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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
LO NC, RE
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 258/2024 depositato il 16/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 2 e pubblicata il 15/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22040005856 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 41/2/23 depositata il 15/06/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti accoglieva il ricorso proposto dal sig. Resistente_1, avverso l'avviso di liquidazione n. 22040005856, notificato il 26.08.2022, dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rieti, in relazione all'atto ricevuto dal Notaio Resistente_1 in data 29.06.2022, Repertorio n. 5348/04226, registrato in via telematica il 05.07.2022 al n. 1961 Serie 1T.
Il ricorrente Resistente_1, Notaio in Rieti, con atto di compravendita immobiliare del 29 giugno 2022, Repertorio n. 5348, raccolta n. 4226, registrato in via telematica il 05/07/2022 al n. 1961, Serie 1T, dava atto, in sintesi, che la Signora Nominativo_1 cedeva, al prezzo dichiarato di € 75.000,00, alla Signora Nominativo_2, la piena proprietà di porzione di fabbricato, ad uso abitativo, in pessimo stato di conservazione e manutenzione, con annessi locale magazzino al piano terra e terreno pertinenziale, sito in COLLE DI TORA (RI).
Precisava che la parte acquirente, ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 1, comma 497 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, richiedeva che la base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fosse costituita dal valore degli immobili determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. 131/1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e che, pertanto, chiedeva applicarsi:
• “relativamente alla somma di Euro 15.293,00 (quindicimiladuecentonovantatré virgola zero zero) afferente all'abitazione con annesso locale magazzino, l'imposta di registro al 9% (nove per cento) e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, trattandosi di trasferimento tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciale, artistica o professionale;
• relativamente alla somma di Euro 989,00 (novecentottantanove virgola zero zero) afferente al terreno destinato a pertinenza e al servizio in modo durevole del limitrofo immobile a uso abitativo, l'imposta di registro al 9% (nove per cento), in deroga al disposto dell'articolo 43 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, come previsto e consentito dal comma 497 articolo unico della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni”.
A garanzia del pagamento della parte residua di prezzo, veniva inoltre iscritta ipoteca volontaria per euro
55.000,00, di cui euro 1.000,00 per interessi e spese.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rieti, con l'avviso di liquidazione n. 22040005856, notificato a mezzo PEC in data 26/08/2022: in riferimento al terreno destinato a pertinenza, rettificava l'imponibile indicato in atti di euro 989,00 in euro 1.108,00 come risultante dalla seguente operazione: R.
d. 1,95 + r.d. 6,84 x coefficiente 126 = 1.107,54 euro, arrotondato a 1.108,00 euro;
sulla costituzione di ipoteca volontaria di 55.000,00 euro a garanzia della parte residua di prezzo, sull'imponibile di 55.000,00 euro recuperava l'imposta di registro nella misura dello 0,50%, ai sensi della tariffa parte 1 art. 6; recuperava, inoltre, l'imposta di bollo nella misura di 155,00 euro ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis n. 3 della tariffa – d.P.R. 642/1972. Le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora venivano, dunque liquidati come segue: REGISTRO TERR € 10,72; BOLLO € 155,00; REGISTRO ATTI € 275,00; TOTALE
DOVUTO € 440,72.
Il ricorrente, in data 31/10/2022, notificava ricorso con gli effetti di un reclamo, ex art. 17-bis del D.Lgs.
546/92, impugnando l'atto sopra richiamato sulla base di un asserito non corretto presupposto impositivo.
In particolare il ricorrente eccepiva la illegittimità per travisamento dei fatti – Difetto di motivazione – Errata qualificazione giuridica. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite in favore degli avvocati antistatari.
All'esito del procedimento di mediazione tributaria l'Ufficio notificava al ricorrente il diniego del reclamo e il contribuente si costituiva in giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Rieti.
L'Ufficio, a sua volta, depositava le proprie controdeduzioni per contrastare le tesi avversarie e per ribadire la legittimità e la fondatezza dell'atto oggetto di contenzioso, nonché l'infondatezza di tutte le eccezioni di parte.
I primi giudici accoglievano il ricorso e condannavano l'Ufficio al pagamento delle spese di lite.
L'Ufficio avverso tale sentenza propone appello eccependo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 36 del D.Lgs. 546/1992 – ME PRONUNCIA nonché Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-bis, n. 3 dell'ALLEGATO A) - TARIFFA parte I, d.P.R.642/1972 e artt. 43, 51 e 52 del
TUR (d.P.R. n. 131/1986). Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, TARIFFA, PARTE I, del D.P.R. N.
131 del 1987. Chiede, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello e la vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Risulta costituito l'appellato e con proprie contro deduzioni chiede il rigetto integrale dell'appello e la condanna alle spese dell'Ufficio da distrarsi a favore dei difensori, contestando in toto le motivazioni dell'atto di appello.
All'udienza del 12/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio valutati gli atti di causa ritiene che l'appello debba essere rigettato.
Preliminarmente, in merito all'eccezione posta dall'Ufficio appellante, sull'omessa pronuncia dei primi giudici, per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., SS. UU., 12 dicembre
2014 n. 26242, Cass. SS.UU. n. 9936/2014, Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020,
Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass. n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022), che consente dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti,
Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n.
7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di
Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In questo senso, assume priorità logica l'esame della contestazione avverso la decisione di primo grado nella parte in cui ad avviso dell'appellante la sentenza appellata sarebbe priva dei necessari requisiti di specificità e determinatezza. Il rilievo non è fondato e va disatteso, posto che la decisione impugnata, per quanto sintetica, risulta compiutamente focalizzata sul rapporto specifico, fornendo compiuti elementi di fatto circa dati essenziali del rapporto (data di avvenuta notifica dell'atto dal quale fa decorrere il termine per ritenere poi maturata la preclusione normativa). Pertanto, la decisione è conforme ai criteri di legge sotto i profili censurati.
In merito alla prestazione della garanzia ipotecaria contenuta nell'atto si rileva che se è posta tra i soggetti esposti nell'atto, essa è esente dall'imposta di registro, così come disciplinata dal DPR 131/1986
Articolo 6 TIPO DI ATTO 1. “Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata;
garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata;
garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge: 0,50%”.
Infondato risulta essere anche il recupero dell'imposta di bollo. Infatti, ai sensi dell'art. 10, comma 3, DL n.
23/2011 “Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie”.
Ugualmente infondata risulta essere la rettifica di valore del terreno destinato a pertinenza, indicato in atti di euro 989,00 e liquidato in euro 1.108,00, scaturente dal valore della rendita dominicale moltiplicata per il coefficiente 126. Infatti, come confermato dalla stessa amministrazione finanziaria, con la risoluzione
149/E dell'11 aprile 2018, è possibile applicare il meccanismo del prezzo valore alla cessione di terreni laddove, in base alle vigenti disposizioni civilistiche, detti terreni costituiscano effettivamente una pertinenza di fabbricato urbano, con la conseguente individuazione della base imponibile sul valore catastale calcolato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 52 del TUR, pertanto, proprio in forza di quanto statuito dall'amministrazione finanziaria con la citata risoluzione 149/E del 2008 (Agenzia delle Entrate direzione centrale normative contenzioso), in caso di cessione di terreno pertinenziale l'imponibile è individuato moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente in vigore per i terreni, proprio ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 52 del TUR. Pertanto, il coefficiente cui fare riferimento è 112,50 e non, invece, il coefficiente erroneamente indicato nell'avviso di liquidazione, ossia 126.
La Corte alla luce delle considerazioni sopra esposte, rigetta l'appello proposto dall'Ufficio, e conferma la sentenza del primo Giudice. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Spese carico dell'appellante che si liquidano in euro 600,00 oltre oneri di legge, da distrarsi a favore degli avvocati Difensore_1
e Difensore_2, dichiaratosi antistatari. Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
LO NC, RE
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 258/2024 depositato il 16/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 2 e pubblicata il 15/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22040005856 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 41/2/23 depositata il 15/06/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti accoglieva il ricorso proposto dal sig. Resistente_1, avverso l'avviso di liquidazione n. 22040005856, notificato il 26.08.2022, dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rieti, in relazione all'atto ricevuto dal Notaio Resistente_1 in data 29.06.2022, Repertorio n. 5348/04226, registrato in via telematica il 05.07.2022 al n. 1961 Serie 1T.
Il ricorrente Resistente_1, Notaio in Rieti, con atto di compravendita immobiliare del 29 giugno 2022, Repertorio n. 5348, raccolta n. 4226, registrato in via telematica il 05/07/2022 al n. 1961, Serie 1T, dava atto, in sintesi, che la Signora Nominativo_1 cedeva, al prezzo dichiarato di € 75.000,00, alla Signora Nominativo_2, la piena proprietà di porzione di fabbricato, ad uso abitativo, in pessimo stato di conservazione e manutenzione, con annessi locale magazzino al piano terra e terreno pertinenziale, sito in COLLE DI TORA (RI).
Precisava che la parte acquirente, ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 1, comma 497 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, richiedeva che la base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fosse costituita dal valore degli immobili determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. 131/1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e che, pertanto, chiedeva applicarsi:
• “relativamente alla somma di Euro 15.293,00 (quindicimiladuecentonovantatré virgola zero zero) afferente all'abitazione con annesso locale magazzino, l'imposta di registro al 9% (nove per cento) e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, trattandosi di trasferimento tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciale, artistica o professionale;
• relativamente alla somma di Euro 989,00 (novecentottantanove virgola zero zero) afferente al terreno destinato a pertinenza e al servizio in modo durevole del limitrofo immobile a uso abitativo, l'imposta di registro al 9% (nove per cento), in deroga al disposto dell'articolo 43 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, come previsto e consentito dal comma 497 articolo unico della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni”.
A garanzia del pagamento della parte residua di prezzo, veniva inoltre iscritta ipoteca volontaria per euro
55.000,00, di cui euro 1.000,00 per interessi e spese.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rieti, con l'avviso di liquidazione n. 22040005856, notificato a mezzo PEC in data 26/08/2022: in riferimento al terreno destinato a pertinenza, rettificava l'imponibile indicato in atti di euro 989,00 in euro 1.108,00 come risultante dalla seguente operazione: R.
d. 1,95 + r.d. 6,84 x coefficiente 126 = 1.107,54 euro, arrotondato a 1.108,00 euro;
sulla costituzione di ipoteca volontaria di 55.000,00 euro a garanzia della parte residua di prezzo, sull'imponibile di 55.000,00 euro recuperava l'imposta di registro nella misura dello 0,50%, ai sensi della tariffa parte 1 art. 6; recuperava, inoltre, l'imposta di bollo nella misura di 155,00 euro ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis n. 3 della tariffa – d.P.R. 642/1972. Le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora venivano, dunque liquidati come segue: REGISTRO TERR € 10,72; BOLLO € 155,00; REGISTRO ATTI € 275,00; TOTALE
DOVUTO € 440,72.
Il ricorrente, in data 31/10/2022, notificava ricorso con gli effetti di un reclamo, ex art. 17-bis del D.Lgs.
546/92, impugnando l'atto sopra richiamato sulla base di un asserito non corretto presupposto impositivo.
In particolare il ricorrente eccepiva la illegittimità per travisamento dei fatti – Difetto di motivazione – Errata qualificazione giuridica. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite in favore degli avvocati antistatari.
All'esito del procedimento di mediazione tributaria l'Ufficio notificava al ricorrente il diniego del reclamo e il contribuente si costituiva in giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Rieti.
L'Ufficio, a sua volta, depositava le proprie controdeduzioni per contrastare le tesi avversarie e per ribadire la legittimità e la fondatezza dell'atto oggetto di contenzioso, nonché l'infondatezza di tutte le eccezioni di parte.
I primi giudici accoglievano il ricorso e condannavano l'Ufficio al pagamento delle spese di lite.
L'Ufficio avverso tale sentenza propone appello eccependo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 36 del D.Lgs. 546/1992 – ME PRONUNCIA nonché Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-bis, n. 3 dell'ALLEGATO A) - TARIFFA parte I, d.P.R.642/1972 e artt. 43, 51 e 52 del
TUR (d.P.R. n. 131/1986). Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, TARIFFA, PARTE I, del D.P.R. N.
131 del 1987. Chiede, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello e la vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Risulta costituito l'appellato e con proprie contro deduzioni chiede il rigetto integrale dell'appello e la condanna alle spese dell'Ufficio da distrarsi a favore dei difensori, contestando in toto le motivazioni dell'atto di appello.
All'udienza del 12/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio valutati gli atti di causa ritiene che l'appello debba essere rigettato.
Preliminarmente, in merito all'eccezione posta dall'Ufficio appellante, sull'omessa pronuncia dei primi giudici, per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., SS. UU., 12 dicembre
2014 n. 26242, Cass. SS.UU. n. 9936/2014, Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020,
Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass. n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022), che consente dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti,
Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n.
7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di
Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In questo senso, assume priorità logica l'esame della contestazione avverso la decisione di primo grado nella parte in cui ad avviso dell'appellante la sentenza appellata sarebbe priva dei necessari requisiti di specificità e determinatezza. Il rilievo non è fondato e va disatteso, posto che la decisione impugnata, per quanto sintetica, risulta compiutamente focalizzata sul rapporto specifico, fornendo compiuti elementi di fatto circa dati essenziali del rapporto (data di avvenuta notifica dell'atto dal quale fa decorrere il termine per ritenere poi maturata la preclusione normativa). Pertanto, la decisione è conforme ai criteri di legge sotto i profili censurati.
In merito alla prestazione della garanzia ipotecaria contenuta nell'atto si rileva che se è posta tra i soggetti esposti nell'atto, essa è esente dall'imposta di registro, così come disciplinata dal DPR 131/1986
Articolo 6 TIPO DI ATTO 1. “Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata;
garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata;
garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge: 0,50%”.
Infondato risulta essere anche il recupero dell'imposta di bollo. Infatti, ai sensi dell'art. 10, comma 3, DL n.
23/2011 “Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie”.
Ugualmente infondata risulta essere la rettifica di valore del terreno destinato a pertinenza, indicato in atti di euro 989,00 e liquidato in euro 1.108,00, scaturente dal valore della rendita dominicale moltiplicata per il coefficiente 126. Infatti, come confermato dalla stessa amministrazione finanziaria, con la risoluzione
149/E dell'11 aprile 2018, è possibile applicare il meccanismo del prezzo valore alla cessione di terreni laddove, in base alle vigenti disposizioni civilistiche, detti terreni costituiscano effettivamente una pertinenza di fabbricato urbano, con la conseguente individuazione della base imponibile sul valore catastale calcolato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 52 del TUR, pertanto, proprio in forza di quanto statuito dall'amministrazione finanziaria con la citata risoluzione 149/E del 2008 (Agenzia delle Entrate direzione centrale normative contenzioso), in caso di cessione di terreno pertinenziale l'imponibile è individuato moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente in vigore per i terreni, proprio ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 52 del TUR. Pertanto, il coefficiente cui fare riferimento è 112,50 e non, invece, il coefficiente erroneamente indicato nell'avviso di liquidazione, ossia 126.
La Corte alla luce delle considerazioni sopra esposte, rigetta l'appello proposto dall'Ufficio, e conferma la sentenza del primo Giudice. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Spese carico dell'appellante che si liquidano in euro 600,00 oltre oneri di legge, da distrarsi a favore degli avvocati Difensore_1
e Difensore_2, dichiaratosi antistatari. Così deciso in Roma il 12 novembre 2025