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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3465/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3465/2020 con OGGETTO: lesione personale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VITALIZI Parte_1 C.F._1
MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BENVENUTI ALESSANDRA
CONVENUTA
E
CP_2
Convenuto contumace
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato il 27.11.20 e il 01.12.2020, ha evo- Parte_1
cato in giudizio la spa e , esponendo: Controparte_1 CP_2
1 a) che il 7 aprile 2019 alle ore 15,45 percorreva via Rosselli in Cecina a bordo del- la propria motocicletta;
b) che, mentre attraversava il crocevia di via Rosselli con via Roma, regolato da semaforo, è stato urtato dall'auto BMW tg. ED863XW, di proprietà e condotta da , che attraversava l'incrocio senza rispettare la luce semaforica CP_2
rossa;
c) di aver riportato gravi lesioni personali;
d) che ha dovuto far ricorso a sedute con psicologi e con psichiatri “per il muta- mento dell'umore e per l'insorgenza di disturbi comportamentali”;
e) di aver ricevuto dalla compagnia di assicurazioni, e trattenuto a titolo di acconto, la somma complessiva di € 40.440,00 (in tre tranches).
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, delle spese mediche sostenute, dei danni materiali alla motocicletta, del fermo tecnico del mo- toveicolo, del rimborso delle spese per il recupero e trasporto dello stesso, del man- cato guadagno di € 1.961,00 “in ragione della perdita di salario subita”.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 12.03.2021, la Controparte_3
si è costituita deducendo:
[...]
a) che “entrambi i conducenti hanno sostenuto di aver attraversato l'incrocio con il semaforo verde”;
b) che per tale ragione la Polizia municipale non aveva contestato alcuna infrazio- ne a nessuno dei due;
c) che dall'incidente oggetto di causa non sono derivate le lesioni descritte dall'attore;
d) che la somma di € 7.996,41 oltre IVA per fermo tecnico e danni subiti dalla mo- tocicletta è eccessiva.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti, con escussione di testi e con la consulenza medico-legale del dott. Per_1
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 14.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte, in data 13.11.2024, da entrambe le parti.
2 5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
6. Responsabilità nella causazione del sinistro
La ricostruzione dell'incidente è stata oggetto di contrastanti versioni da parte dei testimoni oculari.
Tutti i testi indicati da parte attrice ( , e la Testimone_1 Testimone_2 moglie dell'attore, hanno affermato che ha at- Testimone_3 Parte_1 traversato l'incrocio con la luce del semaforo di colore verde.
I testi hanno tutti assistito alla collisione, perché ciascuno di essi era a bordo di una motocicletta e tutti seguivano quella condotta dal che li precedeva di 5-6 Pt_1
metri (cfr. verb. ud. 06.10.2021).
Invece, il teste di parte convenuta, , ha recisamente negato che il Testimone_4 convenuto, suo NI, , abbia attraversato l'incrocio con il semaforo CP_2
rosso.
Nella conclusionale l'attore ha esattamente osservato che ha reso le Testimone_4 sue dichiarazioni ai Vigili Urbani “non nell'immediatezza, così come i vigili fecero con altri presenti, ma solo il giorno successivo 8 aprile 2019”.
Il comportamento del presenta aspetti notevolmente anomali, perché: Tes_4
a) ha dichiarato che il giorno dell'incidente si trovava in auto, come passeggero,
“dietro al in fila” e ha precisato che “tra me e lui ci saranno state 4 mac- CP_2 chine”;
b) ma, subito dopo, ha precisato di non essersi fermato subito dopo l'incidente, perché non si era accorto “che nel sinistro era coinvolto” suo NI.
Ma il teste non ha spiegato come mai ha sostenuto da un lato, che egli seguiva “di 3
o 4 macchine” quella del NI e, dall'altro, che non si era accorto che l'incidente riguardava il NI, visto che tra i due fatti sono trascorsi, al massimo, pochi se- condi.
3 Il teste ha inoltre dichiarato: “sono poi ritornato sul posto dopo circa mezz'ora”.
Ebbene, come ha esattamente osservato la difesa dell'attore, se fosse vero che il
è tornato sul luogo dell'incidente “dopo circa mezz'ora”, non si spiega come Tes_4
mai i Vigili hanno raccolto le sue dichiarazioni il giorno dopo.
Infatti, il 7 aprile i Vigili hanno sentito e verbalizzato gli altri testimoni e cioè ES
(alle ore 16.05), (alle 16.35), (alle ore
[...] Testimone_2 Testimone_1
16.20).
Il sinistro è avvenuto alle ore 15.54.
Quindi, stando a quanto dichiarato dal egli dopo l'incidente ha proseguito Tes_4
dritto (cioè, non si è fermato) perché non si era accorto che il NI era rimasto coinvolto nell'incidente; è tornato dopo aver svolto generiche “commissioni” dopo mezz'ora.
Va tuttavia osservato che il teste:
a) pur sostenendo di non essersi accorto che l'incidente riguardava anche il NI, non ha spiegato perché ha fatto ritorno sul luogo del sinistro;
b) è poco plausibile che non si sia accorto che il NI era coinvolto, perché (come ha esattamente rilevato la difesa di parte attrice) “come si evince dalla planime- tria e dalle foto dei VV.UU., il corridoio di passaggio era molto stretto per cui
l'auto sulla quale viaggiava il è dovuta necessariamente passare de- Tes_4 streggiandosi tra la BMW, la moto ed il motociclista che si trovava a terra”;
c) infine, non ha spiegato perchè – una volta tornato sul luogo dell'incidente, il non si è presentato immediatamente ai Vigili, che in quel momento erano Tes_4
ancora sul posto e stavano sentendo e/o . Testimone_1 Testimone_2
E' innegabile che la scelta di presentarsi ai Vigili urbani il giorno dopo l'incidente, per rendere le dichiarazioni allegate al verbale, è una scelta oltremodo sospetta.
In conclusione, il comportamento tenuto dal è talmente contraddittorio e Tes_4
anomalo, che la sua testimonianza è, a dir poco, complessivamente inattendibile.
Anche l'altro teste di parte convenuta, ha dichiarato che quando Testimone_6 la moto ha attraversato l'incrocio, il semaforo era rosso.
4 Tuttavia, anche la sua deposizione suscita numerosi interrogativi.
In primo luogo, anche egli ha reso le dichiarazioni ai Vigili Urbani non il giorno dell'incidente, ma addirittura 6 giorni dopo (13 aprile alle ore 9.00).
Il teste ha giustificato il suo comportamento affermando che si è allontanato, dopo aver “visto prestare i soccorsi”. Ha poi aggiunto che, uno o due giorni dopo l'incidente, ha incontrato un agente della Polizia Municipale che conosceva (
[...]
ed è stato da questi invitato a recarsi in ufficio per fornire la sua ver- Parte_2
sione.
Questa circostanza non emerge dal verbale redatto il 13.04.2019.
D'altro canto, essa è veramente poco plausibile, considerato non solo il tempo tra- scorso dalla data del sinistro (6 giorni), ma anche che non risulta che il vigile urbano sia intervenuto sul luogo dell'incidente. Parte_2
Pertanto, sarebbe stato necessario chiedere conferma al predetto vigile Parte_2
della veridicità della versione del teste . Tes_6
Inoltre, nel corso dell'escussione del teste la difesa di parte attrice ha evidenziato che il 13 aprile (giorno in cui il ha reso le dichiarazioni alla Polizia Muni- Tes_6
cipale) non era lunedì, come ha affermato il teste, bensì sabato.
Infine, va osservato che il teste ha riferito di essersi recato presso gli uffici della
[...]
2 o 3 giorni dopo il sinistro, avendo egli affermato di aver incontra- Parte_3 to il 1 o 2 giorni dopo l'incidente e di aver raccolto il suo invito a riferi- Parte_2
re quello che aveva visto, recandosi il giorno successivo.
Pertanto, se fosse vero ciò che il teste ha affermato, il verbale dovrebbe recare la da- ta di martedì 9 o mercoledì 10 aprile 2019.
Invece, come già detto, il verbale dell'audizione del è stato effettuato saba- Tes_6
to13 aprile.
Concludendo sul punto, le numerose contraddizioni e inesattezze e il suo compor- tamento complessivamente anomalo fanno ritenere inattendibile la deposizione di
Testimone_6
5 Infine, la veridicità della versione fornita dai testi di parte attrice e, cioè, che l'attore ha attraversato il crocevia quando il semaforo era verde, risulta in modo estrema- mente convincente dalla deposizione resa dal teste . ES
Egli ha dichiarato che si trovava a circa 30 metri dal luogo della collisione, di essere stato il primo ad intervenire, e di aver visto che il semaforo era verde quando è tran- sitata la moto.
Queste dichiarazioni sono lineari e corrispondono a quanto il ha dichiarato ai ES
Vigili il giorno stesso dell'incidente (7 aprile alle ore 16.05).
La compagnia convenuta, nella replica depositata il 10.01.2025, ha sostenuto che anche la deposizione del teste è contraddittoria, perché “le strisce che hanno ES il semaforo di fronte sono soltanto quelle poste all'incrocio, ma non sono in via
F.lli Rosselli, ma sulla via Roma (come si vede anche dalla planimetria contenuta nel Rapporto) e che per attraversare sulle strisce pedonali di via F.lli Rosselli (che sono poste ad una trentina di metri prima dell'incrocio, proprio dove ha conferma- to di essere stato il teste al momento del sinistro e dove risultava essere dalla ES
foto planimetrica di cui al Rapporto della Polizia Municipale), i pedoni non hanno un semaforo, ma hanno la precedenza sui veicoli e, quindi, anche sulle moto che stavano sopraggiungendo”.
Questa critica, tuttavia, non è idonea a scalfire l'attendibilità della deposizione resa dal Questi, infatti, non ha mai dichiarato – come sembrerebbe adombrare ES
parte convenuta – che al momento dell'incidente egli fosse su via Roma, né che le strisce pedonali si trovassero su via Rosselli.
Dato per assodato che le strisce sono su via Rosselli e che quindi il lì si tro- ES
vava perché intendeva attraversare la strada, la versione del teste è pienamente compatibile con la affermazione secondo cui la moto ha attraversato il crocevia con il semaforo verde,
In conclusione, non vi è spazio per applicare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, codice civile, perché la norma ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consenta-
6 no di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti ab- bia cagionato l'evento dannoso (Cass. 4055/2009; Cass. 3696/2018).
Nel caso di specie, invece, la serrata analisi delle dichiarazioni testimoniale ha dis- solto ogni dubbio sulla responsabilità esclusiva di nella causazione CP_2 dell'incidente, perché ha attraversato il crocevia quando il semaforo proiettava luce rossa.
7. Danno non patrimoniale
Il CTU medico-legale ha accertato che , dal sinistro verificatosi il Parte_1
07.04.2019, ha riportato una “frattura diafisaria al 3^ medio scomposta di tibia e perone sinistra”.
Residua “una importante menomazione a carico dell'arto inferiore sinistro per ac- corciamento di un centimetro dello stesso, grave deviazione e recurvatio dell'asse tibiale e limitazione articolare della caviglia omolaterale”.
Il CTU ha anche riferito che “coesiste un disturbo dell'adattamento di tipo misto, conseguenza diretta della situazione menomativa”.
Il danno biologico è pari al 20 %.
L'invalidità temporanea è stata di 180 giorni, di cui:
- 30 giorni, per il 100 %;
- 30 giorni, al tasso del 75 %;
- 60 giorni al 50 %;
- 60 giorni al tasso del 25%.
Applicando le tabelle milanesi attualmente in vigore, il risarcimento ad oggi spet- tante sarebbe pari a € 87.596,50, tenuto conto dell'età di (53 anni nel Parte_1
2019), di cui:
- € 56.384,00 per danno non patrimoniale risarcibile;
- € 3.450,00 per invalidità temporanea totale;
- € 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%;
- € 3.450,00 per invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 25%;
7 - € 20.000,00 per danno morale.
Devalutando tale somma al 07.04.2019, data del sinistro, si ottiene che il valore del danno, a tale data, è pari a € 74.741,04.
8. Danno patrimoniale
8.1 Spese mediche
Le spese mediche sono state ritenute congrue dal CTU nella misura di € 2.292,00, di cui:
- € 1.280,00 per tcket e accertamenti strumentali, fkt per presidi e visite speciali- stiche
- € 610,00 per la consulenza del dott. Per_2
- € 402,00 per la consulenza del dott. Per_3
8.2 Danni alla motocicletta
All'udienza del 13.02.2013 l'avv. Vitalizi, per parte attrice, ha aderito alla valuta- zione dei danni alla motocicletta effettuata dalla compagnia e, quindi, pari a €
7.863,75 (iva inclusa).
Vanno inoltre riconosciuti € 306,00 per spese di recupero e trasporto in officina (cfr doc. nnr. 11 e 12 fascicolo di parte attrice).
L'attore ha anche chiesto la somma di € 360,00 per due giorni di fermo tecnico.
Va tuttavia osservato che “il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non è in re ipsa ma deve essere provato, risultando sufficiente, a tal fine, che il danneg- giato dimostri di aver sostenuto le spese necessarie per il noleggio di un mezzo so- stitutivo.” (Cass. 27052/2023).
Non avendo fornito alcuna prova sulla indispensabilità della motocicletta e sulla ne- cessità di far ricorso a un mezzo di locomozione sostitutivo, la domanda va respinta.
8.3 Lucro cessante
L'attore ha prodotto attestazione a firma del CAF_CISAL di Livorno, da cui si de- sume che egli è stato assente dal lavoro dall'8 aprile al 27 novembre 2019 e che tale assenza ha comportato “una perdita salariale di € 1.961,00”.
8 Questa somma va quindi riconosciuta al essendo una perdita direttamente Pt_1
ricollegabile al sinistro.
8.4 Importo spettante per danno patrimoniale
La somma complessivamente dovuta a a titolo di danno patrimoniale Parte_1
è pari a € 12.432,75, di cui:
- € 2.292,00 per spese mediche;
- € 8.169,75 per danni relativi alla motocicletta;
- € 1.961,00 per lucro cessante.
9. Quantificazione della somma spettante a parte attrice
Il risarcimento spettante alla data del sinistro (07.04.2019) è pari a € 87.173,79, di cui:
- € 74.741,04 per danno non patrimoniale
- € 12.432,75 per danno patrimoniale.
Occorre quindi applicare rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale via via rivalutato (Cass. SU 1712/1995).
Ma occorre anche detrarre le somme che il ha ottenuto dalla Pt_1 CP_1
a titolo di acconto, e cioè:
[...]
- € 4.000,00 in data 28.10.2019;
- € 27.640,00 in data 28.11.2019;
- € 8.800,00 in data 29.10.2020.
Pertanto:
a) dal 07.04.2019 al 27.10.2019 (giorno precedente il ricevimento del primo accon- to di e 4.000,00) il credito di era pari a € 87.386,53, di cui: Parte_1
- € 87.173,79 per capitale;
- € 387,09 per interessi.
La rivalutazione è stata negativa (pari a - € 174,35).
Detraendo l'acconto di € 4.000,00, si ha che il capitale al 28.10.2019 era pari a €
83.386,53 (€ 87.386,53 - € 4.000,00).
9 b) dal 28.10.2019 al 27.11.2019 (giorno precedente il ricevimento del secondo ac- conto, pari a € 27.640,00) il credito dell'attore era pari a € 83.357,91, di cui:
- € 83.386,53 per capitale;
- € 54,77 per interessi.
Anche in questo caso, la rivalutazione è stata negativa (pari a - € 83,39).
Detratto l'acconto di € 27.640,00, il credito di alla data del Parte_1
28.11.2019 era pari a € 55.717,91 (€ 83.357,91 - € 27.640,00).
c) dal 28.11.2019 al 28.10.2020 (giorno precedente il ricevimento del terzo accon- to) il credito dell'attore era pari a € 55.613,92, di cui:
- € 55.717,91 per capitale;
- € 63,16.
La rivalutazione è negativa (- € 167,15).
Detratto l'acconto di € 5.800,00 ricevuto il 29.10.2020, a tale data il credito era pari a € 49.813,92 (€ 55.613,92 - € 5.800,00).
L'acconto di € 8.800,00 è stato imputato per 3.000,00 a titolo di spese per attività stragiudiziale e, pertanto, il credito del si è ridotto di € 5.800,00 e non di € Pt_1
8.800,00.
d) dal 29.10.2020 ad oggi il credito è pari a € 63.793,13, di cui:
- € 49.813,92 per capitale
- € 8.866,88 per rivalutazione
- € 5.112,33 per interessi.
Dal giorno successivo al deposito della sentenza, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (Cass. 8507/2011).
Spettano, quindi, solo gli interessi legali, nella misura stabilita dall'art. 1284, quarto comma, c.c., ricorrendo tutti i presupposti previsti.
10. Spese
Dalla soccombenza consegue l'obbligo dei convenuti di rifondere all'attore le spese processuali, liquidate come in dispositivo.
10
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede:
a) condanna la e , in solido, a pagare a Controparte_1 CP_2
la somma di € 63.793,13 oltre interessi di cu all'art. 1284, quarto Parte_1
comma, c.c., dal 09.02.2025 al saldo;
Co b) condanna la e , in solido, a rifondere a Controparte_1 CP_2
le spese processuali, liquidate in: Parte_1
- € 10.860,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 663,16 per spese anticipate;
- il compenso spettante al ctu;
- spese successive occorrende.
Livorno, 08.02.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3465/2020 con OGGETTO: lesione personale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VITALIZI Parte_1 C.F._1
MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BENVENUTI ALESSANDRA
CONVENUTA
E
CP_2
Convenuto contumace
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato il 27.11.20 e il 01.12.2020, ha evo- Parte_1
cato in giudizio la spa e , esponendo: Controparte_1 CP_2
1 a) che il 7 aprile 2019 alle ore 15,45 percorreva via Rosselli in Cecina a bordo del- la propria motocicletta;
b) che, mentre attraversava il crocevia di via Rosselli con via Roma, regolato da semaforo, è stato urtato dall'auto BMW tg. ED863XW, di proprietà e condotta da , che attraversava l'incrocio senza rispettare la luce semaforica CP_2
rossa;
c) di aver riportato gravi lesioni personali;
d) che ha dovuto far ricorso a sedute con psicologi e con psichiatri “per il muta- mento dell'umore e per l'insorgenza di disturbi comportamentali”;
e) di aver ricevuto dalla compagnia di assicurazioni, e trattenuto a titolo di acconto, la somma complessiva di € 40.440,00 (in tre tranches).
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, delle spese mediche sostenute, dei danni materiali alla motocicletta, del fermo tecnico del mo- toveicolo, del rimborso delle spese per il recupero e trasporto dello stesso, del man- cato guadagno di € 1.961,00 “in ragione della perdita di salario subita”.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 12.03.2021, la Controparte_3
si è costituita deducendo:
[...]
a) che “entrambi i conducenti hanno sostenuto di aver attraversato l'incrocio con il semaforo verde”;
b) che per tale ragione la Polizia municipale non aveva contestato alcuna infrazio- ne a nessuno dei due;
c) che dall'incidente oggetto di causa non sono derivate le lesioni descritte dall'attore;
d) che la somma di € 7.996,41 oltre IVA per fermo tecnico e danni subiti dalla mo- tocicletta è eccessiva.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti, con escussione di testi e con la consulenza medico-legale del dott. Per_1
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 14.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte, in data 13.11.2024, da entrambe le parti.
2 5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
6. Responsabilità nella causazione del sinistro
La ricostruzione dell'incidente è stata oggetto di contrastanti versioni da parte dei testimoni oculari.
Tutti i testi indicati da parte attrice ( , e la Testimone_1 Testimone_2 moglie dell'attore, hanno affermato che ha at- Testimone_3 Parte_1 traversato l'incrocio con la luce del semaforo di colore verde.
I testi hanno tutti assistito alla collisione, perché ciascuno di essi era a bordo di una motocicletta e tutti seguivano quella condotta dal che li precedeva di 5-6 Pt_1
metri (cfr. verb. ud. 06.10.2021).
Invece, il teste di parte convenuta, , ha recisamente negato che il Testimone_4 convenuto, suo NI, , abbia attraversato l'incrocio con il semaforo CP_2
rosso.
Nella conclusionale l'attore ha esattamente osservato che ha reso le Testimone_4 sue dichiarazioni ai Vigili Urbani “non nell'immediatezza, così come i vigili fecero con altri presenti, ma solo il giorno successivo 8 aprile 2019”.
Il comportamento del presenta aspetti notevolmente anomali, perché: Tes_4
a) ha dichiarato che il giorno dell'incidente si trovava in auto, come passeggero,
“dietro al in fila” e ha precisato che “tra me e lui ci saranno state 4 mac- CP_2 chine”;
b) ma, subito dopo, ha precisato di non essersi fermato subito dopo l'incidente, perché non si era accorto “che nel sinistro era coinvolto” suo NI.
Ma il teste non ha spiegato come mai ha sostenuto da un lato, che egli seguiva “di 3
o 4 macchine” quella del NI e, dall'altro, che non si era accorto che l'incidente riguardava il NI, visto che tra i due fatti sono trascorsi, al massimo, pochi se- condi.
3 Il teste ha inoltre dichiarato: “sono poi ritornato sul posto dopo circa mezz'ora”.
Ebbene, come ha esattamente osservato la difesa dell'attore, se fosse vero che il
è tornato sul luogo dell'incidente “dopo circa mezz'ora”, non si spiega come Tes_4
mai i Vigili hanno raccolto le sue dichiarazioni il giorno dopo.
Infatti, il 7 aprile i Vigili hanno sentito e verbalizzato gli altri testimoni e cioè ES
(alle ore 16.05), (alle 16.35), (alle ore
[...] Testimone_2 Testimone_1
16.20).
Il sinistro è avvenuto alle ore 15.54.
Quindi, stando a quanto dichiarato dal egli dopo l'incidente ha proseguito Tes_4
dritto (cioè, non si è fermato) perché non si era accorto che il NI era rimasto coinvolto nell'incidente; è tornato dopo aver svolto generiche “commissioni” dopo mezz'ora.
Va tuttavia osservato che il teste:
a) pur sostenendo di non essersi accorto che l'incidente riguardava anche il NI, non ha spiegato perché ha fatto ritorno sul luogo del sinistro;
b) è poco plausibile che non si sia accorto che il NI era coinvolto, perché (come ha esattamente rilevato la difesa di parte attrice) “come si evince dalla planime- tria e dalle foto dei VV.UU., il corridoio di passaggio era molto stretto per cui
l'auto sulla quale viaggiava il è dovuta necessariamente passare de- Tes_4 streggiandosi tra la BMW, la moto ed il motociclista che si trovava a terra”;
c) infine, non ha spiegato perchè – una volta tornato sul luogo dell'incidente, il non si è presentato immediatamente ai Vigili, che in quel momento erano Tes_4
ancora sul posto e stavano sentendo e/o . Testimone_1 Testimone_2
E' innegabile che la scelta di presentarsi ai Vigili urbani il giorno dopo l'incidente, per rendere le dichiarazioni allegate al verbale, è una scelta oltremodo sospetta.
In conclusione, il comportamento tenuto dal è talmente contraddittorio e Tes_4
anomalo, che la sua testimonianza è, a dir poco, complessivamente inattendibile.
Anche l'altro teste di parte convenuta, ha dichiarato che quando Testimone_6 la moto ha attraversato l'incrocio, il semaforo era rosso.
4 Tuttavia, anche la sua deposizione suscita numerosi interrogativi.
In primo luogo, anche egli ha reso le dichiarazioni ai Vigili Urbani non il giorno dell'incidente, ma addirittura 6 giorni dopo (13 aprile alle ore 9.00).
Il teste ha giustificato il suo comportamento affermando che si è allontanato, dopo aver “visto prestare i soccorsi”. Ha poi aggiunto che, uno o due giorni dopo l'incidente, ha incontrato un agente della Polizia Municipale che conosceva (
[...]
ed è stato da questi invitato a recarsi in ufficio per fornire la sua ver- Parte_2
sione.
Questa circostanza non emerge dal verbale redatto il 13.04.2019.
D'altro canto, essa è veramente poco plausibile, considerato non solo il tempo tra- scorso dalla data del sinistro (6 giorni), ma anche che non risulta che il vigile urbano sia intervenuto sul luogo dell'incidente. Parte_2
Pertanto, sarebbe stato necessario chiedere conferma al predetto vigile Parte_2
della veridicità della versione del teste . Tes_6
Inoltre, nel corso dell'escussione del teste la difesa di parte attrice ha evidenziato che il 13 aprile (giorno in cui il ha reso le dichiarazioni alla Polizia Muni- Tes_6
cipale) non era lunedì, come ha affermato il teste, bensì sabato.
Infine, va osservato che il teste ha riferito di essersi recato presso gli uffici della
[...]
2 o 3 giorni dopo il sinistro, avendo egli affermato di aver incontra- Parte_3 to il 1 o 2 giorni dopo l'incidente e di aver raccolto il suo invito a riferi- Parte_2
re quello che aveva visto, recandosi il giorno successivo.
Pertanto, se fosse vero ciò che il teste ha affermato, il verbale dovrebbe recare la da- ta di martedì 9 o mercoledì 10 aprile 2019.
Invece, come già detto, il verbale dell'audizione del è stato effettuato saba- Tes_6
to13 aprile.
Concludendo sul punto, le numerose contraddizioni e inesattezze e il suo compor- tamento complessivamente anomalo fanno ritenere inattendibile la deposizione di
Testimone_6
5 Infine, la veridicità della versione fornita dai testi di parte attrice e, cioè, che l'attore ha attraversato il crocevia quando il semaforo era verde, risulta in modo estrema- mente convincente dalla deposizione resa dal teste . ES
Egli ha dichiarato che si trovava a circa 30 metri dal luogo della collisione, di essere stato il primo ad intervenire, e di aver visto che il semaforo era verde quando è tran- sitata la moto.
Queste dichiarazioni sono lineari e corrispondono a quanto il ha dichiarato ai ES
Vigili il giorno stesso dell'incidente (7 aprile alle ore 16.05).
La compagnia convenuta, nella replica depositata il 10.01.2025, ha sostenuto che anche la deposizione del teste è contraddittoria, perché “le strisce che hanno ES il semaforo di fronte sono soltanto quelle poste all'incrocio, ma non sono in via
F.lli Rosselli, ma sulla via Roma (come si vede anche dalla planimetria contenuta nel Rapporto) e che per attraversare sulle strisce pedonali di via F.lli Rosselli (che sono poste ad una trentina di metri prima dell'incrocio, proprio dove ha conferma- to di essere stato il teste al momento del sinistro e dove risultava essere dalla ES
foto planimetrica di cui al Rapporto della Polizia Municipale), i pedoni non hanno un semaforo, ma hanno la precedenza sui veicoli e, quindi, anche sulle moto che stavano sopraggiungendo”.
Questa critica, tuttavia, non è idonea a scalfire l'attendibilità della deposizione resa dal Questi, infatti, non ha mai dichiarato – come sembrerebbe adombrare ES
parte convenuta – che al momento dell'incidente egli fosse su via Roma, né che le strisce pedonali si trovassero su via Rosselli.
Dato per assodato che le strisce sono su via Rosselli e che quindi il lì si tro- ES
vava perché intendeva attraversare la strada, la versione del teste è pienamente compatibile con la affermazione secondo cui la moto ha attraversato il crocevia con il semaforo verde,
In conclusione, non vi è spazio per applicare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, codice civile, perché la norma ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consenta-
6 no di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti ab- bia cagionato l'evento dannoso (Cass. 4055/2009; Cass. 3696/2018).
Nel caso di specie, invece, la serrata analisi delle dichiarazioni testimoniale ha dis- solto ogni dubbio sulla responsabilità esclusiva di nella causazione CP_2 dell'incidente, perché ha attraversato il crocevia quando il semaforo proiettava luce rossa.
7. Danno non patrimoniale
Il CTU medico-legale ha accertato che , dal sinistro verificatosi il Parte_1
07.04.2019, ha riportato una “frattura diafisaria al 3^ medio scomposta di tibia e perone sinistra”.
Residua “una importante menomazione a carico dell'arto inferiore sinistro per ac- corciamento di un centimetro dello stesso, grave deviazione e recurvatio dell'asse tibiale e limitazione articolare della caviglia omolaterale”.
Il CTU ha anche riferito che “coesiste un disturbo dell'adattamento di tipo misto, conseguenza diretta della situazione menomativa”.
Il danno biologico è pari al 20 %.
L'invalidità temporanea è stata di 180 giorni, di cui:
- 30 giorni, per il 100 %;
- 30 giorni, al tasso del 75 %;
- 60 giorni al 50 %;
- 60 giorni al tasso del 25%.
Applicando le tabelle milanesi attualmente in vigore, il risarcimento ad oggi spet- tante sarebbe pari a € 87.596,50, tenuto conto dell'età di (53 anni nel Parte_1
2019), di cui:
- € 56.384,00 per danno non patrimoniale risarcibile;
- € 3.450,00 per invalidità temporanea totale;
- € 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%;
- € 3.450,00 per invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 25%;
7 - € 20.000,00 per danno morale.
Devalutando tale somma al 07.04.2019, data del sinistro, si ottiene che il valore del danno, a tale data, è pari a € 74.741,04.
8. Danno patrimoniale
8.1 Spese mediche
Le spese mediche sono state ritenute congrue dal CTU nella misura di € 2.292,00, di cui:
- € 1.280,00 per tcket e accertamenti strumentali, fkt per presidi e visite speciali- stiche
- € 610,00 per la consulenza del dott. Per_2
- € 402,00 per la consulenza del dott. Per_3
8.2 Danni alla motocicletta
All'udienza del 13.02.2013 l'avv. Vitalizi, per parte attrice, ha aderito alla valuta- zione dei danni alla motocicletta effettuata dalla compagnia e, quindi, pari a €
7.863,75 (iva inclusa).
Vanno inoltre riconosciuti € 306,00 per spese di recupero e trasporto in officina (cfr doc. nnr. 11 e 12 fascicolo di parte attrice).
L'attore ha anche chiesto la somma di € 360,00 per due giorni di fermo tecnico.
Va tuttavia osservato che “il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non è in re ipsa ma deve essere provato, risultando sufficiente, a tal fine, che il danneg- giato dimostri di aver sostenuto le spese necessarie per il noleggio di un mezzo so- stitutivo.” (Cass. 27052/2023).
Non avendo fornito alcuna prova sulla indispensabilità della motocicletta e sulla ne- cessità di far ricorso a un mezzo di locomozione sostitutivo, la domanda va respinta.
8.3 Lucro cessante
L'attore ha prodotto attestazione a firma del CAF_CISAL di Livorno, da cui si de- sume che egli è stato assente dal lavoro dall'8 aprile al 27 novembre 2019 e che tale assenza ha comportato “una perdita salariale di € 1.961,00”.
8 Questa somma va quindi riconosciuta al essendo una perdita direttamente Pt_1
ricollegabile al sinistro.
8.4 Importo spettante per danno patrimoniale
La somma complessivamente dovuta a a titolo di danno patrimoniale Parte_1
è pari a € 12.432,75, di cui:
- € 2.292,00 per spese mediche;
- € 8.169,75 per danni relativi alla motocicletta;
- € 1.961,00 per lucro cessante.
9. Quantificazione della somma spettante a parte attrice
Il risarcimento spettante alla data del sinistro (07.04.2019) è pari a € 87.173,79, di cui:
- € 74.741,04 per danno non patrimoniale
- € 12.432,75 per danno patrimoniale.
Occorre quindi applicare rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale via via rivalutato (Cass. SU 1712/1995).
Ma occorre anche detrarre le somme che il ha ottenuto dalla Pt_1 CP_1
a titolo di acconto, e cioè:
[...]
- € 4.000,00 in data 28.10.2019;
- € 27.640,00 in data 28.11.2019;
- € 8.800,00 in data 29.10.2020.
Pertanto:
a) dal 07.04.2019 al 27.10.2019 (giorno precedente il ricevimento del primo accon- to di e 4.000,00) il credito di era pari a € 87.386,53, di cui: Parte_1
- € 87.173,79 per capitale;
- € 387,09 per interessi.
La rivalutazione è stata negativa (pari a - € 174,35).
Detraendo l'acconto di € 4.000,00, si ha che il capitale al 28.10.2019 era pari a €
83.386,53 (€ 87.386,53 - € 4.000,00).
9 b) dal 28.10.2019 al 27.11.2019 (giorno precedente il ricevimento del secondo ac- conto, pari a € 27.640,00) il credito dell'attore era pari a € 83.357,91, di cui:
- € 83.386,53 per capitale;
- € 54,77 per interessi.
Anche in questo caso, la rivalutazione è stata negativa (pari a - € 83,39).
Detratto l'acconto di € 27.640,00, il credito di alla data del Parte_1
28.11.2019 era pari a € 55.717,91 (€ 83.357,91 - € 27.640,00).
c) dal 28.11.2019 al 28.10.2020 (giorno precedente il ricevimento del terzo accon- to) il credito dell'attore era pari a € 55.613,92, di cui:
- € 55.717,91 per capitale;
- € 63,16.
La rivalutazione è negativa (- € 167,15).
Detratto l'acconto di € 5.800,00 ricevuto il 29.10.2020, a tale data il credito era pari a € 49.813,92 (€ 55.613,92 - € 5.800,00).
L'acconto di € 8.800,00 è stato imputato per 3.000,00 a titolo di spese per attività stragiudiziale e, pertanto, il credito del si è ridotto di € 5.800,00 e non di € Pt_1
8.800,00.
d) dal 29.10.2020 ad oggi il credito è pari a € 63.793,13, di cui:
- € 49.813,92 per capitale
- € 8.866,88 per rivalutazione
- € 5.112,33 per interessi.
Dal giorno successivo al deposito della sentenza, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (Cass. 8507/2011).
Spettano, quindi, solo gli interessi legali, nella misura stabilita dall'art. 1284, quarto comma, c.c., ricorrendo tutti i presupposti previsti.
10. Spese
Dalla soccombenza consegue l'obbligo dei convenuti di rifondere all'attore le spese processuali, liquidate come in dispositivo.
10
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede:
a) condanna la e , in solido, a pagare a Controparte_1 CP_2
la somma di € 63.793,13 oltre interessi di cu all'art. 1284, quarto Parte_1
comma, c.c., dal 09.02.2025 al saldo;
Co b) condanna la e , in solido, a rifondere a Controparte_1 CP_2
le spese processuali, liquidate in: Parte_1
- € 10.860,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 663,16 per spese anticipate;
- il compenso spettante al ctu;
- spese successive occorrende.
Livorno, 08.02.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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