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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/09/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa RI Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6475/2016 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Danno da morte”
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ( ) e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F. , tutti in proprio e nella qualità di eredi del loro prossimo Parte_4 C.F._4 congiunto , deceduto il 29.08.2011 a seguito e per effetto del sinistro verificatosi il Persona_1
14.08.2011 in San Tammaro (CE), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mara Policicchio (C.F.
) e Alessandra Della Monaca (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliati presso lo studio dei difensori sito in Roma alla via Cattaro n. 12 (pec: ; ) Email_1 Email_2
ATTORI
E
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di impresa Controparte_1 P.IVA_1 designata per il F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Schiavo (C.F. ) ed C.F._7 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta al corso Trieste n. 192 (pec:
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CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasqualino De CP_2 C.F._8
Lucia (C.F. ) e Gennaro Molitierno (CF. , elettivamente C.F._9 C.F._10 domiciliato presso lo studio dei difensori sito in San Marcellino (CE) al Corso Italia 230 (pec:
) Email_4 Email_5 CONVENUTO
NONCHE'
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
tutti in proprio e n.q. di eredi del congiunto agivano in giudizio nei Parte_5 Persona_1 confronti della nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico Controparte_1 del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la Regione Campania nonché di e di CP_2
al fine di sentirli condannare, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni tutti, CP_3 patrimoniali e non, patiti dagli istanti in conseguenza del decesso del loro congiunto avvenuto in seguito al sinistro stradale verificatori il 14.08.2011, verso le ore 18:20 circa, in San Tammaro (CE), lungo la SS7 bis al km 1+300. Adducevano gli attori che il sinistro de quo si era verificato per esclusiva responsabilità di che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, conduceva il veicolo Ford Transit tg. CP_2
CK271WG, di proprietà di lungo la SS 7 bis e impattava il velocipede condotto da CP_3 Per_1
che, proveniente da una strada interpoderale posta sulla destra rispetto al senso di marcia percorso dal
[...] conducente l'autocarro Ford, si immetteva sulla carreggiata percorsa da quest'ultimo, sbalzando il malcapitato ciclista prima contro il parabrezza del veicolo Ford e poi a terra lungo la sede stradale. In conseguenza del sinistro, il riportava lesioni tali da richiederne l'immediato ricovero prima presso Per_1
l'Ospedale di Santa RI C.V. e poi presso il nosocomio di Caserta, ove decedeva in data 29.08.2011. In occasione del sinistro intervenivano i Carabinieri di S.M.C.V. che provvedevano ai rilievi del caso mentre il sig. veniva indagato e successivamente rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 589 c.p. CP_2
Si costituiva in giudizio la convenuta nella evocata qualità, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità ed improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione sia attiva che passiva, contestandone nel merito la fondatezza e concludendo per il suo rigetto.
Si costituiva, altresì, il sig. , contestando in toto l'assunto attoreo, eccependo l'esclusiva CP_2 responsabilità del defunto ciclista nella provocazione del sinistro de quo, atteso il tasso alcolemico rilevato dagli esami ematici effettuati sul paziente in seguito al ricovero presso la struttura ospedaliera e l'asserita azzardata manovra di immissione nel flusso della circolazione posta in essere da senza Persona_1 concedere la dovuta precedenza al sopraggiungente veicolo convenuto.
In ultimo, il convenuto asseriva la circolazione del veicolo Ford mediante targa di prova nella titolarità di un terzo, , oggetto di delega all'impiego in favore di esso e assicurata con Persona_2 CP_2 altra compagnia di assicurazione.
Il convenuto rimaneva contumace. CP_3
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente nonché attraverso l'escussione dei testimoni ammessi. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario, all'udienza del 27.05.2025, celebrata in presenza e previa ampia discussione orale, il giudizio veniva rinviato per la decisione all'udienza cartolare del 16.09.2025 e in tale sede, stante il deposito di note scritte a cura delle parti, deciso all'esito della camera di consiglio.
Ciò posto, va dichiarata la proponibilità della domanda avanzata dagli nel presente giudizio, Parte_6 atteso che risulta l'ottemperanza al disposto di cui al D.Lgs. n. 209/2005 applicabile al caso di specie: gli istanti hanno depositato in atti le lettere di messa in mora inviate alla nella qualità di Controparte_1
Impresa designata dal F.G.V.S. ed alla Consap s.p.a., risultando, dunque, provati sia la richiesta stragiudiziale di risarcimento alla Compagnia convenuta (e alla Consap spa) sia il rispetto dello spatium deliberandi precedente l'introduzione del giudizio.
Quanto alla legittimazione attiva, risulta accertato che gli attori abbiano provato documentalmente il rapporto di parentela con il defunto, mediante allegazioni anagrafiche relative ai vincoli esistenti tra ciascuno degli istanti e il de cuius. In ordine alla legittimazione passiva dei convenuti quale proprietario del CP_3 veicolo Ford Transit al momento del fatto, e , quale conducente del veicolo danneggiante CP_2 nell'occorso, le rispettive qualità risultano provate documentalmente mediante idonee allegazioni offerte dagli attori nonché mediante accertamenti operati dai militi intervenuti in occasione del sinistro e confluiti nel fascicolo del procedimento penale avviato in conseguenza del decesso di Persona_1
È possibile, infine, affermare la legittimazione passiva della quale impresa designata: Controparte_1
l'art. 283 lett. b) D.lgs. 209/2005 prevede, infatti, che nelle ipotesi in cui rimanga coinvolto in un sinistro un veicolo privo di valida copertura assicurativa del fatto illecito che ne deriva è chiamato a rispondere il F.G.V.S.
A tale ultimo proposito, deve evidenziarsi che la circostanza dell'assenza di copertura assicurativa alla data del sinistro con riguardo al veicolo Ford Transit tg. CK271WG e della conseguente legittimazione passiva in capo alle nella indicata qualità, è emersa non solo dalla comunicazione CONSAP, su Controparte_1 richiesta di parte attrice, allegata agli atti ma, in particolare, dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri del Comando di Santa RI AP TE (rammentandosi il valore fidefacente delle dichiarazioni dei CC) nell'ambito delle indagini svolte per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. RI C.V. Infatti, dall'esame del fascicolo relativo al procedimento penale avviato in seguito all'accaduto, e in particolare dal verbale di contestazione di infrazione n. n. 44812/2011 elevato dai CC, si evince che i militi intervenuti, previa verifica ANIA, hanno provveduto a sanzionare, ai sensi dell'art.193 C.d.S., i soggetti ivi generalizzati (ossia, proprietario e conducente) per scopertura assicurativa del veicolo Ford Transit tg. CK271WG.
Per coerenza sistemica, deve dirsi che i militari hanno accertato la mancata circolazione con targa prova del veicolo investitore al momento del fatto (non avendo, tra l'altro, rilevato una eventuale apposizione e/o esposizione di alcuna targa di prova all'esito dell'ispezione del già menzionato veicolo); tantomeno, tale circostanza è stata oggetto di comunicazione o dichiarazione (pure resa ai verbalizzanti e versata in atti) da parte di . Né può riconoscersi valore probante alla documentazione prodotta dal convenuto ed CP_2 allegata in atti: non vi è prova, infatti, del rilascio della presunta targa di prova, dell'autorizzazione all'impiego della stessa da parte di terzi, della riconducibilità dell'asserita delega all'impiego da parte di terzi al suo titolare.
Di conseguenza, alcuna prova è emersa in ordine alla circostanza dedotta dal convenuto in CP_2 sede di costituzione in giudizio e ogni eccezione in tal senso va disattesa.
Ciò posto, e passando all'esame del merito della vicenda de qua, deve dirsi che il complesso delle risultanze probatorie consente di accertare la pari concorsualità in capo ai conducenti coinvolti nella causazione del sinistro sottoposto all'attenzione del Tribunale.
Preliminarmente, va ribadito quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 2947/23, secondo cui il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. Inoltre, circa la valenza probatoria degli accertamenti effettuati in sede penale, va evidenziato che, per orientamento costante della Suprema Corte, in tema di disponibilità e valutazione delle prove, deve ritenersi rientrante tra i poteri del giudice civile, quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze o allegare prove contrarie (cfr. Cass. n. 8603/17).
Come è noto, è stata allegata agli atti del presente giudizio la relazione peritale predisposta dal Consulente Tecnico nominato dal P.M. nell'ambito delle indagini penali seguite all'evento de quo.
L'allora consulente, ing. fornisce la descrizione dello stato dei luoghi teatro dell'evento, Persona_3
l'analisi delle condotte tenute dai conducenti coinvolti e la conseguente ricostruzione della dinamica del sinistro alla luce dell'incidenza, nella sua provocazione, delle singole condotte.
Così riferisce il C.T. del P.M.: “La geometria longitudinale della S.S. 7 bis al km 1+300, ove è avvenuto il sinistro mortale, è rettilinea e pianeggiante, con carreggiata larga complessivamente circa 8,00 m e divisa in due corsie, una per ogni senso di marcia. Per chi percorre la corsia San Tammaro — AP la visibilità dell'incrocio è buona. Il manto stradale è asfaltato ed in accettabili condizioni di manutenzione tal che le stesse condizioni possono definirsi certamente idonee ai fini della percorribilità ed assolutamente accettabili nel limite di velocità imposto di 50 km/h. Non vi sono edifici che fiancheggiano la Strada Statale nel tratto del sinistro. Ed invero ai lati della carreggiata insistono terreni ad uso agricolo. Sulla S.S., in corrispondenza dello spigolo verso AP dell'incrocio con la strada interpoderale, sulla corsia San Tammaro — AP è presente un segnale verticale di pericolo intersezione a "“T" con diritto di precedenza (fig. 1), mentre a circa 470 m dal luogo del sinistro è presente il segnale verticale di limite di velocità 50 km/h e divieto di sorpasso. La segnaletica orizzontale consiste nella linea bianca continua di separazione delle due corsie. La stessa linea diventa discontinua nell'area dell'incrocio con la strada interpoderale per consentire la manovra di svolta a sinistra. La S.S. 7 bis ha diritto di precedenza rispetto alla suddetta strada interpoderale sulla quale è posizionato un segnale verticale di divieto di accesso, per cui la stessa strada è a senso unico in uscita sulla S.S. 7 bis”.
Ancora, secondo l'Ausiliare i “danni mostrano che le traiettorie dei due mezzi al momento dell'urto erano incidenti sotto un angolo pressoché perpendicolare. L'autocarro indubbiamente procedeva nella propria corsia con direzione AP, in assetto normale quindi con traiettoria parallela all'asse longitudinale della strada. Il velocipede, per avere scontrato l'autovettura con la propria parte laterale posteriore sinistra, non poteva che provenire dalla destra rispetto alla direzione di marcia del Ford Transit. In conseguenza all'investimento il corpo del veniva proiettato per inerzia con il capo verso il Parte_7 parabrezza che subiva lo sfondamento della parte sinistra lato conducente. Dopodiché seguiva una breve fase di moto trasportato dall'autocarro e quindi una proiezione al suolo con rotolamento del corpo per circa 1,80 metri. (…). Sul manto stradale è stata rilevata la presenza di due tracce di frenata, lunghe rispettivamente 12,63 m (quella di sinistra rispetto alla direzione di marcia dell'autocarro) e 14,10 m (quella di destra rispetto alla direzione di marcia dell'autocarro). Tali tracce sono evidentemente legate alla energica frenata compiuta dall'autocarro nell'estremo e repentino tentativo di evitare il sinistro. (…) è verosimile che l'investimento del ciclista sia avvenuto nella corsia di marcia dell'autocarro, nell'area di intersezione della due strade (quella percorsa dall'autocarro e quella di provenienza della bicicletta), in corrispondenza del centro della carreggiata, e quindi in corrispondenza della fine delle tracce di frenata. (…). In altri termini, l'impatto rientra nel caso tipico di un impatto avvenuto con il veicolo in forte decelerazione”.
Conclude, pertanto, l'ing. nella qualità, che “Nel tardo pomeriggio del giorno 14/08/2011, alle ore Per_3
18.20 circa, sulla $.5. 7 bis al km 1+300, fuori dal centro urbano del Comune di San Tammaro, ancora in orario di luce, l'autocarro Ford Transit targato CK 271 WG guidato da procedeva con CP_2 direzione San Tammaro - AP, mentre il velocipede condotto da provenendo da una Parte_7 strada poderale (che resta a destra rispetto al senso di marcia del suscritto autocarro), si immetteva sulla S.S. 7 bis attraversandola trasversalmente (con l'intento, probabile, di dirigersi sulla corsia AP — San Tammaro). In tal modo tagliava la strada alla traiettoria di marcia del Questi, alla CP_2 distanza di 29 m percepiva il pericolo e reagiva con una energica azione frenante, nel contempo deviando verso sinistra nel tentativo estremo di trovare una via di fuga per evitare l'impatto. Ciononostante, l'autocarro guidato dal investì il velocipede condotto dal con urto frontale - CP_2 Parte_7 laterale eccentrico pieno, avvenuto fra la parte anteriore dell'autocarro Ford Transit e la parte laterale posteriore sinistra del velocipede. In conseguenza all'investimento il corpo del veniva Parte_7 proiettato per inerzia con il capo verso il parabrezza che subiva lo sfondamento della parte sinistra (lato conducente). Dopodiché seguiva una breve fase di moto trasportato dall'autocarro e quindi una proiezione al suolo con rotolamento del corpo per circa 1,80 metri (cfr. traccia di sangue rilevata dalla PG operante per 1,80 m con termine in prossimità del margine della corsia AP — San Tammaro). Sul manto stradale è stata rilevata la presenza di due tracce di frenata, lunghe rispettivamente 12,63 m (quella di sinistra rispetto alla direzione di marcia dell'autocarro) e 14,10 m (quella di destra rispetto alla direzione di marcia dell'autocarro). Tali tracce, parallele e rettilinee, hanno direzione obliqua a sinistra con origine pressoché dal centro della carreggiata. Sulla corsia opposta a quella di marcia dell'autocarro è stata rilevata la posizione della bicicletta, al margine della corsia AP — San Tammaro.
In altri termini, l'impatto rientra nel caso tipico di un investimento di ciclista avvenuto con il veicolo in forte decelerazione. La presenza di tracce di frenata radente e la loro inclinazione verso il centro della carreggiata dimostrano che non c'è stata contemporaneità tra l'attraversamento del ciclista ed il sopraggiungere dell'autocarro. Dimostrano al contrario che c'è stata percezione del pericolo e reazione del conducente dell'autocarro, il quale ha posto in essere la manovra di deviazione a sinistra e la frenata. Sulla base dei dati oggettivi disponibili dal rilievo del sinistro eseguito dalla PG operante nell'immediatezza del fatto nonché sulla base di ipotesi di impostazione, si è calcolato che l'autocarro ha investito il ciclista ad una velocità di circa 61 km/h”.
Nell'analizzare la condotta del conducente convenuto, l'Ausiliare del P.M. qualifica “non esente da censura la condotta di guida del , il quale, tenuto conto delle approssimazioni legate al calcolo, procedeva CP_2 ad una velocità non inferiore a 60 Km/h, superiore, se ben di poco, al limite imposte (50 km/h) e tuttavia non del tutto adeguata alla situazione del luogo. Ed invero il , avvicinandosi all'incrocio doveva CP_2 procedere con maggiore cautela e attenzione diffusa. Si è calcolato che, se alla distanza dell'avvistamento e percezione del pericolo (29 metri) l'autocarro anziché a 61 km/h avesse viaggiato alla velocità di 50 km/h, l'azione frenante posta in essere sarebbe risultata efficace ad arrestare il veicolo prima di arrivare all'urto e quindi ad evitare il sinistro. Come si è già scritto, la presenza di tracce di frenata radente e la loro inclinazione verso il centro della carreggiata dimostrano che non c'è stata contemporaneità tra l'attraversamento del ciclista ed il sopraggiungere dell'autocarro, mentre è possibile affermare che c'è stata percezione del pericolo e reazione del conducente dell'autocarro, il quale ha posto in essere la manovra di deviazione a sinistra e la frenata. Per tal motivo la velocità tenuta dai si pone in connessione CP_2 causale con la verificazione del sinistro”.
Dunque, la condotta del , non rispettosa dei limiti di velocità previsti per la circolazione lungo CP_2
l'arteria stradale interessata, unitamente alla guida di un veicolo il cui stato di usura (con particolare riguardo a quella degli pneumatici rinvenuti sgonfi dai militi intervenuti in occasione del sinistro e ritratti nelle fotografie allegate alla relazione di servizio) non garantiva alcun tipo di sicurezza, consentono di affermare la responsabilità del conducente convenuto nella provocazione dell'evento e delle sue conseguenze infortunistiche.
Tuttavia, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c. ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (cfr. Cass. Civ. n. 24860 del 09.12.2010), nel caso in esame non può dirsi accertato che il conducente attoreo si sia pienamente uniformato alle norme del Codice della Strada ed a quelle di comune prudenza, e che abbia fatto il possibile per evitare la collisione con il veicolo antagonista.
Al contrario, deve dirsi accertato il mancato rispetto della normativa in materia di circolazione stradale anche da parte del conducente-ciclista attoreo. Innanzitutto, gli esami ematici cui è stato sottoposto dai sanitari il paziente al momento del ricovero nosocomiale d'urgenza hanno rilevato un tasso alcolemico superiore al consentito e, pertanto, tale da alterare la capacità di reazione e di vigilanza del ciclista attoreo: tanto risulta dalla cartella clinica relativa al paziente versata in atti e dalla verifica effettuata dal C.T.U. Persona_1
Dott. nominato dal P.M. presso il Tribunale di S.M.C.V. a margine del Proc. Pen. N. Persona_4
15617/2011R.G. – Mod. 21, il cui elaborato peritale pure è stato sottoposto al vaglio dello scrivente Magistrato.
In secondo luogo, anche in quest'ambito dell'indagine il Tribunale ritiene di aderire alle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del procedimento penale di cui si è già dato conto in atti. Difatti, il C.T. del P.M., ing.
ha ricostruito, altresì, la condotta tenuta dal ciclista nell'occorso, valutandone Per_3 Persona_1
l'incidenza ai fini della determinazione del sinistro e delle conseguenze infortunistiche che ne sono derivate. L'Ausiliare ha definito “imprudente” la “manovra di attraversamento compiuta dal . Questi, Pt_7 omettendo di dare la dovuta precedenza, così come gli imponeva la secondarietà della strada di provenienza nonché la comune regola di prudenza, ancor più necessaria per l'entità del traffico sulla S.S. 7 bis, attraversava repentinamente la corsia di marcia San Tammaro — AP tagliando la strada all'autocarro FORD TRANSIT targato CK 271 WG guidato dal che nel frattempo sopraggiungeva con CP_2 direzione AP. Il avrebbe dovuto compiere la manovra di attraversamento o immissione Pt_7 sulla S.S. 7 bis solo dopo aver dato precedenza e quando le condizioni di sicurezza la permettevano”.
In definitiva, alla luce dell'intero quadro normativo e probatorio sopra ricostruito, deve dirsi accertata la concorrente responsabilità di e di , quantificabile nella misura percentuale Persona_1 CP_2 del 50% ciascuno, nella causazione del sinistro per cui è causa e delle sue conseguenze.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, bisogna distinguere i danni non patrimoniali da quelli patrimoniali. Per ciò che attiene alla quantificazione dei danni non patrimoniali iure proprio (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), la Suprema Corte, secondo un orientamento consolidato, ritiene che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice debba verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, “se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (per tutte, cfr. Cass. n. 27658 del 29.09.2023).
In linea generale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria che, tuttavia, nel caso di specie non è stata fornita.
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.
Orbene, aderendo a tale orientamento, non si può dubitare che l'illecito da cui è scaturita la morte di abbia determinato un danno c.d. parentale in capo sia al genitore superstite Persona_1 Parte_1
sia in capo ai germani Tuttavia, ai
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5 fini della liquidazione occorrerà valutare la gravità e l'effettiva entità del danno in relazione ai concreti rapporti avuti da ciascuno degli istanti col congiunto defunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 28989/2019).
Sul punto giova subito rilevare come gli istanti non abbiano dedotto né provato, oltre al grado di parentela, ulteriori elementi atti a meglio circostanziare la relazione col de cuius, la congruità del legame affettivo, la modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali quale conseguenza della perdita affettiva, mentre la mancata convivenza con il defunto è stata addirittura asserita dagli interessati. Pertanto, facendo applicazione, ai fini della liquidazione della suddetta voce di danno, delle Tabelle di Milano, come revisionate nel 2022 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano e aggiornate al 2024, il calcolo del risarcimento “pieno” risulta essere il seguente:
1) per (madre) Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 47
IMPORTO del RISARCIMENTO € 183.817,00
2) per (sorella) Parte_2
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 39
IMPORTO del RISARCIMENTO € 66.222,00
3) per (fratello) Parte_3
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 39
IMPORTO del RISARCIMENTO € 66.222,00
4) per (sorella) Parte_4 Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 41
IMPORTO del RISARCIMENTO € 69.618,00
Per ciascuna posizione di danno non si è ritenuto di attribuire punti né a titolo di convivenza né a titolo di qualità/intensità della relazione nel calcolo complessivo, attesa la totale carenza allegatoria in tal senso, come sopra già stigmatizzata.
Gli importi appena indicati, come anticipato, si riferiscono al danno “pieno” da perdita del rapporto parentale e devono, pertanto, essere ridotti in ragione della percentuale del 50% di responsabilità riconosciuta in capo al de cuius nella provocazione del sinistro di cui trattasi e delle conseguenze letali che ne Persona_1 sono derivate. Di conseguenza, spetta a la somma di € 91.908,50 (pari al 50% di € Parte_1
183.817); spetta a la somma di € 33.111,00 (pari al 50% di € 66.222); spetta a Parte_2 Parte_3
la somma di € 33.111,00 (pari al 50% di € 66.222); spetta ad la somma di €
[...] Parte_4
34.809,00 (pari al 50% di € 69.618).
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno, non si sono ravvisati elementi tali da poter assegnare un maggior punteggio alla relazione affettiva. Anche sulla base della giurisprudenza richiamata in precedenza, si può ritenere che il legame affettivo derivante dal rapporto parentale (coniuge, genitore, figlio, fratello) è un elemento presuntivo sufficiente per fondare la richiesta risarcitoria, salvo la prova contraria ossia l'inesistenza del legame parentale. Naturalmente, il quantum del danno non patrimoniale può essere calibrato e personalizzato in base alle particolarità del caso, che tuttavia dovranno essere provate dal danneggiato, fermo restando che non ogni circostanza relativa al rapporto affettivo consente di aumentare il valore tabellare, ma solamente circostanze particolari. La personalizzazione è un'“operazione” che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima, facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, vanno evidenziate le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (Cass. 21939/2017). La personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie: è del tutto connaturale all'essere umano soffrire per la scomparsa di un familiare (coniuge, genitore, figlio, fratello) ed è normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che la perdita di un congiunto modifichi le abitudini dei superstiti (cfr. Cass. Civ. n. 7513/2018).
Il quadro allegatorio fornito al riguardo dagli interessati, totalmente carente, non consente, quindi, alcuna maggiorazione rispetto ai criteri tabellari.
Passando all'esame del danno non patrimoniale iure hereditatis, il genitore ed i fratelli superstiti hanno domandato, quali eredi, anche il risarcimento del c.d. danno terminale. Sul punto, la Cassazione ha statuito che “il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (Cass. Civ., Sez. III, n. 7923 del 23/03/2024).
Alla luce dell'arresto giurisprudenziale citato, deve innanzitutto riconoscersi il diritto al risarcimento per il danno biologico terminale subito da Infatti, il pregiudizio in esame consiste in un danno- Persona_1 conseguenza caratterizzato da un periodo di inabilità temporanea totale, risarcibile iure hereditatis e contrassegnato dal protrarsi dell'invalidità psicofisica nel periodo che intercorre tra il danno e l'exitus. Trattandosi di una compromissione dell'integrità psicofisica della vittima, il danno biologico terminale è suscettibile di ristoro esclusivamente nell'ipotesi in cui vi sia stato un apprezzabile “deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute” (cfr. Cass., Sez. III, sent., 27.09.2017, n.22451). Inoltre, il danno biologico cd. terminale va riconosciuto come configurabile e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per un apprezzabile lasso di tempo, indipendentemente dallo stato di coscienza avuto da de cuius in quel dato lasso temporale (Cass. 05/07/2019, n. 18056).
Nel caso specifico, devono ritenersi sussistenti sia la compromissione apprezzabile della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute (le condizioni in cui il ciclista è giunto in ospedale come accertate dai sanitari), sia il lasso di tempo tale da far configurare, in capo al degente, il danno biologico il cui diritto al risarcimento è stato acquisito in via ereditaria dai successori, essendo decorsi ben 15 giorni dal fatto (14.08.2011) all'exitus (29.08.2011).
Ciò detto, in ossequio alla necessità di evitare il pericolo di duplicazione di identiche poste di pregiudizio, il Tribunale ritiene di seguire le indicazioni delle Tabelle di Milano 2024 in riferimento al danno non patrimoniale cd. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, ai fini della liquidazione della suddetta partita di danno come domandata dagli eredi del de cuius.
Pertanto, a titolo di danno terminale “pieno” dovrebbero riconoscersi agli eredi di gli Persona_1 importi di € 35.247,00 per i primi 3 giorni di sopravvivenza del de cuius, ed € 13.370,00 per i giorni da 4 a 15, per un totale di € 48.617,00. Tuttavia, in ragione dell'accertato pari concorso di colpa in capo al conducente il veicolo convenuto e a nella provocazione del sinistro a seguito del quale Persona_1 quest'ultimo è poi deceduto, agli eredi di va corrisposta la somma complessiva di € Persona_1
24.308,50, somma da ripartirsi pro quota tra gli attori, secondo le regole della successione ereditaria.
Per quanto attiene al cd. danno catastrofale, è noto che dalla lesione subita in seguito ad un illecito fino al momento della morte della vittima possa trascorrere un lasso di tempo, più o meno breve, durante il quale il soggetto, se lucido, possa avere la netta percezione della sorte che lo attende, con tutto ciò che ne consegue a livello di sofferenza interiore e trauma. Per il calcolo del danno catastrofale, secondo costante giurisprudenza, non va considerato il tempo minimo di sopravvivenza, dovendosi riconoscere il diritto al risarcimento qualora si appuri che la vittima sia stata cosciente ed abbia sofferto, anche solo per un breve intervallo di tempo, per l'imminenza della propria morte. Nella fattispecie de qua, il danno catastrofale non può ritenersi trasmissibile, iure successionis, agli odierni attori e non può essere a questi riconosciuto poiché non vi è prova, neppur presuntiva, della invocata lucidità e consapevolezza dell'imminenza della fine da parte di il ciclista, infatti, giungeva già in stato di coma profondo (GCS 4) al P.O. di S. Persona_1
RI C.V. ove veniva sottoposto ai primi esami strumentali che evidenziavano, a carico del paziente, un severo trauma cranico dovuto ad ematoma subdurale che ne imponeva il trasferimento immediato presso la , quale struttura dotata di Unità Operativa di Neurochirurgia. Tanto si rileva sia dall'esame Controparte_4 della cartella clinica in atti, sia dalla ricostruzione dell'iter sanitario che ha interessato il operata in Per_1 sede di indagine autoptica dal Dott. C.T. nominato dal Pubblico Ministero nel procedimento Persona_4 penale già richiamato in atti, le cui relazione pure è stata allegata al fascicolo del presente giudizio.
Così come risulta acclarato che da tale stato comatoso, anche in ragione della sedazione farmacologica e della sottoposizione a diversi interventi chirurgici volti, in primis, alla riduzione del rilevato ematoma subdurale acuto, il paziente non si sia mai svegliato. Persona_1
Su tutti gli importi fin qui determinati a titolo di risarcimento, rappresentando gli stessi debiti di valore, sono dovuti gli interessi legali nonché la rivalutazione: in particolare, le somme de quibus andranno devalutate al momento del fatto e poi rivalutate di anno in anno fino alla presente pronuncia e sull'importo finale andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo.
Passando all'esame dei danni patrimoniali, gli istanti nulla hanno provato con riguardo alle asserite spese funerarie sostenute. In relazione a tale danno, la giurisprudenza ha affermato che le spese sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (cfr. Cass. Sez. III, n. 11684 del 26/05/2014). Tuttavia, nel caso in esame la documentazione allegata appare totalmente inconferente nel dimostrare l'esborso asserito, nè le parti hanno fornito elementi oggettivi su cui poter operare la valutazione sostitutiva, nel senso prima indicato. Ne deriva che la domanda non possa essere accolta per mancato assolvimento dell'onere probatorio ed allegatorio.
Procedendo ad esaminare gli altri danni patrimoniali richiesti, deve esaminarsi la domanda di risarcimento del danno da “lucro cessante”, asserito come dovuto a causa della perdita dei benefici economici che la vittima destinava agli istanti. Orbene, deve osservarsi come il lucro cessante non comprenda danni meramente ipotetici, occorrendo l'allegazione puntuale dell'utilità persa: nel caso di specie, non sono stati forniti elementi da cui ricavare che il sig. in mancanza del sopravvenuto decesso, avrebbe Persona_1 apportato dei contributi economici alla famiglia di origine, non avendo gli odierni attori prodotto alcuna documentazione necessaria all'individuazione, sia pur presuntiva ed equitativa, dell'entità del reddito percepito dal de cuius al momento del decesso, dello status lavorativo del congiunto deceduto, della effettività, regolarità ed entità del supporto economico dato ai familiari dal prima dell'exitus. Per_1
Di conseguenza, anche la domanda relativa a tale voce di danno patrimoniale va disattesa, non potendo trovare accoglimento.
Infine, con riguardo al governo delle spese e competenze processuali le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in funzione della quantificazione come operata dal Tribunale. Pertanto, le competenze del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al liquidato, tenuto conto delle fasi espletate, del numero delle parti, dell'attività complessivamente svolta nonché della pari concorsualità accertata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa RI C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa RI Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli eredi del defunto nei confronti della Persona_1 [...]
quale impresa designata per il F.G.V.S., nonché di e così CP_1 CP_2 CP_3 provvede: - per tutte le ragioni esposte, accerta la concorrente responsabilità dei conducenti coinvolti, nella misura del 50% ciascuno, nella produzione del sinistro stradale di cui alla presente controversia;
- per l'effetto, condanna la convenuta quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona Controparte_1 del l.r.p.t., al pagamento in favore
• di della somma di € 91.908,50, di della somma di € 33.111,00, di Parte_1 Parte_2 della somma di € 33.111,00 e di della somma di € 34.809,00, Parte_3 Parte_4 somme già decurtate del 50%, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
• degli eredi di della complessiva somma, già ridotta del 50%, di € 24.308,50 a titolo Persona_1 di danno non patrimoniale iure hereditatis, oltre interessi dal fatto fino alla data di deposito della sentenza come in parte motiva, da ripartirsi pro quota fra gli aventi diritto secondo le regole della successione ereditaria;
- condanna, altresì, la convenuta quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio che liquida, già ridotte del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa, in complessivi € 11.284,40 per compenso professionale, oltre € 856,50 per esborsi nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
S.M.C.V, 16.09.2025.
Il G.U.
Dott.ssa RI Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa RI Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6475/2016 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Danno da morte”
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ( ) e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F. , tutti in proprio e nella qualità di eredi del loro prossimo Parte_4 C.F._4 congiunto , deceduto il 29.08.2011 a seguito e per effetto del sinistro verificatosi il Persona_1
14.08.2011 in San Tammaro (CE), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mara Policicchio (C.F.
) e Alessandra Della Monaca (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliati presso lo studio dei difensori sito in Roma alla via Cattaro n. 12 (pec: ; ) Email_1 Email_2
ATTORI
E
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di impresa Controparte_1 P.IVA_1 designata per il F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Schiavo (C.F. ) ed C.F._7 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta al corso Trieste n. 192 (pec:
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CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasqualino De CP_2 C.F._8
Lucia (C.F. ) e Gennaro Molitierno (CF. , elettivamente C.F._9 C.F._10 domiciliato presso lo studio dei difensori sito in San Marcellino (CE) al Corso Italia 230 (pec:
) Email_4 Email_5 CONVENUTO
NONCHE'
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
tutti in proprio e n.q. di eredi del congiunto agivano in giudizio nei Parte_5 Persona_1 confronti della nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico Controparte_1 del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la Regione Campania nonché di e di CP_2
al fine di sentirli condannare, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni tutti, CP_3 patrimoniali e non, patiti dagli istanti in conseguenza del decesso del loro congiunto avvenuto in seguito al sinistro stradale verificatori il 14.08.2011, verso le ore 18:20 circa, in San Tammaro (CE), lungo la SS7 bis al km 1+300. Adducevano gli attori che il sinistro de quo si era verificato per esclusiva responsabilità di che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, conduceva il veicolo Ford Transit tg. CP_2
CK271WG, di proprietà di lungo la SS 7 bis e impattava il velocipede condotto da CP_3 Per_1
che, proveniente da una strada interpoderale posta sulla destra rispetto al senso di marcia percorso dal
[...] conducente l'autocarro Ford, si immetteva sulla carreggiata percorsa da quest'ultimo, sbalzando il malcapitato ciclista prima contro il parabrezza del veicolo Ford e poi a terra lungo la sede stradale. In conseguenza del sinistro, il riportava lesioni tali da richiederne l'immediato ricovero prima presso Per_1
l'Ospedale di Santa RI C.V. e poi presso il nosocomio di Caserta, ove decedeva in data 29.08.2011. In occasione del sinistro intervenivano i Carabinieri di S.M.C.V. che provvedevano ai rilievi del caso mentre il sig. veniva indagato e successivamente rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 589 c.p. CP_2
Si costituiva in giudizio la convenuta nella evocata qualità, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità ed improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione sia attiva che passiva, contestandone nel merito la fondatezza e concludendo per il suo rigetto.
Si costituiva, altresì, il sig. , contestando in toto l'assunto attoreo, eccependo l'esclusiva CP_2 responsabilità del defunto ciclista nella provocazione del sinistro de quo, atteso il tasso alcolemico rilevato dagli esami ematici effettuati sul paziente in seguito al ricovero presso la struttura ospedaliera e l'asserita azzardata manovra di immissione nel flusso della circolazione posta in essere da senza Persona_1 concedere la dovuta precedenza al sopraggiungente veicolo convenuto.
In ultimo, il convenuto asseriva la circolazione del veicolo Ford mediante targa di prova nella titolarità di un terzo, , oggetto di delega all'impiego in favore di esso e assicurata con Persona_2 CP_2 altra compagnia di assicurazione.
Il convenuto rimaneva contumace. CP_3
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente nonché attraverso l'escussione dei testimoni ammessi. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario, all'udienza del 27.05.2025, celebrata in presenza e previa ampia discussione orale, il giudizio veniva rinviato per la decisione all'udienza cartolare del 16.09.2025 e in tale sede, stante il deposito di note scritte a cura delle parti, deciso all'esito della camera di consiglio.
Ciò posto, va dichiarata la proponibilità della domanda avanzata dagli nel presente giudizio, Parte_6 atteso che risulta l'ottemperanza al disposto di cui al D.Lgs. n. 209/2005 applicabile al caso di specie: gli istanti hanno depositato in atti le lettere di messa in mora inviate alla nella qualità di Controparte_1
Impresa designata dal F.G.V.S. ed alla Consap s.p.a., risultando, dunque, provati sia la richiesta stragiudiziale di risarcimento alla Compagnia convenuta (e alla Consap spa) sia il rispetto dello spatium deliberandi precedente l'introduzione del giudizio.
Quanto alla legittimazione attiva, risulta accertato che gli attori abbiano provato documentalmente il rapporto di parentela con il defunto, mediante allegazioni anagrafiche relative ai vincoli esistenti tra ciascuno degli istanti e il de cuius. In ordine alla legittimazione passiva dei convenuti quale proprietario del CP_3 veicolo Ford Transit al momento del fatto, e , quale conducente del veicolo danneggiante CP_2 nell'occorso, le rispettive qualità risultano provate documentalmente mediante idonee allegazioni offerte dagli attori nonché mediante accertamenti operati dai militi intervenuti in occasione del sinistro e confluiti nel fascicolo del procedimento penale avviato in conseguenza del decesso di Persona_1
È possibile, infine, affermare la legittimazione passiva della quale impresa designata: Controparte_1
l'art. 283 lett. b) D.lgs. 209/2005 prevede, infatti, che nelle ipotesi in cui rimanga coinvolto in un sinistro un veicolo privo di valida copertura assicurativa del fatto illecito che ne deriva è chiamato a rispondere il F.G.V.S.
A tale ultimo proposito, deve evidenziarsi che la circostanza dell'assenza di copertura assicurativa alla data del sinistro con riguardo al veicolo Ford Transit tg. CK271WG e della conseguente legittimazione passiva in capo alle nella indicata qualità, è emersa non solo dalla comunicazione CONSAP, su Controparte_1 richiesta di parte attrice, allegata agli atti ma, in particolare, dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri del Comando di Santa RI AP TE (rammentandosi il valore fidefacente delle dichiarazioni dei CC) nell'ambito delle indagini svolte per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. RI C.V. Infatti, dall'esame del fascicolo relativo al procedimento penale avviato in seguito all'accaduto, e in particolare dal verbale di contestazione di infrazione n. n. 44812/2011 elevato dai CC, si evince che i militi intervenuti, previa verifica ANIA, hanno provveduto a sanzionare, ai sensi dell'art.193 C.d.S., i soggetti ivi generalizzati (ossia, proprietario e conducente) per scopertura assicurativa del veicolo Ford Transit tg. CK271WG.
Per coerenza sistemica, deve dirsi che i militari hanno accertato la mancata circolazione con targa prova del veicolo investitore al momento del fatto (non avendo, tra l'altro, rilevato una eventuale apposizione e/o esposizione di alcuna targa di prova all'esito dell'ispezione del già menzionato veicolo); tantomeno, tale circostanza è stata oggetto di comunicazione o dichiarazione (pure resa ai verbalizzanti e versata in atti) da parte di . Né può riconoscersi valore probante alla documentazione prodotta dal convenuto ed CP_2 allegata in atti: non vi è prova, infatti, del rilascio della presunta targa di prova, dell'autorizzazione all'impiego della stessa da parte di terzi, della riconducibilità dell'asserita delega all'impiego da parte di terzi al suo titolare.
Di conseguenza, alcuna prova è emersa in ordine alla circostanza dedotta dal convenuto in CP_2 sede di costituzione in giudizio e ogni eccezione in tal senso va disattesa.
Ciò posto, e passando all'esame del merito della vicenda de qua, deve dirsi che il complesso delle risultanze probatorie consente di accertare la pari concorsualità in capo ai conducenti coinvolti nella causazione del sinistro sottoposto all'attenzione del Tribunale.
Preliminarmente, va ribadito quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 2947/23, secondo cui il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. Inoltre, circa la valenza probatoria degli accertamenti effettuati in sede penale, va evidenziato che, per orientamento costante della Suprema Corte, in tema di disponibilità e valutazione delle prove, deve ritenersi rientrante tra i poteri del giudice civile, quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze o allegare prove contrarie (cfr. Cass. n. 8603/17).
Come è noto, è stata allegata agli atti del presente giudizio la relazione peritale predisposta dal Consulente Tecnico nominato dal P.M. nell'ambito delle indagini penali seguite all'evento de quo.
L'allora consulente, ing. fornisce la descrizione dello stato dei luoghi teatro dell'evento, Persona_3
l'analisi delle condotte tenute dai conducenti coinvolti e la conseguente ricostruzione della dinamica del sinistro alla luce dell'incidenza, nella sua provocazione, delle singole condotte.
Così riferisce il C.T. del P.M.: “La geometria longitudinale della S.S. 7 bis al km 1+300, ove è avvenuto il sinistro mortale, è rettilinea e pianeggiante, con carreggiata larga complessivamente circa 8,00 m e divisa in due corsie, una per ogni senso di marcia. Per chi percorre la corsia San Tammaro — AP la visibilità dell'incrocio è buona. Il manto stradale è asfaltato ed in accettabili condizioni di manutenzione tal che le stesse condizioni possono definirsi certamente idonee ai fini della percorribilità ed assolutamente accettabili nel limite di velocità imposto di 50 km/h. Non vi sono edifici che fiancheggiano la Strada Statale nel tratto del sinistro. Ed invero ai lati della carreggiata insistono terreni ad uso agricolo. Sulla S.S., in corrispondenza dello spigolo verso AP dell'incrocio con la strada interpoderale, sulla corsia San Tammaro — AP è presente un segnale verticale di pericolo intersezione a "“T" con diritto di precedenza (fig. 1), mentre a circa 470 m dal luogo del sinistro è presente il segnale verticale di limite di velocità 50 km/h e divieto di sorpasso. La segnaletica orizzontale consiste nella linea bianca continua di separazione delle due corsie. La stessa linea diventa discontinua nell'area dell'incrocio con la strada interpoderale per consentire la manovra di svolta a sinistra. La S.S. 7 bis ha diritto di precedenza rispetto alla suddetta strada interpoderale sulla quale è posizionato un segnale verticale di divieto di accesso, per cui la stessa strada è a senso unico in uscita sulla S.S. 7 bis”.
Ancora, secondo l'Ausiliare i “danni mostrano che le traiettorie dei due mezzi al momento dell'urto erano incidenti sotto un angolo pressoché perpendicolare. L'autocarro indubbiamente procedeva nella propria corsia con direzione AP, in assetto normale quindi con traiettoria parallela all'asse longitudinale della strada. Il velocipede, per avere scontrato l'autovettura con la propria parte laterale posteriore sinistra, non poteva che provenire dalla destra rispetto alla direzione di marcia del Ford Transit. In conseguenza all'investimento il corpo del veniva proiettato per inerzia con il capo verso il Parte_7 parabrezza che subiva lo sfondamento della parte sinistra lato conducente. Dopodiché seguiva una breve fase di moto trasportato dall'autocarro e quindi una proiezione al suolo con rotolamento del corpo per circa 1,80 metri. (…). Sul manto stradale è stata rilevata la presenza di due tracce di frenata, lunghe rispettivamente 12,63 m (quella di sinistra rispetto alla direzione di marcia dell'autocarro) e 14,10 m (quella di destra rispetto alla direzione di marcia dell'autocarro). Tali tracce sono evidentemente legate alla energica frenata compiuta dall'autocarro nell'estremo e repentino tentativo di evitare il sinistro. (…) è verosimile che l'investimento del ciclista sia avvenuto nella corsia di marcia dell'autocarro, nell'area di intersezione della due strade (quella percorsa dall'autocarro e quella di provenienza della bicicletta), in corrispondenza del centro della carreggiata, e quindi in corrispondenza della fine delle tracce di frenata. (…). In altri termini, l'impatto rientra nel caso tipico di un impatto avvenuto con il veicolo in forte decelerazione”.
Conclude, pertanto, l'ing. nella qualità, che “Nel tardo pomeriggio del giorno 14/08/2011, alle ore Per_3
18.20 circa, sulla $.5. 7 bis al km 1+300, fuori dal centro urbano del Comune di San Tammaro, ancora in orario di luce, l'autocarro Ford Transit targato CK 271 WG guidato da procedeva con CP_2 direzione San Tammaro - AP, mentre il velocipede condotto da provenendo da una Parte_7 strada poderale (che resta a destra rispetto al senso di marcia del suscritto autocarro), si immetteva sulla S.S. 7 bis attraversandola trasversalmente (con l'intento, probabile, di dirigersi sulla corsia AP — San Tammaro). In tal modo tagliava la strada alla traiettoria di marcia del Questi, alla CP_2 distanza di 29 m percepiva il pericolo e reagiva con una energica azione frenante, nel contempo deviando verso sinistra nel tentativo estremo di trovare una via di fuga per evitare l'impatto. Ciononostante, l'autocarro guidato dal investì il velocipede condotto dal con urto frontale - CP_2 Parte_7 laterale eccentrico pieno, avvenuto fra la parte anteriore dell'autocarro Ford Transit e la parte laterale posteriore sinistra del velocipede. In conseguenza all'investimento il corpo del veniva Parte_7 proiettato per inerzia con il capo verso il parabrezza che subiva lo sfondamento della parte sinistra (lato conducente). Dopodiché seguiva una breve fase di moto trasportato dall'autocarro e quindi una proiezione al suolo con rotolamento del corpo per circa 1,80 metri (cfr. traccia di sangue rilevata dalla PG operante per 1,80 m con termine in prossimità del margine della corsia AP — San Tammaro). Sul manto stradale è stata rilevata la presenza di due tracce di frenata, lunghe rispettivamente 12,63 m (quella di sinistra rispetto alla direzione di marcia dell'autocarro) e 14,10 m (quella di destra rispetto alla direzione di marcia dell'autocarro). Tali tracce, parallele e rettilinee, hanno direzione obliqua a sinistra con origine pressoché dal centro della carreggiata. Sulla corsia opposta a quella di marcia dell'autocarro è stata rilevata la posizione della bicicletta, al margine della corsia AP — San Tammaro.
In altri termini, l'impatto rientra nel caso tipico di un investimento di ciclista avvenuto con il veicolo in forte decelerazione. La presenza di tracce di frenata radente e la loro inclinazione verso il centro della carreggiata dimostrano che non c'è stata contemporaneità tra l'attraversamento del ciclista ed il sopraggiungere dell'autocarro. Dimostrano al contrario che c'è stata percezione del pericolo e reazione del conducente dell'autocarro, il quale ha posto in essere la manovra di deviazione a sinistra e la frenata. Sulla base dei dati oggettivi disponibili dal rilievo del sinistro eseguito dalla PG operante nell'immediatezza del fatto nonché sulla base di ipotesi di impostazione, si è calcolato che l'autocarro ha investito il ciclista ad una velocità di circa 61 km/h”.
Nell'analizzare la condotta del conducente convenuto, l'Ausiliare del P.M. qualifica “non esente da censura la condotta di guida del , il quale, tenuto conto delle approssimazioni legate al calcolo, procedeva CP_2 ad una velocità non inferiore a 60 Km/h, superiore, se ben di poco, al limite imposte (50 km/h) e tuttavia non del tutto adeguata alla situazione del luogo. Ed invero il , avvicinandosi all'incrocio doveva CP_2 procedere con maggiore cautela e attenzione diffusa. Si è calcolato che, se alla distanza dell'avvistamento e percezione del pericolo (29 metri) l'autocarro anziché a 61 km/h avesse viaggiato alla velocità di 50 km/h, l'azione frenante posta in essere sarebbe risultata efficace ad arrestare il veicolo prima di arrivare all'urto e quindi ad evitare il sinistro. Come si è già scritto, la presenza di tracce di frenata radente e la loro inclinazione verso il centro della carreggiata dimostrano che non c'è stata contemporaneità tra l'attraversamento del ciclista ed il sopraggiungere dell'autocarro, mentre è possibile affermare che c'è stata percezione del pericolo e reazione del conducente dell'autocarro, il quale ha posto in essere la manovra di deviazione a sinistra e la frenata. Per tal motivo la velocità tenuta dai si pone in connessione CP_2 causale con la verificazione del sinistro”.
Dunque, la condotta del , non rispettosa dei limiti di velocità previsti per la circolazione lungo CP_2
l'arteria stradale interessata, unitamente alla guida di un veicolo il cui stato di usura (con particolare riguardo a quella degli pneumatici rinvenuti sgonfi dai militi intervenuti in occasione del sinistro e ritratti nelle fotografie allegate alla relazione di servizio) non garantiva alcun tipo di sicurezza, consentono di affermare la responsabilità del conducente convenuto nella provocazione dell'evento e delle sue conseguenze infortunistiche.
Tuttavia, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c. ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (cfr. Cass. Civ. n. 24860 del 09.12.2010), nel caso in esame non può dirsi accertato che il conducente attoreo si sia pienamente uniformato alle norme del Codice della Strada ed a quelle di comune prudenza, e che abbia fatto il possibile per evitare la collisione con il veicolo antagonista.
Al contrario, deve dirsi accertato il mancato rispetto della normativa in materia di circolazione stradale anche da parte del conducente-ciclista attoreo. Innanzitutto, gli esami ematici cui è stato sottoposto dai sanitari il paziente al momento del ricovero nosocomiale d'urgenza hanno rilevato un tasso alcolemico superiore al consentito e, pertanto, tale da alterare la capacità di reazione e di vigilanza del ciclista attoreo: tanto risulta dalla cartella clinica relativa al paziente versata in atti e dalla verifica effettuata dal C.T.U. Persona_1
Dott. nominato dal P.M. presso il Tribunale di S.M.C.V. a margine del Proc. Pen. N. Persona_4
15617/2011R.G. – Mod. 21, il cui elaborato peritale pure è stato sottoposto al vaglio dello scrivente Magistrato.
In secondo luogo, anche in quest'ambito dell'indagine il Tribunale ritiene di aderire alle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del procedimento penale di cui si è già dato conto in atti. Difatti, il C.T. del P.M., ing.
ha ricostruito, altresì, la condotta tenuta dal ciclista nell'occorso, valutandone Per_3 Persona_1
l'incidenza ai fini della determinazione del sinistro e delle conseguenze infortunistiche che ne sono derivate. L'Ausiliare ha definito “imprudente” la “manovra di attraversamento compiuta dal . Questi, Pt_7 omettendo di dare la dovuta precedenza, così come gli imponeva la secondarietà della strada di provenienza nonché la comune regola di prudenza, ancor più necessaria per l'entità del traffico sulla S.S. 7 bis, attraversava repentinamente la corsia di marcia San Tammaro — AP tagliando la strada all'autocarro FORD TRANSIT targato CK 271 WG guidato dal che nel frattempo sopraggiungeva con CP_2 direzione AP. Il avrebbe dovuto compiere la manovra di attraversamento o immissione Pt_7 sulla S.S. 7 bis solo dopo aver dato precedenza e quando le condizioni di sicurezza la permettevano”.
In definitiva, alla luce dell'intero quadro normativo e probatorio sopra ricostruito, deve dirsi accertata la concorrente responsabilità di e di , quantificabile nella misura percentuale Persona_1 CP_2 del 50% ciascuno, nella causazione del sinistro per cui è causa e delle sue conseguenze.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, bisogna distinguere i danni non patrimoniali da quelli patrimoniali. Per ciò che attiene alla quantificazione dei danni non patrimoniali iure proprio (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), la Suprema Corte, secondo un orientamento consolidato, ritiene che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice debba verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, “se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (per tutte, cfr. Cass. n. 27658 del 29.09.2023).
In linea generale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria che, tuttavia, nel caso di specie non è stata fornita.
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.
Orbene, aderendo a tale orientamento, non si può dubitare che l'illecito da cui è scaturita la morte di abbia determinato un danno c.d. parentale in capo sia al genitore superstite Persona_1 Parte_1
sia in capo ai germani Tuttavia, ai
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5 fini della liquidazione occorrerà valutare la gravità e l'effettiva entità del danno in relazione ai concreti rapporti avuti da ciascuno degli istanti col congiunto defunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 28989/2019).
Sul punto giova subito rilevare come gli istanti non abbiano dedotto né provato, oltre al grado di parentela, ulteriori elementi atti a meglio circostanziare la relazione col de cuius, la congruità del legame affettivo, la modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali quale conseguenza della perdita affettiva, mentre la mancata convivenza con il defunto è stata addirittura asserita dagli interessati. Pertanto, facendo applicazione, ai fini della liquidazione della suddetta voce di danno, delle Tabelle di Milano, come revisionate nel 2022 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano e aggiornate al 2024, il calcolo del risarcimento “pieno” risulta essere il seguente:
1) per (madre) Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 47
IMPORTO del RISARCIMENTO € 183.817,00
2) per (sorella) Parte_2
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 39
IMPORTO del RISARCIMENTO € 66.222,00
3) per (fratello) Parte_3
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 39
IMPORTO del RISARCIMENTO € 66.222,00
4) per (sorella) Parte_4 Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 41
IMPORTO del RISARCIMENTO € 69.618,00
Per ciascuna posizione di danno non si è ritenuto di attribuire punti né a titolo di convivenza né a titolo di qualità/intensità della relazione nel calcolo complessivo, attesa la totale carenza allegatoria in tal senso, come sopra già stigmatizzata.
Gli importi appena indicati, come anticipato, si riferiscono al danno “pieno” da perdita del rapporto parentale e devono, pertanto, essere ridotti in ragione della percentuale del 50% di responsabilità riconosciuta in capo al de cuius nella provocazione del sinistro di cui trattasi e delle conseguenze letali che ne Persona_1 sono derivate. Di conseguenza, spetta a la somma di € 91.908,50 (pari al 50% di € Parte_1
183.817); spetta a la somma di € 33.111,00 (pari al 50% di € 66.222); spetta a Parte_2 Parte_3
la somma di € 33.111,00 (pari al 50% di € 66.222); spetta ad la somma di €
[...] Parte_4
34.809,00 (pari al 50% di € 69.618).
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno, non si sono ravvisati elementi tali da poter assegnare un maggior punteggio alla relazione affettiva. Anche sulla base della giurisprudenza richiamata in precedenza, si può ritenere che il legame affettivo derivante dal rapporto parentale (coniuge, genitore, figlio, fratello) è un elemento presuntivo sufficiente per fondare la richiesta risarcitoria, salvo la prova contraria ossia l'inesistenza del legame parentale. Naturalmente, il quantum del danno non patrimoniale può essere calibrato e personalizzato in base alle particolarità del caso, che tuttavia dovranno essere provate dal danneggiato, fermo restando che non ogni circostanza relativa al rapporto affettivo consente di aumentare il valore tabellare, ma solamente circostanze particolari. La personalizzazione è un'“operazione” che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima, facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, vanno evidenziate le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (Cass. 21939/2017). La personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie: è del tutto connaturale all'essere umano soffrire per la scomparsa di un familiare (coniuge, genitore, figlio, fratello) ed è normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che la perdita di un congiunto modifichi le abitudini dei superstiti (cfr. Cass. Civ. n. 7513/2018).
Il quadro allegatorio fornito al riguardo dagli interessati, totalmente carente, non consente, quindi, alcuna maggiorazione rispetto ai criteri tabellari.
Passando all'esame del danno non patrimoniale iure hereditatis, il genitore ed i fratelli superstiti hanno domandato, quali eredi, anche il risarcimento del c.d. danno terminale. Sul punto, la Cassazione ha statuito che “il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (Cass. Civ., Sez. III, n. 7923 del 23/03/2024).
Alla luce dell'arresto giurisprudenziale citato, deve innanzitutto riconoscersi il diritto al risarcimento per il danno biologico terminale subito da Infatti, il pregiudizio in esame consiste in un danno- Persona_1 conseguenza caratterizzato da un periodo di inabilità temporanea totale, risarcibile iure hereditatis e contrassegnato dal protrarsi dell'invalidità psicofisica nel periodo che intercorre tra il danno e l'exitus. Trattandosi di una compromissione dell'integrità psicofisica della vittima, il danno biologico terminale è suscettibile di ristoro esclusivamente nell'ipotesi in cui vi sia stato un apprezzabile “deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute” (cfr. Cass., Sez. III, sent., 27.09.2017, n.22451). Inoltre, il danno biologico cd. terminale va riconosciuto come configurabile e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per un apprezzabile lasso di tempo, indipendentemente dallo stato di coscienza avuto da de cuius in quel dato lasso temporale (Cass. 05/07/2019, n. 18056).
Nel caso specifico, devono ritenersi sussistenti sia la compromissione apprezzabile della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute (le condizioni in cui il ciclista è giunto in ospedale come accertate dai sanitari), sia il lasso di tempo tale da far configurare, in capo al degente, il danno biologico il cui diritto al risarcimento è stato acquisito in via ereditaria dai successori, essendo decorsi ben 15 giorni dal fatto (14.08.2011) all'exitus (29.08.2011).
Ciò detto, in ossequio alla necessità di evitare il pericolo di duplicazione di identiche poste di pregiudizio, il Tribunale ritiene di seguire le indicazioni delle Tabelle di Milano 2024 in riferimento al danno non patrimoniale cd. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, ai fini della liquidazione della suddetta partita di danno come domandata dagli eredi del de cuius.
Pertanto, a titolo di danno terminale “pieno” dovrebbero riconoscersi agli eredi di gli Persona_1 importi di € 35.247,00 per i primi 3 giorni di sopravvivenza del de cuius, ed € 13.370,00 per i giorni da 4 a 15, per un totale di € 48.617,00. Tuttavia, in ragione dell'accertato pari concorso di colpa in capo al conducente il veicolo convenuto e a nella provocazione del sinistro a seguito del quale Persona_1 quest'ultimo è poi deceduto, agli eredi di va corrisposta la somma complessiva di € Persona_1
24.308,50, somma da ripartirsi pro quota tra gli attori, secondo le regole della successione ereditaria.
Per quanto attiene al cd. danno catastrofale, è noto che dalla lesione subita in seguito ad un illecito fino al momento della morte della vittima possa trascorrere un lasso di tempo, più o meno breve, durante il quale il soggetto, se lucido, possa avere la netta percezione della sorte che lo attende, con tutto ciò che ne consegue a livello di sofferenza interiore e trauma. Per il calcolo del danno catastrofale, secondo costante giurisprudenza, non va considerato il tempo minimo di sopravvivenza, dovendosi riconoscere il diritto al risarcimento qualora si appuri che la vittima sia stata cosciente ed abbia sofferto, anche solo per un breve intervallo di tempo, per l'imminenza della propria morte. Nella fattispecie de qua, il danno catastrofale non può ritenersi trasmissibile, iure successionis, agli odierni attori e non può essere a questi riconosciuto poiché non vi è prova, neppur presuntiva, della invocata lucidità e consapevolezza dell'imminenza della fine da parte di il ciclista, infatti, giungeva già in stato di coma profondo (GCS 4) al P.O. di S. Persona_1
RI C.V. ove veniva sottoposto ai primi esami strumentali che evidenziavano, a carico del paziente, un severo trauma cranico dovuto ad ematoma subdurale che ne imponeva il trasferimento immediato presso la , quale struttura dotata di Unità Operativa di Neurochirurgia. Tanto si rileva sia dall'esame Controparte_4 della cartella clinica in atti, sia dalla ricostruzione dell'iter sanitario che ha interessato il operata in Per_1 sede di indagine autoptica dal Dott. C.T. nominato dal Pubblico Ministero nel procedimento Persona_4 penale già richiamato in atti, le cui relazione pure è stata allegata al fascicolo del presente giudizio.
Così come risulta acclarato che da tale stato comatoso, anche in ragione della sedazione farmacologica e della sottoposizione a diversi interventi chirurgici volti, in primis, alla riduzione del rilevato ematoma subdurale acuto, il paziente non si sia mai svegliato. Persona_1
Su tutti gli importi fin qui determinati a titolo di risarcimento, rappresentando gli stessi debiti di valore, sono dovuti gli interessi legali nonché la rivalutazione: in particolare, le somme de quibus andranno devalutate al momento del fatto e poi rivalutate di anno in anno fino alla presente pronuncia e sull'importo finale andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo.
Passando all'esame dei danni patrimoniali, gli istanti nulla hanno provato con riguardo alle asserite spese funerarie sostenute. In relazione a tale danno, la giurisprudenza ha affermato che le spese sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (cfr. Cass. Sez. III, n. 11684 del 26/05/2014). Tuttavia, nel caso in esame la documentazione allegata appare totalmente inconferente nel dimostrare l'esborso asserito, nè le parti hanno fornito elementi oggettivi su cui poter operare la valutazione sostitutiva, nel senso prima indicato. Ne deriva che la domanda non possa essere accolta per mancato assolvimento dell'onere probatorio ed allegatorio.
Procedendo ad esaminare gli altri danni patrimoniali richiesti, deve esaminarsi la domanda di risarcimento del danno da “lucro cessante”, asserito come dovuto a causa della perdita dei benefici economici che la vittima destinava agli istanti. Orbene, deve osservarsi come il lucro cessante non comprenda danni meramente ipotetici, occorrendo l'allegazione puntuale dell'utilità persa: nel caso di specie, non sono stati forniti elementi da cui ricavare che il sig. in mancanza del sopravvenuto decesso, avrebbe Persona_1 apportato dei contributi economici alla famiglia di origine, non avendo gli odierni attori prodotto alcuna documentazione necessaria all'individuazione, sia pur presuntiva ed equitativa, dell'entità del reddito percepito dal de cuius al momento del decesso, dello status lavorativo del congiunto deceduto, della effettività, regolarità ed entità del supporto economico dato ai familiari dal prima dell'exitus. Per_1
Di conseguenza, anche la domanda relativa a tale voce di danno patrimoniale va disattesa, non potendo trovare accoglimento.
Infine, con riguardo al governo delle spese e competenze processuali le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in funzione della quantificazione come operata dal Tribunale. Pertanto, le competenze del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al liquidato, tenuto conto delle fasi espletate, del numero delle parti, dell'attività complessivamente svolta nonché della pari concorsualità accertata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa RI C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa RI Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli eredi del defunto nei confronti della Persona_1 [...]
quale impresa designata per il F.G.V.S., nonché di e così CP_1 CP_2 CP_3 provvede: - per tutte le ragioni esposte, accerta la concorrente responsabilità dei conducenti coinvolti, nella misura del 50% ciascuno, nella produzione del sinistro stradale di cui alla presente controversia;
- per l'effetto, condanna la convenuta quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona Controparte_1 del l.r.p.t., al pagamento in favore
• di della somma di € 91.908,50, di della somma di € 33.111,00, di Parte_1 Parte_2 della somma di € 33.111,00 e di della somma di € 34.809,00, Parte_3 Parte_4 somme già decurtate del 50%, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
• degli eredi di della complessiva somma, già ridotta del 50%, di € 24.308,50 a titolo Persona_1 di danno non patrimoniale iure hereditatis, oltre interessi dal fatto fino alla data di deposito della sentenza come in parte motiva, da ripartirsi pro quota fra gli aventi diritto secondo le regole della successione ereditaria;
- condanna, altresì, la convenuta quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio che liquida, già ridotte del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa, in complessivi € 11.284,40 per compenso professionale, oltre € 856,50 per esborsi nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
S.M.C.V, 16.09.2025.
Il G.U.
Dott.ssa RI Caroppoli