Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 02/05/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 844/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 844/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Roberto Mazza del Foro di Gorizia, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico
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RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) Esenzione reciproca dell'obbligo della coabitazione.
I coniugi vivranno separati, e il IG. rilascerà l'abitazione coniugale, sita in Gorizia, Parte_1
Via Duca D'Aosta n. 213. I coniugi avranno facoltà di fissare dove credono la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto e con il dovere, altresì, di comunicarsi tempestivamente eventuali trasferimenti delle rispettive dimore;
2) Dichiarazione di separazione
1
Las Vegas - Stati Uniti d'America, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gorizia al n.
34, anno 2015, Parte II, Serie C), con ordine alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'omologa all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di Gorizia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Trasferimento mediante compravendita del diritto di proprietà della quota di immobile
In questa sede, a definizione di ogni rapporto patrimoniale, il IG. cede e trasferisce, con il Parte_1 presente atto, in favore della IG.ra l'alloggio posto al primo e al secondo piano già adibito Parte_2
a casa coniugale e sito in Gorizia, Via Duca D'Aosta n. 213, così identificato:
- All'ufficio tavolare di Gorizia: p.c. 3515 ente urbano, costituente parte del corpo tavolare primo della
Partita Tavolare 952 (novecentocinquantadue) di Contado;
- All'ufficio catastale: Comune censuario di
Gorizia, Sez. A – Foglio 14 – particella .3515 (zero), Via Duca D'Aosta n. 213, piano 1-2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 14, superficie catastale 411, Rendita Catastale, proposta ai sensi del D.M. 701/94, euro 1.373,78, graffata con particella .655 subalterno 7 (sette), a fronte del versamento da parte della IG.ra dell'importo di €. 50.000,00 (cinquantamila//00), Parte_2 contestualmente corrisposto con assegno circolare emesso dalla Banca Intesa Sanpaolo n. 3307105308-00 intestato al sig. Parte_1
La IG.ra , a fronte del trasferimento di proprietà, si impegna ad accollarsi quanto residua Parte_2 per il mutuo fondiario contratto dal IG. nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena Parte_1
S.p.a., contratto in data 15.09.2020 e registrato in data 09.10.2020, per l'importo originario di €.
166.911,78 per la durata di anni 20 (venti) (doc. 6) e provvederà a corrispondere/sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile.
All'esito di tale trasferimento l'immobile diventerà di proprietà della IG.ra e il IG. Parte_2 preleverà dall'ex abitazione coniugale i propri effetti personali, nonché quanto di sua esclusiva Parte_1 pertinenza, entro e non oltre il 30.06.2026.
I coniugi, per l'effetto, chiedono sin d'ora, in relazione alla cennata attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa, ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87, così come confermato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21.06.2012.
L'attribuzione patrimoniale sopra descritta avrà effetto dalla data della omologazione della separazione consensuale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma I bis, della L. 25.02.1985 n. 52 e ss. modifiche ed integrazioni, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali relativi all'unità immobiliare urbana, oggetto del presente trasferimento, corrispondono alle ultime planimetrie depositate in
Catasto, e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
2 Parte cedente ai sensi della vigente normativa urbanistica, nonché consapevole, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, delle sanzioni penali cui essa può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara che il fabbricato venduto è stato edificato in data anteriore al primo settembre
1967.
La Parte cedente precisa altresì che successivamente sono state effettuate opere in base ed in conformità ai seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione in sanatoria di data 9 dicembre 2004 Prot.n. 10.09.24/3697, integrata in data 31 marzo
2005 Prot.n. 10.09.24/3697 e in data 28 ottobre 2005 Prot.n. 10.09.24/3697.
La Parte cedente precisa inoltre:
- che i citati titoli non hanno formato oggetto di annullamento, revoca, decadenza, declaratoria di inefficacia né di impugnativa;
- che successivamente non sono state eseguite altre opere edilizie per le quali fosse richiesto il rilascio di alcun provvedimento autorizzativo e che non sono mai intervenuti provvedimenti sanzionatori di sorta e ne garantisce pertanto la commerciabilità. La Parte cedente garantisce espressamente l'agibilità/abitabilità a norma di legge dell'immobile in oggetto.
Le Parti, inoltre, dichiarano di essere a conoscenza degli adempimenti cui sono tenute in forza delle disposizioni vigenti in materia di Imposte Municipali relative agli immobili.
Le parti dichiarano, inoltre, che non sono pendenti denunce di variazione che possono incidere sul valore della rendita catastale;
che i redditi fondiari degli immobili oggetto del presente atto sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data del presente atto;
che l'immobile destinato ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di legge, è precedentemente pervenuto in proprietà per atto di compravendita d.d. 16.10.2018 (doc. 4), a firma del Dott. Notaio Persona_1 iscritto al collegio notarile di Gorizia, registrato a Monfalcone il 14.11.2018, al n. 3778 serie 1T.
I coniugi altresì dichiarano, in base all'art. 19 comma 14 D.L. 31.05.2010 n. 78, la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dei beni immobili sopra identificati e descritti catastalmente.
Successivamente tutte le variazioni catastali relative al diritto di proprietà in base all'emananda sentenza saranno fatte ad onere esclusivo della IG.ra . Parte_2
Il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive, ed in particolare con tutti i patti, condizioni e servitù previste nell'atto di provenienza.
I coniugi danno atto che sull'immobile è iscritta ipoteca in favore della Banca Monte Paschi di Siena S.p.a.
Ai sensi dell'art. 6 comma II ter del D.Lgs. 192/2005, il cessionario dà atto di essere già in possesso, in quanto già fornite, delle informazioni e della documentazione in ordine alla certificazione energetica cod. identificativo 10958 – 2018 – GO – APE – DEF valido fino al 19/04/2028 a firma del tecnico Geom.
(doc. 5). Parte cedente dichiara che il cennato pienamente valido ed efficace, non è Tes_1 CP_1
3 scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare in oggetto nonché l'avvenuto rispetto alla data odierna delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici installati.
La parte cessionaria dichiara di essere edotta che il suddetto Attestato di Prestazione Energetica ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad oggi intervento di ristrutturazione e riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
Si ribadisce che la presente cessione immobiliare di cui al presente ricorso trova causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla separazione e che il trasferimento della quota del bene è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
pertanto gode della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, e ogni altra imposta e tassa dovuta, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche a procedimenti di separazione personale dei coniugi per effetto della sentenza n. 154 del 10.05.1999 della Corte Costituzionale.
Le parti dichiarano che l'alloggio sito al primo ed al secondo piano di Via Duca D'Aosta n. 213 oggetto del presente trasferimento gode di detrazioni fiscali per efficientamento energetico relativo alla sostituzione delle finestre e all'installazione di una macchina climatizzatrice e che tali detrazioni anche successivamente al trasferimento immobiliare verranno usufruite dal IG. . Le parti esonerano lo scrivente difensore Parte_3 da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile, oggetto della cessione, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
Si chiede di autorizzare il Conservatore dei registri e il competente ufficio tavolare alle necessarie trascrizioni relative alla sopra riportata cessione immobiliare con esonero da responsabilità.
4) Affidamento condiviso della figlia minore.
Alla stregua del disposto dell'art. 155 c.c., modificato dalla legge 08/02/2006, n. 54, in caso di separazione dei genitori, i figli sono affidati ad entrambi e, soltanto come eccezione, ad uno di essi. L'affidamento condiviso comporta la condivisione della genitorialità, la ripartizione tra i genitori delle facoltà decisionali ed i relativi obblighi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Nel caso che ci riguarda, la minore sarà, appunto, affidata ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento presso il padre.
Alla madre sarà concessa ampia libertà di visita e di frequentazione della minore, con calendarizzazione delle visite da effettuarsi di volta in volta, conformemente ai turni lavorativi dei genitori, nonché agli impegni ludico/scolastici della minore Per_2
Le vacanze Pasquali, dal Giovedì Santo al Martedì successivo (o comunque in coincidenza della chiusura della scuola), saranno trascorse un anno presso l'abitazione della madre e quello successivo presso l'abitazione del padre, ad incominciare da quest'ultimo per l'anno 2025.
4 In occasione delle festività Natalizie, nelle giornate che vanno dalla mattina del 23 Dicembre alla sera del
30 Dicembre e dalla sera del 30 Dicembre alla sera del 6 Gennaio la figlia starà alternativamente con uno dei due genitori, e, dunque, se nell'anno 2025 avrà trascorso il Natale con la mamma, trascorrerà il
Capodanno con il papà, e viceversa.
Nello specifico, per l'anno corrente i coniugi hanno concordato che la figlia trascorri il primo periodo – in coincidenza con il Natale – con la madre ed il secondo periodo – coincidente col Capodanno – con il padre.
Nel periodo estivo la figlia trascorrerà insieme con ciascun genitore tre settimane, di cui al massimo Per_2 due consecutive, e la terza settimana separata, da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno. Le parti si impegnano sin d'ora a comunicarsi i luoghi dove trascorreranno le vacanze e consentire i contatti telefonici tra la minore e l'altro genitore.
5. Obbligo di mantenimento dei figli minori. Nulla a titolo di mantenimento. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della minore, durante il rispettivo periodo di permanenza presso ciascuno di essi.
Entrambi contribuiranno nella misura del 50% alle spese mediche ordinarie e straordinarie non coperte dal
S.S.N, alle spese scolastiche ordinarie e straordinarie, alle spese per partecipazione ad attività sportive, culturali, ricreative, di informatizzazione o, comunque, aventi finalità educative, secondo il protocollo del
Tribunale di Gorizia che si allega al presente ricorso e da considerarsi parte integrante del medesimo (doc. 7), ai soli fini della corretta indicazione delle spese.
6. Rinuncia a richieste economiche fra i coniugi.
I coniugi, essendo economicamente autosufficienti in quanto entrambi assunti con contratto a tempo indeterminato presso Ferrovie dello Stato Italiane, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento.
7. Assegno Unico
I coniugi chiedono che l'assegno Unico venga corrisposto per il 50% alla madre e 50% al padre.
8. Reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero alla rinnovazione dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio, anche nell'interesse della minore Per_2
9. Spese del procedimento
Le spese del presente procedimento saranno ripartite al 50% fra le parti.
Conclusioni del P.M.:
Visto agli atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 05/03/2025, e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in data 06/09/2014 a Las Vegas (Stati
[...]
Uniti d'America), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gorizia (Reg. Atti di
Matrimonio, anno 2015, parte II, serie C, atto n.34), nel corso del quale è nata la figlia
5 a Monfalcone il 01/10/2019, hanno chiesto pronunciarsi la loro Persona_2 separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 17/04/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Preliminarmente si ritiene sussistere la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi;
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia Per_2
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia (Reg.
Atti di Matrimonio, anno 2015, parte II, serie C, atto n. 34), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 30/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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