle prove orali richieste dalle parti. Infine le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Si osserva in rito che nel corso del giudizio parte attrice opponente depositava ricorso per ATP in corso di causa, che veniva dichiarato inammissibile dal primo Giudice e la cui decisione era stata quindi confermata in sede di reclamo.
Nel merito si osserva che all'esito della disposta C.T.U. è emerso che sussistono diverse opere non realizzate ed altre realizzate in modo incompleto, descritte in dettaglio dal Consulente e riassunte a pagg. 37-38 della sua relazione. L'Importo dei lavori realizzati contabilizzato dal CTU, al netto dei lavori necessari alla eliminazione dei vizi rilevati e/o al minor valore delle opere realizzate, è stato determinato in complessivi € 53.631,10 oltre IVA, somma poi rivista dal CTU a seguito delle osservazioni e rideterminata in base alla detrazione da applicare alla contabilità indicata nella
Relazione Preliminare, a causa della mancanza della Dichiarazione di Conformità, che è stata stimata in via equitativa nel 30% dell'importo impianti e pari a € 17.040 x 30% = € 5.112,00 oltre
I.V.A. Applicando tale detrazione (€ 5.112,00) dall'importo dei lavori contabilizzato dal CTU nella Relazione Preliminare (pari a € 53.631,10 oltre IVA), il CTU ha quindi ottenuto l'importo finale di €
48.519,00 oltre IVA.
C.T.U. ha quindi provveduto a redigere un elenco dei lavori realizzati, per i quali ha redatto un dettagliato consuntivo, che è stato calcolato sulla base delle quantità delle lavorazioni effettivamente realizzate e rilevate in loco, dei prezzi concordati tra le parti nonché quantificando e detraendo dalle varie voci i costi delle lavorazioni necessarie ad eliminare i vizi e difetti accertati e/o il minor valore della lavorazione realizzata.
Il CTU ha infine osservato che detto consuntivo è già al netto dei lavori necessari alla eliminazione dei vizi lamentati e rilevati e/o al minor valore delle opere realizzate e al netto della detrazione per la mancanza delle Dichiarazioni di Conformità. Si rileva a riguardo che le suddette dichiarazioni di conformità risultano invero depositate il 10/6/2024, successivamente al deposito della relazione del C.T.U. Tale deposito deve essere tuttavia ritenuto tardivo, essendo effettuato dopo la scadenza dei termini di legge.
Quanto sopra rilevato dal CTU, si osserva ora che parte attrice opponente sostiene che il credito di parte opposta non sarebbe esigibile in mancanza di cessione del credito fiscale e di collaudo delle opere appaltate. Tale argomento è infondato, poiché era stata l'opponente a richiedere essa stessa il conto delle opere realizzate e da pagare, nonché ad aver impedito a parte opposta di accedere all'edificio per il completamento dei lavori, come risulta dalla documentazione prodotta e dalla testimonianza del Direttore dei lavori raccolta in atti.
2 Parte opponente sostiene, inoltre, che il pagamento del prezzo dell'appalto fosse subordinato alla cessione del credito alla Banca di propria fiducia, previo collaudo degli stessi lavori da parte della direzione dei lavori. Anche tale eccezione è infondata, poiché il presupposto per la suddetta cessione, ex art. 121 del c.d. “Decreto Rilancio” di cui al D.L. 34/2020, è che i lavori siano stati effettivamente eseguiti, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Riguardo all'eccepita, da parte opposta, decadenza del termine per la denuncia dei vizi da parte dell'opponente si osserva che la denuncia è avvenuta a seguito di relazione scritta del geom. del mese e anno di agosto 2021, trasmessa a controparte con PEC del 6 agosto 2021. Di CP_1 conseguenza la denuncia, avvenuta nello stesso mese della effettiva scoperta dei vizi tramite la suddetta relazione, deve ritenersi tempestiva.
Riguardo alla pretesa, da parte opponente, risoluzione del contratto e correlativo risarcimento del danno si osserva che l'impossibilità ad accedere all'immobile risulta da dichiarazione resa a verbale dell'11/7/2024 dal teste geom. onde non si può ritenere una colpa contrattuale Tes_1 di parte opposta e, pertanto, la domanda di risoluzione deve essere rigettata.
In sintesi, dall'importo totale calcolato dal C.T.U. di € 48.519,00 oltre I.V.A. come per legge andranno detratti gli acconti già ricevuti, pari ad € 39.220,00 per stessa ammissione di parte opposta, ottenendo così la somma di € 9.599,00 oltre I.V.A. come per legge a carico di parte attrice opponente.
Il decreto opposto andrà conseguentemente revocato, e parte opponente dovrà comunque essere condannata al pagamento della summenzionata somma di € 9.599,00 oltre I.V.A. come per legge, cui andranno aggiunti gli interessi dal deposito del ricorso monitorio.
La regolamentazione delle spese di lite può essere effettuata mediante l'addebito a parte opponente, parzialmente soccombente sostanziale, della metà delle spese di lite di parte opposta, compensato il residuo mezzo, laddove le spese di C.T.U. saranno poste definitivamente a carico solidale delle parti. Infine le spese del giudizio dell'ATP in corso di causa, rigettato per inammissibilità e del relativo reclamo, rigettato anch'esso, dovranno essere addebitate per l'intero a parte opponente, che ne aveva dato inizio, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, della complessiva somma di € 9.599,00, oltre I.V.A. come per legge e oltre a interessi nella misura di legge decorrenti dalla data del deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo sino al saldo effettivo;
3 3) Condanna parte attrice opponente al pagamento della metà delle spese processuali di parte convenuta opposta, compensata la residua metà, che liquida per l'intero, riguardo alla presente causa, in € 6.164,00 per compenso ed € 20,40 per spese;
4) Condanna altresì parte attrice opponente in favore di parte convenuta opposta alla rifusione delle spese del procedimento di ATP, che liquida in complessivi € 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese del procedimento di reclamo sul suddetto ATP, che liquida del pari in complessivi € 3.000,00;
5) Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., liquidate come in atti.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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