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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa IE IA Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2129/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Jacopo Parte_1
Arcangeli e dall'Avv. Lorenza Arcangeli
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, n. 193/2025 pubblicata in data 24.6.2025.
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.6.2024 innanzi al Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che il Sig.
ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1, L. Parte_2
1 18/80 (indennità di accompagnamento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 22.7.2022, come da decreto di omologa;
2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, n.q. sopra indicata, dei ratei maturati, oltre interessi e CP_ rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. Con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'art. 4 DEL DM 55/2014
COMMA 1BIS, oltre IVA e CPA e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda deduceva che: - il Tribunale di Civitavecchia, Sez. Lavoro, con decreto di omologa del 19.1.2024, emesso nel giudizio n. 2393/2022 R.G., aveva riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per la percezione dell'indennità di accompagnamento ex art 1, L.18/80 con decorrenza dal mese di luglio CP_ 2022; - detto decreto di omologa era stato notificato, via pec, alle competenti sedi in data 24.1.2024; - in data 29.1.2024, come risultante dalla pec allegata, aveva trasmesso CP_ CP_ all' la documentazione idonea (modello AP70) a consentire all' di provvedere al CP_ pagamento;
- l' nonostante il decorso di oltre 120 giorni, non aveva provveduto al pagamento.
Si costituiva in giudizio l' in data 6.6.2025 deducendo che: - la prestazione n. CP_1
044 - 700607336137 Cat. Invciv. era stata liquidata con decorrenza dall'1 agosto 2022
(primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa);
- con data valuta del 9 dicembre 2024 era stata pagata al ricorrente la complessiva somma di euro 15.327,84.
Nelle note d'udienza, depositate in data 19/06/2025, il ricorrente dava atto che l' aveva effettivamente provveduto al pagamento degli arretrati, evidenziando però che CP_1 detto pagamento non includeva gli interessi moratori. Il ricorrente insisteva, pertanto, nella CP_ richiesta di condanna dell' al pagamento degli interessi legali maturati a far data dalle singole scadenze fino al pagamento avvenuto il 09.12.2024.
All'esito del giudizio, con la sentenza pronunciata in data 24.6.2025, il Tribunale così decideva: «DICHIARA la parziale cessazione della materia del contendere, ACCERTA il diritto del ricorrente a percepire gli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €
14.796,08 versata dall' a titolo di ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento a CP_1 far data dal 27.05.2024 sino al 09.12.2024 e per l'effetto ND l' al pagamento CP_1 della somma di Euro 976,74 a favore di parte ricorrente ND l' al pagamento CP_1
2 dell'80% delle spese di lite pari ad €1.488,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, a favore della ricorrente, da versarsi agli avv. Jacopo Arcangeli e Lorenza
Arcangeli dichiaratosi antistatari. COMPENSA il restante 20% tra le parti le spese di lite».
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Errata indicazione del termine di decorrenza degli interessi legali. Violazione di legge”: l'appellante censurava la sentenza impugnata laddove aveva fatto decorrere la spettanza degli interessi dal 121° giorno successivo all'invio del modello AP70 avvenuto il
29.1.2024, anziché dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo del 22.7.2022; lamentava la violazione dell'art. 7 della l. n.533 dell'11.8.73 in correlazione con l'art. 1219 comma secondo n. 2 c.c.;
2) “Violazione e falsa applicazione del principio di soccombenza di cui agli artt.91
e 92 cpc, unitamente al vizio di carenza di motivazione”: lamentava l'appellante che, sebbene non ricorresse alcuno dei presupposti di legge, il Tribunale aveva parzialmente compensato le spese di lite, anziché condannare l' al pagamento integrale delle spese di lite;
CP_1
3) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b)”: l'appellante censurava altresì la sentenza gravata in quanto non aveva provveduto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014, nonostante gli atti depositati nel giudizio di primo grado fossero stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e nonostante la specifica richiesta formulata di applicazione della maggiorazione de qua.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, sezione Lavoro n. 193.2025 pubblicata in data CP_ 24.6.2025 …, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento:
1) degli interessi legali maturati con decorrenza dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del e per i ratei successivi dalla data di maturazione dei Parte_3 medesimi sino al saldo del 22.7.2022, ovvero da quella ritenuta di giustizia;
2) delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore dei procuratori antistatari, da quantificarsi IN MISURA INTEGRALE rispetto alla quantificazione parziale effettuata nella sentenza impugnata quindi in € 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 1.488,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nel diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS. Con condanna
3 CP_ dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
All'odierna udienza del 3.12.2025 è stata dichiarata la contumacia dell' , CP_1 ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi;
sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è meritevole di accoglimento, e la sentenza impugnata va riformata, nei termini di seguito precisati.
2.1. Il primo motivo di gravame – relativo alla diversa quantificazione degli interessi in ragione della loro decorrenza – è fondato.
In proposito il Tribunale ha così statuito: «A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che il ritardo dell'ente obbligato all'adempimento della prestazione previdenziale o assistenziale si configura alla scadenza del termine assegnatogli per provvedervi e che detto termine decorre dalla domanda dell'interessato, pertanto, gli interessi e la rivalutazione decorrono dopo centoventi giorni dalla presentazione della domanda di prestazione dell'interessato.
Nel caso in esame l'invio della domanda deve ritenersi completato con l'invio del modello AP70 all'ente previdenziale avvenuto in data 29.01.2024 tramite pec.
Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 7 L. 533/1973 è quindi decorso il
27.05.2024 senza che l'ente si sia pronunziato.
Deve pertanto ritenersi accertato il diritto del ricorrente a percepire gli interessi moratori al tasso legale sulla somma di Euro 14.796,08 versata dall' a titolo di ratei CP_1 arretrati della prestazione riconosciuta, a far data dal 27.05.2024 sino al 09.12.2024, quantificabili in Euro 976,74 euro».
La decisione del Tribunale, in ordine alla decorrenza degli interessi legali, non è condivisibile.
E invero, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. (cfr. Sez. L,
Sentenza n. 1100 del 2005, Sez. L, Sentenza n. 24190 del 2004).
Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi, non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto né l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis Sez. L,
4 Sentenza n. 24189 del 2004). E invero, costituisce ius receptum che, a norma dell'art. 7 della L. n. 533 del 1973, gli accessori previsti dalla legge per la ritardata erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali sono dovuti con computo a partire dal decorso del termine di 120 giorni riconosciuto all'organo competente per provvedere sulla domanda
(c.d. spatium deliberandi).
Il principio, del tutto pacifico, non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c. E invero, l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 (“gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento”) disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda presentata all' , sicuramente completa posto che l'ente ha dato corso al successivo accertamento CP_1
(cui è seguito il ricorso al giudice da parte del privato) e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
Quanto all'art. 445 bis c.p.c., lo stesso si è limitato ad introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di un lasso temporale di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale, dopo la notifica del decreto di omologa, per effettuare il pagamento modula l'attività dell'amministrazione e ha il solo fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Il termine di 120 giorni ex art. 445-bis c.p.c. è, dunque, inidoneo ad incidere sulla decorrenza della prestazione. Infatti, sulla scorta dei principi che regolano la materia e dell'art. 38 Cost., il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con
5 l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi e la sua decorrenza certamente non dipende da un'attività accertativa in sede amministrativa.
Egualmente, il predetto termine è inidoneo a sovrapporsi alla regola per cui gli accessori sulla prestazione decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla domanda ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973.
L'opzione alternativa, sostenuta dall' e fatta propria dal giudice di primo CP_1 grado, finirebbe per “addossare” al soggetto destinatario del decreto di omologa non solo il termine di 120 giorni di cui all'art. 445-bis c.p.c., ma anche la precedente durata del giudizio, giudizio che – si badi – è dipeso da un errore dell'ente. Finirebbe, così, per delinearsi un sistema del tutto inidoneo a realizzare quel bilanciamento voluto dalla sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale tra gli interessi degli assistiti e le esigenze contabili degli enti pubblici erogatori: il che induce a ritenere operante, in chiave di interpretazione adeguatrice, il criterio dei 120 giorni dalla domanda per l'individuazione del “dies a quo” della decorrenza degli accessori sulla prestazione assistenziale richiesta
(cfr., per una fattispecie in parte assimilabile, Sez. L, Sentenza n. 5932 del 2004).
Coerentemente è stato affermato che laddove non vi sia un ritardo «imputabile esclusivamente alla tardiva iniziativa dell'avente diritto» (ipotesi che nella specie non ricorre, rinvenendosi la prima ragione del ritardo nell'erogazione della prestazione del mancato riconoscimento da parte dell'Istituto di una condizione medica invece sussistente), deve trovare riconoscimento la necessità di non fare carico al beneficiario dei tempi che di fatto intercorrano tra lo spirare, successivamente alla domanda di cui egli è onerato, dei termini di cui all'art. 7 L. 533/1973 e l'effettivo pagamento (arg. ex Sez. L, Sentenza n.
24745 del 2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, gli interessi legali spettano dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi sino al pagamento della sorta capitale.
Nel caso di specie, posto che il decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario correlato all'indennità di accompagnamento a far data dal 22.7.2022, ovvero dalla data della domanda amministrativa, e che l' ha liquidato gli arretrati della prestazione CP_1 dall'1.8.2022, ovvero dal primo giorno successivo alla domanda amministrativa, nella misura di euro 14.796,08, senza riconoscere gli interessi, gli stessi sono non solo dovuti – come già affermato dal Tribunale – ma con decorrenza a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla domanda amministrativa del 22.7.2022.
6 2.2. Il secondo motivo di gravame – con cui si lamenta l'erronea parziale compensazione delle spese di lite - è fondato.
Come noto (e ricordato, da ultimo, da Sez. L - , Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024), il giudice che dichiara cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
In particolare, il giudice può compensare le spese processuali, parzialmente o per intero, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Alle ipotesi espressamente individuate dall'art. 92, comma 2, citato si aggiungono le “altre gravi ed eccezionali ragioni” riconosciute come rilevanti dalla sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, non iscrivibili in un rigido catalogo e necessariamente rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. La
Consulta, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha in particolare chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite, anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 20012 del 2023).
Nel caso di specie è pacifico che la cessazione della materia del contendere è dipesa dal riconoscimento del debito da parte dell' e dal pagamento del dovuto;
è evidente, CP_1 dunque, che l' è virtualmente soccombente. Controparte_2
7 Il Tribunale - dopo aver dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere (permanendo il contrasto tra le parti in ordine alla liquidazione degli interessi)
- ha compensato le spese nella misura del 20% con la seguente motivazione: «Deve, tuttavia, ritenersi che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla
Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la parziale compensazione delle spese, limitatamente al 20%, attesa la peculiarità della materia, della limitata attività difensiva svolta e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende CP_1 difficoltosa la celere risposta.
Le spese di lite, liquidate in € 1.865,00 facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/14, stante la non complessità e la rapida definizione del giudizio- tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. (Cass., sez. un.,
21/05/2015, n.10455) - devono pertanto essere poste a carico dell' nella misura del CP_1
80% e compensate per la restante parte».
Rileva il Collegio che le ragioni addotte dal primo giudice - la peculiarità della materia, la limitata attività difensiva svolta e l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad , che renderebbe difficoltosa la celere risposta - non integrano alcuno dei CP_1 presupposti, innanzi richiamati, idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Innanzi tutto “la peculiarità della materia” e “la limitata attività difensiva svolta”
(da intendersi, evidentemente, sotto il profilo della portata dell'opera prestata nelle diverse fasi suscettibili di liquidazione) non rilevano ai fini della compensazione delle spese di lite, atteso che la natura assistenziale della causa e l'assenza di questioni giuridiche sono elementi valutabili, ex art. 4 D.M. 55/2014, ai fini nella quantificazione dei compensi, ma non integrano ragioni rilevanti ex art. 92, comma 2, c.p.c., posto che l'insussistenza di questioni giuridiche atte a rendere incerta la pretesa, avente natura assistenziale e perciò connotata da ragioni di urgenza, è circostanza che aggrava, e non giustifica, il comportamento della parte inadempiente.
Con riferimento all'ulteriore motivo di compensazione indicato dal Tribunale
(“l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere CP_1 risposta”), deve rilevarsi che neanche l' , in sede di costituzione innanzi al Tribunale, CP_1 ha dedotto una tale difficoltà e che, comunque, a fronte di un termine fissato ex lege per provvedere al pagamento, eventuali difficoltà organizzative dell'ente non integrano gravi ed eccezionali ragioni atte a giustificare una pur parziale compensazione delle spese,
8 dovendosi in proposito evidenziare che l'odierno appellante aveva tempestivamente fornito il modello AP70 necessario ai fini dell'erogazione.
Per quanto sopra esposto, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell' . CP_1
Pertanto, deve essere liquidato in favore dell'odierno appellante l'intero importo dei compensi, espressamente individuato dal primo giudice, alla pagina 4 della sentenza impugnata, nella somma di euro 1.865,00.
2.3. Fondato è anche il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento della maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del Decreto del
Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 prevista per l'uso, nella redazione degli atti, di tecniche di informatiche idonee ad agevolarne la consultazione – merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
È noto che l'art. 4, comma 1-bis citato – a seguito delle modifiche introdotte dal
Decreto 13 agosto 2022, n. 147 – prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima.
Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero assai modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi in misura pari a euro
100,00, di poco superiore al 5% dei compensi, come innanzi liquidati.
Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei sensi innanzi specificati;
deve disporsi la distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, antistatari.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Il valore della causa nel grado è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, nonché dall'ulteriore importo dovuto a titolo di interessi, sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a 1.100,00 euro.
9 Le spese del grado si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021), con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede:
- accerta il diritto di a percepire, sulla somma di euro 14.796,08 corrisposta Parte_1 dall' a titolo di ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, gli interessi legali a CP_1 far data dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa del 22.7.2022 sino al 9.12.2024 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma dovuta a tale CP_1 titolo (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale);
- condanna altresì l' a rifondere a le spese del primo grado di giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in euro 1.965,00 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di , antistatari;
Parte_1
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in euro 350,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di , antistatario. Parte_1
Il Presidente est.
IE IA
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