Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 1
Nel giudizio per l'accertamento del diritto alla provvigione, l'agente ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione. (Principio affermato in fattispecie soggetta "ratione temporis" all'art. 1748 cod. civ. nel testo anteriore alla sostituzione ex art. 3 del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65).
Commentario • 1
- 1. Diritto alla provvigione agente: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/11/2013, n. 25023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25023 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27254-2007 proposto da:
AZ AO [...]e AZ AN
M[...]eredi della sig.ra LI NG, deceduta nelle more del processo, titolare della Ditta LANE VALSESIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STEFANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUARDUCCI GIANNETTO;
- ricorrenti -
contro
TEXWELL ITAL S.R.L. già TEXWELLITALIANA S.P.A., C.F. 01061440481, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27., presso lo studio dell'avvocato SRUBEK TOMASSY CHIARA, rappresentata e difesa dall'avvocato CAPPELLI AO MASSIMO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1494/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2013 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1 marzo 1988 LI IO proponeva opposizione al decreto in data 30 gennaio 1988, emesso dal Presidente del Tribunale di Prato, con il quale le era stato ingiunto di pagare L. 10.183.257 in favore della Texwell Italiana s.p.a. a titolo di corrispettivo per forniture di merci rimaste insolute. Quale unico motivo di opposizione IO LI deduceva in compensazione un proprio maggiore credito di L. 108.698.046 derivante da cessione di credito in suo favore eseguito dalla ditta Figli di OS ZA, creditrice della Texwell Italiana s.p.a. per provvigioni maturate nell'ambito di un rapporto di agenzia. Con sentenza in data 10 novembre 1998 il Tribunale di Prato respingeva l'opposizione, rilevando che il credito eccepito in compensazione non era dimostrato, in quanto la sola prova offerta era costituita da una comparsa di costituzione in altro giudizio tra la società opposta ed il terzo cedente, in cui la società riconosceva la cessione, contestava l'esistenza stessa del credito ceduto e comunque l'ammontare di esso.
IO LI proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Firenze con sentenza in data 7 settembre 2006. I giudici di secondo grado rilevavano che l'appellante aveva prodotto in giudizio conteggi (non sottoscritti da controparte) e n. 424 fatture di vendita emesse dalla Texwell Italiana s.p.a. in data anteriore alla cessione di credito per affari procacciati dalla cedente, come si desumeva dall'annotazione "rappresentante ZA" apposta sulle fatture in questione.
In tal modo, però, a tutto voler concedere, poteva ritenersi dimostrato che il cedente aveva procurato affari per la Texwell Italiana s.p.a. per l'ammontare risultante dalle fatture esibite e che la preponente li aveva eseguiti consegnando la merce alla clientela, ma non poteva ritenersi dimostrata anche la riscossione del prezzo delle forniture, in adempimento dell'onere che gravava sull'agente in base alla formulazione ratione temporis dell'art. 1748 cod. civ.. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, PA e NI OZ, quali eredi di IO LI.
Resiste con controricorso la Texwell Italiana s.r.l., già Texwell Italiana s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da un punto di vista logico va esaminato per primo il secondo motivo, con il quale si contesta, innanzitutto, l'interpretazione data dalla Corte di appello al testo originario dell'art. 1748 cod. civ. e si sostiene che ai fini del pagamento della provvigione in favore dell'agente era sufficiente l'esecuzione dell'affare, da intendersi quale consegna della merce, non essendo invece necessario anche la riscossione del prezzo da parte del preponente.
La doglianza è infondata, in quanto la Corte di appello si è rifatta all'orientamento di questa S.C. secondo il quale nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta proponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento della provvigione, l'agente stesso ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine, ovvero che il mancato pagamento dei premi fosse dovuto a fatto imputabile al preponente (cfr., in tal senso, da ultimo, sent. 3 settembre 2003 n. 12838). I ricorrenti deducono, poi, che la Corte di appello di Firenze non ha considerato che il mancato pagamento (eventuale) da parte dell'acquirente procacciato dall'agente rientra nell'ipotesi disciplinata dall'apposito e specifico istituto dello "star del credere".
A prescindere dalla novità della questione, e dalla considerazione che in tema di rapporto di agenzia lo "star del credere" (ora non più consentito) avrebbe dovuto essere espressamente previsto, non si comprende l'utilità del suo richiamo nella attuale controversia, dal momento che in base ad esso l'agente avrebbe dovuto rispondere nei confronti del preponente per l'esecuzione dell'affare, percependo una provvigione ridotta.
Sempre da un punto di vista logico va poi esaminato il terzo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano erronea interpretazione dell'art. 1748 cod. civ., sotto un altro profilo, deducendo che, anche volendo ritenere che il diritto alla provvigione fosse condizionato al pagamento del terzo, tuttavia l'onere del mancato verificarsi di questo fatto (cioè l'insolvenza del terzo acquirente procacciato) gravava sul preponente ai sensi dell'art. 2697 cpv. cod. civ., in base al quale "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti sui cui l'eccezione si fonda"; ciò a prescindere che diversamente opinando si accollerebbe all'agente una prova diabolica, dal momento che non ha la possibilità di controllare se il terzo acquirente ha pagato.
Anche tale motivo è infondato.
Nella prima parte ribadisce l'interpretazione dell'art. 1748 cod. civ., che, come già detto, questa S.C. ha ritenuto infondata.
Nella seconda parte trascura che l'art. 2697 cpv. cod. civ. si riferisce alla prova della inefficacia dei fatti costitutivi del diritto, se provati.
Nella specie, invece, come già detto, rientrava nel fatto costitutivo del diritto dell'agente alla provvigione il buon fine dell'affare e tale elemento della fattispecie è stato ritenuto non provato, per cui quando i ricorrenti deducono, sul presupposto che per il riconoscimento di tale diritto era sufficiente la prova della conclusione dell'affare, spettando al preponente la prova del mancato pagamento, operano una inversione dell'onere probatorio. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della mancata ammissione del giuramento suppletorio, avente ad oggetto l'esistenza o meno di affari non andati a buon fine.
Il motivo è infondato.
È sufficiente in proposito ricordare che non è sindacabile la decisione del giudice di merito di non fare uso del potere discrezionale di deferire il giuramento suppletorio (cfr., in tal senso, da ultimo, la sentenza 2 aprile 2009 n. 8021) applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ.. Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la prova del fatto che tutti gli affari con riferimento ai quali vi era stata la cessione del credito relativo alle provvigioni fossero andati a buon fine, risultava: a) dalla stessa confessione della Texwell Italiana s.p.a. in altro giudizio;
b) dal comportamento di tale società, che non ha mai espressamente dedotto che alcuni affari non fossero andati a buone fine;
c) dalle fatture relative agli affari conclusi. Il motivo è infondato.
In primo luogo non è esatto che la Texwell Italiana s.p.a. avesse espressamente riconosciuto che tutti gli affari erano andati a buon fine;
il contrario risulta dagli stessi scritti difensivi di tale società citati nel ricorso.
Per le stesse considerazioni non è esatto che la Texwell Italiana s.p.a. non aveva dedotto che alcuni affari non erano andati a buon fine, a prescindere dalla considerazione che, come già detto, spettava all'agente fornire la prova di tale buon fine. Le fatture esibite, infine, provavano la conclusione degli affari, ma non il buon fine degli stessi, come correttamente rilevato dalla Corte di appello di Firenze.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna dei ricorrenti,in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di Euro 3.200,00, di cui Euro 200, per esborsi. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013