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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/12/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del Giudice dott. Ada Lucca, all'esito di discussione ex art. 281sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 229 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà della minore C.F._1
nata in [...] in data [...], C.F. ; Persona_1 C.F._2 nonché , nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
solo in qualità C.F._3
, nato in [...] in data [...], C.F. CP_2 C.F._4
, nata in [...] in data [...], C.F. , Controparte_3 C.F._5
, nato in [...] in data [...], Controparte_4
, e CodiceFiscale_6
, nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_5
, C.F._7
Assistiti avv. DROMI EDUARDO DANIEL
- attori -
NEI CONFRONTI DI
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova Controparte_6
- convenuto - e con l'intervento del P.M. sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti convenivano in giudizio il esponendo: Controparte_6
- di essere tutti discendenti (diffusamente delineando la linea di discendenza in ricorso) di nato a [...] il [...], cittadino italiano, che, pur essendo Persona_2 emigrato in Cile, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
- di avere tutti conseguentemente diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- di non averla potuto ottenere per via consolare a cagione della perdita della cittadinanza italiana patita dalla comune ascendente nata il [...] Persona_3
(figlia del menzionato a cagione della L. 555/1912, che prevedeva la Persona_2 perdita automatica della cittadinanza per la donna italiana sposata con straniero;
tali norme erano, tuttavia, state dichiarate incostituzionali.
- Il diritto alla cittadinanza iure sanguinis, infatti, costituisce uno status permanente e imprescrittibile, con trasmissione anche per linea materna in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975
e n. 30/1983 e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466/2009. In particolare, la normativa previgente è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui escludeva la trasmissione per linea materna o prevedeva la perdita automatica per matrimonio con straniero;
il diritto alla cittadinanza può essere riconosciuto anche per fatti anteriori al 1948, se la privazione è dipesa da una norma dichiarata incostituzionale.
Su detti presupposti in fatto, e con la produzione di documentazione a sostegno delle proprie allegazioni, i ricorrenti domandavano riconoscersi in proprio favore la cittadinanza italiana, con l'ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle conseguenti dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Il si costituiva in giudizio Controparte_6
- eccependo l'onere incombente su parte attrice di ogni prova circa il mantenimento della cittadinanza di ogni soggetto che deve garantire la continuità della linea di sangue a seguito della disciplina intervenuta nelle more, e dettata con art. 1 d.l. n.36/2025, applicabile nella parte, processuale, in cui modifica l'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 inserendovi il comma 2 ter a mente che avrebbe contenuto esplicativo e non innovativo ed in ogni caso natura processuale e sarebbe quindi suscettibile di applicazione nei giudizi in corso. - gli attori dovrebbero pertanto dimostrare che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e non hanno svolto mansioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912; e così depositare essi stessi estratti di leva militare (rectius, di matricola) e estratti contributivi, o documenti equipollenti nello Stato estero da cui, cogliendosi quali attività abbiano svolto nella vita vissuta nello Stato estero di appartenenza, possa escludersi abbiano assunto ruoli apicali, ovvero funzioni militari tali da imporre la perdita della cittadinanza italiana, ove ancora posseduta.
Pur su detti presupposti, il concludeva tuttavia in subordine rimettendosi al prudente CP_6 apprezzamento del Tribunale in ordine alla fondatezza della domanda svolta dai ricorrenti.
* * * * *
Occorre brevemente delineare i principi regolatori della materia:
a) in termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal Codice Albertino del
1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de 1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n. 91/1992);
conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. Un. n.
4466/2009). Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale, quindi di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un nelle sentenze gemelle del
24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/244);
b) la predetta regola di ripartizione dell'onere della prova non risulta modificata con riferimento ai giudizi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.l.n.36/2025 che ha introdotto modifiche, appunto, in ordine alla ripartizione di detto onere tra le parti del giudizio prevedendo che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” (art.19-bis co.
2-ter del d.lgs.n.150/2011 come modificato dal d.l.n.36/2025); ciò in quanto la norma in questione, che incide direttamente sul diritto sostanziale fatto valere nel processo di riconoscimento della cittadinanza, non ha natura meramente processuale, con conseguente impossibilità di far valere il principio del tempus regit actum e necessità di applicare la previgente disciplina ai giudizi già in corso;
e) il pacifico e consolidato principio di diritto secondo cui la cittadinanza italiana si perde solo per rinuncia espressa o integrazione di espressa previsione di legge (Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio
2009, n. 4466; Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3175; Cass. civ., Sez. Un., 24 agosto 2022, n.
25317), in difetto di qualsiasi elemento anche solo indiziario in tale senso nel caso in esame, conduce a ritenere provato in modo adeguato il possesso della cittadinanza italiana dell'avo al momento della nascita dei discendenti, con ogni positiva conseguenza in punto trasmissione della cittadinanza e del diritto alla stessa;
- che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto;
- che figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita).
In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge
555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Costituzione: l'ostacolo normativo alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo è dunque stato rimosso
Considerato che, da un punto di vista processuale:
- è corretta l'individuazione del Giudice territorialmente competente;
- va infatti ricordato che la competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma in applicazione della regola del foro del convenuto
[...]
) è stata disposta dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206, che ha CP_6 modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio prevedendosi che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”; pertanto (ai sensi del comma
37 della menzionata disposizione) a far data dal 22.6.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza territoriale è del Tribunale del distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite;
nello specifico caso in esame, l'avo era nato, come visto in premessa, nel
Comune di Genova e da ciò discende la competenza del Tribunale di Genova;
- non ricorrono contestazioni in ordine al contenuto, estensione e validità delle procure alle liti in atti, che in ogni caso risultano valide ed efficaci ai fini di causa.
Venendo al merito:
- la linea di discendenza invocata dai ricorrenti a fondamento della propria domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis risulta adeguatamente rappresentata e provata in forza della documentazione prodotta, costituita da atti di nascita, matrimonio e morte;
la documentazione attesta la discendenza diretta dall'avo italiano fino agli attuali ricorrenti;
- è infatti documentalmente dimostrato che questo è l'albero genealogico dei ricorrenti, che infra sono indicati in grassetto:
nato a [...] il [...], cittadino italiano, emigrava verso il Cile. Persona_2
si è unito in matrimonio con il 21 Persona_2 Persona_4 novembre 1908 in Talcahuano (Cile): dall'unione nasceva Persona_3 il 4 settembre 1910.
[...]
si è unita in matrimonio con Persona_3 CP_7
: da questa unione è nata del Camen il 20 ottobre 1934.
[...] Persona_5
del si è unita in matrimonio con Persona_5 Per_6 Controparte_8
: da questa unione sono nati il 9 luglio 1959 e
[...] Persona_7 il 15 maggio 1961. Controparte_4
si è unito in matrimonio con Persona_7 Controparte_9
: da questa unione sono nati l'11 dicembre 1989 e
[...] Persona_8 il 15 marzo 1993. Controparte_3
si è unita in matrimonio con Controparte_4 Persona_9 [...]
: da questa unione sono nati il 7 settembre 1988 e CP_10 Parte_1 il 20 marzo 1995. Controparte_5
si è unito in matrimonio con Parte_2 Controparte_1 ed da questa unione è nata il 13 aprile 2016.
[...] Persona_1 Tutti i ricorrenti, quindi, indicati in grassetto, hanno un legame di sangue con il capostipite
, cittadino italiano, come emerge dai documenti prodotti. Persona_2
- sono quindi provati in modo idoneo le vicende e il meccanismo di trasmissione del diritto iure sanguinis dei ricorrenti;
ciò anche con particolare riferimento alla trasmissione per linea femminile per tramite di soggetto, che in forza di norma dichiarata Persona_3 incostituzionale aveva illo tempore perso automaticamente la propria cittadinanza italiana, pacificamente posseduta;
- la documentazione in atti consente di ritenere adeguatamente provato, sia il possesso per nascita della cittadinanza italiana in capo al comune capostipite (risultante dal Persona_2 doc.1 di parte ricorrente), sia l'assenza di elementi anche indirettamente indicativi della successiva perdita della cittadinanza da parte del predetto.
La cittadinanza italiana deve quindi essere riconosciuta, avendo, come visto, le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana è stato specificamente allegato e provato dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione
Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa.
La domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che
- , nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
- nata in [...] in data [...], C.F. ; Persona_1 C.F._2 - nato in [...] in data [...], C.F. Persona_8
C.F._4
- , nata in [...] in data [...], C.F. , Controparte_3 C.F._5
- , nato in [...] in data [...], Controparte_4
, e CodiceFiscale_6
- , nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_5
, C.F._7
sono cittadini italiani;
- ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_6 all'Ufficiale dello Stato Civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Genova - di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
- compensa integralmente le spese di lite.
Genova, 09/12/2025 Il giudice
Ada Lucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del Giudice dott. Ada Lucca, all'esito di discussione ex art. 281sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 229 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà della minore C.F._1
nata in [...] in data [...], C.F. ; Persona_1 C.F._2 nonché , nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
solo in qualità C.F._3
, nato in [...] in data [...], C.F. CP_2 C.F._4
, nata in [...] in data [...], C.F. , Controparte_3 C.F._5
, nato in [...] in data [...], Controparte_4
, e CodiceFiscale_6
, nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_5
, C.F._7
Assistiti avv. DROMI EDUARDO DANIEL
- attori -
NEI CONFRONTI DI
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova Controparte_6
- convenuto - e con l'intervento del P.M. sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti convenivano in giudizio il esponendo: Controparte_6
- di essere tutti discendenti (diffusamente delineando la linea di discendenza in ricorso) di nato a [...] il [...], cittadino italiano, che, pur essendo Persona_2 emigrato in Cile, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
- di avere tutti conseguentemente diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- di non averla potuto ottenere per via consolare a cagione della perdita della cittadinanza italiana patita dalla comune ascendente nata il [...] Persona_3
(figlia del menzionato a cagione della L. 555/1912, che prevedeva la Persona_2 perdita automatica della cittadinanza per la donna italiana sposata con straniero;
tali norme erano, tuttavia, state dichiarate incostituzionali.
- Il diritto alla cittadinanza iure sanguinis, infatti, costituisce uno status permanente e imprescrittibile, con trasmissione anche per linea materna in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975
e n. 30/1983 e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466/2009. In particolare, la normativa previgente è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui escludeva la trasmissione per linea materna o prevedeva la perdita automatica per matrimonio con straniero;
il diritto alla cittadinanza può essere riconosciuto anche per fatti anteriori al 1948, se la privazione è dipesa da una norma dichiarata incostituzionale.
Su detti presupposti in fatto, e con la produzione di documentazione a sostegno delle proprie allegazioni, i ricorrenti domandavano riconoscersi in proprio favore la cittadinanza italiana, con l'ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle conseguenti dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Il si costituiva in giudizio Controparte_6
- eccependo l'onere incombente su parte attrice di ogni prova circa il mantenimento della cittadinanza di ogni soggetto che deve garantire la continuità della linea di sangue a seguito della disciplina intervenuta nelle more, e dettata con art. 1 d.l. n.36/2025, applicabile nella parte, processuale, in cui modifica l'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 inserendovi il comma 2 ter a mente che avrebbe contenuto esplicativo e non innovativo ed in ogni caso natura processuale e sarebbe quindi suscettibile di applicazione nei giudizi in corso. - gli attori dovrebbero pertanto dimostrare che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e non hanno svolto mansioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912; e così depositare essi stessi estratti di leva militare (rectius, di matricola) e estratti contributivi, o documenti equipollenti nello Stato estero da cui, cogliendosi quali attività abbiano svolto nella vita vissuta nello Stato estero di appartenenza, possa escludersi abbiano assunto ruoli apicali, ovvero funzioni militari tali da imporre la perdita della cittadinanza italiana, ove ancora posseduta.
Pur su detti presupposti, il concludeva tuttavia in subordine rimettendosi al prudente CP_6 apprezzamento del Tribunale in ordine alla fondatezza della domanda svolta dai ricorrenti.
* * * * *
Occorre brevemente delineare i principi regolatori della materia:
a) in termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal Codice Albertino del
1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de 1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n. 91/1992);
conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. Un. n.
4466/2009). Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale, quindi di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un nelle sentenze gemelle del
24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/244);
b) la predetta regola di ripartizione dell'onere della prova non risulta modificata con riferimento ai giudizi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.l.n.36/2025 che ha introdotto modifiche, appunto, in ordine alla ripartizione di detto onere tra le parti del giudizio prevedendo che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” (art.19-bis co.
2-ter del d.lgs.n.150/2011 come modificato dal d.l.n.36/2025); ciò in quanto la norma in questione, che incide direttamente sul diritto sostanziale fatto valere nel processo di riconoscimento della cittadinanza, non ha natura meramente processuale, con conseguente impossibilità di far valere il principio del tempus regit actum e necessità di applicare la previgente disciplina ai giudizi già in corso;
e) il pacifico e consolidato principio di diritto secondo cui la cittadinanza italiana si perde solo per rinuncia espressa o integrazione di espressa previsione di legge (Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio
2009, n. 4466; Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3175; Cass. civ., Sez. Un., 24 agosto 2022, n.
25317), in difetto di qualsiasi elemento anche solo indiziario in tale senso nel caso in esame, conduce a ritenere provato in modo adeguato il possesso della cittadinanza italiana dell'avo al momento della nascita dei discendenti, con ogni positiva conseguenza in punto trasmissione della cittadinanza e del diritto alla stessa;
- che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto;
- che figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita).
In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge
555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Costituzione: l'ostacolo normativo alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo è dunque stato rimosso
Considerato che, da un punto di vista processuale:
- è corretta l'individuazione del Giudice territorialmente competente;
- va infatti ricordato che la competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma in applicazione della regola del foro del convenuto
[...]
) è stata disposta dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206, che ha CP_6 modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio prevedendosi che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”; pertanto (ai sensi del comma
37 della menzionata disposizione) a far data dal 22.6.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza territoriale è del Tribunale del distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite;
nello specifico caso in esame, l'avo era nato, come visto in premessa, nel
Comune di Genova e da ciò discende la competenza del Tribunale di Genova;
- non ricorrono contestazioni in ordine al contenuto, estensione e validità delle procure alle liti in atti, che in ogni caso risultano valide ed efficaci ai fini di causa.
Venendo al merito:
- la linea di discendenza invocata dai ricorrenti a fondamento della propria domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis risulta adeguatamente rappresentata e provata in forza della documentazione prodotta, costituita da atti di nascita, matrimonio e morte;
la documentazione attesta la discendenza diretta dall'avo italiano fino agli attuali ricorrenti;
- è infatti documentalmente dimostrato che questo è l'albero genealogico dei ricorrenti, che infra sono indicati in grassetto:
nato a [...] il [...], cittadino italiano, emigrava verso il Cile. Persona_2
si è unito in matrimonio con il 21 Persona_2 Persona_4 novembre 1908 in Talcahuano (Cile): dall'unione nasceva Persona_3 il 4 settembre 1910.
[...]
si è unita in matrimonio con Persona_3 CP_7
: da questa unione è nata del Camen il 20 ottobre 1934.
[...] Persona_5
del si è unita in matrimonio con Persona_5 Per_6 Controparte_8
: da questa unione sono nati il 9 luglio 1959 e
[...] Persona_7 il 15 maggio 1961. Controparte_4
si è unito in matrimonio con Persona_7 Controparte_9
: da questa unione sono nati l'11 dicembre 1989 e
[...] Persona_8 il 15 marzo 1993. Controparte_3
si è unita in matrimonio con Controparte_4 Persona_9 [...]
: da questa unione sono nati il 7 settembre 1988 e CP_10 Parte_1 il 20 marzo 1995. Controparte_5
si è unito in matrimonio con Parte_2 Controparte_1 ed da questa unione è nata il 13 aprile 2016.
[...] Persona_1 Tutti i ricorrenti, quindi, indicati in grassetto, hanno un legame di sangue con il capostipite
, cittadino italiano, come emerge dai documenti prodotti. Persona_2
- sono quindi provati in modo idoneo le vicende e il meccanismo di trasmissione del diritto iure sanguinis dei ricorrenti;
ciò anche con particolare riferimento alla trasmissione per linea femminile per tramite di soggetto, che in forza di norma dichiarata Persona_3 incostituzionale aveva illo tempore perso automaticamente la propria cittadinanza italiana, pacificamente posseduta;
- la documentazione in atti consente di ritenere adeguatamente provato, sia il possesso per nascita della cittadinanza italiana in capo al comune capostipite (risultante dal Persona_2 doc.1 di parte ricorrente), sia l'assenza di elementi anche indirettamente indicativi della successiva perdita della cittadinanza da parte del predetto.
La cittadinanza italiana deve quindi essere riconosciuta, avendo, come visto, le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana è stato specificamente allegato e provato dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione
Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa.
La domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che
- , nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
- nata in [...] in data [...], C.F. ; Persona_1 C.F._2 - nato in [...] in data [...], C.F. Persona_8
C.F._4
- , nata in [...] in data [...], C.F. , Controparte_3 C.F._5
- , nato in [...] in data [...], Controparte_4
, e CodiceFiscale_6
- , nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_5
, C.F._7
sono cittadini italiani;
- ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_6 all'Ufficiale dello Stato Civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Genova - di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
- compensa integralmente le spese di lite.
Genova, 09/12/2025 Il giudice
Ada Lucca