Articolo 20 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 19Articolo 21
Versione
16 settembre 1950
Art. 20.
Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per causa di fatti di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermita' e, in caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950