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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3049/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19864/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Giosal Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512-19846 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3190/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 novembre 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
Napoli Obiettivo Valore S.R.
L. - Concessionario delle Entrate Tributarie del Comune di Napoli, in relazione ad Avviso di Accertamento
Esecutivo per Omesso Versamento TARI anno 2023, prot. n. 166512/19846, emesso in data 26/06/2025 e notificato in data 24/07/2025, con il quale è stato richiesto l'importo di € 2.847,00 per TARI, TEFA, oltre sanzioni e spese per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 in relazione all'immobile sito in Napoli alla
Indirizzo_1, dati catastali AVV/15/744/102 Cat. A10 – superficie accertata mq. 142; Categ. Tariffaria “Uffici, Agenzie”, eccependo: l'erronea attribuzione della categoria catastale, categoria 11 invece della 12, sostenendo, al riguardo, di aver concesso i propri locali nel 2019 ad una associazione di professionisti per lo svolgimento di attività professionale di medico-dentista odontoiatra;
l'erronea indicazione della superficie al fine del pagamento della Tari in quanto individuata erroneamente sulla base della superficie catastale in luogo di quella calpestabile;
l'erronea determinazione della superficie imponibile e, dunque,la violazione della L. 147/2013, art. 1, comma 649 e la violazione del Regolamento
Comunale Tari (art. 7 commi 1 e 3) avendo previsto il legislatore l'esclusione della tassazione Tari, per le attività che producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi non conferibili a pubblico esercizio, tra cui rientrano, sicuramente, gli studi medici e dentistici;
la illegittimità dell'atto per violazione dell'articolo 6 bis L. 212/2000.
Con controdeduzioni del 30 gennaio 2026 Napoli Obiettivo Valore si è costituita in giudizio si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
La parte con memorie 9 febbraio 2026 insiste per l'annullamento dell'Avviso di Accertamento per errata superficie imponibile ed errata categoria tariffaria con condanna della società Napoli Obiettivo Valore alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con riferimento alla dedotta erronea attribuzione della categoria catastale giova evidenziare che il contratto richiamato da parte ricorrente che legittimerebbe l'invocato classamento, come rilevato da parte resistente, non si riscontra all'anagrafe tributaria non risultando ivi depositato alcun contratto di Coworking in relazione all'immobile accertato. Pertanto la categoria catastale attribuita all'immobile appare corretta considerando l'attività svolta dalla parte ricorrente e l'immobile accertato.
In merito alla diversa consistenza catastale, per gli immobili aventi caratteristiche commerciali, si rileva che questa viene calcolata considerando per intero i metri quadrati dei locali principali utilizzati per l'attività commerciale, a cui deve essere sommata la superficie dei locali accessori, ma solo in rapporto a un preciso valore percentuale variabile tra il 20 per cento e il 50 per cento. Ne consegue che l'eccezione è infondata atteso che il parametro di riferimento, per la determinazione della superficie, per gli immobili commerciali,
è quello della “superficie catastale” e non quello della “consistenza”.
La doglianza avente ad oggetto l'erronea determinazione della superficie imponibile è erronea. Al riguardo giova osservare che il Regolamento Comunale in materia TARI, all'art. 25, specifica che i soggetti passivi del tributo sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, e in particolare l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni e la dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non risultando assolto il predetto obbligo dichiarativo da parte della ricorrente società, il Comune era impossibilitato a riconoscerle alcuna riduzione impositiva, ai fini TARI.
Trattandosi infine di atto sostanzialmente automatizzato e di pronta liquidazione e di controllo nessuno schema d'atto doveva essere comunicato al contribuente.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna del ricorrente, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro
500.00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00
a favore di Napoli Obiettivo Valore Srl, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19864/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Giosal Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512-19846 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3190/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 novembre 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
Napoli Obiettivo Valore S.R.
L. - Concessionario delle Entrate Tributarie del Comune di Napoli, in relazione ad Avviso di Accertamento
Esecutivo per Omesso Versamento TARI anno 2023, prot. n. 166512/19846, emesso in data 26/06/2025 e notificato in data 24/07/2025, con il quale è stato richiesto l'importo di € 2.847,00 per TARI, TEFA, oltre sanzioni e spese per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 in relazione all'immobile sito in Napoli alla
Indirizzo_1, dati catastali AVV/15/744/102 Cat. A10 – superficie accertata mq. 142; Categ. Tariffaria “Uffici, Agenzie”, eccependo: l'erronea attribuzione della categoria catastale, categoria 11 invece della 12, sostenendo, al riguardo, di aver concesso i propri locali nel 2019 ad una associazione di professionisti per lo svolgimento di attività professionale di medico-dentista odontoiatra;
l'erronea indicazione della superficie al fine del pagamento della Tari in quanto individuata erroneamente sulla base della superficie catastale in luogo di quella calpestabile;
l'erronea determinazione della superficie imponibile e, dunque,la violazione della L. 147/2013, art. 1, comma 649 e la violazione del Regolamento
Comunale Tari (art. 7 commi 1 e 3) avendo previsto il legislatore l'esclusione della tassazione Tari, per le attività che producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi non conferibili a pubblico esercizio, tra cui rientrano, sicuramente, gli studi medici e dentistici;
la illegittimità dell'atto per violazione dell'articolo 6 bis L. 212/2000.
Con controdeduzioni del 30 gennaio 2026 Napoli Obiettivo Valore si è costituita in giudizio si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
La parte con memorie 9 febbraio 2026 insiste per l'annullamento dell'Avviso di Accertamento per errata superficie imponibile ed errata categoria tariffaria con condanna della società Napoli Obiettivo Valore alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con riferimento alla dedotta erronea attribuzione della categoria catastale giova evidenziare che il contratto richiamato da parte ricorrente che legittimerebbe l'invocato classamento, come rilevato da parte resistente, non si riscontra all'anagrafe tributaria non risultando ivi depositato alcun contratto di Coworking in relazione all'immobile accertato. Pertanto la categoria catastale attribuita all'immobile appare corretta considerando l'attività svolta dalla parte ricorrente e l'immobile accertato.
In merito alla diversa consistenza catastale, per gli immobili aventi caratteristiche commerciali, si rileva che questa viene calcolata considerando per intero i metri quadrati dei locali principali utilizzati per l'attività commerciale, a cui deve essere sommata la superficie dei locali accessori, ma solo in rapporto a un preciso valore percentuale variabile tra il 20 per cento e il 50 per cento. Ne consegue che l'eccezione è infondata atteso che il parametro di riferimento, per la determinazione della superficie, per gli immobili commerciali,
è quello della “superficie catastale” e non quello della “consistenza”.
La doglianza avente ad oggetto l'erronea determinazione della superficie imponibile è erronea. Al riguardo giova osservare che il Regolamento Comunale in materia TARI, all'art. 25, specifica che i soggetti passivi del tributo sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, e in particolare l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni e la dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non risultando assolto il predetto obbligo dichiarativo da parte della ricorrente società, il Comune era impossibilitato a riconoscerle alcuna riduzione impositiva, ai fini TARI.
Trattandosi infine di atto sostanzialmente automatizzato e di pronta liquidazione e di controllo nessuno schema d'atto doveva essere comunicato al contribuente.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna del ricorrente, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro
500.00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00
a favore di Napoli Obiettivo Valore Srl, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.