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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 12/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 542/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero 139 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 595 DEL 19/11/2024 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1489/2025 depositato il
13/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Eccepisce la mancanza dello schema di avviso di accertamento ai fini della instaurazione del contraddittorio con il contribuente;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il difensore dell'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, rappresentata dall'Avv. Difensore_1 impugna l'avviso di accertamento n. 595 del 19.11.2024 notificato in data 04.12.2024 in riferimento alla Tari anno imposta 2018. Il ricorso è indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo e chiede l'annullamento dell'accertamento come appresso.
Motivazioni del ricorso: Violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000: L'avviso di accertamento non allega gli atti richiamati, rendendo impossibile al ricorrente verificare la correttezza della pretesa tributaria.
Violazione del principio di legittimo affidamento (art. 10 Legge 212/2000): Il contribuente non ha potuto agire in conformità alle indicazioni dell'Amministrazione.
Errori di calcolo: La superficie imponibile, il coefficiente di produzione rifiuti e le eventuali riduzioni/esenzioni non sono corretti, rendendo l'importo richiesto eccessivo e illegittimo.
Richieste della ricorrente:
Annullamento dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, violazione del principio di legittimo affidamento e errori di calcolo.
Rifusione di diritti, spese e onorari di giudizio.
In buona sostanza, la ricorrente contesta l'accertamento per TARI 2023, ritenendolo illegittimo per motivi procedurali, di calcolo e di violazione dei diritti del contribuente, e chiede l'annullamento dell'atto e la rifusione delle spese.
Controdeduzioni per il Comune di Cefalu' presentate dall'Avv. Difensore_2 per conto del Comune di Cefalù
Validità dell'avviso di accertamento:
L'avviso è motivato in modo conforme alla legge, includendo tutti gli elementi essenziali (superficie imponibile, tariffa, interessi, sanzioni, ecc.).
La motivazione è sufficiente per permettere al contribuente di esercitare il diritto di difesa.
Principio di legittimo affidamento: La Ricorrente_1 srl è considerata un evasore totale della TARI, avendo omesso dichiarazioni e pagamenti negli anni.
Non si riscontra alcuna condotta collaborativa o di buona fede da parte del ricorrente.
Calcolo della tariffa:
La superficie imponibile è stata determinata correttamente sulla base dei dati catastali.
La tariffa è stata calcolata in conformità agli atti deliberativi e alle norme vigenti.
Non sono stati presentati elementi concreti per contestare il metodo di calcolo o richiedere riduzioni/ esenzioni.
Chiede il rigetto del ricorso per infondatezza. In subordine, si propone una riliquidazione dell'importo dovuto qualora il ricorrente fornisca documentazione valida per riduzioni o agevolazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è' infondato.
In primo luogo si rileva che la tassazione è desunta dalle superfici catastali La ricorrente non ha mai prodotto denunzia di occupazione degli spazi eludendo il tributo ripetutamente Generico appare l'errore di calcolo prospettato.
Sostiene l'erroneo calcolo della superficie rispetto a quella effettivamente soggetta a tassazione ma la parte ricorrente non ha mai prodotto né perizia asseverante l'esatta determinazione delle superfici né tanto meno ha chiesto esoneri parziali/riduzioni del tributo limitandosi ad occultare la debenza del tributo attraverso l'omessa denunzia reiteratasi negli anni.
La superficie imponibile è stata tratta dai dati catastali (in base ai criteri stabiliti dall'allegato C del D.P.R.
138/1998 e ai criteri operativi contenuti nell'allegato A della Determinazione del 9/8/2005) nel pieno rispetto dell'art. 1 co. 646 2°cpv L. 147/2013: ”Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”.
Tra l'altro tutti gli atti deliberativi che hanno determinato la definizione ed approvazione delle tariffe TARI applicate sono espressamente richiamati nell'atto impugnato e nessuno di essi i ha subito declaratorie di vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere) da parte del Giudice Amministrativo.
Infine assolto risulta l'obbligo motivazionale, essendo sufficiente il richiamo agli atti deliberativi e l'indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria.
Circa la prospettazione della mancata notifica dello schema di accertamento ai fini del contraddittorio preventivo si rileva trattarsi di motivo nuovo non compreso fra quelli di cui al ricorso e come tale inammissibile.
In ogni caso, francamente, nessuna buonafede può desumersi dalla condotta evasiva reiterata negli anni della parte ricorrente
In ordine alla prescrizione del tributo e degli accessori si osserva la valenza della proroga di 24 mesi per effetto dellanormativa emergenziale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore del Comune di Cefalu' che liquida in € 250,00 oltre accessori di legge Palermo 12.6.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 12/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 542/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero 139 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 595 DEL 19/11/2024 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1489/2025 depositato il
13/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Eccepisce la mancanza dello schema di avviso di accertamento ai fini della instaurazione del contraddittorio con il contribuente;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il difensore dell'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, rappresentata dall'Avv. Difensore_1 impugna l'avviso di accertamento n. 595 del 19.11.2024 notificato in data 04.12.2024 in riferimento alla Tari anno imposta 2018. Il ricorso è indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo e chiede l'annullamento dell'accertamento come appresso.
Motivazioni del ricorso: Violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000: L'avviso di accertamento non allega gli atti richiamati, rendendo impossibile al ricorrente verificare la correttezza della pretesa tributaria.
Violazione del principio di legittimo affidamento (art. 10 Legge 212/2000): Il contribuente non ha potuto agire in conformità alle indicazioni dell'Amministrazione.
Errori di calcolo: La superficie imponibile, il coefficiente di produzione rifiuti e le eventuali riduzioni/esenzioni non sono corretti, rendendo l'importo richiesto eccessivo e illegittimo.
Richieste della ricorrente:
Annullamento dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, violazione del principio di legittimo affidamento e errori di calcolo.
Rifusione di diritti, spese e onorari di giudizio.
In buona sostanza, la ricorrente contesta l'accertamento per TARI 2023, ritenendolo illegittimo per motivi procedurali, di calcolo e di violazione dei diritti del contribuente, e chiede l'annullamento dell'atto e la rifusione delle spese.
Controdeduzioni per il Comune di Cefalu' presentate dall'Avv. Difensore_2 per conto del Comune di Cefalù
Validità dell'avviso di accertamento:
L'avviso è motivato in modo conforme alla legge, includendo tutti gli elementi essenziali (superficie imponibile, tariffa, interessi, sanzioni, ecc.).
La motivazione è sufficiente per permettere al contribuente di esercitare il diritto di difesa.
Principio di legittimo affidamento: La Ricorrente_1 srl è considerata un evasore totale della TARI, avendo omesso dichiarazioni e pagamenti negli anni.
Non si riscontra alcuna condotta collaborativa o di buona fede da parte del ricorrente.
Calcolo della tariffa:
La superficie imponibile è stata determinata correttamente sulla base dei dati catastali.
La tariffa è stata calcolata in conformità agli atti deliberativi e alle norme vigenti.
Non sono stati presentati elementi concreti per contestare il metodo di calcolo o richiedere riduzioni/ esenzioni.
Chiede il rigetto del ricorso per infondatezza. In subordine, si propone una riliquidazione dell'importo dovuto qualora il ricorrente fornisca documentazione valida per riduzioni o agevolazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è' infondato.
In primo luogo si rileva che la tassazione è desunta dalle superfici catastali La ricorrente non ha mai prodotto denunzia di occupazione degli spazi eludendo il tributo ripetutamente Generico appare l'errore di calcolo prospettato.
Sostiene l'erroneo calcolo della superficie rispetto a quella effettivamente soggetta a tassazione ma la parte ricorrente non ha mai prodotto né perizia asseverante l'esatta determinazione delle superfici né tanto meno ha chiesto esoneri parziali/riduzioni del tributo limitandosi ad occultare la debenza del tributo attraverso l'omessa denunzia reiteratasi negli anni.
La superficie imponibile è stata tratta dai dati catastali (in base ai criteri stabiliti dall'allegato C del D.P.R.
138/1998 e ai criteri operativi contenuti nell'allegato A della Determinazione del 9/8/2005) nel pieno rispetto dell'art. 1 co. 646 2°cpv L. 147/2013: ”Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”.
Tra l'altro tutti gli atti deliberativi che hanno determinato la definizione ed approvazione delle tariffe TARI applicate sono espressamente richiamati nell'atto impugnato e nessuno di essi i ha subito declaratorie di vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere) da parte del Giudice Amministrativo.
Infine assolto risulta l'obbligo motivazionale, essendo sufficiente il richiamo agli atti deliberativi e l'indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria.
Circa la prospettazione della mancata notifica dello schema di accertamento ai fini del contraddittorio preventivo si rileva trattarsi di motivo nuovo non compreso fra quelli di cui al ricorso e come tale inammissibile.
In ogni caso, francamente, nessuna buonafede può desumersi dalla condotta evasiva reiterata negli anni della parte ricorrente
In ordine alla prescrizione del tributo e degli accessori si osserva la valenza della proroga di 24 mesi per effetto dellanormativa emergenziale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore del Comune di Cefalu' che liquida in € 250,00 oltre accessori di legge Palermo 12.6.25 IL GIUDICE MONOCRATICO