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18 dicembre 2016
18 dicembre 2016
Art. 1. 1. Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 37.
2. Il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 37.
Commentario • 1
- 1. Prestazioni d'opera intellettuale per la ricostruzione postVertucci Giuseppe · https://www.diritto.it/ · 6 ottobre 2017 · 3.47174
[…] Per quel che concerne la vera e propria procedura di scrittura del contratto di prestazione d'opera intellettuale post sisma, in primo luogo, dopo aver indicato le generalità ed i dati del “Committente” e del “Professionista”, e dopo aver accertato che quest'ultimo risulti iscritto nell'elenco di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016, convertito dalla Legge n. 229 del 2016, riguardante la qualificazione dei professionisti, è necessario indicare l'immobile di cui è proprietario il committente, con i relativi dati, e riportare l'ordinanza sindacale con cui l'immobile è stato dichiarato inagibile e per cui è ricadente nei casi previsti dall'art. 1, commi 1 e 2 della Legge 229/2016. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 19
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 19/03/2019, n. 84Provvedimento: […] Invero, il d.l. 189/2016, conv. in legge con modificazioni dall'art. 1 della l. 15/12/2016, n. 229 (nel quale è confluito anche il contenuto del d.l. 11/11/2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici successivi al 24/8/2016, espressamente abrogato per effetto dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione 229/2016) ha un contenuto di spiccata specialità che impedisce l'applicazione delle norme che fanno eccezione a regole generali oltre i casi in esso considerati.Leggi di più...
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