Sentenza breve 10 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 23 febbraio 2026
Inammissibile
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 10/12/2025, n. 22281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22281 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22281/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13937/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13937 del 2025, proposto da
ND GH KO, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva
del decreto del Questore di Roma del 17.9.2025 con cui è stata dichiarata irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. AN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 17.9.2025 con cui è stata dichiarata irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; il provvedimento è dipeso dal fatto che il ricorrente, dopo aver fatto ingresso in Italia in data 13.5.2024, negli otto giorni successivi non si è recato presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione al fine di sottoscrivere il contratto di soggiorno;
Letti gli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e gli artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, che si occupano di tale adempimento e delle conseguenze che ne derivano laddove il lavoratore non provveda a quanto sopra;
Ritenuto che l’amministrazione ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, poiché l’istanza di permesso di soggiorno proposta è stata avanzata in deroga alla normativa vigente o meglio senza aver rispettato l’iter previsto dalle norme anzidette, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno presso la Prefettura, Sportello Unico dell’Immigrazione; dunque, è mancato un requisito rispetto alla richiesta avanzata alla Questura di Roma, che, pertanto, non poteva concludere diversamente il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno;
Considerato che nel ricorso viene sostenuto che, in realtà, il ricorrente avrebbe operato nei termini anzidetti perché, unitamente al datore di lavoro, si sarebbe immediatamente attivato per poter ottenere l’appuntamento presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione con lo scopo di firmare il contratto di soggiorno, ma non ci sarebbe riuscito per disfunzioni collegate all’organizzazione della Prefettura di Roma;
Rilevato, però, che avverso l’inerzia della Prefettura di Roma, lo strumento eventualmente da attivare era rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 e 2 e 117 c.p.a.) e non la diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma di rilascio del permesso di soggiorno (questo in ragione anche dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999);
Ritenuto che, in ragione di quanto sopra, fatte salve eventuali iniziative avverso la perdurante inerzia della Prefettura di Roma, il ricorso è infondato (si veda negli stessi termini TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 3697/2025);
Ritenuto di poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL DO, Presidente
AN ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ON | EL DO |
IL SEGRETARIO