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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/09/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1813/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/06/2024 da
1) con l'Avv. CONTENTO SANDRO, presso il quale ha eletto Parte_1 domicilio telematico
E
2) on l'Avv. CONTENTO SANDRO , presso il quale ha eletto domicilio Parte_2 telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Muggia il 22.09.2016;
(anno 2016, atto n. 61, PARTE 2^ , serie C ) con i seguenti figli: nato a [...] in data [...]; Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/06/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di eseguire le annotazioni e comunicazioni di sua competenza conseguenti all'emanando provvedimento di omologa;
2) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, per cui nulla viene richiesto e/o previsto a titolo di assegno di separazione;
3) i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del documento di espatrio anche con inserimento del figlio minore e si impegnano a collaborare tra loro nel caso la manifestazione dell'assenso di cui sopra fosse da confermare/manifestare presso l'Autorità competente al rilascio del documento;
4) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con PE collocazione prevalente presso la madre della quale seguirà la residenza;
5) il figlio starà con il padre e la madre a settimane alternate, dal lunedì dopo scuola PE
(o altre attività estive) al lunedì successivo quando lo condurrà a scuola (o altre attività estive). Lo stesso regime a settimane alternate da lunedì a lunedì verrà mantenuto anche nel periodo estivo, o comunque di vacanza scolastica, con o senza frequentazione di centri estivi e/o attività similari;
6) per le festività di Natale e Pasqua, la frequentazione/permanenza di con ciascun PE genitore sarà tra essi equamente ripartita, restando inteso che ad anni alterni egli trascorrerà la vigilia di Natale con uno e il giorno di Natale e S.AN con l'altro genitore, e così pure il giorno di Capodanno, mentre per le festività pasquali trascorrerà ad anni alterni la domenica di Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'angelo con l'altro. Quanto precede, comunque, fermo restando che, essendo entrambi i genitori lavoratori con turni festivi, e non essendoci parenti stretti a cui poter affidare il minore, vi è l'impegno reciproco di entrambi di regolare i propri turni in modo che uno di essi abbia sempre possibilità di tenere con sé il figlio minore. Il festeggiamento per la giornata del compleanno (fermi gli impegni scolastici) verrà trascorso da con entrambi i genitori;
PE
7) in ragione della collocazione del figlio minore di cui al punto 4), viene assegnata alla madre, che vi continuerà a vivere utilizzandone in via esclusiva tutti gli arredi, la casa coniugale sita al primo piano della casa al civ.13/3 di Via di Basovizza, censita come segue presso l'Ufficio Tavolare Regionale di Trieste: C.F._ P.T. di Opicina, ct.1°, alloggio al primo piano della casa al civ.13/3 di Via di Basovizza, costruita sulla pcn.923/6 in PT.3687, subalterno 3 orlato in zigzag nel piano in atti tavolari
GN.11275/12, con 530/1000 p.i. del ct.2° in PT.3687; nonchè censita come segue presso l'Agenzia delle Entrate -Uff.Prov.le di Trieste – Territorio
– catasto fabbricati: sez. urbana Z, fgl. 18, pcn.923/6, sub 3, Via di Basovizza 13/3, piano 1,
z.c. 2, cat. A/3, cl. 4, consistenza vani 4, r.c. euro 495,80; 8) in ragione dell'alternanza settimanale di cui al punto 4, e perciò del tempo paritetico che il figlio trascorrerà con ciascun genitore, nonché dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, non viene previsto alcun assegno a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, mentre invece per quanto attiene alle spese straordinarie occorrenti per il figlio, individuate e regolamentate come da Protocollo n.383 dd.18/05/2015 Tribunale / Ordine degli Avvocati di Trieste che entrambi dichiarano di conoscere avendone ricevuta copia, i genitori vi faranno fronte in quota del 50% ciascuno e saranno corrisposte (in favore di quello tra i due che le abbia anticipate) entro il mese successivo a quello dei documentati esborsi;
9) L'assegno unico (o altro emolumento equipollente) sarà percepito dal padre per essere impiegato nel pagamento della mensa scolastica e in ogni caso per far fronte ad esigenze del minore nella parte in eventuale esubero, da rendicontare alla moglie.”
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 18/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli