Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 114
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 212/2000 (mancanza allegati)

    La motivazione è sufficiente, essendo sufficiente il richiamo agli atti deliberativi e l'indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria. Tutti gli atti deliberativi che hanno determinato la definizione ed approvazione delle tariffe TARI applicate sono espressamente richiamati nell'atto impugnato e nessuno di essi ha subito declaratorie di vizi di legittimità.

  • Rigettato
    Violazione principio di legittimo affidamento (art. 10 L. 212/2000)

    Nessuna buonafede può desumersi dalla condotta evasiva reiterata negli anni della parte ricorrente. La Ricorrente_1 srl è considerata un evasore totale della TARI, avendo omesso dichiarazioni e pagamenti negli anni.

  • Rigettato
    Errori di calcolo

    La tassazione è desunta dalle superfici catastali. La ricorrente non ha mai prodotto denunzia di occupazione degli spazi eludendo il tributo ripetutamente. Generico appare l'errore di calcolo prospettato. La superficie imponibile è stata tratta dai dati catastali nel pieno rispetto dell'art. 1 co. 646 2°cpv L. 147/2013.

  • Inammissibile
    Mancanza schema avviso accertamento per contraddittorio preventivo

    Trattasi di motivo nuovo non compreso fra quelli di cui al ricorso e come tale inammissibile.

  • Rigettato
    Spese legali

    Le spese seguono la soccombenza. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 114
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 114
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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