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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 359-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente
Dott.ssa Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 359-1/2024 R.G. Procedimento
Unitario - promossa in proprio in data 23/12/2024 da: corrente in Argelato (BO), via Malaguti n. 29 (codice Controparte_1 fiscale e partita Iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gulotta del foro di P.IVA_1
Forlì-Cesena considerato che in data 23/12/2024 la società ha depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale in proprio, in quanto non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e considerata l'ingente esposizione debitoria della stessa;
che, su richiesta dello stesso Giudice Delegato, con successiva memoria del 31/01/25, la ricorrente ha illustrato e meglio argomentato il proprio stato di insolvenza pagina 1 di 4 rilevato che sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna;
rilevato che la società versa in stato di insolvenza irreversibile e che sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) nonché dell'art. 49 codice della crisi, come risulta dalla stessa narrativa dell'istanza e dalla documentazione ivi allegata;
ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da esso derivanti secondo legge;
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di: Controparte_1 corrente in Argelato (BO), via Malaguti n. 29 (codice fiscale e partita Iva P.IVA_1 esercente l'attività di pulizie nell'ambito di condomini, uffici pubblici e privati e abitazioni civili
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore la dott.ssa (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni Persona_1 dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a
pagina 2 di 4 al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215 bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 28 maggio 2025 ad ore 10.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e del PRA;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e
pagina 3 di 4 che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale, in data 18 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente
Dott.ssa Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 359-1/2024 R.G. Procedimento
Unitario - promossa in proprio in data 23/12/2024 da: corrente in Argelato (BO), via Malaguti n. 29 (codice Controparte_1 fiscale e partita Iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gulotta del foro di P.IVA_1
Forlì-Cesena considerato che in data 23/12/2024 la società ha depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale in proprio, in quanto non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e considerata l'ingente esposizione debitoria della stessa;
che, su richiesta dello stesso Giudice Delegato, con successiva memoria del 31/01/25, la ricorrente ha illustrato e meglio argomentato il proprio stato di insolvenza pagina 1 di 4 rilevato che sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna;
rilevato che la società versa in stato di insolvenza irreversibile e che sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) nonché dell'art. 49 codice della crisi, come risulta dalla stessa narrativa dell'istanza e dalla documentazione ivi allegata;
ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da esso derivanti secondo legge;
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di: Controparte_1 corrente in Argelato (BO), via Malaguti n. 29 (codice fiscale e partita Iva P.IVA_1 esercente l'attività di pulizie nell'ambito di condomini, uffici pubblici e privati e abitazioni civili
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore la dott.ssa (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni Persona_1 dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a
pagina 2 di 4 al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215 bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 28 maggio 2025 ad ore 10.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e del PRA;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e
pagina 3 di 4 che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale, in data 18 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
pagina 4 di 4