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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2092/2024
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi facente parte integrante del verbale di udienza del 10.07.25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 2092 dell'R.G.A.C. anno 2024, ritenuta in decisione all'udienza del 04/06/2025 vertente t r a
, nato a [...], il [...], CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosario Santese ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Macchia di
Montecorvino Rovella, alla Via D'Aiutolo;
-Appellante -
e
C.F. , P. IVA ), nella qualità di impresa designata Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dalla Regione Campania alla gestione dei danni del fondo di garanzia vittime della strada appartenente al
Gruppo Generali, con sede in Mogliano Veneto (TV) alla via Marrocchesa n. 14, nella persona del dott.
e del dott. rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Controparte_2 Controparte_3
Generale e Dirigente della predetta società, giusta procura per Notar del Persona_1
18/12/2014, rappresentata e difesa per questo giudizio dall'Avv. Stefano Maria Cotugno Angeloni elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni, alla via S. Benedetto, 21;
–Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 940/2023 depositata dal Giudice di Pace di Salerno il
17/8/2023.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno appellane, , in data 30/3/2018 restava coinvolto in un sinistro stradale, Parte_1 verificatosi, alle ore 7 del mattino, in Località Macchia sul territorio di Montecorvino Rovella in prossimità del distributore Repsol, allorquando, a bordo della sua bicicletta, veniva investito da un'auto rimasta non identificata e scaraventato a terra.
A seguito della caduta, il riportava lesioni consistite nella “contusione della colonna cervicale, spalla Pt_1 sx ed emitorace sx” e per l'effetto adiva il giudice di pace di Montecorvino Rovella chiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto non identificata per il sinistro stradale, e, quindi, la condanna della compagnia convenuta, quale Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento del danno non patrimoniale patito.
La compagnia convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile, improcedibile e nel merito infondata in fatto e in diritto.
Istaurato regolarmente il contraddittorio, il GdP di Montecorvino Rovella istruiva la causa con prova testi, mentre rigettava la richiesta CTU medico legale, e con sentenza del 27/7/2023 rigettava la domanda attorea con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza emessa Parte_1 in primo grado per contraddittoria, insufficiente ed illogica motivazione nonché erronea interpretazione delle risultanze istruttorie chiedendo, e dunque, la condanna della in qualità di Controparte_1 rappresentante del FVGS al risarcimento dei danni.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto nel merito. CP_1
L'appello è ammissibile, rispettando i presupposti dell'art 342 c.p.c. essendo adeguatamente descritte le parti della sentenza che si censurano, con prospettazione di un modello alternativo di decisione mediante diversa valutazione delle risultanze probatorie.
Incardinato il contraddittorio processuale, lo scrivente, quale giudice di appello fissava l'udienza del
4/6/2025 poi differita al 10.07.25 per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
L'appello è infondato e la domanda va rigettata.
La dinamica del sinistro risulta infatti inverosimile e nemmeno logicamente compatibile con la documentazione versata in atti.
L'attore/appellante deduce di essere stato investito da un'auto poi immediatamente dileguatasi ma di tale circostanza non vi è alcun riscontro probatorio.
Parte appellante, invero, si recava solo diverse ore dopo il riportato sinistro all'ospedale di BA
(circa 12 ore, alle ore 19:15) e al momento dell'accesso si limitava a dichiarare una caduta dalla bicicletta non facendo alcun riferimento ad un sinistro stradale.
pagina 2 di 4 A ciò si aggiunge anche l'assenza di qualunque indicazione medica che possa supportare la ricostruzione dei fatti attorea.
Infatti, secondo il decorso causale ordinario (evento-danni/lesioni) l'investimento di un pedone o un ciclista ad opera di un'autovettura in movimento determina nella vittima lesioni / dolori alla parte attinta dall'impatto.
Diversamente nel referto di PS i sanitari fanno riferimento solo alla “contusione colonna cervicale, spalla sx ed emitorace sx” dunque solo alle lesioni causate dall'urto con l'asfalto per mezzo di una caduta e non anche a dolori alla parte del corpo attinta dall'autovettura investitrice.
I sanitari, infatti, non descrivono i segni di un investimento.
Il giudice di prime cure ha inoltre fatto buon governo dell'art 116 cpc in materia di valutazione delle prove, con riferimento alla prova testimoniale.
Il teste , escusso all'udienza del 31/10/18, ha dichiarato che “…nei pressi della stazione di Tes_1 servizio Repsol, allorquando ha visto un'auto che con lo specchietto laterale destro urtava il sig. , il quale finiva a terra;
Pt_1 ha inoltre precisato che l'auto investitrice lo precedeva di circa 30 metri, ovvero si trovava avanti di altre due /tre vetture rispetto alla sua, ma di non saper riferire né la marca né il modello, aggiungendo che la stessa dopo l'urto si allontanava dal luogo del sinistro senza prestare soccorso;
ha precisato altresì che anche le altre auto che lo precedevano avevano proseguito la marcia, mentre lui si era fermato per prestare soccorso e che il e la sua bici si trovavano a terra riversi sul lato sinistro, Pt_1
a ridosso di un canale che affianca la sede stradale. Ha dichiarato, inoltre, di aver aiutato il a rialzarsi e che lo stesso Pt_1 lamentava dolori alla spalla sinistra, al torace sinistro ed al collo, di averlo accompagnato alla vicina stazione di benzina e dopo avergli fatto prendere un bicchiere di acqua, di essere andato via”.
Tale narrazione invero non però risulta sufficiente per ritenere comprovato il sinistro come riportato dall'odierno appellante. Il teste ha dichiarato di trovarsi a non breve distanza dal fatto e che due/tre auto lo precedevano, il che logicamente oscurava la sua visuale onde non appare attendibile la sua dichiarazione e ciò è dimostrato dal fatto che il teste non ha saputo indicare il tipo ed il modello dell'autovettura “pirata”.
La domanda va quindi rigettata.
Per quanto concerne le spese di giudizio, parte soccombente va condannata alle spese legali sulla base delle tabelle del DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'appello;
pagina 3 di 4 2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore delle appellate che liquida in € 450 per onorari, oltre spese vive, IVA e CPA e rimborso forfettario spese in misura del 15%; così deciso in Salerno,
10.07.25
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 4
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi facente parte integrante del verbale di udienza del 10.07.25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 2092 dell'R.G.A.C. anno 2024, ritenuta in decisione all'udienza del 04/06/2025 vertente t r a
, nato a [...], il [...], CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosario Santese ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Macchia di
Montecorvino Rovella, alla Via D'Aiutolo;
-Appellante -
e
C.F. , P. IVA ), nella qualità di impresa designata Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dalla Regione Campania alla gestione dei danni del fondo di garanzia vittime della strada appartenente al
Gruppo Generali, con sede in Mogliano Veneto (TV) alla via Marrocchesa n. 14, nella persona del dott.
e del dott. rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Controparte_2 Controparte_3
Generale e Dirigente della predetta società, giusta procura per Notar del Persona_1
18/12/2014, rappresentata e difesa per questo giudizio dall'Avv. Stefano Maria Cotugno Angeloni elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni, alla via S. Benedetto, 21;
–Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 940/2023 depositata dal Giudice di Pace di Salerno il
17/8/2023.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno appellane, , in data 30/3/2018 restava coinvolto in un sinistro stradale, Parte_1 verificatosi, alle ore 7 del mattino, in Località Macchia sul territorio di Montecorvino Rovella in prossimità del distributore Repsol, allorquando, a bordo della sua bicicletta, veniva investito da un'auto rimasta non identificata e scaraventato a terra.
A seguito della caduta, il riportava lesioni consistite nella “contusione della colonna cervicale, spalla Pt_1 sx ed emitorace sx” e per l'effetto adiva il giudice di pace di Montecorvino Rovella chiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto non identificata per il sinistro stradale, e, quindi, la condanna della compagnia convenuta, quale Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento del danno non patrimoniale patito.
La compagnia convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile, improcedibile e nel merito infondata in fatto e in diritto.
Istaurato regolarmente il contraddittorio, il GdP di Montecorvino Rovella istruiva la causa con prova testi, mentre rigettava la richiesta CTU medico legale, e con sentenza del 27/7/2023 rigettava la domanda attorea con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza emessa Parte_1 in primo grado per contraddittoria, insufficiente ed illogica motivazione nonché erronea interpretazione delle risultanze istruttorie chiedendo, e dunque, la condanna della in qualità di Controparte_1 rappresentante del FVGS al risarcimento dei danni.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto nel merito. CP_1
L'appello è ammissibile, rispettando i presupposti dell'art 342 c.p.c. essendo adeguatamente descritte le parti della sentenza che si censurano, con prospettazione di un modello alternativo di decisione mediante diversa valutazione delle risultanze probatorie.
Incardinato il contraddittorio processuale, lo scrivente, quale giudice di appello fissava l'udienza del
4/6/2025 poi differita al 10.07.25 per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
L'appello è infondato e la domanda va rigettata.
La dinamica del sinistro risulta infatti inverosimile e nemmeno logicamente compatibile con la documentazione versata in atti.
L'attore/appellante deduce di essere stato investito da un'auto poi immediatamente dileguatasi ma di tale circostanza non vi è alcun riscontro probatorio.
Parte appellante, invero, si recava solo diverse ore dopo il riportato sinistro all'ospedale di BA
(circa 12 ore, alle ore 19:15) e al momento dell'accesso si limitava a dichiarare una caduta dalla bicicletta non facendo alcun riferimento ad un sinistro stradale.
pagina 2 di 4 A ciò si aggiunge anche l'assenza di qualunque indicazione medica che possa supportare la ricostruzione dei fatti attorea.
Infatti, secondo il decorso causale ordinario (evento-danni/lesioni) l'investimento di un pedone o un ciclista ad opera di un'autovettura in movimento determina nella vittima lesioni / dolori alla parte attinta dall'impatto.
Diversamente nel referto di PS i sanitari fanno riferimento solo alla “contusione colonna cervicale, spalla sx ed emitorace sx” dunque solo alle lesioni causate dall'urto con l'asfalto per mezzo di una caduta e non anche a dolori alla parte del corpo attinta dall'autovettura investitrice.
I sanitari, infatti, non descrivono i segni di un investimento.
Il giudice di prime cure ha inoltre fatto buon governo dell'art 116 cpc in materia di valutazione delle prove, con riferimento alla prova testimoniale.
Il teste , escusso all'udienza del 31/10/18, ha dichiarato che “…nei pressi della stazione di Tes_1 servizio Repsol, allorquando ha visto un'auto che con lo specchietto laterale destro urtava il sig. , il quale finiva a terra;
Pt_1 ha inoltre precisato che l'auto investitrice lo precedeva di circa 30 metri, ovvero si trovava avanti di altre due /tre vetture rispetto alla sua, ma di non saper riferire né la marca né il modello, aggiungendo che la stessa dopo l'urto si allontanava dal luogo del sinistro senza prestare soccorso;
ha precisato altresì che anche le altre auto che lo precedevano avevano proseguito la marcia, mentre lui si era fermato per prestare soccorso e che il e la sua bici si trovavano a terra riversi sul lato sinistro, Pt_1
a ridosso di un canale che affianca la sede stradale. Ha dichiarato, inoltre, di aver aiutato il a rialzarsi e che lo stesso Pt_1 lamentava dolori alla spalla sinistra, al torace sinistro ed al collo, di averlo accompagnato alla vicina stazione di benzina e dopo avergli fatto prendere un bicchiere di acqua, di essere andato via”.
Tale narrazione invero non però risulta sufficiente per ritenere comprovato il sinistro come riportato dall'odierno appellante. Il teste ha dichiarato di trovarsi a non breve distanza dal fatto e che due/tre auto lo precedevano, il che logicamente oscurava la sua visuale onde non appare attendibile la sua dichiarazione e ciò è dimostrato dal fatto che il teste non ha saputo indicare il tipo ed il modello dell'autovettura “pirata”.
La domanda va quindi rigettata.
Per quanto concerne le spese di giudizio, parte soccombente va condannata alle spese legali sulla base delle tabelle del DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'appello;
pagina 3 di 4 2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore delle appellate che liquida in € 450 per onorari, oltre spese vive, IVA e CPA e rimborso forfettario spese in misura del 15%; così deciso in Salerno,
10.07.25
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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