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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa TA IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3179/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Parte_1
PO DE , nato a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giovanni Petronaci ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bronte C.le Aida n. 6 nonché indirizzo pec: giusta procura in atti telematici Email_1
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro Il Grande n.21, cod. fisc.:
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Marina Marinelli, d'intesa con l'avv. P.IVA_1
ER IG TO, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, sita in Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 16.03.2023 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI -001960763, avente prot.
.2100.13/12/2022.0774252, notificatagli il 17.02.2023, con la quale l' ha intimato il CP_2 CP_2 pagamento dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre euro 6,60 a titolo di spese, per l'asserito omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali a norma dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla l.
11.11.1983 n. 638, e ss.mm.ii..
A sostegno della spiegata opposizione, in breve, il ricorrente ha dedotto:
- che ha preso conoscenza dell'asserita violazione solo in seguito alla notifica del titolo opposto non avendo ricevuto alcuna comunicazione dell'atto di accertamento presupposto con conseguente nullità degli atti endoprocedimentali, in quanto “l'atto di accertamento assolve ad una funzione essenziale ed insostituibile che è quella di mettere in grado il presunto trasgressore di conoscere i rilievi mossi dall'Ufficio e, nel caso di specie, le ragioni che determinano l'irrogazione della sanzione permettendo, così, di creare un contraddittorio tra le parti sui motivi dell'accertamento stesso”;
- che l'ordinanza di ingiunzione opposta è stata emessa in violazione del disposto dell'art. 7 della l. n.212/2000 e dell'art. 3 della l. n.241/1990 in quanto riporta una motivazione insufficiente e standardizzata che per di più non fornisce indicazioni dei criteri di determinazione della sanzione irrogata;
- che l'entità dell'importo ingiunto è sproporzionata rispetto all'entità del contributo presuntivamente evaso.
Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, di “… ANNULLARE tutti i provvedimenti impugnati e tutte le sanzioni accessorie e provvedimenti connessi;
… Dichiarare che le somme accertate e richieste con
l'ordinanza ingiunzione impugnata e con l'atto di accertamento ivi indicato non dovute … per tutti i motivi esposti in narrativa;
… dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione, dell'atto di accertamento ivi indicato per l'omessa notifica degli atti di accertamento e e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità dell'atto di accertamento ivi indicato, dell'ingiunzione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
… Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall(o stesso) … all' sede di Catania o ad altri Enti;
… Annullare e CP_2 privare di ogni effetto giuridico l'atto di accertamento prot. n. 2100.05/11/2019.0557592 CP_2 del 29/11/2019, l'ingiunzione di pagamento n. OI-001960763 oggi impugnata e tutti gli atti
Pagina 2 connessi, presupposti e consequenziali;
7) In estremo subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto del presente ricorso, irrogare la sanzione nel suo minimo edittale;
… In ogni caso,
CONDANNARE la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nei confronti del … procuratore … antistatario”.
In data 27.02.2024 si è ritualmente costituito l'ente previdenziale, depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in sintesi, ricostruita la natura del giudizio de quo, ha dedotto:
- che le eccezioni relative ad asseriti vizi formali, sia nel procedimento di formazione sia nella motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, ovvero inficianti la notifica e gli atti presupposti ad essa, devono essere proposte, a norma dell'art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti impugnati, giacché integranti opposizione agli atti esecutivi;
- che l'eccepita decadenza ex art.14 l. n.689/1981, afferendo al procedimento di formazione del titolo esecutivo, ricade nell'ambito dei motivi di opposizione ex art.617 c.p.c.;
- che il giudizio involge non l'atto amministrativo ma il rapporto giuridico, per cui al giudice
è riservata una cognizione piena, ancorché nei limiti dei motivi di opposizione, sicché nonostante gli ipotizzati vizi formali che ineriscano, a titolo esemplificativo, alla carenza motivazionale dell'ordinanza o alla mancata audizione dell'opponente, comunque, il giudice deve pronunciare nel merito della pretesa punitiva;
- che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma atti vincolati, per i quali la motivazione consiste nella chiara individuazione del presupposto normativo ed era ben possibile, sì come avvenuto nella specie, richiamando per relationem l'atto di accertamento, per cui le contestazioni relative ad eventuali vizi di motivazione sono infondate;
- che la rituale produzione degli atti di notifica postale relativi all'accertamento comprova l'infondatezza dell'eccezione avversaria e la regolarità dell'iter sanzionatorio;
- che il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l. n. 689/1981 non è applicabile nel caso di specie e, comunque, esso non può ritenersi decorso, in quanto non coincide con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua
Pagina 3 determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore e, nel caso di specie, perciò, il termine in questione deve ritenersi rispettato;
- che nessuna prescrizione è maturata in danno all' resistente, essendo stato interrotto CP_2
il decorso del termine prescrizionale dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione e, successivamente, è rimasto sospeso dal 23.02.2020 al 31.05.2020 secondo quanto prescritto dall'art.103 comma 6 bis d.l. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla l. n. 27/2020 per contrastare la diffusione del covid 19;
- che la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' previdenziale CP_2
costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate esclusivamente sulla CP_2
base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente e il ricorrente non ha contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata;
- che l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute e nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica, o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni;
parimenti, è irrilevante il fatto che l'impresa possa essere stata sottoposta a procedura concorsuale e sin anche l'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse;
- che l'importo ingiunto è stato esattamente conteggiato ai sensi dell'art. 23 del d.l. n.
48/2023, conv. in l. n.85/2023, per come modificato dall'art.2 comma 1 bis d.l. n. 463/1983 e, comunque, il quantum della sanzione irrogata è stato rideterminato conformemente alle modifiche introdotte dall'art. 23 del d.l.
4.05.2023 n. 48 applicando la maggiorazione prevista per la quarta reiterazione.
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto “-in via pregiudiziale, (di) dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alle date di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza
Pagina 4 ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, dato atto della rideterminazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, dichiararne l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di CP_2 sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per
i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. … Con il favore di spese e compensi di lite”.
Con provvedimento del 13.06.2024 è stato assegnato alla parte ricorrente un termine per consentirle di ponderare se aderire o meno al provvedimento rettificato;
quindi, la presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza del
5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
In via preliminare, va rilevato che l'impugnazione proposta dall'odierna ricorrente ex artt. 22 della l. n. 689/1981 e 6 comma 6 del d. lgs. n.150/2011 è tempestiva, non essendo in contestazione che la notifica dell'ordinanza opposta si sia perfezionata in data 17.02.2023 a fronte del deposito del ricorso eseguito in data 16.03.2023.
Nel merito, il ricorrente ha sostanzialmente incentrato l'opposizione che ci occupa su tre motivi di doglianza: l'omessa comunicazione della diffida a regolarizzare l'inadempimento contributivo sanzionato, l'assenza di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione opposta e la sproporzione dell'entità della sanzione amministrativa comminata rispetto all'entità della dedotta omissione contributiva, mentre l'eccezione di decadenza dell'esercizio del potere sanzionatorio, formulata per la prima volta solo nelle note cartolari depositate il 4.06.2024, va dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
Ciò posto ed andando all'esame della prima censura, va rilevato che l'ente previdenziale ha prodotto la ricevuta di ricevimento dell'atto di “Accertamento della violazione prevista dall'art.
2, comma 1-bis, del decreto legge12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta
(art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)” relativo all'ordinanza di ingiunzione per l'omesso versamento dei contributi per l'anno 2018 (periodo 11/2018) recante l'attestazione che l'atto in parola è stato ritirato presso l'ufficio postale in data 29.11.2019 dal “destinatario o
Pagina 5 … suo delegato”.
Con le note cartolari depositate il 4.06.2024, parte ricorrente ha manifestato la volontà di proporre querela di falso avverso la cartolina di ricevimento del 29.11.2019 prodotta dall' resistente in quanto riporta “un mero scarabocchio” non riconducibile alla propria CP_2
firma.
Se non ché, come già evidenziato con l'ordinanza del 13.06.2024, la disconosciuta paternità della sottoscrizione apposta nell'originale dell'avviso di ricevimento dell'atto di accertamento in parola e l'eventuale espletamento del conseguenziale procedimento incidentale di accertamento dell'autenticità di essa, nella specie, non presenta una valenza risolutiva.
Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, infatti, “nel caso di querela di falso proposta in via incidentale, il giudice è tenuto alla valutazione, da ritenere fondamentale ed assorbente, della rilevanza della querela stessa;
tale giudizio, una volta che sia stato espletato con esito negativo, rende inutile l'interpello della controparte;
d'altra parte, il giudizio di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova è uno strumento generale dell'istruzione probatoria, secondo il tradizionale principio per cui frustra probatur quod probatum non relevat.
L'interpello di cui all'art. 222 cit., in altri termini, non costituisce un prius rispetto al giudizio di ammissibilità della querela di falso, quanto piuttosto un elemento che concorre a tale valutazione, per cui ben può essere ritenuto superfluo quando il giudice di merito sia già per altra via pervenuto alla conclusione della irrilevanza, con conseguente inammissibilità, della querela stessa” (Cass. 18.12.2015 n.25456).
Nella specie, va osservato che il 27.11.2018 l'avviso di tentata consegna della raccomandata indirizzata a è stato immesso nella buca delle lettere dello stesso rinvenuta Parte_1 presso l'indirizzo di via Scaglione n.3 Bronte ed indicato quale indirizzo di resistenza del predetto anche nell'epigrafe del ricorso. Secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.M. 1 ottobre 2008 (Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale), l'addetto al recapito provvede all'identificazione del soggetto che si presenta al ritiro, munito dell'avviso di deposito, sia esso il destinatario o un suo delegato, dovendosi presumere che la consegna del plico nei confronti di quest'ultimo resti attuata una volta verificata la delega.
Nel contesto considerato, è appena il caso di sottolineare che la consegna dell'atto di accertamento della violazione per cui è causa, come risulta dalla disamina dell'avviso di ricevimento del plico in parola, a buon diritto era eseguibile non solo a mani del destinatario ma anche ad “un suo delegato”, ossia ad altro soggetto a ciò autorizzato, e come tale legittimato
Pagina 6 ad apporre la propria firma in corrispondenza dell'apposito spazio sovrastante la dicitura “firma del destinatario o di un suo delegato”.
A fronte di quanto precede, perciò, la firma contenuta nell'avviso di ricevimento deve ritenersi validamente apposta secondo la procedura disciplinata dalla legge e, perciò, alla presenza di un impiegato postale, addetto alla verifica della delega anche con riferimento ai presupposti legittimanti la stessa, sicché l'unica alternativa alla ricezione diretta del plico in questione da parte del destinatario è la ricezione di esso da parte del suo delegato sempre presso l'ufficio postale.
Di qui, la attestazione del pubblico ufficiale circa l'avvenuta consegna del plico, anche alla luce della documentazione in atti, ha investito la delega, spiegando efficacia in forza della controfirma dell'impiegato postale apposta conseguentemente a quella rilasciata dal delegato.
Ebbene, in ragione di quanto precede, il fatto che il ricorrente abbia lamentato che “la sottoscrizione della cartolina di ricevimento di cui sopra è certamente falsa e non risulta essere riconducibile minimamente all'odierno ricorrente”, deducendo ancora “come la falsità del documento sia facilmente ed evidentemente riscontrabile attraverso un semplice confronto tra la sottoscrizione della predetta cartolina di ricevimento (caratterizzata da un mero scarabocchio) e la sottoscrizione apposta dal sig. nella procura rilasciata Parte_1
in calce al ricorso introduttivo del giudizio, nonché con la sottoscrizione della procura speciale
…” (v. pag. 2 rigo 18 note cartolari 4.06.2024) e successivamente abbia ribadito nelle note cartolari del 14.11.2024 “che la grafia del sig. sia sostanzialmente Parte_1 identica nell'ultimo decennio e che la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento prodotta dall' sia apocrifa”, è privo di pregio. CP_2
In tal senso, del resto, proprio nell'esaminare una vicenda analoga, è stato osservato che
“L'addetto al recapito ha attestato la regolare consegna del plico;
la querela di falso proposta non ha a oggetto tale attestazione ed è quindi inidonea a privare della pubblica fede il documento;
inoltre, in ogni caso, la querela non è accompagnata da alcun elemento o prova, diretti all'accertamento dell'illegittimità della procedura di consegna del plico (riconoscimento della persona, verifica della delega) che si manifestavano assolutamente necessarie (e previste
a pena di nullità dall'art. 221 secondo comma c.p.c.) per stabilire, preliminarmente, se la sottoscrizione fosse attribuita o no a infatti, come ha correttamente rilevato il Giudice di Pt_3
primo grado, anche qualora la sottoscrizione non fosse di pugno dell'odierno appellante, ciò nulla toglierebbe alla validità della notifica, qualora questa fosse stata ricevuta legittimamente da un suo delegato” (tra le varie, ad esempio, Corte di Appello Milano Sez. Lav. 14.06.2019
n.616).
Pagina 7 Fermi i superiori rilievi, allora, va evidenziato che a mezzo del richiamato avviso di accertamento, l'ente previdenziale ha contestato a , quale legale Parte_1 rappresentante dell'omonima ditta individuale, che “per i periodi di competenza indicati, nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione , che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all le ritenute previdenziali e assistenziali CP_2
operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, come sostituito dall art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8” e, per l'effetto, ha sollecitato il versamento delle ritenute entro tre mesi dalla presente notifica, decorso il quale ha ammonito il contribuente dell'emissione di sanzione amministrativa.
Alla luce delle predette risultanze istruttorie, pertanto, l'eccepita omessa notifica dell'atto di accertamento dell'infrazione si palesa infondata.
Ad adbundantiam, dalla privazione di efficacia della comunicazione dell'avviso di accertamento in parola neanche potrebbero emergere le profilate “eventuali prescrizioni del diritto a riscuotere le somme ai sensi di legge” in quanto –volendo prescindere che l'eccezione di prescrizione non è stata articolata in ricorso né nel relativo conclusum– trattandosi di
“inadempienze afferenti alla mensilità di novembre 2018, alla data del CP_3
17.02.2023 il termine prescrizionale di cui all'art. 28 della l. n.689/1989 neppure era decorso anche a non voler considerare il periodo di sospensione prescritto dalla normativa emergenziale.
Con riferimento alla seconda doglianza, è sufficiente notare che il giudizio di opposizione, se pure costruito formalmente come un giudizio di impugnazione ad ordinanza ingiunzione, ha ad oggetto non il provvedimento, bensì il rapporto sanzionatorio e, più esattamente, tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria (S.U. n. 3721/90; Cass. n. 4924/2003), sì devolvendo al giudice adito la piena cognizione, comprensiva non solo della legittimità formale dell'atto amministrativo, ma, sia pure nell'ambito delle deduzioni delle parti, anche del controllo sul merito dell'addebito e sui fatti che ne costituiscono il fondamento.
Di conseguenza, eventuali vizi di motivazione non comportano la nullità del provvedimento e tanto meno l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa né ai fini dell'osservanza del precetto posto all'art. 3 comma 3 della l. n.241/1990 occorre che l'Amministrazione alleghi l'atto di accertamento richiamato in motivazione, ben potendo motivare per relationem ad esso il provvedimento sanzionatorio.
In tal senso, è consolidata la giurisprudenza di Corte di legittimità, avendo affermato che
“anche in materia di procedimento sanzionatorio, ai fini del rispetto del precetto posto dalla L.
Pagina 8 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3, è sufficiente che l'atto indicato in motivazione sia reso disponibile per l'interessato, non avendo tale norma (a differenza di quanto stabilito dalla L.
27 luglio 2000, n.212, art. 7, comma 1, sullo Statuto dei diritti del contribuente), posto a carico dell'amministrazione anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato;
pertanto, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato "per relationem", non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati (conf. Cass. n. 12320/2004). La puntuale indicazione nelle ordinanze degli estremi dei verbali …, il cui contenuto era in ogni caso richiamato in motivazione, assicurava agli interessati la possibilità di poterli reperire nella loro versione integrale, senza che però possa ravvisarsi una violazione della citata norma, non palesandosi anche necessario allegare alle ordinanze in maniera integrale i verbali … e non dovendo questi ultimi far riferimento a non meglio precisati altri prodromici documenti o dichiarazioni”
(emblematica, Cass. 29.01.2020 n.2003; Cass. 27.01.2020 n.1740; Cass.
1.09.2014 n. 18469).
Peraltro, è opportuno chiarire che “la "disponibilità" (dell'atto presupposto) debba essere assicurata … secondo le modalità che regolano il diritto di accesso ai documenti della
Pubblica Amministrazione. E che, nel caso di specie, essendo stati precisati gli estremi dell'atto richiamato, i ricorrenti erano stati posti nelle condizioni di avvalersi delle facoltà loro accordate dall'art. 10 e dagli artt. 22 e ss., legge 7 agosto 1990, n. 241. È evidente, pertanto, che priva di rilievo resta l'ulteriore affermazione dei ricorrenti di essere rimasti all'oscuro delle ragioni poste a fondamento del provvedimento sanzionatorio …” (Cass.
5.11.2003 n.
16608).
Così, la giurisprudenza di legittimità “(v., per tutte, Cass. 24127/2010) ha sostenuto la legittimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
… viene costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla
L. n. 689 del 1981, art. 18 comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (v., fra le altre, Cass. 7186/2000). … Ed è stato altresì affermato che: "Il contenuto dell'obbligo
Pagina 9 imposto dalla L. 24 novembre 1981, n.689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (così Cass. 6901/2009)” (v. Cass.
7.04.2016 n.6805).
Nella specie, il provvedimento opposto, oltre a richiamare per relationem quanto dedotto nel richiamato atto di accertamento ove nel “prospetto inadempienze uniemens” sono sviluppati gli elementi di valutazione della gravità dei fatti denunciati, reitera l'illecito commesso, le disposizioni di legge violate e i criteri normativi di valutazione adottati, per cui l'eccezione in esame va disattesa.
Quanto all'ultima doglianza mossa dal ricorrente all'ordinanza ingiunzione opposta, è assorbente rilevare che, nelle more del presente giudizio, l'ammontare delle somme di cui al titolo opposto è stato inciso dal d.l.
4.05.2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla l.
3.07.2023 n. 85, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, che all'art. 23 ha modificato la sanzione prevista dalla legislazione previdenziale, per la violazione del comma 1 dell'art. 2 del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638, disponendo, con efficacia dal 5.05.2023, che le parole “da euro
10.000 a euro 50.000” siano sostituite dalle parole “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
La relazione illustrativa del testo normativo in parola ha precisato testualmente che “la natura punitiva della sanzione amministrativa permette l'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (art. 2 comma 2 c.p.). Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, più mite, si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa (iura novit curia), restando valido il procedimento di notifica delle diffide già operata dall' ”. CP_2
Pagina 10 Nel medesimo senso, con riferimento al quadro normativo emergente dall'intervento normativo in parola, la Corte Costituzionale ha sottolineato che “la sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai «principi enucleati dalla
Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex » (sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021 e, in senso mitior contrario, sentenza n. 193 del 2016); … (sicché) l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da esso deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio;
… tale ius superveniens, ponendosi nella stessa direzione delle ordinanze di rimessione, ha inciso sulla disposizione censurata apportando una significativa modifica della dosimetria sanzionatoria in termini proporzionali
… (sì da imporre) una nuova una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni” (Corte Cost. 10.10.2023 n.199).
In considerazione di quanto precede, va osservato che l'Ufficio amministrativo ha rettificato la sanzione irrogata conformemente alla normativa vigente e avuto riguardo ai parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689/1981, quantificandola nel minore importo di euro 154,00, alla luce di quanto condivisibilmente chiarito a tal riguardo dall' resistente nella memoria di CP_2
costituzione e nella relazione istruttoria versata in atti dallo stesso.
Pertanto, l'ordinanza ingiunzione n. OI-001960763 resta confermata nella misura dell'ammontare sopra indicato.
Le spese sono compensate per intero tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti rispetto a quanto hic et nunc dedotto nei rispettivi scritti difensivi e della ratio legis del citato intervento normativo che ha mitigato il trattamento sanzionatorio rispetto a quello comminato dal testo legislativo vigente ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
CONFERMA l'ordinanza ingiunzione n. OI-001960763 come rideterminata dall' nel CP_2
provvedimento di rettifica in atti
COMPENSA per intero le spese processuali
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Pagina 11 Così deciso in Catania, il 6.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa TA IA
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