Decreto cautelare 15 maggio 2020
Ordinanza cautelare 11 giugno 2020
Sentenza 26 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 12 luglio 2021
Decreto cautelare 13 luglio 2021
Decreto presidenziale 23 agosto 2021
Ordinanza collegiale 30 agosto 2021
Ordinanza cautelare 1 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
Ordinanza collegiale 17 novembre 2022
Decreto decisorio 15 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/06/2025, n. 5270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5270 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 05270/2025REG.PROV.COLL.
N. 04143/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4143 del 2021, proposto da
SS Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Durano e Paolo Urbani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sirmione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi e Paola Ramadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paola Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari 13;
nei confronti
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione II, 26 febbraio 2021 n. 188, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sirmione;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale delle parti costituite;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 la Cons. Gudrun Agostini.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. E’ appellata la sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 188/2021 che ha respinto il ricorso proposto dalla società SS S.p.A. per l’annullamento del provvedimento del Comune di Sirmione P.E. 2020/00104/CILA recante “ Comunicazione irricevibilità, pratica edilizia n. 2020/00104/CILA presentata in data 15/03/2020 al prot. n. 5920, e successiva comunicazione di fine lavori in data 17/03/2020 (prot. n. 5992 del 17/03/2020) ”.
2. Le premesse in fatto, per quanto di rilevanza, possono essere così sintetizzate.
La società ricorrente è soggetto gestore di un complesso immobiliare già preesistente con una superficie complessiva catastale di mq. 10.003, sito in un’area a destinazione principalmente commerciale, nella quale il P.G.T. permetteva, previa approvazione di due Piani di Recupero, la realizzazione di due medie strutture di vendita. I Piani di Recupero, con le annesse convenzioni urbanistiche, in ragione dei quali era possibile ottenere l’attivazione della funzione commerciale, sono stati approvati nel 2010 e nel 2013. All’epoca nell’area si sono insediate due medie strutture di vendita “SS” ed “Eurospin” oltre ad un bar e talune superfici residenziali, con le relative autorizzazioni commerciali del 2010 e 2013 per media struttura di vendita.
Nel 2018, la società chiedeva al Comune di Sirmione l’accorpamento delle predette autorizzazioni commerciali, che veniva negata perché in tal caso si sarebbe realizzata una grande struttura di vendita non ammessa dal P.G.T..
Nel 2019, la stessa inoltrava al Comune tre SCIA edilizie per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e di riorganizzazione delle due unità commerciali e di seguito presentava la Segnalazione Certificata di Agibilità e le due SCIA commerciali per la ripresa delle attività di media struttura di vendita sulle superfici dichiarate invariate.
In seguito, sempre nel 2019, il Comune accertava che le strutture commerciali risultavano di fatto collegate dando luogo ad un’unica grande superficie di vendita; ne seguiva l’avvio del procedimento repressivo e il ripristino spontaneo della situazione quo ante .
Di seguito, la società SS presentava alla Regione Lombardia e al Comune una domanda “ di autorizzazione per l’esercizio di una grande struttura di vendita ” di complessivi 3.328,75 mq., che veniva rigettata in data 4.3.2021 per contrasto con le vigenti previsioni urbanistiche.
Sulla base di queste premesse, l’odierna appellante ha inoltrato al Comune in data 15.3.2020 la C.I.L.A. in edilizia libera e la successiva fine lavori del 17.3.2020 – che costituiscono oggetto della presente controversia - inerenti i lavori di “demolizione di partizioni verticali interne per la formazione di varchi di passaggio” da eseguirsi sull’immobile relativamente alle due unità commerciali autorizzate, motivata da necessità logistiche, di sicurezza, di superamento di barriere architettoniche e di adempimenti alla normativa Covid-19.
Con l’impugnato provvedimento del 16.4.2020 il Comune di Sirmione ha comunicato “ l’irricevibilità della pratica ” perché l’intervento genera una grande struttura di vendita (G.S.V.), con una superficie di vendita maggiore di 1.500 m2, senza la prescritta autorizzazione e che non è ammessa dal vigente PGT e dai Piani di Recupero con le rispettive convenzioni urbanistiche, configurandosi ai sensi dell’art. 23-ter del DPR 380, un mutamento d'uso urbanisticamente rilevante. Nella nota il Comune ha dato contestuale avviso che “ che la CILA presentata non produce effetti ” e che “ si dispone il ripristino immediato dello stato di fatto autorizzato con la ricostruzione delle divisorie interne e il ripristino delle due strutture commerciali ” e ha confermato “ il divieto di prosecuzione dell'attività e di ripristino dello stato dei luoghi” .
In data 17 giugno 2020, la polizia locale ha redatto verbale di ispezione ex art. 13 della L. 689/1991 in cui si accertava: - la presenza di un solo accesso con tornello che conduce i clienti nel supermercato denominato attività 2 (SS); - che le quattordici casse poste prima dell’uscita (otto tradizionali, due selfscanning e quattro automatiche) sono a servizio dell’attività 1 e dell’attività 2; - che i clienti possono liberamente scegliere la cassa dove pagare i prodotti acquistati contemporaneamente nelle attività 1 e 2, le quali risultano collegate “da cinque varchi”, creando di fatto un unico supermercato e permettendo ai clienti di accedere liberamente a tutti gli spazi.
3. Il provvedimento di irricevibilità è stato dall’impresa impugnato con ricorso al T.a.r., affidato a quattro motivi di censura con cui ha sostanzialmente dedotto (i) che la zona è già destinata a commercio perciò sarebbe ammissibile anche la grande struttura di vendita; (ii) che la struttura non ha le caratteristiche della G.S.V.; (iii) che i lavori sono esclusivamente finalizzati a risolvere problemi logistici, antincendio e di eliminazione di barriere architettoniche emersi in sede di ristrutturazione senza intaccare parti strutturali e (iv) che in ambito della C.I.L.A. non è previsto in capo al comune un potere inibitorio ma solo sanzionatorio.
4. All’esito del suddetto giudizio, il T.a.r., con l’appellata sentenza ha respinto il gravame.
5. La sentenza del T.a.r. Lombardia è stata appellata dalla SS con ricorso contenente istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
I) “Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione artt. 51 e 52 L.R. n. 12/2005, art. 23ter D.P.R. n. 380/01 – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e palese travisamento dei fatti e della documentazione amministrativa – Eccesso di potere per sviamento”;
II) “Error in iudicando – Sui requisiti richiesti per la qualificazione in termini di grande struttura di vendita (GSV) – Omessa valutazione di documenti e circostanze rilevanti ai fini della decisione e per il corretto inquadramento degli interventi oggetto della CILA”;
III) “Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione art. 6 L.R. n. 6/2010 e art. 23ter D.P.R. n. 380/01 – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e palese travisamento dei fatti e della documentazione amministrativa – Eccesso di potere per sviamento, commistione dei procedimenti in aperta violazione dei principi sanciti nell’Ordinanza Coll. C.d.S. n. 4862/2020 ed erronea applicazione dei principi dettati in materia di Grandi Strutture di Vendita”;
IV) “Error in iudicando – Omessa valutazione dei denunciati profili Violazione e/o falsa applicazione art. 6bis D.P.R. n. 380/01 – art. 3, comma 1, lett c) D.Lgs. N. 222/2016 in tema di esercizio dell’attività di controllo per interventi soggetti a CILA – Nullità del provvedimento ex art. 21septies L. N. 241/90”;
V) “Violazione e/o falsa applicazione art. 26 c.p.a. e art. 92 c.p.c. – Errata e omessa applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 con riferimento all’imputazione delle spese processuali”.
5.1. Nel giudizio d’appello si è costituito in resistenza in data 10 giugno 2021 il Comune di Sirmione, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso. In seguito le parti hanno depositato memorie.
5.2. Con ordinanza collegiale n. 3824/2024, assunta all’udienza camerale del giorno 23 aprile 2024, dopo ad alcuni pregressi rinvii disposti in pendenza di trattative risolutive tra le parti e successiva cancellazione della causa dal ruolo e decreto di dichiarazione di estinzione, la Sezione ritenendo scusabile l’errore posto a giustificazione della tardiva opposizione proposta avverso il decreto di estinzione, ha accolto la domanda di remissione in termini e disposto la rimessione del ricorso in appello sul ruolo.
5.3. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato nuovamente memorie difensive ex art. 73, comma 1, c.p.a., contenenti aggiornamenti sugli ultimi sviluppi e il Comune ha depositato anche una replica in cui ha contestato la rilevanza ai fini della incidenza sulla legittimità del provvedimento impugnato dei contenuti della V.A.S. del prossimo strumento urbanistico comunale, nella quale è contemplata la futura possibilità di insediare nelle aree in esame una nuova struttura di vendita.
6. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso in appello per quanto si dirà è infondato.
1.1. Con il primo e il secondo motivo di impugnazione, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, è stata dedotta l’erroneità della sentenza laddove il T.a.r., eccedendo a dire della parte appellante i limiti del sindacato spettante all’autorità giudiziaria, si è espresso sui motivi di ricorso con cui aveva delineato lo status urbanistico del complesso immobiliare dimostrando, anche mediante il deposito di una perizia tecnica, che le opere previste nella CILA attengono alla categoria di interventi riconducibili alla “ manutenzione straordinaria ” ex art. 3, comma 1, lett. b) T.U.E. e che le stesse sono indispensabili per garantire il legittimo uso della struttura ai fini commerciali già autorizzati, trattandosi della sola eliminazione di alcuni pannelli divisori interni, la cui necessità è emersa soltanto dopo i lavori di ristrutturazione del 2019, al fine di risolvere contingenti problemi igienico-sanitari (di tutela alimentare) e di carattere logistico (organizzative e di contingentamento) dell’attività n. “2”. L’appellante ritiene erronea la ricostruzione dei fatti e la lettura delle prove fornite dal T.a.r. alle pagine 9 e 10 della sentenza e considera irragionevole la decisione assunta. A riguardo fa presente di aver dimostrato con univoco materiale probatorio che si tratta di due esercizi commerciali che sono rimasti sotto ogni profilo distinti e rinvia alla pronuncia di questo Consiglio, resa nella sentenza n. 5902/2019, che ha delineato gli elementi unificanti di carattere funzionale che devono ricorrere affinché possa disquisirsi di grande struttura di vendita. Tra questi elementi non figura la semplice apertura di varchi di servizio e perciò sostiene che non sia intervenuta una mutazione della tipologia di struttura commerciale.
1.1.1. La pronuncia resiste alle censure svolte e va confermata.
Va pienamente condiviso l’assunto del primo giudice, secondo cui “ nella sostanza, attraverso le opere eseguite, la ricorrente ha dato corso alla trasformazione di due medie strutture di vendita in una grande struttura di vendita, in assenza della necessaria autorizzazione commerciale e in contrasto con la disciplina urbanistica, in particolare, con l’art. 51 della L.R. 12/2005 ”.
A riguardo si osserva che la norma richiamata in sentenza al comma 1 stabilisce: “ Costituisce destinazione d’uso urbanistica di un’area la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione. E’ principale la destinazione d’uso qualificante; è complementare o accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri o renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. In particolare, sono sempre considerate tra loro urbanisticamente compatibili, anche in deroga a eventuali prescrizioni o limitazioni poste dal PGT, le destinazioni residenziale, commerciale di vicinato e artigianale di servizio, nonché le destinazioni direzionale e per strutture ricettive fino a 500 mq di superficie lorda. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT. Nella superficie urbanizzata, come definita nel PTR, all’interno delle categorie di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 è comunque sempre ammessa la modifica di destinazione d’uso, anche in deroga alle indicazioni del PGT, e la stessa non è assoggettata al reperimento di aree per servizi e di interesse generale. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano alle destinazioni esplicitamente escluse dal PGT, nonché alle attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq, alle grandi strutture di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e alle attività insalubri ai sensi del decreto del Ministro alla sanità 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie), le cui destinazioni d’uso devono sempre essere oggetto di specifica previsione negli atti del PGT”.
E’ pertanto chiaro che la destinazione d’uso commerciale dell’area e dell’immobile di cui si discute, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non è condizione sufficiente per l’insediamento di una Grande Struttura di Vendita di cui al D.L.gs 114 del 1998 per il fatto che la siffatta destinazione a G.S.V. deve essere specificamente prevista negli atti del P.G.T., sia per il fatto che per questo tipo di struttura sono previsti dalla legge regionale della Lombardia n. 6/2010 degli standard urbanistici molto più elevati rispetto a quelli attualmente dimensionati sulle due medie strutture (sul punto non si riscontra alcuna contestazione) sia per il fatto che l’attuazione di una grande struttura richiede vari studi e adempimenti preliminari che devono essere compiuti in sede di pianificazione urbanistica. La previsione espressa nel P.G.T. del Comune di Sirmione alla data di presentazione della C.I.L.A. (ma tale è rimasta ancora oggi) tutto questo non lo prevedeva per la zona e gli immobili in questione.
Sulla necessità di tale previsione – e sull’assenza della stessa nel PGT del Comune di Sirmione - la ricorrente non ha svolto specifiche contestazioni e neppure risultano prove contrarie essendosi la parte limitata a sostenere che dal punto di vista urbanistico l’immobile in base alle previsioni del Piano di recupero e delle relative convenzioni già aveva destinazione commerciale e ciò sarebbe stato sufficiente per attivare anche una grande struttura di vendita o comunque per rendere comunicanti le superfici di vendita al pubblico.
Va dato atto che, ai fini della valutazione della legittimità dell’intervento in questione (e sua compatibilità urbanistica), non può attribuirsi rilevanza alle “necessità logistiche o di altro tipo” dichiarate nella relazione tecnica a corredo della C.I.L.A. e meglio approfondite nella perizia di parte, per il fatto che – in assenza della sopra evidenziata previsione urbanistica imposta dall’art. 51 della L.R. 12/2005 – è interdetta la realizzazione di una grande superficie di vendita anche se attuata attraverso il mero collegamento tra le due strutture commerciali distinte che siano funzionali al transito degli utenti. Per questo motivo, come correttamente rilevato in prime cure, le necessità logistiche avrebbero dovuto essere risolte in altro modo e non certo attraverso l’apertura di quattro varchi di collegamento permanenti.
Le considerazioni sopra svolte permettono di superare le censure rivolte ai capi motivazionali in cui il primo giudice ha fornito una sua interpretazione dei fatti di causa, una sua valutazione delle planimetrie allegate alla perizia tecnica di parte e del materiale probatorio fornito dalla ricorrente (accertamento ATS, contratti di lavoro, contatori, impianti) finalizzate a dimostrare l’autonomia dei due esercizi commerciali, essendo tali aspetti non rilevanti in quanto non sono ritenuti dal Collegio idonei a porre nel nulla il contrasto urbanistico derivante non dalla tipologia dell’intervento edilizio ma dal suo effetto di creazione di una superficie di vendita unica di grandi dimensioni. La sentenza di questo Consiglio citata dalla parte appellante non è pertinente al caso in esame sia per il fatto che delinea gli elementi che caratterizzano la struttura diversa del “centro commerciale” e quindi di vendita organizzata in forma unitaria e non la grande struttura di vendita (ex art. 4, comma 1, lett. f/ del D. Lgs. n. 114/98), qui oggetto di contestazione, che ricorre in presenza di unica superficie di vendita complessiva superiore a 1.500 mq. sia perché riguarda un caso in cui le strutture sono prive di collegamento fisico.
1.2. Con il terzo motivo di impugnazione la parte appellante deduce che il primo giudice avrebbe fondato il rigetto del gravame sull’errato convincimento che la CILA avesse la finalità di aggirare le procedure autorizzative in senso proprio previste per la creazione di una grande struttura di vendita dalla L.R. 6/2020. A riguardo rappresenta di aver avuto sempre una condotta lineare e di aver sin da subito dimostrato di aver attivato due procedure distinte con finalità diverse. La domanda di autorizzazione per una G.S.V. per attivare una struttura unica mediante accorpamento e non soltanto con varchi di collegamento e una seconda, di natura edilizia, finalizzata alla soluzione di problemi logistici. La decisione sarebbe il frutto di una errata commistione tra i due procedimenti. Lamenta inoltre che giudice non avrebbe potuto esprimersi sul profilo urbanistico-commerciale ma avrebbe dovuto pronunciarsi sulla censura con cui aveva denunciato l’esercizio arbitrario di poteri repressivi esercitati con modalità atipiche e illegittime, incorrendo su tale motivo in omessa pronuncia. Insiste infine nella compatibilità della GSV con lo strumento urbanistico, atteso che l’immobile è stato ricompreso all’interno di uno specifico ambito di trasformazione (A14), puntualmente disciplinato all’interno delle schede contenute nel Documento di Piano (allegato DP05), destinato a ospitare attrezzature con finalità “commerciale-direzionale” (di cui 3.664 mq di superficie commerciale). La ricorrente sottolinea che il mutamento funzionale è avvenuto all’epoca in attuazione del Piano di recupero che perciò renderebbe compatibile anche l’insediamento di una grande struttura di vendita. Cita a conferma una sentenza di questo Consiglio che ha avuto modo di evidenziare la rilevanza dell’art. 35 del Reg. Regionale n. 3/2000 come modificato dall’art. 2 del Reg. Regionale n. 10/2002 il quale stabilisce che “… l’autorizzazione è sempre dovuta nei seguenti casi: a) apertura o ampliamento di una media struttura di vendita mediante la concentrazione o l’accorpamento di esercizi attivi all’atto della proposizione della domanda ed autorizzati nel medesimo comune ai sensi della legge 426/71… ”.
1.2.1. La censura è in parte è inammissibile per la sua estrema genericità e comunque infondata.
Come ha giustamente osservato la difesa comunale, la trasformazione di medie strutture in grande struttura configura sempre un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. In tema di mutamento di destinazione d’uso, infatti, l’art. 23-ter T.U. edilizia rinvia alla disciplina regionale. A riguardo, l’art. 51 della L.R. della Lombardia n. 12/2005, già analizzato al punto precedente, prevede il divieto di mutamento di destinazione d’uso che comporti la realizzazione di grandi strutture di vendita, le quali possono essere insediate solo in caso di espressa previsione della disciplina urbanistica locale. Attesa la rilevanza sovraccomunale della destinazione a G.S.V., l’art. 51 prevede infatti che la destinazione a grande struttura di vendita fa eccezione alla disciplina generale sul mutamento di destinazione d’uso tra le destinazioni tra loro compatibili e impone che le “ grandi strutture di vendita … devono essere sempre oggetto di specifica previsione negli atti del P.G.T .”.
Nello stesso senso, l’art. 5 dell’All. A/ della D.G.R. 20.12.2013 n. 10/1193 (emanata sulla scorta dell’art. 6-bis L.R. n. 6/2010, legge regionale sul commercio) stabilisce che le aree su cui insediare le grandi strutture di vendita devono essere espressamente individuate dalla strumentazione urbanistica locale e che “ a tal fine, la generica destinazione d’uso ad attività di tipo terziario o di attività commerciale consente esclusivamente la localizzazione di esercizi di vicinato ”.
La pronuncia sulla incompatibilità urbanistica è pertanto priva di vizi.
Sotto altro profilo va aggiunto che correttamente il giudice di primo grado si è pronunciato sull’aspetto urbanistico e anche su quello commerciale, per il fatto che entrambi questi temi sono stati affrontati nel provvedimento impugnato e hanno costituito altresì oggetto di specifica contestazione nel ricorso, dove è stata sostenuta la compatibilità dell’intervento in questione con la vocazione commerciale già prevista nello strumento urbanistico (PGT e PdR) e si è inoltre affermata la irrilevanza della mancanza di autorizzazione commerciale e la indipendenza del relativo procedimento ai fini della pratica CILA.
1.3. Con il quarto motivo di appello si lamenta l’omessa pronuncia sul secondo motivo di ricorso con cui in prime cure era stato dedotto il vizio di nullità del provvedimento impugnato in violazione dell’art. 21 septies L. n. 241/1990 per carenza dei requisiti minimi richiesti per l’esistenza di tale atto. La ricorrente ripropone pertanto la censura con cui aveva messo in dubbio la spettanza del potere dell’amministrazione comunale di valutare l’ammissibilità o meno dell’intervento e di dichiarare l’irricevibilità della C.I.L.A. presentata. Ritiene che il Comune abbia esercitato un potere repressivo atipico non previsto per la CILA e che, anche volendolo ammettere, è stato tardivamente esercitato oltrepassando il termine perentorio di 30 giorni previsti dal combinato disposto di cui all’art. 19, comma 6 bis L.241/1990 e art. 22 D.P.R. n. 380/2001.
1.3.1. Va rigettato anche il presente rilievo.
L'attività assoggettata a CILA, a differenza di quanto previsto per la SCIA, non è sottoposta a un controllo “ordinario”, del pari di quello disciplinato all’art. 19 della L. 241/1990. Il che non significa che sfugga per ciò a qualunque controllo pubblico, residuando sicuramente i poteri repressivi e sanzionatori del comune (in tal senso v. già il parere 1784/2016 di questo Consiglio di Stato, Commissione speciale). Di sicuro gioverebbe un intervento del legislatore che precisasse meglio i termini (e i tempi) della questione, nella consapevolezza della mole di interventi edilizi, in continua espansione, che ricadono oramai nel regime, sempre più residuale, della CILA.
Ciò posto, nel caso di specie, la reazione del comune è stata sollecita, tenuto conto che la comunicazione di irricevibilità è del 16.4.2020 a fronte di una comunicazione del privato presentata il 15.3.2020 (il 17.3.2020 quella sulla fine lavori).
Non risultando l’intervento legittimo in quanto necessitante di un titolo edilizio vero e proprio e comunque essendo totalmente precluso per quanto si è già visto dallo strumento urbanistico, va ribadito come il Comune ben potesse (e dovesse) intervenire con il proprio potere di vigilanza previsto contro gli abusi in via generale dall’art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001. In questo senso, l’atto qui in contestazione reca con sé anche l’adozione di un provvedimento di ripristino e contestualmente informa il proprietario o il responsabile dell’abuso sulla inefficacia della CILA, che per sua natura può produrre effetti solo se risulta utilizzata per avviare lavori edilizi che soddisfano i presupposti di legge, oltre che del carattere non veritiero delle dichiarazioni presentate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del d.p.r. 445 del 2000.
1.4. Va infine respinto anche il quinto motivo di appello con cui si critica la pronuncia che ha disposto la condanna della ricorrente soccombente al pagamento delle spese di giudizio del primo grado, peraltro in un importo piuttosto modesto. La valutazione di eventuali circostanze che potrebbero optare per una compensazione delle spese tra le parti rientra nella discrezionalità del giudice, sindacabile notoriamente entro limiti molto ristretti, e comunque nella presente vicenda non si ravvisano motivi per modificare la regolamentazione disposta in prime cure in considerazione dell’esito della lite e della complessiva vicenda sopra descritta.
2. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto.
Le spese dell’appello seguono la regola della soccombenza, nell’importo indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Sirmione, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Nulla spese per la Regione Lombardia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO