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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/09/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
n.7238/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice relatore dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7238/2024
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CREDENDINO ROSANNA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
1 RICORRENTE
Contro
C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
Parte ricorrente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Come da verbale d'udienza di discussione orale del 17 luglio 2025
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
LA domanda principale della ricorrente diretta ad ottenere, a parziale modifica delle condizioni di divorzio dal resistente stabilite con sentenza di questo Tribunale del 7.10.2022, il c.d. affido superesclusivo dei figli minori delle parti, nata a [...] il [...], Parte_2 Parte_3
nato a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_2
2.08.2018, è sicuramente fondata e come tale merita di essere accolta.
Infatti, il resistente non ha dimostrato interesse a farsi carico delle esigenze materiali dei figli e, a ben vedere, nemmeno a tenere i rapporti con lei/lui/loro atteso che, secondo quanto riferito dalla ricorrente in sede di
2 interrogatorio libero, a decorrere dal giugno 2023 ha interrotto la frequentazione dei figli e ha ridotto senza giustificazione il contributo al loro mantenimento.
Si noti che, a fronte di tali specifiche allegazioni, era onere del resistente dimostrare di aver invece adempiuto ai propri doveri nei riguardi dei figli mentre egli rinunciando a costituirsi in giudizio, e rendendosi anzi di fatto irreperibile, non vi ha adempiuto e, per di più, ha dimostrato anche con tale ulteriore fattivo comportamento il proprio disinteresse verso la prole.
Non vi è invece necessità di una pronuncia sulla domanda,
conseguente a quella di affido super-esclusivo, di attribuzione dell'assegno unico universale alla ricorrente, da quest'ultima parimenti avanzata, atteso che trattasi di una conseguenza ex lege della definizione di tale modalità di affidamento dei minori.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a cario del resistente in applicazione del principio di soccombenza e la somma dovuta a titolo di compenso si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida i minori e Parte_2 Parte_3 CP_2
in via esclusiva alla madre che potrà adottare in autonomia
[...]
tutte le decisioni relative alla istruzione, cura, spostamenti in Italia e
3 all'estero e rilascio dei relativi documenti per i figli minori delle parti;
2) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.050,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge
Così deciso in Verona il 16/09/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice relatore dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7238/2024
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CREDENDINO ROSANNA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
1 RICORRENTE
Contro
C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
Parte ricorrente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Come da verbale d'udienza di discussione orale del 17 luglio 2025
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
LA domanda principale della ricorrente diretta ad ottenere, a parziale modifica delle condizioni di divorzio dal resistente stabilite con sentenza di questo Tribunale del 7.10.2022, il c.d. affido superesclusivo dei figli minori delle parti, nata a [...] il [...], Parte_2 Parte_3
nato a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_2
2.08.2018, è sicuramente fondata e come tale merita di essere accolta.
Infatti, il resistente non ha dimostrato interesse a farsi carico delle esigenze materiali dei figli e, a ben vedere, nemmeno a tenere i rapporti con lei/lui/loro atteso che, secondo quanto riferito dalla ricorrente in sede di
2 interrogatorio libero, a decorrere dal giugno 2023 ha interrotto la frequentazione dei figli e ha ridotto senza giustificazione il contributo al loro mantenimento.
Si noti che, a fronte di tali specifiche allegazioni, era onere del resistente dimostrare di aver invece adempiuto ai propri doveri nei riguardi dei figli mentre egli rinunciando a costituirsi in giudizio, e rendendosi anzi di fatto irreperibile, non vi ha adempiuto e, per di più, ha dimostrato anche con tale ulteriore fattivo comportamento il proprio disinteresse verso la prole.
Non vi è invece necessità di una pronuncia sulla domanda,
conseguente a quella di affido super-esclusivo, di attribuzione dell'assegno unico universale alla ricorrente, da quest'ultima parimenti avanzata, atteso che trattasi di una conseguenza ex lege della definizione di tale modalità di affidamento dei minori.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a cario del resistente in applicazione del principio di soccombenza e la somma dovuta a titolo di compenso si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida i minori e Parte_2 Parte_3 CP_2
in via esclusiva alla madre che potrà adottare in autonomia
[...]
tutte le decisioni relative alla istruzione, cura, spostamenti in Italia e
3 all'estero e rilascio dei relativi documenti per i figli minori delle parti;
2) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.050,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge
Così deciso in Verona il 16/09/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
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