Versione
13 luglio 1991
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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 3. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il ((1° marzo 1992)) , un decreto legislativo che istituisce a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del 5 per cento ((sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione)) di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni. Nell'esercizio delle delega occorrera' prevedere:
a) che l'imposta e' dovuta anche nel caso che il bene apparentemente destinato ad uso pubblico ed intestato ad ente pubblico, sia in realta' concesso in uso, anche di fatto, a circoli ricreativi, societa', cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti;
b) che l' imposta non si applica per due anni ai ((soggetti)) che abbiano ottenuto la disponibilita' dei beni e dei servizi reali successivamente al 31 dicembre 1989 o quando il canone sia stato rinegoziato e modificato successivamente a tale data;
c) di rendere deducibile l'imposta dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG;
d) la determinazione delle modalita' di pagamento dell'imposta e la definizione dei parametri di riferimento al mercato per le concessioni date a canone simbolico o date senza indicizzazione di prezzo prima del 31 dicembre 1980 e tuttora in corso.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovra' prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia anche per i concessionari, locatari e comodatari dei beni di cui al comma 1 esonerati dal pagamento ((nonche' per gli utilizzatori senza titoli)) e le sanzioni pecuniarie per l'omessa ((incompleta, infedele o tardiva)) denuncia.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
a) che l'imposta e' dovuta anche nel caso che il bene apparentemente destinato ad uso pubblico ed intestato ad ente pubblico, sia in realta' concesso in uso, anche di fatto, a circoli ricreativi, societa', cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti;
b) che l' imposta non si applica per due anni ai ((soggetti)) che abbiano ottenuto la disponibilita' dei beni e dei servizi reali successivamente al 31 dicembre 1989 o quando il canone sia stato rinegoziato e modificato successivamente a tale data;
c) di rendere deducibile l'imposta dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG;
d) la determinazione delle modalita' di pagamento dell'imposta e la definizione dei parametri di riferimento al mercato per le concessioni date a canone simbolico o date senza indicizzazione di prezzo prima del 31 dicembre 1980 e tuttora in corso.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovra' prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia anche per i concessionari, locatari e comodatari dei beni di cui al comma 1 esonerati dal pagamento ((nonche' per gli utilizzatori senza titoli)) e le sanzioni pecuniarie per l'omessa ((incompleta, infedele o tardiva)) denuncia.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
Commentari • 2
- 1. Circolare del 06/10/1992 n. 443 - Min. Finanze - DemanioMin. Finanze · 6 ottobre 1992 · 4.2051387
In attuazione della delega contenuta nell\'art. 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202, come modificato dall\'art. 9, commi 6 e 7, della legge 30.12.1991, n. 413, il Governo ha istituito con decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, un\'imposta del 5% sull\'ammontare del canone o dell\'indennizzo dovuto per l\'utilizzazione di tutti i beni del demanio e del patrimonio indisponibile
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/10/2016, n. 20523Provvedimento: Fatto Con l'impugnata sentenza n. 127/21/11 depositata il 17 ottobre 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 86/02/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Verona che aveva accolto il ricorso promosso dai Comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Bevilacqua, NE, CA e AG contro il silenzio rifiuto opposto alla richiesta dl rimborsare il versamento della tassa governativa sulle concessioni in relazione ad abbonamenti di radiofonia mobile di cui erano intestatari. La CTR confermava l'accoglimento del ricorso dei contribuenti giudicando che l'abrogazione del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 318 - che …Leggi di più...
- D.Lgs. n. 259/2003·
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- abrogazione D.P.R. n. 156/1973·
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- art. 21 D.P.R. n. 641/1972·
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