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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/07/2025, n. 11654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11654 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Chiara
AT, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 15.7.20205, ha pronunciato in data 20.7.2025 la seguente
SENTENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
nella causa iscritta al n. 37440 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma alla Via Famagosta n. 2, presso lo studio dell'avv. Cristina
Ciaravalle, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di intimazione.
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Roma alla Via Buccari n. 11, presso lo studio dell'avv. Pierluigi
Tiburzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
1 CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, chiedeva dichiararsi nei confronti di Parte_1 CP_1 la cessazione della locazione della porzione immobiliare sita in Roma alla
[...]
Via dei Cantelmo n. 51, piano terra, interno 1, unitamente a maggior consistenza al Catasto fabbricati del Comune di Roma già iscritto al foglio 765, particella 68, sub 3, zona censuaria 6, meglio identificata in virtù della variazione catastale e della planimetria in atti al sub 502 con accesso al civico n. 53, e ordinarsi la restituzione della cosa locata.
Con comparsa di costituzione e risposta, l'intimato si opponeva alla convalida eccependo l'avvenuto rinnovo tacito del contratto in quanto egli affermava di non ricordare di aver mai ricevuto la disdetta da parte del locatore.
Con ordinanza riservata del 17.9.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno precedente, il Tribunale concedeva l'ordinanza provvisoria di rilascio sollecitata dal locatore, con termine per l'esecuzione al
7.1.2025, e disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie, previa integrazione degli atti (operata dal solo intimante, che rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: - previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare la ritualità della disdetta del contratto di locazione abitativa agevolata sottoscritto in data 1.07.2017, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Roma - Ufficio Roma 2 Aurelio, codice identificativo , CodiceFiscale_3 effettuata ai sensi e nei termini della legge vigente. Per l'effetto confermare la risoluzione del detto contratto di locazione abitativa alla data del 30 giugno 2024 e previa conferma dell'Ordinanza emessa in data 17.09.2024, condannare l'intimato al rilascio immediato della porzione immobiliare sita in Roma alla Via dei Cantelmo n. 51, piano terra, interno 1, unitamente a maggior consistenza al Catasto fabbricati del Comune di Roma già iscritto al foglio 765, particella 68, sub 3, zona censuaria 6, meglio identificata in virtù della variazione catastale e della planimetria in atti al sub 502 con accesso al civico n. 53. In ogni caso: respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché non
2 provate, per i motivi esposti in narrativa. Il tutto con vittoria di spese ed onorari oltre oneri di legge”).
All'udienza conseguita al mutamento del rito, veniva accordato un differimento per consentire l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria, alla quale l'intimato non partecipava;
all'esito, la causa era rinviata per la decisione, con le modalità della trattazione scritta, all'udienza del
15.7.2025.
* * * * *
La domanda di accertamento della cessazione del contratto di locazione vigente tra le parti dell'odierno giudizio deve essere accolta.
ha prodotto in giudizio, in allegato alla citazione, il contratto Parte_1 sottoscritto in data 1°.
7.2017 con regolarmente registrato, il Controparte_1 quale prevede all'art. 1 una durata di anni tre, dal 1°.
7.2017 al 30.6.2020, prorogati di diritto per altri due alla prima scadenza;
e nella medesima sede ha prodotto, altresì, la lettera raccomandata con la quale, in data 18.12.2023, ha tempestivamente esercitato la disdetta del contratto alla (terza) scadenza.
Come già osservato nell'ordinanza provvisoria di rilascio, l'eccezione del convenuto in ordine alla mancata ricezione della raccomandata contenente la disdetta, in quanto indirizzata in Via dei Cantelmo n. 53 e non in Via dei
Cantelmo n. 51, è infondata: l'indirizzo di Via dei Cantelmo n. 53, ove è stata indirizzata la missiva, è quello risultante dal contratto di locazione, nonché dal certificato di residenza dell'opponente depositati dal locatore, e l'accesso alla porzione immobiliare oggetto di locazione, facente parte di più ampio edificio,
è sito proprio al numero 53, come si desume dalle visure allegate sempre a cura di parte attrice.
Ora, la disdetta costituisce un atto negoziale, unilaterale e recettizio, concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo. Ne deriva che la lettera raccomandata di disdetta del contratto di locazione, quale atto unilaterale recettizio, soggiace alla disciplina di cui all'art. 1335 c.c., per cui si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, spettando a quest'ultimo l'onere di provare di essere stato, senza sua colpa, nella
3 impossibilità di averne notizia, e restando irrilevante, ai fini della prova della conoscenza, il disposto dell'art. 37 R.D. 18.4.1940, n. 689, che prevede la consegna personale della raccomandata al destinatario, in quanto la osservanza di detta modalità, che riguarda lo svolgimento dell'attività amministrativa del portalettere, non può riflettersi, né sovrapporsi sul rapporto civilistico di cui al suddetto art. 1335 c.c. fra dichiarante e destinatario;
ai fini dell'art. 1335 c.c., per domicilio del destinatario deve intendersi il luogo più idoneo per la ricezione che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa) o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (sul punto, si vedano Cass.
9.5.1991, n. 5164; Cass. 8.4.2019, n. 9791; Cass. 19.7.2019, n. 19524). La disdetta dal contratto di locazione, indi, si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che la disdetta intimata dal locatore con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al conduttore destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l' ufficio postale, restando irrilevante ai fini della tempestività della disdetta il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (cfr. Cass.
10.2.2013, n. 27526 e, più di recente, Cass. 19824/2022; conformi Cass.
24.4.2003, n. 6527 e 27.7.2001, n. 10284).
Applicando siffatti principi al caso in esame, rileva il Tribunale che nella fattispecie il locatore ha allegato e provato di aver inoltrato al conduttore una comunicazione di disdetta con missiva depositata in atti, pervenuta al domicilio del destinatario, sottoscritta per ricezione ed accettazione ex art. 1335 c.p.c., idonea a determinare la cessazione della locazione per la scadenza del 30.6.2024.
Milita, inoltre, in favore del convincimento del Tribunale circa l'infondatezza delle deduzioni del convenuto la sua mancata partecipazione alla mediazione, dalla quale è consentito trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, II comma
4 c.p.c. (secondo il disposto dell'art. 12-bis, d. lgs. 4.3.2010, n. 28). Il convenuto, peraltro, a seguito dei rilievi contenuti nell'ordinanza provvisoria di rilascio, non ha integrato le proprie difese e deduzioni, omettendo così di fornire elementi che inducano a rimeditare le considerazioni già formulate.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per riconoscere all'intimante il diritto all'accertamento dell'intervenuto scioglimento del vincolo negoziale, con le relative conseguenze: va, quindi, dichiarato che il contratto di locazione abitativa agevolata sottoscritto dalle parti in data 1°.7.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma, codice identificativo , è cessato CodiceFiscale_3 alla data del 30.6.2024; mentre deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio, che l'attore ha affermato essere intervenuto nelle more del giudizio.
* * * * *
La soccombenza del convenuto ne impone poi la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi suggeriti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile e limitata complessità.
Da ultimo, il convenuto, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (come risulta dal verbale negativo prodotto da parte locatrice in data 29.5.2025), va altresì condannato, giusto il disposto dell'art. 12-bis, d. lgs. 28/2010 – applicabile al presente giudizio, introdotto dopo il 28.2.2023 – al pagamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
1. dichiara che la locazione di cui al contratto sottoscritto in data 1°.
7.2017 tra e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Parte_1 Controparte_1 di Roma, codice identificativo , è cessata in data CodiceFiscale_3
30.6.2024;
2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio;
5 3. condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso ed € 300,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4. condanna il convenuto al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
5. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, anche in relazione all'esecuzione delle condanne di cui ai punti precedenti.
Così deciso in Roma, 20.7.2025.
Il Giudice
Chiara AT
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Chiara
AT, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 15.7.20205, ha pronunciato in data 20.7.2025 la seguente
SENTENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
nella causa iscritta al n. 37440 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma alla Via Famagosta n. 2, presso lo studio dell'avv. Cristina
Ciaravalle, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di intimazione.
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Roma alla Via Buccari n. 11, presso lo studio dell'avv. Pierluigi
Tiburzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
1 CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, chiedeva dichiararsi nei confronti di Parte_1 CP_1 la cessazione della locazione della porzione immobiliare sita in Roma alla
[...]
Via dei Cantelmo n. 51, piano terra, interno 1, unitamente a maggior consistenza al Catasto fabbricati del Comune di Roma già iscritto al foglio 765, particella 68, sub 3, zona censuaria 6, meglio identificata in virtù della variazione catastale e della planimetria in atti al sub 502 con accesso al civico n. 53, e ordinarsi la restituzione della cosa locata.
Con comparsa di costituzione e risposta, l'intimato si opponeva alla convalida eccependo l'avvenuto rinnovo tacito del contratto in quanto egli affermava di non ricordare di aver mai ricevuto la disdetta da parte del locatore.
Con ordinanza riservata del 17.9.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno precedente, il Tribunale concedeva l'ordinanza provvisoria di rilascio sollecitata dal locatore, con termine per l'esecuzione al
7.1.2025, e disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie, previa integrazione degli atti (operata dal solo intimante, che rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: - previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare la ritualità della disdetta del contratto di locazione abitativa agevolata sottoscritto in data 1.07.2017, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Roma - Ufficio Roma 2 Aurelio, codice identificativo , CodiceFiscale_3 effettuata ai sensi e nei termini della legge vigente. Per l'effetto confermare la risoluzione del detto contratto di locazione abitativa alla data del 30 giugno 2024 e previa conferma dell'Ordinanza emessa in data 17.09.2024, condannare l'intimato al rilascio immediato della porzione immobiliare sita in Roma alla Via dei Cantelmo n. 51, piano terra, interno 1, unitamente a maggior consistenza al Catasto fabbricati del Comune di Roma già iscritto al foglio 765, particella 68, sub 3, zona censuaria 6, meglio identificata in virtù della variazione catastale e della planimetria in atti al sub 502 con accesso al civico n. 53. In ogni caso: respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché non
2 provate, per i motivi esposti in narrativa. Il tutto con vittoria di spese ed onorari oltre oneri di legge”).
All'udienza conseguita al mutamento del rito, veniva accordato un differimento per consentire l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria, alla quale l'intimato non partecipava;
all'esito, la causa era rinviata per la decisione, con le modalità della trattazione scritta, all'udienza del
15.7.2025.
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La domanda di accertamento della cessazione del contratto di locazione vigente tra le parti dell'odierno giudizio deve essere accolta.
ha prodotto in giudizio, in allegato alla citazione, il contratto Parte_1 sottoscritto in data 1°.
7.2017 con regolarmente registrato, il Controparte_1 quale prevede all'art. 1 una durata di anni tre, dal 1°.
7.2017 al 30.6.2020, prorogati di diritto per altri due alla prima scadenza;
e nella medesima sede ha prodotto, altresì, la lettera raccomandata con la quale, in data 18.12.2023, ha tempestivamente esercitato la disdetta del contratto alla (terza) scadenza.
Come già osservato nell'ordinanza provvisoria di rilascio, l'eccezione del convenuto in ordine alla mancata ricezione della raccomandata contenente la disdetta, in quanto indirizzata in Via dei Cantelmo n. 53 e non in Via dei
Cantelmo n. 51, è infondata: l'indirizzo di Via dei Cantelmo n. 53, ove è stata indirizzata la missiva, è quello risultante dal contratto di locazione, nonché dal certificato di residenza dell'opponente depositati dal locatore, e l'accesso alla porzione immobiliare oggetto di locazione, facente parte di più ampio edificio,
è sito proprio al numero 53, come si desume dalle visure allegate sempre a cura di parte attrice.
Ora, la disdetta costituisce un atto negoziale, unilaterale e recettizio, concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo. Ne deriva che la lettera raccomandata di disdetta del contratto di locazione, quale atto unilaterale recettizio, soggiace alla disciplina di cui all'art. 1335 c.c., per cui si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, spettando a quest'ultimo l'onere di provare di essere stato, senza sua colpa, nella
3 impossibilità di averne notizia, e restando irrilevante, ai fini della prova della conoscenza, il disposto dell'art. 37 R.D. 18.4.1940, n. 689, che prevede la consegna personale della raccomandata al destinatario, in quanto la osservanza di detta modalità, che riguarda lo svolgimento dell'attività amministrativa del portalettere, non può riflettersi, né sovrapporsi sul rapporto civilistico di cui al suddetto art. 1335 c.c. fra dichiarante e destinatario;
ai fini dell'art. 1335 c.c., per domicilio del destinatario deve intendersi il luogo più idoneo per la ricezione che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa) o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (sul punto, si vedano Cass.
9.5.1991, n. 5164; Cass. 8.4.2019, n. 9791; Cass. 19.7.2019, n. 19524). La disdetta dal contratto di locazione, indi, si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che la disdetta intimata dal locatore con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al conduttore destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l' ufficio postale, restando irrilevante ai fini della tempestività della disdetta il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (cfr. Cass.
10.2.2013, n. 27526 e, più di recente, Cass. 19824/2022; conformi Cass.
24.4.2003, n. 6527 e 27.7.2001, n. 10284).
Applicando siffatti principi al caso in esame, rileva il Tribunale che nella fattispecie il locatore ha allegato e provato di aver inoltrato al conduttore una comunicazione di disdetta con missiva depositata in atti, pervenuta al domicilio del destinatario, sottoscritta per ricezione ed accettazione ex art. 1335 c.p.c., idonea a determinare la cessazione della locazione per la scadenza del 30.6.2024.
Milita, inoltre, in favore del convincimento del Tribunale circa l'infondatezza delle deduzioni del convenuto la sua mancata partecipazione alla mediazione, dalla quale è consentito trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, II comma
4 c.p.c. (secondo il disposto dell'art. 12-bis, d. lgs. 4.3.2010, n. 28). Il convenuto, peraltro, a seguito dei rilievi contenuti nell'ordinanza provvisoria di rilascio, non ha integrato le proprie difese e deduzioni, omettendo così di fornire elementi che inducano a rimeditare le considerazioni già formulate.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per riconoscere all'intimante il diritto all'accertamento dell'intervenuto scioglimento del vincolo negoziale, con le relative conseguenze: va, quindi, dichiarato che il contratto di locazione abitativa agevolata sottoscritto dalle parti in data 1°.7.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma, codice identificativo , è cessato CodiceFiscale_3 alla data del 30.6.2024; mentre deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio, che l'attore ha affermato essere intervenuto nelle more del giudizio.
* * * * *
La soccombenza del convenuto ne impone poi la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi suggeriti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile e limitata complessità.
Da ultimo, il convenuto, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (come risulta dal verbale negativo prodotto da parte locatrice in data 29.5.2025), va altresì condannato, giusto il disposto dell'art. 12-bis, d. lgs. 28/2010 – applicabile al presente giudizio, introdotto dopo il 28.2.2023 – al pagamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
1. dichiara che la locazione di cui al contratto sottoscritto in data 1°.
7.2017 tra e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Parte_1 Controparte_1 di Roma, codice identificativo , è cessata in data CodiceFiscale_3
30.6.2024;
2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio;
5 3. condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso ed € 300,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4. condanna il convenuto al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
5. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, anche in relazione all'esecuzione delle condanne di cui ai punti precedenti.
Così deciso in Roma, 20.7.2025.
Il Giudice
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