TAR Roma, sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 6461
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Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Decreto cautelare 17 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
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Ordinanza collegiale 12 ottobre 2023
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Sentenza 10 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e della riserva di legge ex art. 23 Cost. Ha altresì escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, in quanto le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell'evidenza pubblica

    Il Collegio ritiene che la società ricorrente fosse consapevole fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento. La normativa del 2022 ha reso operative le procedure senza innovare l'aspetto sostanziale. Inoltre, il payback opera esternamente ai contratti e non altera l'esito delle gare.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri dei provvedimenti impugnati (natura retroattiva, lesione dell'affidamento, alterazione equilibrio economico, violazione tempistiche)

    Il Collegio ribadisce che la società ricorrente era consapevole fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback e dell'obbligo di ripiano. La determinazione del tetto di spesa regionale nel 2019, sebbene successiva alle gare, doveva essere considerata come un'alea contrattuale prevedibile. L'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali fin dal 2015.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e degli atti statali. Essi si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili, a compilare elenchi di aziende e a imporre il pagamento, senza esercitare un potere autoritativo discrezionale. Pertanto, la controversia verte su diritti soggettivi e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e degli atti statali. Essi si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili, a compilare elenchi di aziende e a imporre il pagamento, senza esercitare un potere autoritativo discrezionale. Pertanto, la controversia verte su diritti soggettivi e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e degli atti statali, limitandosi a recepire gli esiti dell'attività istruttoria degli enti del SSR e ad applicare la riduzione al 48% in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale. Si tratta di un'attività priva di discrezionalità e che involge diritti soggettivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 6461
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6461
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo