Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 22/12/2025, n. 8346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8346 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08346/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01431/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 103 - Benevento 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mennitto, Angelo Pasquale Cogliano, Tiziana Tecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
a) del <<Piano Riabilitativo Individualizzato Estensivo per i Disturbi dello Spettro Autistico>> – PRIE – del -OMISSIS-, redatto dall’Equipe Multidisciplinare dell’UOSD di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di Benevento;
b) del silenzio maturato sull’istanza di diffida inoltrata dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- in data 14.2.2025;
c) della deliberazione del Direttore Generale – DDG – dell’Asl BN n.-OMISSIS-, in uno all’allegato <<Regolamento Aziendale per la presa in carico degli assistiti affetti da Disturbo dello Spettro Autistico>>, indicata nel PRIE, mai comunicata;
d) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti, nella richiamata qualità, ivi compresi:
1. la Circolare prot. n.-OMISSIS-della Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, ove e se lesiva, espressamente richiamata nella
DDG n.-OMISSIS- e di cui si ignora il contenuto;
2. la DGRC n.-OMISSIS-;
3. le DDGGRRCC n.-OMISSIS-, ove e se lesive;
nonché per l’accertamento e per la declaratoria del diritto del minore -OMISSIS- ad ottenere il ripristino delle 30 ore settimanali di terapia ABA e 6 ore di supervisione specialistica, e per la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, alla adozione di un nuovo Progetto Riabilitativo Individualizzato Intensivo con il ripristino delle 30 ore settimanali di terapia ABA e 6 ore di supervisione specialistica.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 15.07.2025, per l'annullamento:
a) del <<Piano Riabilitativo Individualizzato Estensivo per i Disturbi dello Spettro Autistico>> – PRIE – del 01.07.2025, redatto dall’Equipe Multidisciplinare dell’UOSD di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di Benevento;
b) del silenzio maturato sull’istanza di diffida inoltrata dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- in data 26.05.2025;
c) della deliberazione del Direttore Generale – DDG – dell’Asl BN n-OMISSIS-, in uno all’allegato <<Regolamento Aziendale per la presa in carico degli assistiti affetti da Disturbo dello Spettro Autistico>>, indicata nel PRIE, mai comunicata;
d) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti, nella richiamata qualità, ivi compresi:
1. la Circolare prot. n.-OMISSIS-della Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, ove e se lesiva, espressamente richiamata nella DDG n.-OMISSIS- e di cui si ignora il contenuto;
2. la D.G.R.C. n. -OMISSIS-;
3. le DD.GG.RR.CC. n. -OMISSIS-, ove e se lesive;
nonché per l’accertamento e per la declaratoria del diritto del minore -OMISSIS- ad ottenere il ripristino delle 30 ore settimanali di terapia ABA e 6 ore di supervisione specialistica, e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, all’adozione di un nuovo Progetto Riabilitativo Individualizzato Intensivo con il ripristino delle 30 ore settimanali di terapia ABA e 6 ore di supervisione specialistica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl 103 - Benevento 1 e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. NZ SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 13.03.2025 e depositato in data 20.03.2025, la parte ricorrente esponeva:
- che il minore -OMISSIS- era affetto da una grave forma di disturbo dello spettro autistico, con compromissioni significative della comunicazione e dell’autonomia personale;
- che, per la sua cura, era stata riconosciuta la necessità di ricorrere a trattamenti intensivi comportamentali fondati sul modello ABA (Applied Behaviour Analysis);
- che l’Equipe multidisciplinare dell’U.O.S.D. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di Benevento, al compimento del dodicesimo anno di età del minore, aveva emesso un “Piano Individualizzato Estensivo (PRIE)” in sostituzione del “Piano Riabilitativo Intensivo Individualizzato (PRII)”, prevedendo una riduzione della terapia ABA da 30 a 10 ore settimanali, oltre una sola ora mensile di supervisione, senza un’idonea rivalutazione clinica e senza un’adeguata motivazione suffragata da dati clinico-scientifici;
- di aver inviato alla ASL, in data 14.02.2025, un atto di diffida con il quale invitava le amministrazioni competenti ad avviare e concludere uno specifico procedimento amministrativo preordinato alla revisione del PRIE del -OMISSIS-, con il ripristino delle 30 ore settimanali di terapia ABA e 6 ore di supervisione specialistica;
- che le Amministrazioni invitate non avevano offerto riscontro.
2. Tanto premesso la parte ricorrente proponeva le suddette domande sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione artt. 3, 32 e 97 Costituzione; violazione artt. 1-6 L.18.8.2015 n.134; violazione DPCM 12 gennaio 2017; violazione linee guida n.21/2011 dell’Istituto superiore di sanità e ss.mm.ii.; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione e di istruttoria; difetto assoluto dei presupposti; illogicità ed irrazionalità manifeste ”.
La parte ricorrente asseriva l’illegittimità del Progetto impugnato, in quanto contrastante con le Linee Guida n. 21/2011 (cui il DPCM 12 gennaio 2017 e la Legge n. 134/2015 rimandano) dell’Istituto Superiore di Sanità, così come integrate dalle “Raccomandazioni 2023”, secondo cui è necessario individualizzare la terapia nel trattamento dell’autismo, calibrandola sulle necessità individuali del paziente.
2.2. “ Violazione artt. 3, 32 e 97 Costituzione; Violazione artt. 1-6 L. 18.8.2015 n.134; violazione DPCM 12 gennaio 2017; violazione deliberazione di Giunta regionale 31.2.2024 n. 42, modificativa della DGRC 31.3.2021 n.131; contrasto fra atti; erroneità di motivazione e di istruttoria; violazione del giusto procedimento; difetto assoluto dei presupposti; illogicità ed irrazionalità manifeste ”.
La parte ricorrente asseriva altresì l’illegittimità del Progetto, in quanto contrastante con il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della Regione Campania, disciplinato dalla D.G.R.C. n. 42/2024, che aveva modificato la D.G.R.C. n. 131/2021, secondo il quale “ il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica del competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento del monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del PAI del paziente ”.
Precisava che sarebbe stata invece applicata la metodologia desumibile dalla D.D.G. n. -OMISSIS- dell’ASL resistente, che fisserebbe in modo generalizzato il numero di ore di terapia ABA da erogare ai minori affetti da DSA in base all’età, omettendo qualsiasi attività volta alla predisposizione di un piano terapeutico calibrato sulla situazione specifica del minore, tenendo conto del livello di gravità del disturbo, del contesto globale degli interventi, delle sue peculiari esigenze e dei suoi specifici bisogni assistenziali e di cura.
2.3. “ Violazione artt. 3, 32 e 97 Costituzione; violazione artt. 3 e ss. L. 7.8.1990 n. 241; violazione di norme tecniche; violazione del giusto procedimento; difetto assoluto dei presupposti; difetto di motivazione e di istruttoria; illogicità ed irrazionalità manifeste ”.
La parte ricorrente denunciava l’illegittimità del progetto impugnato, in quanto “costruito” senza una specifica e circostanziata motivazione.
Evidenziava che esso era stato elaborato in assenza delle attività propedeutiche necessarie, cioè delle accurate valutazioni sanitarie sullo stato di salute del paziente, dei benefici dallo stesso ottenuti e ottenibili con il trattamento ABA, nonché del grave rischio di peggioramento comportamentale causato da un trattamento somministrato per un numero di ore inferiore a quello richiesto.
Si riportava alla relazione predisposta dal consulente tecnico di parte.
2.4. “ Violazione artt. 3, 32 e 97 Costituzione; violazione degli artt. 1, 2, 21 quinquies e 21 nonies L. 7.8.1990 n.241; difetto assoluto dei presupposti; erroneità di motivazione ed istruttoria; violazione del giusto procedimento; ingiustizia manifesta; sviamento ”.
La parte ricorrente denunciava che le amministrazioni resistenti si erano sottratte all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento, con la conseguente l’illegittimità del silenzio formatosi sulla diffida del 14.02.2025.
3. Con memoria depositata in data 07.04.2025, si costituiva in giudizio la ASL di Benevento per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. Con ordinanza in data -OMISSIS-, il Tribunale disponeva che l’amministrazione resistente chiarisse e specificasse le ragioni per le quali, in riferimento allo specifico caso del minore ricorrente, fossero considerate sufficienti sole n. 10 ore settimanali, oltre una sola ora di supervisione al mese.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11.07.2025 e depositato il 15.07.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate ed esponeva che, nonostante la suddetta ordinanza cautelare, l’ASL di Benevento, in data 01.07.2025, aveva adottato un nuovo Piano Riabilitativo Individualizzato Estensivo, con il quale si limitava a reiterare quanto già disposto con i provvedimenti impugnati, confermando un numero di 10 ore settimanali di terapia ABA e una sola ora mensile di supervisione, senza un’idonea rivalutazione clinica e senza un’adeguata motivazione suffragata da dati clinico-scientifici.
5. Tanto premesso, proponeva le domande innanzi riportate, sulla base di motivi sostanzialmente coincidenti con quelli sopra esposti.
6. Con memoria depositata in data 03.09.2025, la ASL depositava una “relazione del Dipartimento di salute mentale”.
7. Con memoria depositata in data 31.10.2025, si costituiva in giudizio la Regione Campania, per opporsi, per quanto di ragione e sulla base di varie argomentazioni, all’accoglimento del ricorso.
8. Con memorie, anche di replica, depositate in data 30.10 e 10.11.2025, la parte ricorrente insisteva nelle proprie argomentazioni difensive e conclusioni.
9. Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, il ricorso veniva discusso e trattenuto per la decisione.
10. Il ricorso introduttivo del giudizio è improcedibile, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, avendo esso per oggetto un piano riabilitativo destinato ad avere efficacia dal 03.01.2025 al 30.06.2025.
Si deve quindi ritenere che la parte ricorrente non abbia più interesse alla decisione rispetto ad un piano ormai privo di efficacia, sostituito da quello efficace dal 01.07.2025 al 31.12.2025.
11. Rispetto a tale ultimo piano, ritiene il Collegio che il primo ed il terzo motivo, attinenti al difetto di motivazione, contenuti sia nel ricorso introduttivo che in quello per motivi aggiunti, siano fondati.
Infatti, il piano recante la data del 01.07.2025 è sostanzialmente identico (nonostante la suddetta ordinanza del Tribunale in data -OMISSIS-, che disponeva di fornire chiarimenti circa le ragioni per le quali, in riferimento al caso specifico, si era adottata quella decisione) a quello del -OMISSIS-: in entrambi si stabilisce di svolgere un trattamento ABA estensivo di 10 ore settimanali, oltre un’ora mensile di supervisione, senza fornire alcuna indicazione sul percorso argomentativo compiuto dai componenti dell’Equipe multidisciplinare per giungere a quantificare quel numero di ore.
Né può considerarsi sufficiente ad integrare gli estremi della necessaria motivazione minima quanto affermato nella nota emessa dalla ASL (prot. n.-OMISSIS-) in data 19.05.2025: « L’equipe multidisciplinare di NPIA ha ritenuto opportuno prescrivere le 10 ore settimanali di trattamento ABA con 1 supervisione mensile, ricordando che Il progetto riabilitativo globale del minore non può essere saturato soltanto dal trattamento ABA e che tutti gli interventi (38 ore settimanali complessive) rappresentano il progetto di vita integrato in atto a favore del minore e del nucleo familiare ».
La ASL afferma, in sostanza, che le 10 ore settimanali di trattamento ABA sono state determinate nel contesto di un “progetto di vita integrato” più ampio, di 38 ore settimanali, senza comunque spiegare i criteri in base ai quali la quantità di 10 ore su 38 sia stata stabilita.
Le argomentazioni addotte dalla ASL nelle memorie depositate in giudizio, peraltro, non sono considerate dal Collegio utili ad integrare la suddetta motivazione, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori; al contrario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27/02/2024, n.1903).
Ritiene quindi il Collegio che, nel determinare il numero di ore assegnate per il trattamento ABA, l’amministrazione sanitaria dovrebbe fondare la propria decisione su un percorso argomentativo più preciso.
Si legge in proposito nelle “Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti”, emesse dall’Istituto Superiore di Sanità nell’Ottobre 2025: « (…) il Panel ritiene che i diversi interventi possano essere integrati tra di loro, se appropriato, all’interno di un progetto terapeutico complessivo che tenga conto delle caratteristiche specifiche di ogni bambino/adolescente, della sua età, del suo profilo di funzionamento e del suo contesto.
Il Panel indica che la tipologia, la modalità e la relativa intensità dell’intervento (monte ore assegnato) devono essere personalizzati e calibrati sulle caratteristiche cliniche e sul profilo di funzionamento tenendo conto dei molteplici contesti di implementazione (educativo, sanitario, domestico). Il Panel concorda che l’estrema eterogeneità dell’espressione clinica del disturbo dello spettro autistico impedisce di formulare una indicazione standardizzata del numero di ore di intervento ma, sulla base della propria esperienza e professionalità, evidenzia una significativa correlazione tra l’intensità dell’intervento e i bisogni di supporto del bambino e adolescente con ASD. (pag. 79) (…)
Interventi comprensivi comportamentali individuali basati sui principi dell’ Applied Behavioral Analysis (…).
Il Panel ha ampiamente discusso il tema della fattibilità dell’implementazione dell’intervento nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale e, sulla base della propria esperienza e professionalità, sottolinea che la tipologia, la modalità e la relativa intensità dell’intervento (monte ore assegnato) devono essere personalizzati e calibrati sulle caratteristiche cliniche e sul profilo di funzionamento tenendo conto dell’età e dei molteplici contesti di implementazione (educativo, sanitario e familiare). Inoltre, l’intervento deve essere monitorato e rimodulato nel tempo sulla base delle traiettorie evolutive e degli esiti.
Il Panel ha ampiamente discusso la possibilità di indicare il numero minimo e/o massimo di ore per l’intervento comprensivo basato sui principi dell’ABA ed ha verificato che la letteratura attualmente disponibile non riporta dati che permettano di indicare una intensità (numero di ore) ottimale. A questo proposito, già la LG 21 (pag.54) riportava la non disponibilità “… di dati su quale dovrebbe essere il numero di ore ottimale erogato settimanalmente per evitare il rischio di un training eccessivamente intensivo e stancante.”
Il Panel concorda che l’estrema eterogeneità dell’espressione clinica del disturbo dello spettro autistico impedisce di formulare una indicazione standardizzata del numero di ore di intervento ABA comprensivo necessario ma, sulla base della propria esperienza e professionalità, evidenzia una significativa correlazione tra l’intensità dell’intervento e i bisogni di supporto del bambino e adolescente con ASD. (pagg. 85-92)».
Ne deduce il Collegio che il quantum di motivazione necessario che l’amministrazione sanitaria deve fornire, affinché possa dirsi adempiuto l’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 L. n. 241/1990, deve essere organizzato facendo riferimento ai seguenti presupposti di fatto, specifici del caso concreto:
- età;
- caratteristiche cliniche;
- profilo di funzionamento;
- contesto educativo;
- contesto sanitario;
- contesto domestico.
La mancanza, nel piano impugnato, di precisi riferimenti a tali presupposti e di una spiegazione, seppure sintetica, del perché a quei presupposti si ritenga adeguato far corrispondere un determinato numero di ore di trattamento, comporta la necessità di ritenere il piano affetto dal vizio di difetto di motivazione.
12. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con la conseguente necessità che l’amministrazione sanitaria competente si ridetermini, nel rispetto dei criteri innanzi indicati.
13. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori dovuti come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MO LI Di LI, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
NZ SC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ SC | MO LI Di LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.