Art. 3. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il ((1° marzo 1992)) , un decreto legislativo che istituisce a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del 5 per cento ((sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione)) di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni. Nell'esercizio delle delega occorrera' prevedere:
a) che l'imposta e' dovuta anche nel caso che il bene apparentemente destinato ad uso pubblico ed intestato ad ente pubblico, sia in realta' concesso in uso, anche di fatto, a circoli ricreativi, societa', cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti;
b) che l' imposta non si applica per due anni ai ((soggetti)) che abbiano ottenuto la disponibilita' dei beni e dei servizi reali successivamente al 31 dicembre 1989 o quando il canone sia stato rinegoziato e modificato successivamente a tale data;
c) di rendere deducibile l'imposta dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG;
d) la determinazione delle modalita' di pagamento dell'imposta e la definizione dei parametri di riferimento al mercato per le concessioni date a canone simbolico o date senza indicizzazione di prezzo prima del 31 dicembre 1980 e tuttora in corso.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovra' prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia anche per i concessionari, locatari e comodatari dei beni di cui al comma 1 esonerati dal pagamento ((nonche' per gli utilizzatori senza titoli)) e le sanzioni pecuniarie per l'omessa ((incompleta, infedele o tardiva)) denuncia.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
a) che l'imposta e' dovuta anche nel caso che il bene apparentemente destinato ad uso pubblico ed intestato ad ente pubblico, sia in realta' concesso in uso, anche di fatto, a circoli ricreativi, societa', cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti;
b) che l' imposta non si applica per due anni ai ((soggetti)) che abbiano ottenuto la disponibilita' dei beni e dei servizi reali successivamente al 31 dicembre 1989 o quando il canone sia stato rinegoziato e modificato successivamente a tale data;
c) di rendere deducibile l'imposta dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG;
d) la determinazione delle modalita' di pagamento dell'imposta e la definizione dei parametri di riferimento al mercato per le concessioni date a canone simbolico o date senza indicizzazione di prezzo prima del 31 dicembre 1980 e tuttora in corso.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovra' prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia anche per i concessionari, locatari e comodatari dei beni di cui al comma 1 esonerati dal pagamento ((nonche' per gli utilizzatori senza titoli)) e le sanzioni pecuniarie per l'omessa ((incompleta, infedele o tardiva)) denuncia.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.