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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1424/2024
Il Giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
sciogliendo la riserva assunta in udienza;
[...]
ha depositato ricorso per sequestro conservativo ex Parte_1 art. 671 c.p.c., chiedendo al Tribunale di: “autorizzare con decreto inaudita altera parte il sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Sig.ra ed al Sig. Parte_2
ai sensi dell'art. 671 c.p.c. e dell'art. 669-sexies, Parte_3 secondo comma c.p.c., fino a concorrenza della somma di €
300.000,00 (trecentomila euro/00) con contestuale fissazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza”. si è costituita nel procedimento cautelare ed ha Parte_2 eccepito la inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell'azione di merito cui la domanda cautelare sarebbe strumentale ed ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 671 c.p.c. Ha rassegnato le seguenti conclusioni “CHIEDE a codesto On.le
Giudice Preliminarmente Di voler dichiarare in rito improcedibile inammissibile il ricorso per sequestro conservativo interposto dalla SI.ra . Parte_1
In via Principale Rigettare il predetto ricorso per infondatezza della domanda ivi contenuta.
Vittoria di spese anche in ragione, ove rivenienti da codesto
Giudicante, dei presupposti della lite temeraria”
, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito la Parte_3 inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell'azione di
1 merito cui la domanda cautelare sarebbe strumentale e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Ha così concluso: “CHIEDE a codesto On.le Giudice Preliminarmente
Di voler dichiarare in rito improcedibile inammissibile il ricorso per sequestro conservativo interposto dalla SI.ra . Parte_1
In via Principale Rigettare il predetto ricorso per infondatezza della domanda ivi contenuta. In via Subordinata In caso di denegato accoglimento della domanda di sequestro, estromettere i beni appartenenti al SI. per la totale estraneità a Parte_3 tutte le vicende lamentate dalla SI.ra . Parte_1
Vittoria di spese anche in ragione, ove rivenienti da codesto
Giudicante, dei presupposti della lite temeraria”.
Nella pendenza della procedura, a seguito di evento interruttivo, il giudizio è proseguito tra e , in proprio Parte_1 Parte_3
e nella qualità di erede di Parte_2
Con carattere assorbente rispetto alle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla parte resistente, pur se logicamente subordinate, ritiene il Tribunale che il ricorso per sequestro conservativo debba essere rigettato nel merito in assenza del requisito del periculum in mora.
Come noto, la disposizione di cui all'art. 671 c.p.c. subordina l'accoglimento della domanda di sequestro alla contemporanea esistenza sia del fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa in contestazione, sia del periculum in mora, inteso come fondato timore dell'asserito creditore di perdere le garanzie del credito vantato.
In particolare, in riferimento al sequestro conservativo ex art. 671
c.p.c. il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, abbia posto in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2081 del 13/02/2002; Cass. Sez.
1, Sentenza n. 6042 del 17/06/1998; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6460 del 17/07/1996; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 590 del 06/03/1970;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6336 del 26/06/1998).
2 Per quanto riguarda il profilo oggettivo l'onere della prova relativa alla effettiva consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore grava integralmente sul creditore istante (sin da Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1712 del 02/07/1966).
Parte ricorrente non ha provato la inadeguatezza del patrimonio della parte resistente a sostenere una eventuale condanna all'esito del giudizio principale.
Con la domanda cautelare, invero, è stata prodotta documentazione
(cfr. in particolare denuncia di successione relativa al de cuius
[...]
, visure catastali relative alle proprietà della de cuius Persona_1
che dimostra come, a seguito della successione, Parte_2 siano entrati nel patrimonio della parte resistente diversi beni mobili ed immobili.
È quindi la stessa a documentare che il resistente Parte_1 non è incapiente.
Tale documentazione, tuttavia, non dimostra la reale ed attuale consistenza patrimoniale di (in proprio e nella Parte_3 qualità di erede di né si riscontrano elementi Parte_2 oggettivi ed aggiornati in merito al valore dei beni che ne fanno parte.
In conclusione le allegazioni ed i documenti prodotti dalla parte ricorrente non dimostrano la insufficienza del patrimonio del convenuto e la sua incapacità a far fronte ad una eventuale condanna all'esito del giudizio di merito.
In merito al profilo soggettivo la ricorrente ha fondato la domanda cautelare sulla mera “eventualità” che - nelle more della introduzione di un successivo giudizio di merito - il patrimonio sia depauperato ed oggetto di atti dispositivi diretti a disperdere o diminuire le garanzie patrimoniali dell'odierna ricorrente.
Si tratta di allegazioni generiche, che non trovano supporto e riscontro negli elementi istruttori raccolti in giudizio.
Non viene allegata in modo specifico né provata alcuna condotta, imputabile a , che faccia temere fondatamente atti di Parte_3 depauperamento del patrimonio, azioni volte ad arrecare un pregiudizio alle consistenze mobiliari ed immobiliari, con decremento della capacità patrimoniale e conseguente pregiudizio per la ricorrente.
Parte ricorrente non ha documentato né allegato atti di gestione del patrimonio da parte degli originali resistenti e, all'attualità, di
[...]
, da cui desumere un avvenuto o prossimo Parte_3
3 depauperamento patrimoniale o la reale possibilità di cessione dei beni a terzi con conseguente dispersione del patrimonio.
In conclusione, non può dirsi integrato il pericolo per la ricorrente di perdere la garanzia del credito, poiché detto “pericolo”, affinché rilevi per l'adozione di una misura cautelare, non può basarsi su mere ipotesi o su generiche deduzioni, ma deve essere concreto ed attuale.
In assenza del requisito del periculum in mora il ricorso cautelare non può trovare accoglimento.
Infine, non sono integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle parti resistenti, non essendovi prova della mala fede o della colpa grave della ricorrente.
Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo in considerazione il valore della domanda, la particolare natura cautelare del procedimento, la ridotta istruttoria e l'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
- rigetta la domanda cautelare;
- condanna alla refusione in favore di parte Parte_1 resistente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in €
6.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si comunichi.
Latina, 07.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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