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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/12/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 536 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 17.9.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Reggio Calabria, via S. Carlo n. 8/20, presso lo studio dell'avv. Sergio Giangreco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
PARTE ATTRICE E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Montalto Controparte_1 C.F._1
Uffugo (CS), corso Italia s.n.c., presso lo studio dell'avv. Domenico Runco, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
PARTE CONVENUTA OGGETTO: altri istituti e leggi speciali – opposizione ex art. 12 l. n. 948/1951. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , proponendo opposizione ex art. 12 l. 948/1951 per la revoca Controparte_1 del decreto del 21.12.2017 con il quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva pronunciato l'ammortamento del certificato di deposito al portatore serie n. 419 MT/N02112 emesso il 17.10.1989 con saldo complessivo di euro 38.232,79 (oltre interessi) e aveva autorizzato il rilascio del duplicato del suddetto certificato di deposito da parte dell'istituto di credito opponente. A sostegno dell'opposizione, la parte attrice eccepiva: 1) la prescrizione del titolo e della conseguente pretesa di pagamento;
2) l'infondatezza della pretesa;
3) la mancanza del certificato di deposito al portatore nelle procedure informatiche della banca attrice;
4) la carenza di prova della legittimazione ad avanzare pretese creditorie da parte del come ultimo portatore del certificato e quale erede della CP_1 cointestataria;
5) l'assenza della comunicazione di cui all'art. 7 l. n. 948/1951 alla filiale Persona_1 di Serrastretta della banca per l'invio della relativa informativa al Tribunale;
6) l'erronea quantificazione dell'importo portato dal certificato di deposito in questione. Sulla scorta di tali deduzioni la parte attrice concludeva nel modo seguente: “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto sopra esposto ed eccepito: in via principale, accogliere la spiegata eccezione di prescrizione e, per l'effetto, dichiarare prescritto il titolo (certificato di deposito al portatore serie n. 419 MT/N02112 del 17.10.1989 emesso dalla ex Controparte_2
) e la conseguente pretesa di pagamento e/o diritto di credito;
nel merito, accogliere la presente
[...] opposizione e revocare il decreto emesso in data 21.12.2017 con la contestuale autorizzazione al rilascio del duplicato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
1 1.2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il quale, nel merito, Controparte_1 contrastava tutte le deduzioni della controparte ed evidenziava l'assoluta infondatezza dell'opposizione avversaria concludendo, quindi, per il rigetto della domanda attrice, con liquidazione a proprio vantaggio delle spese processuali con distrazione. 1.3. La controversia veniva istruita esclusivamente mediante le produzioni documentali delle parti perché ritenuta di natura eminentemente cartolare.
1.4. La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 17.9.2025, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione al decreto di ammortamento spiegata dalla è fondata e, pertanto, Parte_1 merita di essere accolta.
2.1. In particolare, è fondata l'eccezione di prescrizione del titolo e della pretesa di pagamento sollevata dalla banca opponente.
3. Giova sottolineare che, nel caso che qui occupa, si discute di un certificato di deposito che ha formato oggetto di una procedura di ammortamento, posto che con decreto depositato il 21.12.2017, il Presidente delegato del Tribunale di Lamezia Terme, visti gli artt. 7, 9 e 11 della legge n. 948 del 1951, ha autorizzato l'emittente, in assenza di opposizione, a rilasciare il duplicato, trascorsi novanta giorni dall'affissione del decreto a cura dell'Istituto emittente nei locali aperti al pubblico dello stabilimento. Ora, come è noto, l'ammortamento, in ipotesi di smarrimento, furto o distruzione, consente al legittimo possessore di dichiarare il certificato inefficace, evitare che soggetti terzi possano utilizzarlo in modo fraudolento e richiedere un duplicato o ottenere la restituzione del deposito. In sintesi, la legge citata prevede una procedura che si articola nella presentazione della denuncia di smarrimento, furto o distruzione, nella proposizione di apposito ricorso al Tribunale competente, con allegazione della denunzia, dei dettagli del certificato di deposito e di eventuale documentazione fornita dalla banca, nell'emissione (previa istruzione del procedimento all'occorrenza) del decreto di ammortamento (che rende per l'appunto inefficace il certificato di deposito e a cui va data la pubblicità prevista per rendere noto il fatto a terzi) e nella richiesta del duplicato del certificato o del rimborso da parte del titolare una volta trascorso il termine per eventuali opposizioni. In particolare, decorso l'apposito termine senza che siano state fatte opposizioni e senza che il certificato o il libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato, il ricorrente ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato (art. 13 legge n. 948 del 1951). 3.1. Vi è da aggiungere che la disciplina di riferimento per i titoli rappresentativi di depositi bancari, come i certificati di deposito, si rinviene principalmente nella legge 30 luglio 1951, n. 948, la quale introduce una procedura specifica che si affianca, e per certi versi deroga, a quella generale di ammortamento prevista dal Codice Civile. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un certificato di deposito al portatore, il titolare del diritto può avviare una procedura finalizzata a ottenere un duplicato del titolo, rendendo nel contempo inefficace l'originale. Tale procedura, a differenza dell'ammortamento giudiziale, si svolge prevalentemente in via amministrativa presso l'istituto emittente. Le fasi principali, come delineate dalla prassi e dalla
2 giurisprudenza arbitrale, sono le seguenti: 1) denuncia all'emittente: l'avente diritto deve presentare una "denuncia" (intesa come comunicazione formale) di smarrimento, distruzione o sottrazione all'istituto emittente, presso la filiale dove il titolo è pagabile. La denuncia deve contenere tutti gli elementi utili a identificare il titolo e a descrivere le circostanze della perdita (art. 1, L. n. 948/1951: “In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenere il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile”); 2) annotazione di "fermo" e pubblicazione: ricevuta la denuncia, l'istituto bancario appone un'annotazione di "fermo" sui propri registri, bloccando di fatto la pagabilità del titolo originale. Successivamente, provvede a pubblicare un avviso, tramite affissione nei propri locali, con cui si diffida l'eventuale detentore del titolo a consegnarlo o a notificare la propria opposizione entro 90 giorni (art. 3, L. n. 948/1951: “L'istituto emittente deve pubblicare un avviso "con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna allo stesso istituto o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, con l'avvertenza che, in difetto di opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace"); 3) opposizione: l'opposizione è l'atto con cui il possessore materiale del titolo originale fa valere i propri diritti, contestando la pretesa del denunciante. L'opposizione deve essere notificata all'istituto emittente entro il termine perentorio di 90 giorni. La mancata opposizione ha effetti preclusivi significativi;
4) rilascio del duplicato: se il termine di 90 giorni decorre senza che sia stata presentata opposizione, il denunciante acquisisce il diritto di ottenere il rilascio del duplicato del titolo, che sostituisce a tutti gli effetti l'originale, ormai divenuto inefficace. La procedura di cui alla L. n. 948/1951 è concepita per contemperare l'esigenza di tutelare il titolare spossessato con quella di certezza nella circolazione dei titoli. La mancata opposizione da parte del detentore entro i termini consolida la posizione del denunciante. La giurisprudenza ha chiarito che le eccezioni che l'istituto di credito o terzi avrebbero potuto sollevare devono essere formulate nell'ambito del giudizio di opposizione. Una volta che la procedura si è conclusa senza contestazioni, il diritto del denunciante a ottenere il pagamento (o il duplicato) non può più essere messo in discussione per motivi che attengono alla titolarità del diritto cartolare. Un decreto di ammortamento non opposto, o la conclusione positiva della procedura amministrativa di cui si è appena detto, costituisce titolo sufficiente per esigere la prestazione dall'emittente, rendendo inammissibile un'autonoma e successiva azione di mero accertamento della proprietà del titolo. Infatti "[...] è evidente che l'attore munito del decreto di ammortamento, cristallizzatosi in assenza di rituale opposizione, può ottenere il pagamento di quanto in origine incorporato nel titolo al portatore e poi trasfusosi nel decreto di ammortamento non opposto". 3.2. Fatte le superiori premesse di carattere generale, occorre evidenziare che la prescrizione del diritto alla prestazione incorporata nel certificato di deposito è un elemento centrale che interagisce con la procedura di duplicazione. Per i certificati di deposito bancario, in assenza di una diversa disposizione speciale, si applica il termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.. Tale termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che per i titoli di debito coincide generalmente con la data di scadenza. La questione se sia possibile richiedere e ottenere un duplicato di un titolo il cui diritto al rimborso sia già prescritto è oggetto di un significativo contrasto interpretativo in seno all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Secondo un primo orientamento, la possibilità di ottenere un duplicato è intrinsecamente legata alla "pagabilità" del titolo. Se il diritto al rimborso è estinto per prescrizione, verrebbe meno l'interesse
3 giuridicamente rilevante del richiedente a ottenere un duplicato, che rappresenterebbe un "guscio vuoto". Di conseguenza, l'intermediario può legittimamente rifiutare la richiesta di duplicazione per un titolo prescritto. “Come si desume dalla formulazione della norma, la duplicazione può essere chiesta soltanto se il titolo è ancora pagabile, dal momento che soltanto in questo caso chi ne fa domanda è portatore di un interesse ad ottenerla. Pertanto, è legittimo il rifiuto dell'intermediario, atteso che i buoni, in ragione del decorso del relativo termine di prescrizione, non erano più pagabili quando il ricorrente ne chiese la duplicazione" (v. Collegio Arbitrale Napoli decisione n. 8913 del 11/09/2023). Un diverso e opposto orientamento considera il diritto a ottenere il duplicato come un diritto procedurale autonomo, distinto dal diritto sostanziale al rimborso. La procedura ex l. n. 948/1951 mira a ricostituire il documento smarrito, e il suo espletamento non è condizionato dalla prescrizione del credito sottostante. La questione della prescrizione, pertanto, dovrebbe essere sollevata e decisa solo in un secondo momento, quando il titolare del duplicato richiederà il pagamento all'intermediario (cfr. Collegio Arbitrale Roma decisione n. 7342 del 14/07/2023). Questo Tribunale ritiene che sia corretta la prima interpretazione, sicuramente più restrittiva ma anche più pragmatica, che nega l'utilità di una procedura per un diritto già estinto. 3.3. Ciò detto non può che ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione della banca opponente. La giurisprudenza di legittimità, superando precedenti contrasti, ha chiarito in modo definitivo la modalità con cui tale eccezione deve essere formulata. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che, per sollevare validamente l'eccezione di prescrizione, è sufficiente che la parte manifesti la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del diritto altrui, allegando l'inerzia del titolare protrattasi per il tempo previsto dalla legge. Non è necessario, invece, che la parte indichi specificamente la norma applicabile, la durata del termine prescrizionale o il giorno esatto da cui esso ha iniziato a decorrere (dies a quo) (Cass. civ. n. 5609/2020). Infatti "[...] l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale, al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo;
richiedere al convenuto, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'eccezione, che tale inerzia sia particolarmente connotata in riferimento al suo termine iniziale [...] comporterebbe l'introduzione indiretta di una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione" . Una volta che l'eccezione è stata ritualmente sollevata, spetta al giudice, in virtù del principio “iura novit curia”, individuare la corretta disciplina legale, determinare la durata del termine e il suo momento di decorrenza. La questione della prova dei fatti che determinano il “dies a quo” si sposta, quindi, dal piano dell'allegazione a quello, appunto, probatorio. Una volta sollevata l'eccezione, si applica la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.: il creditore che agisce in giudizio ha l'onere di provare il fatto costitutivo del proprio diritto, mentre il debitore che eccepisce la prescrizione ha, a sua volta, l'onere di provare il fatto estintivo, ovvero il decorso del tempo. A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore, il creditore può formulare una "controeccezione", allegando l'esistenza di un fatto interruttivo o sospensivo del termine. 3.4. Nella fattispecie in esame, dall'esame della documentazione in atti, appare evidente la sussistenza dei presupposti per considerare intervenuta ex art. 2946 c.c. la prescrizione del diritto di credito del;
CP_1 difatti, il certificato di deposito era stato emesso in data 17.10.1989 e riportava la precisa scadenza del 17.5.1991. Le parti, dunque, avevano stabilito un termine di scadenza;
pertanto, la condizione di esigibilità del credito è rappresentata, nella specie, non dal mero esercizio della facoltà di richiedere la restituzione delle
4 somme, ma dal decorso del termine di scadenza pattuito, che costituisce il dies a quo dal quale decorre il termine di dieci anni di prescrizione. Dall'analisi del titolo si evince che la data indicata rappresentava la scadenza del rapporto contrattuale in oggetto;
infatti, è presente la dicitura “scadenza a medio tempore” che non può conciliarsi con una durata indeterminata del rapporto, così come la dicitura “pagabile il 17.5.1991” lascia desumere che da quella data erano diventati esigibili il capitale e gli interessi al tasso convenuto tra le parti. Essendo stata indicata la data di scadenza del certificato di deposito è inconferente la giurisprudenza richiamata dalla parte convenuta che trova applicazione, diversamente, per l'ipotesi di mancanza di un termine convenzionale di scadenza del contratto (v. Cass. civ. n. 788/2012; cfr. anche Cass. civ. n. 8998/2021: “Nel deposito bancario l'obbligo restitutorio della banca sorge, in mancanza di un termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca”). Pertanto, al momento del deposito dell'istanza di ammortamento di titoli ex l. n. 948/1951 del ZO (14.12.2017), il diritto al rimborso era chiaramente estinto per la maturazione del termine decennale di prescrizione decorrente dalla data di scadenza temporale del rapporto di deposito da individuarsi nel giorno 17.5.1991. Conseguentemente, non essendo pagabile il titolo, l'odierno convenuto non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante a richiedere e a ottenere un duplicato. 3.5. Del resto, il non ha offerto idonea prova in merito ad un tacito rinnovo del contratto di CP_1 deposito e della mancata riscossione dell'importo portato dal titolo. Infatti, il rinnovo automatico dei depositi vincolati a termine può avvenire o meno a seconda della banca e del contratto specifico;
nella specie l'odierno opposto non ha dimostrato che il contratto inter partes prevedeva effettivamente tale rinnovo tacito. In particolare, le norme bancarie uniformi hanno effetto solo se effettivamente inserite o richiamate nei singoli contratti di volta in volta stipulati dalle banche con i propri clienti, ma di tale inserimento, nel caso di specie, il non ha offerto prova alcuna (trattandosi di fatto impeditivo della prescrizione CP_1 eccepita dalla banca debitrice la relativa prova era a carico del creditore convenuto). 3.6. Nel caso in disamina, oltretutto, non può trovare alcuna applicazione la disciplina sui cosiddetti
“depositi dormienti” di cui al DPR n. 116/2007, pure richiamata dalla difesa del , che non CP_1 interferisce in alcun modo con la prescrizione, essendo stabilito, con la clausola di salvezza di cui all'art. 3 del predetto testo normativo, che “restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti”, tra cui rientra, certamente, anche la prescrizione.
4. Va accolta pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con conseguente Parte_1 assorbimento di tutte le altre questioni sollevate dalle parti. 4.1. Le questioni appena vagliate, infatti, esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Ed invero, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute
5 come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. 5. Sussistono motivi eccezionali per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della novità e assoluta particolarità delle questioni giuridiche affrontate, nonchè dell'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: 1) accoglie l'opposizione della e, per l'effetto, accertata la prescrizione decennale del Parte_1 certificato di deposito al portatore serie n. 419 MT/N02112 del 17.10.1989 emesso dalla ex
[...]
e della conseguente pretesa di pagamento del convenuto, Controparte_2 dichiara la nullità del decreto di ammortamento emesso dal Presidente delegato del Tribunale di Lamezia Terme in data 21.12.2017, che viene revocato;
2) compensa le spese processuali tra le parti;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 17 dicembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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PARTE ATTRICE E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Montalto Controparte_1 C.F._1
Uffugo (CS), corso Italia s.n.c., presso lo studio dell'avv. Domenico Runco, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
PARTE CONVENUTA OGGETTO: altri istituti e leggi speciali – opposizione ex art. 12 l. n. 948/1951. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , proponendo opposizione ex art. 12 l. 948/1951 per la revoca Controparte_1 del decreto del 21.12.2017 con il quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva pronunciato l'ammortamento del certificato di deposito al portatore serie n. 419 MT/N02112 emesso il 17.10.1989 con saldo complessivo di euro 38.232,79 (oltre interessi) e aveva autorizzato il rilascio del duplicato del suddetto certificato di deposito da parte dell'istituto di credito opponente. A sostegno dell'opposizione, la parte attrice eccepiva: 1) la prescrizione del titolo e della conseguente pretesa di pagamento;
2) l'infondatezza della pretesa;
3) la mancanza del certificato di deposito al portatore nelle procedure informatiche della banca attrice;
4) la carenza di prova della legittimazione ad avanzare pretese creditorie da parte del come ultimo portatore del certificato e quale erede della CP_1 cointestataria;
5) l'assenza della comunicazione di cui all'art. 7 l. n. 948/1951 alla filiale Persona_1 di Serrastretta della banca per l'invio della relativa informativa al Tribunale;
6) l'erronea quantificazione dell'importo portato dal certificato di deposito in questione. Sulla scorta di tali deduzioni la parte attrice concludeva nel modo seguente: “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto sopra esposto ed eccepito: in via principale, accogliere la spiegata eccezione di prescrizione e, per l'effetto, dichiarare prescritto il titolo (certificato di deposito al portatore serie n. 419 MT/N02112 del 17.10.1989 emesso dalla ex Controparte_2
) e la conseguente pretesa di pagamento e/o diritto di credito;
nel merito, accogliere la presente
[...] opposizione e revocare il decreto emesso in data 21.12.2017 con la contestuale autorizzazione al rilascio del duplicato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
1 1.2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il quale, nel merito, Controparte_1 contrastava tutte le deduzioni della controparte ed evidenziava l'assoluta infondatezza dell'opposizione avversaria concludendo, quindi, per il rigetto della domanda attrice, con liquidazione a proprio vantaggio delle spese processuali con distrazione. 1.3. La controversia veniva istruita esclusivamente mediante le produzioni documentali delle parti perché ritenuta di natura eminentemente cartolare.
1.4. La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 17.9.2025, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione al decreto di ammortamento spiegata dalla è fondata e, pertanto, Parte_1 merita di essere accolta.
2.1. In particolare, è fondata l'eccezione di prescrizione del titolo e della pretesa di pagamento sollevata dalla banca opponente.
3. Giova sottolineare che, nel caso che qui occupa, si discute di un certificato di deposito che ha formato oggetto di una procedura di ammortamento, posto che con decreto depositato il 21.12.2017, il Presidente delegato del Tribunale di Lamezia Terme, visti gli artt. 7, 9 e 11 della legge n. 948 del 1951, ha autorizzato l'emittente, in assenza di opposizione, a rilasciare il duplicato, trascorsi novanta giorni dall'affissione del decreto a cura dell'Istituto emittente nei locali aperti al pubblico dello stabilimento. Ora, come è noto, l'ammortamento, in ipotesi di smarrimento, furto o distruzione, consente al legittimo possessore di dichiarare il certificato inefficace, evitare che soggetti terzi possano utilizzarlo in modo fraudolento e richiedere un duplicato o ottenere la restituzione del deposito. In sintesi, la legge citata prevede una procedura che si articola nella presentazione della denuncia di smarrimento, furto o distruzione, nella proposizione di apposito ricorso al Tribunale competente, con allegazione della denunzia, dei dettagli del certificato di deposito e di eventuale documentazione fornita dalla banca, nell'emissione (previa istruzione del procedimento all'occorrenza) del decreto di ammortamento (che rende per l'appunto inefficace il certificato di deposito e a cui va data la pubblicità prevista per rendere noto il fatto a terzi) e nella richiesta del duplicato del certificato o del rimborso da parte del titolare una volta trascorso il termine per eventuali opposizioni. In particolare, decorso l'apposito termine senza che siano state fatte opposizioni e senza che il certificato o il libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato, il ricorrente ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato (art. 13 legge n. 948 del 1951). 3.1. Vi è da aggiungere che la disciplina di riferimento per i titoli rappresentativi di depositi bancari, come i certificati di deposito, si rinviene principalmente nella legge 30 luglio 1951, n. 948, la quale introduce una procedura specifica che si affianca, e per certi versi deroga, a quella generale di ammortamento prevista dal Codice Civile. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un certificato di deposito al portatore, il titolare del diritto può avviare una procedura finalizzata a ottenere un duplicato del titolo, rendendo nel contempo inefficace l'originale. Tale procedura, a differenza dell'ammortamento giudiziale, si svolge prevalentemente in via amministrativa presso l'istituto emittente. Le fasi principali, come delineate dalla prassi e dalla
2 giurisprudenza arbitrale, sono le seguenti: 1) denuncia all'emittente: l'avente diritto deve presentare una "denuncia" (intesa come comunicazione formale) di smarrimento, distruzione o sottrazione all'istituto emittente, presso la filiale dove il titolo è pagabile. La denuncia deve contenere tutti gli elementi utili a identificare il titolo e a descrivere le circostanze della perdita (art. 1, L. n. 948/1951: “In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenere il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile”); 2) annotazione di "fermo" e pubblicazione: ricevuta la denuncia, l'istituto bancario appone un'annotazione di "fermo" sui propri registri, bloccando di fatto la pagabilità del titolo originale. Successivamente, provvede a pubblicare un avviso, tramite affissione nei propri locali, con cui si diffida l'eventuale detentore del titolo a consegnarlo o a notificare la propria opposizione entro 90 giorni (art. 3, L. n. 948/1951: “L'istituto emittente deve pubblicare un avviso "con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna allo stesso istituto o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, con l'avvertenza che, in difetto di opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace"); 3) opposizione: l'opposizione è l'atto con cui il possessore materiale del titolo originale fa valere i propri diritti, contestando la pretesa del denunciante. L'opposizione deve essere notificata all'istituto emittente entro il termine perentorio di 90 giorni. La mancata opposizione ha effetti preclusivi significativi;
4) rilascio del duplicato: se il termine di 90 giorni decorre senza che sia stata presentata opposizione, il denunciante acquisisce il diritto di ottenere il rilascio del duplicato del titolo, che sostituisce a tutti gli effetti l'originale, ormai divenuto inefficace. La procedura di cui alla L. n. 948/1951 è concepita per contemperare l'esigenza di tutelare il titolare spossessato con quella di certezza nella circolazione dei titoli. La mancata opposizione da parte del detentore entro i termini consolida la posizione del denunciante. La giurisprudenza ha chiarito che le eccezioni che l'istituto di credito o terzi avrebbero potuto sollevare devono essere formulate nell'ambito del giudizio di opposizione. Una volta che la procedura si è conclusa senza contestazioni, il diritto del denunciante a ottenere il pagamento (o il duplicato) non può più essere messo in discussione per motivi che attengono alla titolarità del diritto cartolare. Un decreto di ammortamento non opposto, o la conclusione positiva della procedura amministrativa di cui si è appena detto, costituisce titolo sufficiente per esigere la prestazione dall'emittente, rendendo inammissibile un'autonoma e successiva azione di mero accertamento della proprietà del titolo. Infatti "[...] è evidente che l'attore munito del decreto di ammortamento, cristallizzatosi in assenza di rituale opposizione, può ottenere il pagamento di quanto in origine incorporato nel titolo al portatore e poi trasfusosi nel decreto di ammortamento non opposto". 3.2. Fatte le superiori premesse di carattere generale, occorre evidenziare che la prescrizione del diritto alla prestazione incorporata nel certificato di deposito è un elemento centrale che interagisce con la procedura di duplicazione. Per i certificati di deposito bancario, in assenza di una diversa disposizione speciale, si applica il termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.. Tale termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che per i titoli di debito coincide generalmente con la data di scadenza. La questione se sia possibile richiedere e ottenere un duplicato di un titolo il cui diritto al rimborso sia già prescritto è oggetto di un significativo contrasto interpretativo in seno all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Secondo un primo orientamento, la possibilità di ottenere un duplicato è intrinsecamente legata alla "pagabilità" del titolo. Se il diritto al rimborso è estinto per prescrizione, verrebbe meno l'interesse
3 giuridicamente rilevante del richiedente a ottenere un duplicato, che rappresenterebbe un "guscio vuoto". Di conseguenza, l'intermediario può legittimamente rifiutare la richiesta di duplicazione per un titolo prescritto. “Come si desume dalla formulazione della norma, la duplicazione può essere chiesta soltanto se il titolo è ancora pagabile, dal momento che soltanto in questo caso chi ne fa domanda è portatore di un interesse ad ottenerla. Pertanto, è legittimo il rifiuto dell'intermediario, atteso che i buoni, in ragione del decorso del relativo termine di prescrizione, non erano più pagabili quando il ricorrente ne chiese la duplicazione" (v. Collegio Arbitrale Napoli decisione n. 8913 del 11/09/2023). Un diverso e opposto orientamento considera il diritto a ottenere il duplicato come un diritto procedurale autonomo, distinto dal diritto sostanziale al rimborso. La procedura ex l. n. 948/1951 mira a ricostituire il documento smarrito, e il suo espletamento non è condizionato dalla prescrizione del credito sottostante. La questione della prescrizione, pertanto, dovrebbe essere sollevata e decisa solo in un secondo momento, quando il titolare del duplicato richiederà il pagamento all'intermediario (cfr. Collegio Arbitrale Roma decisione n. 7342 del 14/07/2023). Questo Tribunale ritiene che sia corretta la prima interpretazione, sicuramente più restrittiva ma anche più pragmatica, che nega l'utilità di una procedura per un diritto già estinto. 3.3. Ciò detto non può che ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione della banca opponente. La giurisprudenza di legittimità, superando precedenti contrasti, ha chiarito in modo definitivo la modalità con cui tale eccezione deve essere formulata. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che, per sollevare validamente l'eccezione di prescrizione, è sufficiente che la parte manifesti la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del diritto altrui, allegando l'inerzia del titolare protrattasi per il tempo previsto dalla legge. Non è necessario, invece, che la parte indichi specificamente la norma applicabile, la durata del termine prescrizionale o il giorno esatto da cui esso ha iniziato a decorrere (dies a quo) (Cass. civ. n. 5609/2020). Infatti "[...] l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale, al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo;
richiedere al convenuto, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'eccezione, che tale inerzia sia particolarmente connotata in riferimento al suo termine iniziale [...] comporterebbe l'introduzione indiretta di una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione" . Una volta che l'eccezione è stata ritualmente sollevata, spetta al giudice, in virtù del principio “iura novit curia”, individuare la corretta disciplina legale, determinare la durata del termine e il suo momento di decorrenza. La questione della prova dei fatti che determinano il “dies a quo” si sposta, quindi, dal piano dell'allegazione a quello, appunto, probatorio. Una volta sollevata l'eccezione, si applica la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.: il creditore che agisce in giudizio ha l'onere di provare il fatto costitutivo del proprio diritto, mentre il debitore che eccepisce la prescrizione ha, a sua volta, l'onere di provare il fatto estintivo, ovvero il decorso del tempo. A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore, il creditore può formulare una "controeccezione", allegando l'esistenza di un fatto interruttivo o sospensivo del termine. 3.4. Nella fattispecie in esame, dall'esame della documentazione in atti, appare evidente la sussistenza dei presupposti per considerare intervenuta ex art. 2946 c.c. la prescrizione del diritto di credito del;
CP_1 difatti, il certificato di deposito era stato emesso in data 17.10.1989 e riportava la precisa scadenza del 17.5.1991. Le parti, dunque, avevano stabilito un termine di scadenza;
pertanto, la condizione di esigibilità del credito è rappresentata, nella specie, non dal mero esercizio della facoltà di richiedere la restituzione delle
4 somme, ma dal decorso del termine di scadenza pattuito, che costituisce il dies a quo dal quale decorre il termine di dieci anni di prescrizione. Dall'analisi del titolo si evince che la data indicata rappresentava la scadenza del rapporto contrattuale in oggetto;
infatti, è presente la dicitura “scadenza a medio tempore” che non può conciliarsi con una durata indeterminata del rapporto, così come la dicitura “pagabile il 17.5.1991” lascia desumere che da quella data erano diventati esigibili il capitale e gli interessi al tasso convenuto tra le parti. Essendo stata indicata la data di scadenza del certificato di deposito è inconferente la giurisprudenza richiamata dalla parte convenuta che trova applicazione, diversamente, per l'ipotesi di mancanza di un termine convenzionale di scadenza del contratto (v. Cass. civ. n. 788/2012; cfr. anche Cass. civ. n. 8998/2021: “Nel deposito bancario l'obbligo restitutorio della banca sorge, in mancanza di un termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca”). Pertanto, al momento del deposito dell'istanza di ammortamento di titoli ex l. n. 948/1951 del ZO (14.12.2017), il diritto al rimborso era chiaramente estinto per la maturazione del termine decennale di prescrizione decorrente dalla data di scadenza temporale del rapporto di deposito da individuarsi nel giorno 17.5.1991. Conseguentemente, non essendo pagabile il titolo, l'odierno convenuto non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante a richiedere e a ottenere un duplicato. 3.5. Del resto, il non ha offerto idonea prova in merito ad un tacito rinnovo del contratto di CP_1 deposito e della mancata riscossione dell'importo portato dal titolo. Infatti, il rinnovo automatico dei depositi vincolati a termine può avvenire o meno a seconda della banca e del contratto specifico;
nella specie l'odierno opposto non ha dimostrato che il contratto inter partes prevedeva effettivamente tale rinnovo tacito. In particolare, le norme bancarie uniformi hanno effetto solo se effettivamente inserite o richiamate nei singoli contratti di volta in volta stipulati dalle banche con i propri clienti, ma di tale inserimento, nel caso di specie, il non ha offerto prova alcuna (trattandosi di fatto impeditivo della prescrizione CP_1 eccepita dalla banca debitrice la relativa prova era a carico del creditore convenuto). 3.6. Nel caso in disamina, oltretutto, non può trovare alcuna applicazione la disciplina sui cosiddetti
“depositi dormienti” di cui al DPR n. 116/2007, pure richiamata dalla difesa del , che non CP_1 interferisce in alcun modo con la prescrizione, essendo stabilito, con la clausola di salvezza di cui all'art. 3 del predetto testo normativo, che “restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti”, tra cui rientra, certamente, anche la prescrizione.
4. Va accolta pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con conseguente Parte_1 assorbimento di tutte le altre questioni sollevate dalle parti. 4.1. Le questioni appena vagliate, infatti, esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Ed invero, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute
5 come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. 5. Sussistono motivi eccezionali per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della novità e assoluta particolarità delle questioni giuridiche affrontate, nonchè dell'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: 1) accoglie l'opposizione della e, per l'effetto, accertata la prescrizione decennale del Parte_1 certificato di deposito al portatore serie n. 419 MT/N02112 del 17.10.1989 emesso dalla ex
[...]
e della conseguente pretesa di pagamento del convenuto, Controparte_2 dichiara la nullità del decreto di ammortamento emesso dal Presidente delegato del Tribunale di Lamezia Terme in data 21.12.2017, che viene revocato;
2) compensa le spese processuali tra le parti;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 17 dicembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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