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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/10/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2077/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2077/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
LO LI
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. Federica Lenzi
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11.6.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 25/04/1979 a Livorno.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
1 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale (5.11.2009) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi stante la maggiore età e l'autosufficienza economica dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 25/04/1979 tra e e trascritto nei registri dello Controparte_2 CP_1 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno
1979 Parte 2 Serie A n. 26.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Le parti manterranno ciascuna la propria residenza
2) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, la CP_2 CP_1 somma mensile di € 500,00, somma che sarà versata alla sig.ra entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) Ciascuna delle parti rimane proprietaria esclusiva dei beni mobili tutti nessuno escluso, ivi compresi investimenti e titoli, immobili, e mobili registrati a sé intestati;
4) Ciascuno dei coniugi rimane proprietario esclusivo dei conti correnti, investimenti mobiliari di qualsiasi natura e genere, accantonamenti e polizze assicurative a sé intestati;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
2 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2077/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
LO LI
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. Federica Lenzi
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11.6.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 25/04/1979 a Livorno.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
1 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale (5.11.2009) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi stante la maggiore età e l'autosufficienza economica dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 25/04/1979 tra e e trascritto nei registri dello Controparte_2 CP_1 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno
1979 Parte 2 Serie A n. 26.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Le parti manterranno ciascuna la propria residenza
2) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, la CP_2 CP_1 somma mensile di € 500,00, somma che sarà versata alla sig.ra entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) Ciascuna delle parti rimane proprietaria esclusiva dei beni mobili tutti nessuno escluso, ivi compresi investimenti e titoli, immobili, e mobili registrati a sé intestati;
4) Ciascuno dei coniugi rimane proprietario esclusivo dei conti correnti, investimenti mobiliari di qualsiasi natura e genere, accantonamenti e polizze assicurative a sé intestati;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
2 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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