Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 1108
TAR
Sentenza 16 ottobre 2024
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CS
Parere definitivo 2 febbraio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 e dei principi di tutela dell'affidamento

    La Corte ha chiarito che l'approvazione della PPPM consente solo l'accesso alla procedura di rendicontazione (RVC), la quale è soggetta a un'istruttoria autonoma. Il difetto di addizionalità evidenziato nella RVC non integra un riesame, ma riguarda il risparmio effettivamente conseguito. Non sussiste legittimo affidamento nell'accoglimento delle RVC basato sull'approvazione della PPPM.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10-bis e art. 3 della L. 241/1990

    La società, anziché fornire la documentazione richiesta dal GSE, si è limitata a contestare l'applicabilità dei requisiti. Il GSE ha rilevato l'omessa dimostrazione dei requisiti necessari. L'onere di cui all'art. 10-bis L. 241/1990 non impone la confutazione analitica delle argomentazioni, essendo sufficiente una motivazione complessivamente logica.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di addizionalità economica e di irretroattività della legge

    Il requisito dell'addizionalità deve essere inteso anche in termini economici, escludendo tecnologie già standard o interventi obbligatori. Sono incentivabili solo gli interventi concretamente aggiuntivi. La questione della qualificazione come aiuti di Stato è irrilevante ai fini dell'RVC. La valutazione sull'addizionalità rientra nella discrezionalità tecnica del GSE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 1108
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1108
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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