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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/08/2025, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 983/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 983/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 71 TORINO presso lo studio dell'avv. MASSARO CECILIA
SARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Torino adito, • previe le declaratorie del caso e di legge, • disattesa ogni contraria istanza, domanda, produzione eccezione deduzione e controdeduzione formulata/ formulanda
e/o estesa nei confronti della ricorrente • disposta preliminarmente la presa Parte_1 in carico del nucleo – da parte dei Servizi Sociali – Socio Assistenziali Parte_1 CP_1
Territorialmente Competenti ed acquisite Relazioni Sociali aggiornate • dato preliminarmente atto del venir meno della presa in carico da parte del Servizio Territorialmente Competente / ASL di Competenza
pagina 1 di 11 - Dipartimento di Patologia delle Dipendenze – Servizio Ser.D del SI nato a [...]
OL (NA) il 26.09.1977 per decisione dello stesso SI • PRONUNZIARE la Controparte_1 separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19.02.1975 e nato a [...] [...] – con addebito della stessa Controparte_1 al SI per le motivazioni in atti e per le risultanze probatorie acquisite, e con ogni Controparte_1 conseguente provvedimento nonchè con ordine di annotazione dell'emananda sentenza nei registri del
Comune di Competenza • DISPORRE l'affidamento esclusivo cd rafforzato ( con espressa concentrazione del potere decisionale sulle questioni di maggiore importanza e comunque in tema di salute dei minori, istruzione dei medesimi e residenza degli stessi in capo all'odierna conchiudente e richiesta documentazione valida per l'espatrio ) dei figli minori nato a [...]_1
(TO), il 19.04.2006 e nato a [...] [...] , alla madre Persona_2
SIa nata TORRE DEL GRECO (NA) il 19.02.1975 presso cui i figli Parte_1 avranno residenza anagrafica e dimora abituale con ogni opportuno e conseguente provvedimento;
•
PORRE e DISPORRE a carico del SI nato a [...] il [...] Controparte_1
– a far data dalla domanda - un contributo economico per il mantenimento personale della Sig.ra
nata a [...] il [...] non inferiore alla somma di Parte_1
€ 200,00 (Euro Duecento /zero centesimi) da versarsi in favore della stessa ricorrente, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT; • PORRE e DISPORRE a carico del SI nato a [...] il Controparte_1
26.09.1977 – a far data dalla domanda – un contributo economico per il mantenimento dei figli minorenni , , non inferiore alla somma di € 600,00 Persona_1 Persona_2
(euroseicento/ zero centesimi) complessivi (da intendersi € 300,00 pro capite) da versarsi in favore della stessa ricorrente , a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di Parte_1 ogni mese . Somma/e soggetta/e a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
disponendo inoltre che le spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate per iscritto e successivamente documentate, ovvero documentate se necessitate, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa attualmente in essere, sottoscritto fra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino e il Tribunale di Torino, siano suddivise nella quota del 50 % a carico del SI Controparte_1
e nella quota del 50 % a carico della;
• CONFERMARE E DISPORRE in punto Parte_1 frequentazione dei figli la sospensione totale – anche in eventuale luogo neutro eventualmente intrapresa
– dei correlativi incontri o, in subordine , se ritenuto opportuno sul punto, disporre che il SI CP_1
padre - possa vedere i figli minori secondo le modalità di garanzia e protezione ed i calendari
[...]
pagina 2 di 11 che il Tribunale Ill.mo riterrà più confacenti e, comunque incontri in luogo neutro alla presenza e sotto specifica sorveglianza di operatore;
incontri in ogni caso e comunque subordinati al positivo completamento da parte della parte resistente - formalmente verificato dall'Autorita' Giudiziaria - di un percorso terapeutico – trattamento delle ludopatie e di gestione di impulsi violenti ed aggressivi IN
OGNI CASO E COMUNQUE Con vittoria di spese ed emolumenti professionali ex DM 55/2014 con gli aumenti percentuali ivi previsti. Oltre IVA e CPA come e se dovute per legge. Oltre esposti tutti. Oltre
Rimborso Forfet. Spese Generali di Giustizia (15% su emolumenti e/o nella misura massima consentita)
e successive occorrende tutte ivi comprese a titolo semplificativo e non esaustivo Tasse di Registro ed oneri tutti eventuali di iscrizione/trascrizione (ivi compresi oneri di cancellazioni di iscrizioni/trascrizioni). IN VIA ISTRUTTORIA: • ORDINARE ex art. 210 c.p.c. al SI CP_1
nato a [...] ( NA ) il 26.09.1977 la produzione in causa delle dichiarazioni dei redditi e/o
[...] equipollenti nonché delle buste paga(e/o equipollenti ) e del dettaglio rapporti dare/ avere entrate/uscite nonché dei relativi saldi afferibili ai conto correnti bancari/postali tutti intestati al medesimo e/o cointestati al medesimo con soggetti terzi (o intestati a terzi ma con potere di gestione e firma in capo al
SI ), in Italia ed all'Estero, a partire dal 1 gennaio 2020 e sino al 23 marzo 2024 Controparte_1
e di movimentazione dare/ avere, entrate /uscite con correlativi saldi di eventuali ulteriori conto correnti
(soggetto con potere di firma e movimentazione ) , carte di pagamento/debito - credito , carte prepagate, depositi bancari, portafoglio investimenti - anche in moneta elettronica, cassette di sicurezza, fondi pensione/investimento, polizze assicurative tutte anche di natura previdenziale a partire dal 1 gennaio
2020 e sino al 23 marzo 2024 ORDINARE ex artt. 210/213 c.p.c alla Controparte_2
, con sede legale in Torino – Corso Traiano n. 159 e con sede operativa in EL ( Torino ) Via
Vernea n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, la esibizione /produzione in causa - disponendo le correlative modalità di comunicazione telematica o deposito tradizionale analogico presso la Cancelleria Deputata della Sezione Settima Civile – delle copie della buste paga ( ivi compresa tredicesima e quattordicesima se corrisposte ) degli anni 2019,2020,2021,2022,2023 afferibili al dipendente nato a [...] ( NA) - Il 26.09.1977 e già residente in [...]
( Torino), via Lagrange, 12 nonché la esibizione /produzione in causa di tutta la documentazione afferibile la circostanza delle dimissioni volontarie presentate dal SI nato a [...]
OL ( NA) - Il 26.09.1977 nell'anno 2021 nonché la documentazione di tipo contabile, fiscale previdenziale, contributivo, retributivo afferente tutti i rapporti lavorativi - anche in modalità di collaborazione estemporanea e/o contratto a chiamata - intercorrenti attualmente ed intercorsi negli anni 2020, 2021,2022, 2023,2024 fra ed il SI nato a [...]_1
pagina 3 di 11 OL (NAPOLI) - Il 26.09.1977 con specifica illustrazione ed attestazione degli emolumenti conferiti al medesimo • ORDINARE ex artt. 210/213 c.p.c alla CP_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in POIRINO (TO), VIA MASIO 27/1
[...]
( pec: ) la esibizione /produzione in causa - disponendo le correlative modalità di Email_1 comunicazione telematica o deposito tradizionale analogico presso la Cancelleria Deputata della
Sezione Settima Civile del Tribunale di Torino –della copia del contratto di lavoro/ collaborazione e/o equipollenti intercorrente per gli anni 2023/2024 tra l'azienda ed il SI nato a [...]
OL ( NA) - Il 26.09.1977 e copie della buste paga e/o equipollenti ( ivi compresa tredicesima e quattordicesima se corrisposte ) degli anni 2023/2024 afferibili al dipendente/collaboratore CP_1
nato a [...] - Il 26.09.1977 nonché la documentazione di tipo contabile, fiscale
[...] previdenziale, contributivo, retributivo afferente tutti i rapporti lavorativi - anche in modalità di collaborazione estemporanea e/o contratto a chiamata - intercorrenti attualmente ed intercorsi negli anni 2022, 2023, 2024 fra ed il SI nato a [...]_2 Controparte_1
(NAPOLI) - Il 26.09.1977 con specifica illustrazione ed attestazione degli emolumenti conferiti al medesimo • ORDINARE ex artt. 210/213 c.p.c ad , in persona del legale rappresentante pro CP_5 tempore - Direttore Generale con sede in ROMA – VIA CIRO IL GRANDE , 21 la esibizione /produzione in causa - disponendo le correlative modalità di comunicazione telematica o deposito tradizionale analogico presso la Cancelleria Deputata della Sezione Settima Civile del Tribunale di Torino –della copia riferimenti contratti di lavoro/ collaborazione e/o documenti equipollenti – resoc. trattamenti retributivi – previdenziali – pensionistici intercorrenti per gli anni 2022/2023/2024 tra eventuali datori di lavoro ed il SI nato a [...] ( NA) - Il 26.09.1977 e copie della buste paga Controparte_1
e/o equipollenti ( ivi compresa tredicesima e quattordicesima se corrisposte ) degli anni 2022/2023/2024 afferibili al DISPORRE l'escussione testimoniale della SIa risultante residente Testimone_1 in Torino (TO), Via Cesana n. 50 affinchè risponda sui seguenti capi di prova da intendersi preceduti dalla formula di rito Vero Che: AF1. Nel periodo compreso fra l'anno 2015 ed il corrente anno 2024 io personalmente , ho ricevuto confidenze personali da parte di mia sorella Testimone_1 [...]
in riferimento alle difficoltà economiche sofferte da mia sorella stessa e dal marito Parte_1 CP_1
in conseguenza delle attività di gioco d'azzardo on line cui si è dedicato in
[...] Controparte_1 detto lasso temporale AF2. Nel periodo compreso fra l'anno 2015 ed il corrente anno 2024 io personalmente ho consegnato, a titolo di sorellanza e di sostegno, a mia Sorella Testimone_1
piccole somme di denaro- comprese fra gli € 50,00 e gli € 100,00 - perché la stessa Parte_1 mi aveva riferito che la sua famiglia aveva grosse difficoltà economiche e nello stesso lasso temporale
pagina 4 di 11 2015 – 2023 ho provveduto personalmente unitamente a nostro padre a provvedere all'acquisto di scarpe, abbigliamento ecc per i nipoti e DISPORRE ,se dell'uopo, Persona_1 Persona_2
CONSULENZA MEDICO - PSICHIATRICA E/O INDAGINE PSICOLOGICA sul SI CP_1
nato a [...] ( Na ) Il 26.09.1977 onde stilare rapporto sulle relazioni del medesimo con i
[...] membri della famiglia ormai divisa, concentrandosi in particolare sui tratti della personalità , comportamentali ed emozionali del medesimo, alla luce delle predisposizioni ludopatiche illustrate nonchè a fronte degli ultimi accadimenti – anche di natura violenta - che hanno portato precedentemente il nucleo alla perdita della casa famigliare , onde valutare e delineare formalmente la presenza di stati patologici tali da pregiudicare e/o comunque inficiare le capacità genitoriali dello stesso SI Pt_2
e da costituire eventuale fattore di rischio per il benessere ed il normale sviluppo fisico e
[...] psichico dei figli minori e nonché tali da alterare la Persona_1 Persona_2 comprensione/percezione dei dati di realtà in capo al SI stesso . • DISPORRE ex Controparte_1 artt. 210/213 c.p.c. la produzione /esibizione/ acquisizione di copia del certificato aggiornato iscrizioni di procedimenti penali risultanti a carico del– intendendosi procedimenti penali definiti e non.”
Per il P.M.:
“visto, nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ORi e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
NICHELINO il 26/09/2015.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/06/2009 e il 13/12/2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/01/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, altresì, statuizioni in punto affidamento dei figli minori, di contributo al mantenimento economico in suo favore e in favore dei figli, di regime di visita padre-figli.
All'udienza del 01/09/2023 veniva dichiarata la contumacia del resistente. Veniva sentita la ricorrente e, all'esito, il Presidente si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
A scioglimento della predetta riserva, il Presidente si pronunciava in via provvisoria e nominava il G.I.
La ricorrente depositava memoria integrativa.
All'udienza del 27/02/2024, il difensore della ricorrente chiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Il G.I. provvedeva in conformità, rinviando a successiva udienza.
La ricorrente depositava le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza dell'11/06/2024, il G.I. si pronunciava in ordine all'ammissione delle istanze istruttorie.
pagina 5 di 11 All'udienza del 26/09/2024 il G.I. provvedeva all'audizione del minore. A esito, il G.I. si pronunciava in parziale modifica dei provvedimenti precedentemente assunti.
All'udienza del 10/06/2025, il difensore della ricorrente precisava le conclusioni come da memoria depositata il 24/03/2024. Precisava di non opporsi in ordine all'ampliamento e alla liberalizzazione delle visite tra il padre e i minori, subordinati a una presa in carico e a un percorso dello stesso presso il SERD, come da indicazione della NPI. Rinunciava ai termini ex art. 190 c.p.c. Pertanto, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Sulle istanze istruttorie
Parte ricorrente ha reiterato le istanze istruttorie già precedentemente formulate e rigettate dal Giudice istruttore all'udienza dell'11/06/2024.
Il Collegio ritiene di dover ribadire il rigetto già disposto dal Giudice istruttore – le cui motivazioni integralmente si richiamano – e che, pertanto, la causa sia matura per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha formulato domanda di addebito sostenendo che la crisi coniugale è stata determinata dal comportamento violento del resistente, nonché, soprattutto, dalla sua dipendenza patologica (ludopatia),
a causa della quale, tra le altre cose, la famiglia ha subito lo sfratto dalla casa familiare.
Come è noto, a mente dell'art. 151 c. 2 c.c., la pronuncia di addebito della separazione ad un coniuge presuppone che questo abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio: con la precisazione – ribadita da una costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità – che dev'essere stato proprio quel comportamento a determinare, con efficacia causale, l'intollerabilità della convivenza (v., ad esempio, Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 11032 del 24/04/2024, Rv. 671107 - 01) e che, comunque, deve trattarsi di un comportamento imputabile, ossia di una condotta volontaria e cosciente tenuta da persona capace di intendere e di volere (v. ad esempio, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza
n. 25843 del 18/11/2013, Rv. 628505 - 01).
pagina 6 di 11 Dalla documentazione prodotta agli atti risulta che: in data 12/05/2022 il resistente è stato preso in carico dal SerD di EL per la prima volta, per poi interrompere il percorso nel mese di luglio 2022, dopo soli tre incontri (v. relazione SerD 31/03/2023); in data 09/06/2022 è stato convalidato lo sfratto per morosità rivolto al resistente (v. doc. 8) e relativo alla casa familiare sita in via Lagrange n. 12 in
EL (v. doc. 2); in data 25/10/2022 è stata notificata la monitoria di sgombero, da eseguirsi in data
24/11/2022 (v. doc. 10); il 25/11/2022 la Commissione emergenza abitativa del Comune di EL ha trasmesso il proprio parere negativo circa l'inserimento del nucleo familiare in graduatoria di emergenza abitativa, ritenendo colpevole la morosità del , che era iniziata nel mese di ottobre 2021 in CP_1 concomitanza con le dimissioni volontarie rese dello stesso (in data 01/10/2021) all'impresa alle cui dipendenze lavorava sin dal 2013 (v. docc. 13 e 13A); in data 02/12/2022 la ricorrente ha comunicato al resistente – per il tramite del proprio legale – l'intenzione di separarsi (v. docc. 11 e 12).
Considerata tale scansione dei fatti, il Collegio ritiene che l'intollerabilità della convivenza tra le odierne parti – manifestatasi con la dichiarazione dell'intento di separarsi della ricorrente – possa essere considerata una specifica conseguenza del comportamento tenuto dal resistente nell'anno precedente.
Comportamento che costituisce grave violazione dei doveri matrimoniali di assistenza morale e materiale tanto del coniuge quanto dei figli e che risulta pienamente imputabile al resistente, in quanto non si può ritenere che la condizione di ludopatia del fosse tale da escluderne la capacità di intendere e CP_1 di volere (quantomeno non per l'intero periodo di tempo preso in considerazione).
La domanda di addebito della separazione al resistente, dunque, deve essere accolta.
Sull'affido e il collocamento dei figli
La ricorrente ha chiesto di affidare a lei i figli in via esclusiva c.d. rafforzata e di sospendere gli incontri di questi col padre o, comunque, di organizzarli in luogo neutro, precisando all'ultima udienza di essere invero favorevole a un loro ampliamento a patto, però, che ciò sia subordinato alla ripresa da parte del resistente del percorso presso il SerD.
Sul punto occorre anzitutto osservare che il Presidente, coi provvedimenti provvisori e urgenti del
20/09/2023, aveva già disposto l'affido esclusivo c.d. rafforzato dei minori alla madre (con collocazione presso la stessa), richiesto la presa in carico del nucleo da parte dei servizi socio-sanitari e sospeso i rapporti degli stessi col padre, subordinandone la ripresa alla manifestazione di interesse del padre (con incontri da svolgersi ì in luogo neutro). Ciò in considerazione del fatto che, in quel momento, non si avevano più notizie del resistente – che nemmeno si era costituito o era comparso in giudizio – e che lo stesso, ad ogni modo, risultava aver già tenuto in passato una condotta trascurante e pregiudizievole nei confronti dei figli, anche in conseguenza della propria dipendenza dal gioco.
pagina 7 di 11 All'udienza del 26/09/2024, il Giudice istruttore, all'esito dell'audizione del minore , ha Per_1 parzialmente modificato i provvedimenti presidenziali, disponendo un ampliamento degli incontri padre- figli (con cadenza quantomeno settimanale) in presenza di personale educativo e confermando la presa in carico del da parte del SerD. CP_1
Ora, dalle ultime relazioni di aggiornamento dei servizi socio-sanitari emerge quanto segue: il resistente non si è presentato all'appuntamento fissato per il 30/10/2024 con il SerD di EL e, successivamente, non ha più preso contatti con lo stesso;
la madre continua ad essere una figura genitoriale adeguata e di riferimento per i minori;
dopo un periodo di difficoltà economica che ha impattato anche sulle visite padre-figli, queste ultime sono riprese e stanno dando buoni risultati, essendo stato peraltro riscontrato un significativo legame, in termini affettivi, fra i minori e il padre (“Il OR
, dopo una fase critica in cui è tornato a non avere un lavoro e una fissa dimora, è riuscito a CP_1 riprendere in mano la situazione, ed attualmente dichiara di aver trovato una nuova occupazione e una nuova casa”; è legato alla figura paterna ed essendo un ragazzo molto sensibile, sta imparando Per_1
a rielaborare il funzionamento paterno ed a non farsene troppo carico”; incontra con Per_3 piacere il padre e si può ancora lavorare per rinforzare la loro relazione, predisponendo degli incontri tra lui e il padre, senza la presenza del fratello maggiore”, v. relazione NPI del 23.05.2025). Per tale ragione, i servizi sociali e di NPI hanno concluso instando per la liberalizzazione degli incontri, con conferma delle prese in carico già in atto nonché dell'intervento educativo, e salva l'opportunità, in ogni caso, di una ripresa del percorso presso il SerD da parte del . CP_1
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio di dover confermare quanto già disposto in via provvisoria e urgente in punto affido e collocamento della prole, atteso che non risulta essere mutato l'assetto genitoriale del nucleo, che vede una figura materna adeguata e presente, a fronte di una figura paterna maggiormente incostante nel rapporto con i figli, anche tenuto conto della propria condizione di fragilità emotiva, principalmente correlata alla dipendenza dal gioco.
Nondimeno risulta opportuno – nell'interesse dei minori, anche avuto riguardo all'età di (di anni Per_1
16), a coltivare un rapporto significativo anche col padre – disporre la graduale liberalizzazione degli incontri padre-figli, rimettendone la concreta organizzazione ai servizi socio-sanitari, con invito al OR
di riprendere il percorso presso il SerD. CP_1
Altrettanto necessaria risulta la conferma degli incarichi già affidati ai servizi socio-sanitari per la prosecuzione della cura degli interessi dei figli minori.
Sul mantenimento dei figli e della coniuge pagina 8 di 11 La ricorrente ha chiesto di disporre che il padre versi alla madre l'importo di 200 euro a titolo di mantenimento per quest'ultima e l'importo di 600 euro a titolo di mantenimento dei figli (oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie).
Sul punto bisogna preliminarmente osservare che il Presidente, coi provvedimenti provvisori e urgenti del 20/09/2023, aveva disposto un assegno di mantenimento per la moglie dell'importo di 100 euro e uno di mantenimento per i figli dell'importo di 400 euro (oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie). Ciò in considerazione dei seguenti elementi: il resistente in costanza di matrimonio guadagnava circa 2200 euro, ma a inizio ottobre 2021 aveva rassegnato le dimissioni e la successiva situazione lavorativa dello stesso non era chiara;
la ricorrente durante il matrimonio non lavorava e aveva reperito un'attività lavorativa soltanto a seguito della crisi coniugale, comunque per sole 15 ore settimanali;
i figli erano ad esclusivo carico della madre, dal momento che il padre non era reperibile.
Dalla documentazione in atti (e in particolare dalle relazioni dei servizi socio-sanitari) risulta che, ad oggi, la situazione economica del resistente – dopo una prima fase di difficoltà – è migliorata, mentre quella della madre è peggiorata: il primo, infatti, sin dal mese di dicembre 2024 ha reperito un'attività lavorativa nonché una soluzione abitativa a titolo gratuito;
la seconda, invece, ha perso il lavoro e risulta in stato di disoccupazione.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene congruo accogliere le domande di parte ricorrente, aumentando l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli a 600 euro mensili (ferma la partecipazione al 50% alle spese straordinarie) e quello di mantenimento per la moglie a 200 euro mensili.
Sulle spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura di 1/4, dovendosi porre la restante parte (3/4) a carico di parte resistente, ciò in considerazione del fatto che, in punto status, la proposizione di una domanda giudiziale risulta in certa misura necessitata e inevitabile, mentre su tutti gli altri punti il resistente risulta propriamente soccombente.
Tali spese vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, in applicazione di un valore compreso fra i minimi e medi tabellari, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, della modesta complessità della fattispecie, della contumacia del resistente, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, della rinuncia ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica:
• fase di studio € 1.000,00
• fase introduttiva € 900,00
pagina 9 di 11 • fase istruttoria € 903,00
• fase decisoria € 1.800,00
E dunque in totale € 4.603,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e , con Parte_1 Controparte_1 addebito nei confronti di;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i figli minori in via esclusiva alla madre, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per minor ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la stessa.
RICHIEDE ai Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia la presa in carico della situazione Controparte_6 dei minori e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno ai minori (con conferma dell'educativa in corso), nonché per il superamento delle conflittualità esistenti e per un consolidamento dei rapporti tra padre e figli, promuovendoli e vigilando sugli stessi, e invitando i servizi territoriali a provvedere, valutato il benessere psico-fisico dei minori e le condizioni del padre, a una graduale liberalizzazione degli incontri padre-figli (con eventuale previsioni di incontri padre-Federico anche presso il centro diurno da quest'ultimo frequentato).
DISPONE la presa in carico di da parte del SERD territorialmente competente Controparte_1 affinché venga accertata o esclusa una condizione di ludopatia.
RACCOMANDA ai genitori di collaborare alla realizzazione degli interventi.
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese e a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo
d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento di quest'ultima, entro il 5 di ogni mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
pagina 10 di 11 COMPENSA nella misura di 1/4 le spese di lite e
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere a Controparte_1 [...]
la restante parte di dette spese (3/4) che liquida, per il loro intero ammontare, in Parte_1 complessivi € 3.452,25, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta dal MOT Andrea Coucourde
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 983/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 71 TORINO presso lo studio dell'avv. MASSARO CECILIA
SARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Torino adito, • previe le declaratorie del caso e di legge, • disattesa ogni contraria istanza, domanda, produzione eccezione deduzione e controdeduzione formulata/ formulanda
e/o estesa nei confronti della ricorrente • disposta preliminarmente la presa Parte_1 in carico del nucleo – da parte dei Servizi Sociali – Socio Assistenziali Parte_1 CP_1
Territorialmente Competenti ed acquisite Relazioni Sociali aggiornate • dato preliminarmente atto del venir meno della presa in carico da parte del Servizio Territorialmente Competente / ASL di Competenza
pagina 1 di 11 - Dipartimento di Patologia delle Dipendenze – Servizio Ser.D del SI nato a [...]
OL (NA) il 26.09.1977 per decisione dello stesso SI • PRONUNZIARE la Controparte_1 separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19.02.1975 e nato a [...] [...] – con addebito della stessa Controparte_1 al SI per le motivazioni in atti e per le risultanze probatorie acquisite, e con ogni Controparte_1 conseguente provvedimento nonchè con ordine di annotazione dell'emananda sentenza nei registri del
Comune di Competenza • DISPORRE l'affidamento esclusivo cd rafforzato ( con espressa concentrazione del potere decisionale sulle questioni di maggiore importanza e comunque in tema di salute dei minori, istruzione dei medesimi e residenza degli stessi in capo all'odierna conchiudente e richiesta documentazione valida per l'espatrio ) dei figli minori nato a [...]_1
(TO), il 19.04.2006 e nato a [...] [...] , alla madre Persona_2
SIa nata TORRE DEL GRECO (NA) il 19.02.1975 presso cui i figli Parte_1 avranno residenza anagrafica e dimora abituale con ogni opportuno e conseguente provvedimento;
•
PORRE e DISPORRE a carico del SI nato a [...] il [...] Controparte_1
– a far data dalla domanda - un contributo economico per il mantenimento personale della Sig.ra
nata a [...] il [...] non inferiore alla somma di Parte_1
€ 200,00 (Euro Duecento /zero centesimi) da versarsi in favore della stessa ricorrente, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT; • PORRE e DISPORRE a carico del SI nato a [...] il Controparte_1
26.09.1977 – a far data dalla domanda – un contributo economico per il mantenimento dei figli minorenni , , non inferiore alla somma di € 600,00 Persona_1 Persona_2
(euroseicento/ zero centesimi) complessivi (da intendersi € 300,00 pro capite) da versarsi in favore della stessa ricorrente , a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di Parte_1 ogni mese . Somma/e soggetta/e a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
disponendo inoltre che le spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate per iscritto e successivamente documentate, ovvero documentate se necessitate, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa attualmente in essere, sottoscritto fra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino e il Tribunale di Torino, siano suddivise nella quota del 50 % a carico del SI Controparte_1
e nella quota del 50 % a carico della;
• CONFERMARE E DISPORRE in punto Parte_1 frequentazione dei figli la sospensione totale – anche in eventuale luogo neutro eventualmente intrapresa
– dei correlativi incontri o, in subordine , se ritenuto opportuno sul punto, disporre che il SI CP_1
padre - possa vedere i figli minori secondo le modalità di garanzia e protezione ed i calendari
[...]
pagina 2 di 11 che il Tribunale Ill.mo riterrà più confacenti e, comunque incontri in luogo neutro alla presenza e sotto specifica sorveglianza di operatore;
incontri in ogni caso e comunque subordinati al positivo completamento da parte della parte resistente - formalmente verificato dall'Autorita' Giudiziaria - di un percorso terapeutico – trattamento delle ludopatie e di gestione di impulsi violenti ed aggressivi IN
OGNI CASO E COMUNQUE Con vittoria di spese ed emolumenti professionali ex DM 55/2014 con gli aumenti percentuali ivi previsti. Oltre IVA e CPA come e se dovute per legge. Oltre esposti tutti. Oltre
Rimborso Forfet. Spese Generali di Giustizia (15% su emolumenti e/o nella misura massima consentita)
e successive occorrende tutte ivi comprese a titolo semplificativo e non esaustivo Tasse di Registro ed oneri tutti eventuali di iscrizione/trascrizione (ivi compresi oneri di cancellazioni di iscrizioni/trascrizioni). IN VIA ISTRUTTORIA: • ORDINARE ex art. 210 c.p.c. al SI CP_1
nato a [...] ( NA ) il 26.09.1977 la produzione in causa delle dichiarazioni dei redditi e/o
[...] equipollenti nonché delle buste paga(e/o equipollenti ) e del dettaglio rapporti dare/ avere entrate/uscite nonché dei relativi saldi afferibili ai conto correnti bancari/postali tutti intestati al medesimo e/o cointestati al medesimo con soggetti terzi (o intestati a terzi ma con potere di gestione e firma in capo al
SI ), in Italia ed all'Estero, a partire dal 1 gennaio 2020 e sino al 23 marzo 2024 Controparte_1
e di movimentazione dare/ avere, entrate /uscite con correlativi saldi di eventuali ulteriori conto correnti
(soggetto con potere di firma e movimentazione ) , carte di pagamento/debito - credito , carte prepagate, depositi bancari, portafoglio investimenti - anche in moneta elettronica, cassette di sicurezza, fondi pensione/investimento, polizze assicurative tutte anche di natura previdenziale a partire dal 1 gennaio
2020 e sino al 23 marzo 2024 ORDINARE ex artt. 210/213 c.p.c alla Controparte_2
, con sede legale in Torino – Corso Traiano n. 159 e con sede operativa in EL ( Torino ) Via
Vernea n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, la esibizione /produzione in causa - disponendo le correlative modalità di comunicazione telematica o deposito tradizionale analogico presso la Cancelleria Deputata della Sezione Settima Civile – delle copie della buste paga ( ivi compresa tredicesima e quattordicesima se corrisposte ) degli anni 2019,2020,2021,2022,2023 afferibili al dipendente nato a [...] ( NA) - Il 26.09.1977 e già residente in [...]
( Torino), via Lagrange, 12 nonché la esibizione /produzione in causa di tutta la documentazione afferibile la circostanza delle dimissioni volontarie presentate dal SI nato a [...]
OL ( NA) - Il 26.09.1977 nell'anno 2021 nonché la documentazione di tipo contabile, fiscale previdenziale, contributivo, retributivo afferente tutti i rapporti lavorativi - anche in modalità di collaborazione estemporanea e/o contratto a chiamata - intercorrenti attualmente ed intercorsi negli anni 2020, 2021,2022, 2023,2024 fra ed il SI nato a [...]_1
pagina 3 di 11 OL (NAPOLI) - Il 26.09.1977 con specifica illustrazione ed attestazione degli emolumenti conferiti al medesimo • ORDINARE ex artt. 210/213 c.p.c alla CP_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in POIRINO (TO), VIA MASIO 27/1
[...]
( pec: ) la esibizione /produzione in causa - disponendo le correlative modalità di Email_1 comunicazione telematica o deposito tradizionale analogico presso la Cancelleria Deputata della
Sezione Settima Civile del Tribunale di Torino –della copia del contratto di lavoro/ collaborazione e/o equipollenti intercorrente per gli anni 2023/2024 tra l'azienda ed il SI nato a [...]
OL ( NA) - Il 26.09.1977 e copie della buste paga e/o equipollenti ( ivi compresa tredicesima e quattordicesima se corrisposte ) degli anni 2023/2024 afferibili al dipendente/collaboratore CP_1
nato a [...] - Il 26.09.1977 nonché la documentazione di tipo contabile, fiscale
[...] previdenziale, contributivo, retributivo afferente tutti i rapporti lavorativi - anche in modalità di collaborazione estemporanea e/o contratto a chiamata - intercorrenti attualmente ed intercorsi negli anni 2022, 2023, 2024 fra ed il SI nato a [...]_2 Controparte_1
(NAPOLI) - Il 26.09.1977 con specifica illustrazione ed attestazione degli emolumenti conferiti al medesimo • ORDINARE ex artt. 210/213 c.p.c ad , in persona del legale rappresentante pro CP_5 tempore - Direttore Generale con sede in ROMA – VIA CIRO IL GRANDE , 21 la esibizione /produzione in causa - disponendo le correlative modalità di comunicazione telematica o deposito tradizionale analogico presso la Cancelleria Deputata della Sezione Settima Civile del Tribunale di Torino –della copia riferimenti contratti di lavoro/ collaborazione e/o documenti equipollenti – resoc. trattamenti retributivi – previdenziali – pensionistici intercorrenti per gli anni 2022/2023/2024 tra eventuali datori di lavoro ed il SI nato a [...] ( NA) - Il 26.09.1977 e copie della buste paga Controparte_1
e/o equipollenti ( ivi compresa tredicesima e quattordicesima se corrisposte ) degli anni 2022/2023/2024 afferibili al DISPORRE l'escussione testimoniale della SIa risultante residente Testimone_1 in Torino (TO), Via Cesana n. 50 affinchè risponda sui seguenti capi di prova da intendersi preceduti dalla formula di rito Vero Che: AF1. Nel periodo compreso fra l'anno 2015 ed il corrente anno 2024 io personalmente , ho ricevuto confidenze personali da parte di mia sorella Testimone_1 [...]
in riferimento alle difficoltà economiche sofferte da mia sorella stessa e dal marito Parte_1 CP_1
in conseguenza delle attività di gioco d'azzardo on line cui si è dedicato in
[...] Controparte_1 detto lasso temporale AF2. Nel periodo compreso fra l'anno 2015 ed il corrente anno 2024 io personalmente ho consegnato, a titolo di sorellanza e di sostegno, a mia Sorella Testimone_1
piccole somme di denaro- comprese fra gli € 50,00 e gli € 100,00 - perché la stessa Parte_1 mi aveva riferito che la sua famiglia aveva grosse difficoltà economiche e nello stesso lasso temporale
pagina 4 di 11 2015 – 2023 ho provveduto personalmente unitamente a nostro padre a provvedere all'acquisto di scarpe, abbigliamento ecc per i nipoti e DISPORRE ,se dell'uopo, Persona_1 Persona_2
CONSULENZA MEDICO - PSICHIATRICA E/O INDAGINE PSICOLOGICA sul SI CP_1
nato a [...] ( Na ) Il 26.09.1977 onde stilare rapporto sulle relazioni del medesimo con i
[...] membri della famiglia ormai divisa, concentrandosi in particolare sui tratti della personalità , comportamentali ed emozionali del medesimo, alla luce delle predisposizioni ludopatiche illustrate nonchè a fronte degli ultimi accadimenti – anche di natura violenta - che hanno portato precedentemente il nucleo alla perdita della casa famigliare , onde valutare e delineare formalmente la presenza di stati patologici tali da pregiudicare e/o comunque inficiare le capacità genitoriali dello stesso SI Pt_2
e da costituire eventuale fattore di rischio per il benessere ed il normale sviluppo fisico e
[...] psichico dei figli minori e nonché tali da alterare la Persona_1 Persona_2 comprensione/percezione dei dati di realtà in capo al SI stesso . • DISPORRE ex Controparte_1 artt. 210/213 c.p.c. la produzione /esibizione/ acquisizione di copia del certificato aggiornato iscrizioni di procedimenti penali risultanti a carico del– intendendosi procedimenti penali definiti e non.”
Per il P.M.:
“visto, nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ORi e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
NICHELINO il 26/09/2015.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/06/2009 e il 13/12/2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/01/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, altresì, statuizioni in punto affidamento dei figli minori, di contributo al mantenimento economico in suo favore e in favore dei figli, di regime di visita padre-figli.
All'udienza del 01/09/2023 veniva dichiarata la contumacia del resistente. Veniva sentita la ricorrente e, all'esito, il Presidente si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
A scioglimento della predetta riserva, il Presidente si pronunciava in via provvisoria e nominava il G.I.
La ricorrente depositava memoria integrativa.
All'udienza del 27/02/2024, il difensore della ricorrente chiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Il G.I. provvedeva in conformità, rinviando a successiva udienza.
La ricorrente depositava le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza dell'11/06/2024, il G.I. si pronunciava in ordine all'ammissione delle istanze istruttorie.
pagina 5 di 11 All'udienza del 26/09/2024 il G.I. provvedeva all'audizione del minore. A esito, il G.I. si pronunciava in parziale modifica dei provvedimenti precedentemente assunti.
All'udienza del 10/06/2025, il difensore della ricorrente precisava le conclusioni come da memoria depositata il 24/03/2024. Precisava di non opporsi in ordine all'ampliamento e alla liberalizzazione delle visite tra il padre e i minori, subordinati a una presa in carico e a un percorso dello stesso presso il SERD, come da indicazione della NPI. Rinunciava ai termini ex art. 190 c.p.c. Pertanto, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Sulle istanze istruttorie
Parte ricorrente ha reiterato le istanze istruttorie già precedentemente formulate e rigettate dal Giudice istruttore all'udienza dell'11/06/2024.
Il Collegio ritiene di dover ribadire il rigetto già disposto dal Giudice istruttore – le cui motivazioni integralmente si richiamano – e che, pertanto, la causa sia matura per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha formulato domanda di addebito sostenendo che la crisi coniugale è stata determinata dal comportamento violento del resistente, nonché, soprattutto, dalla sua dipendenza patologica (ludopatia),
a causa della quale, tra le altre cose, la famiglia ha subito lo sfratto dalla casa familiare.
Come è noto, a mente dell'art. 151 c. 2 c.c., la pronuncia di addebito della separazione ad un coniuge presuppone che questo abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio: con la precisazione – ribadita da una costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità – che dev'essere stato proprio quel comportamento a determinare, con efficacia causale, l'intollerabilità della convivenza (v., ad esempio, Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 11032 del 24/04/2024, Rv. 671107 - 01) e che, comunque, deve trattarsi di un comportamento imputabile, ossia di una condotta volontaria e cosciente tenuta da persona capace di intendere e di volere (v. ad esempio, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza
n. 25843 del 18/11/2013, Rv. 628505 - 01).
pagina 6 di 11 Dalla documentazione prodotta agli atti risulta che: in data 12/05/2022 il resistente è stato preso in carico dal SerD di EL per la prima volta, per poi interrompere il percorso nel mese di luglio 2022, dopo soli tre incontri (v. relazione SerD 31/03/2023); in data 09/06/2022 è stato convalidato lo sfratto per morosità rivolto al resistente (v. doc. 8) e relativo alla casa familiare sita in via Lagrange n. 12 in
EL (v. doc. 2); in data 25/10/2022 è stata notificata la monitoria di sgombero, da eseguirsi in data
24/11/2022 (v. doc. 10); il 25/11/2022 la Commissione emergenza abitativa del Comune di EL ha trasmesso il proprio parere negativo circa l'inserimento del nucleo familiare in graduatoria di emergenza abitativa, ritenendo colpevole la morosità del , che era iniziata nel mese di ottobre 2021 in CP_1 concomitanza con le dimissioni volontarie rese dello stesso (in data 01/10/2021) all'impresa alle cui dipendenze lavorava sin dal 2013 (v. docc. 13 e 13A); in data 02/12/2022 la ricorrente ha comunicato al resistente – per il tramite del proprio legale – l'intenzione di separarsi (v. docc. 11 e 12).
Considerata tale scansione dei fatti, il Collegio ritiene che l'intollerabilità della convivenza tra le odierne parti – manifestatasi con la dichiarazione dell'intento di separarsi della ricorrente – possa essere considerata una specifica conseguenza del comportamento tenuto dal resistente nell'anno precedente.
Comportamento che costituisce grave violazione dei doveri matrimoniali di assistenza morale e materiale tanto del coniuge quanto dei figli e che risulta pienamente imputabile al resistente, in quanto non si può ritenere che la condizione di ludopatia del fosse tale da escluderne la capacità di intendere e CP_1 di volere (quantomeno non per l'intero periodo di tempo preso in considerazione).
La domanda di addebito della separazione al resistente, dunque, deve essere accolta.
Sull'affido e il collocamento dei figli
La ricorrente ha chiesto di affidare a lei i figli in via esclusiva c.d. rafforzata e di sospendere gli incontri di questi col padre o, comunque, di organizzarli in luogo neutro, precisando all'ultima udienza di essere invero favorevole a un loro ampliamento a patto, però, che ciò sia subordinato alla ripresa da parte del resistente del percorso presso il SerD.
Sul punto occorre anzitutto osservare che il Presidente, coi provvedimenti provvisori e urgenti del
20/09/2023, aveva già disposto l'affido esclusivo c.d. rafforzato dei minori alla madre (con collocazione presso la stessa), richiesto la presa in carico del nucleo da parte dei servizi socio-sanitari e sospeso i rapporti degli stessi col padre, subordinandone la ripresa alla manifestazione di interesse del padre (con incontri da svolgersi ì in luogo neutro). Ciò in considerazione del fatto che, in quel momento, non si avevano più notizie del resistente – che nemmeno si era costituito o era comparso in giudizio – e che lo stesso, ad ogni modo, risultava aver già tenuto in passato una condotta trascurante e pregiudizievole nei confronti dei figli, anche in conseguenza della propria dipendenza dal gioco.
pagina 7 di 11 All'udienza del 26/09/2024, il Giudice istruttore, all'esito dell'audizione del minore , ha Per_1 parzialmente modificato i provvedimenti presidenziali, disponendo un ampliamento degli incontri padre- figli (con cadenza quantomeno settimanale) in presenza di personale educativo e confermando la presa in carico del da parte del SerD. CP_1
Ora, dalle ultime relazioni di aggiornamento dei servizi socio-sanitari emerge quanto segue: il resistente non si è presentato all'appuntamento fissato per il 30/10/2024 con il SerD di EL e, successivamente, non ha più preso contatti con lo stesso;
la madre continua ad essere una figura genitoriale adeguata e di riferimento per i minori;
dopo un periodo di difficoltà economica che ha impattato anche sulle visite padre-figli, queste ultime sono riprese e stanno dando buoni risultati, essendo stato peraltro riscontrato un significativo legame, in termini affettivi, fra i minori e il padre (“Il OR
, dopo una fase critica in cui è tornato a non avere un lavoro e una fissa dimora, è riuscito a CP_1 riprendere in mano la situazione, ed attualmente dichiara di aver trovato una nuova occupazione e una nuova casa”; è legato alla figura paterna ed essendo un ragazzo molto sensibile, sta imparando Per_1
a rielaborare il funzionamento paterno ed a non farsene troppo carico”; incontra con Per_3 piacere il padre e si può ancora lavorare per rinforzare la loro relazione, predisponendo degli incontri tra lui e il padre, senza la presenza del fratello maggiore”, v. relazione NPI del 23.05.2025). Per tale ragione, i servizi sociali e di NPI hanno concluso instando per la liberalizzazione degli incontri, con conferma delle prese in carico già in atto nonché dell'intervento educativo, e salva l'opportunità, in ogni caso, di una ripresa del percorso presso il SerD da parte del . CP_1
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio di dover confermare quanto già disposto in via provvisoria e urgente in punto affido e collocamento della prole, atteso che non risulta essere mutato l'assetto genitoriale del nucleo, che vede una figura materna adeguata e presente, a fronte di una figura paterna maggiormente incostante nel rapporto con i figli, anche tenuto conto della propria condizione di fragilità emotiva, principalmente correlata alla dipendenza dal gioco.
Nondimeno risulta opportuno – nell'interesse dei minori, anche avuto riguardo all'età di (di anni Per_1
16), a coltivare un rapporto significativo anche col padre – disporre la graduale liberalizzazione degli incontri padre-figli, rimettendone la concreta organizzazione ai servizi socio-sanitari, con invito al OR
di riprendere il percorso presso il SerD. CP_1
Altrettanto necessaria risulta la conferma degli incarichi già affidati ai servizi socio-sanitari per la prosecuzione della cura degli interessi dei figli minori.
Sul mantenimento dei figli e della coniuge pagina 8 di 11 La ricorrente ha chiesto di disporre che il padre versi alla madre l'importo di 200 euro a titolo di mantenimento per quest'ultima e l'importo di 600 euro a titolo di mantenimento dei figli (oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie).
Sul punto bisogna preliminarmente osservare che il Presidente, coi provvedimenti provvisori e urgenti del 20/09/2023, aveva disposto un assegno di mantenimento per la moglie dell'importo di 100 euro e uno di mantenimento per i figli dell'importo di 400 euro (oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie). Ciò in considerazione dei seguenti elementi: il resistente in costanza di matrimonio guadagnava circa 2200 euro, ma a inizio ottobre 2021 aveva rassegnato le dimissioni e la successiva situazione lavorativa dello stesso non era chiara;
la ricorrente durante il matrimonio non lavorava e aveva reperito un'attività lavorativa soltanto a seguito della crisi coniugale, comunque per sole 15 ore settimanali;
i figli erano ad esclusivo carico della madre, dal momento che il padre non era reperibile.
Dalla documentazione in atti (e in particolare dalle relazioni dei servizi socio-sanitari) risulta che, ad oggi, la situazione economica del resistente – dopo una prima fase di difficoltà – è migliorata, mentre quella della madre è peggiorata: il primo, infatti, sin dal mese di dicembre 2024 ha reperito un'attività lavorativa nonché una soluzione abitativa a titolo gratuito;
la seconda, invece, ha perso il lavoro e risulta in stato di disoccupazione.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene congruo accogliere le domande di parte ricorrente, aumentando l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli a 600 euro mensili (ferma la partecipazione al 50% alle spese straordinarie) e quello di mantenimento per la moglie a 200 euro mensili.
Sulle spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura di 1/4, dovendosi porre la restante parte (3/4) a carico di parte resistente, ciò in considerazione del fatto che, in punto status, la proposizione di una domanda giudiziale risulta in certa misura necessitata e inevitabile, mentre su tutti gli altri punti il resistente risulta propriamente soccombente.
Tali spese vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, in applicazione di un valore compreso fra i minimi e medi tabellari, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, della modesta complessità della fattispecie, della contumacia del resistente, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, della rinuncia ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica:
• fase di studio € 1.000,00
• fase introduttiva € 900,00
pagina 9 di 11 • fase istruttoria € 903,00
• fase decisoria € 1.800,00
E dunque in totale € 4.603,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e , con Parte_1 Controparte_1 addebito nei confronti di;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i figli minori in via esclusiva alla madre, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per minor ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la stessa.
RICHIEDE ai Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia la presa in carico della situazione Controparte_6 dei minori e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno ai minori (con conferma dell'educativa in corso), nonché per il superamento delle conflittualità esistenti e per un consolidamento dei rapporti tra padre e figli, promuovendoli e vigilando sugli stessi, e invitando i servizi territoriali a provvedere, valutato il benessere psico-fisico dei minori e le condizioni del padre, a una graduale liberalizzazione degli incontri padre-figli (con eventuale previsioni di incontri padre-Federico anche presso il centro diurno da quest'ultimo frequentato).
DISPONE la presa in carico di da parte del SERD territorialmente competente Controparte_1 affinché venga accertata o esclusa una condizione di ludopatia.
RACCOMANDA ai genitori di collaborare alla realizzazione degli interventi.
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese e a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo
d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento di quest'ultima, entro il 5 di ogni mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
pagina 10 di 11 COMPENSA nella misura di 1/4 le spese di lite e
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere a Controparte_1 [...]
la restante parte di dette spese (3/4) che liquida, per il loro intero ammontare, in Parte_1 complessivi € 3.452,25, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta dal MOT Andrea Coucourde
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