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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 85/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 85/2025
promossa da
nata il [...] a [...], ivi residente Parte_1 in Via Filangieri n. 64, C.F. rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Valentina Lo Bartolo appellante
Contro
, nato a [...] in data [...] e Controparte_1 residente a [...](Repubblica Dominicana) in Avenida Lope de Vega 37, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Michele Pratelli
Appellato
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.
622/2024 del 30.7.2024 pubblicata il 2.8.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, reciprocamente accettate ed hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio a spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 28.12.2005 a HI ( Repubblica Controparte_1 Parte_1
Domenicana) e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di
Pesaro; posto a carico del , a titolo di assegno divorzile, la CP_1
somma mensile di € 1.000,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e compensato le spese di lite
- ha proposto appello avverso la citata sentenza;
Parte_1
- si è costituito , rappresentando sin da subito la Controparte_1 pendenza di trattative considerato che: in data 8.4.2025, le parti hanno depositato un atto con cui hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo con contestuale rinuncia agli atti del procedimento ritualmente accettata;
rilevata la regolarità dell'atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c.
(proveniente dal difensore munito del relativo potere conferito con la procura allegata all'atto di appello) e degli atti di accettazione preso atto della volontà dell'appellante e delle parti appellate di compensare integramente le spese del procedimento
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona dichiara l'estinzione del procedimento di appello n.85/2025 per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, in data 16.4.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 85/2025
promossa da
nata il [...] a [...], ivi residente Parte_1 in Via Filangieri n. 64, C.F. rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Valentina Lo Bartolo appellante
Contro
, nato a [...] in data [...] e Controparte_1 residente a [...](Repubblica Dominicana) in Avenida Lope de Vega 37, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Michele Pratelli
Appellato
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.
622/2024 del 30.7.2024 pubblicata il 2.8.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, reciprocamente accettate ed hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio a spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 28.12.2005 a HI ( Repubblica Controparte_1 Parte_1
Domenicana) e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di
Pesaro; posto a carico del , a titolo di assegno divorzile, la CP_1
somma mensile di € 1.000,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e compensato le spese di lite
- ha proposto appello avverso la citata sentenza;
Parte_1
- si è costituito , rappresentando sin da subito la Controparte_1 pendenza di trattative considerato che: in data 8.4.2025, le parti hanno depositato un atto con cui hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo con contestuale rinuncia agli atti del procedimento ritualmente accettata;
rilevata la regolarità dell'atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c.
(proveniente dal difensore munito del relativo potere conferito con la procura allegata all'atto di appello) e degli atti di accettazione preso atto della volontà dell'appellante e delle parti appellate di compensare integramente le spese del procedimento
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona dichiara l'estinzione del procedimento di appello n.85/2025 per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, in data 16.4.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico