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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/11/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. SC RA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2499/2024 R.G. promossa da
nato a [...], il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Loredana Veltri;
ricorrente contro
P. IVA: , con sede a Catanzaro, Via Milano Controparte_1 P.IVA_1
n. 28, in persona del suo Amministratore Unico legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Rosanna
Amendola;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna dell'azienda al pagamento delle differenze stipendiali dovute da luglio 2007 a giugno 2022, pari ad euro 10.917,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A tal uopo, ha esposto: di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_1
a decorrere dal 22.12.1986, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
[...] pieno e indeterminato, mansioni di Coordinatore ferroviario, par. 210, addetto alla sede di Catanzaro;
che, a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, era stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento
Retributivo Aziendale Sostitutivo;
che, in particolare, in data 20.02.2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che, tuttavia, le indicate voci retributive non erano mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite da essa godute, durante i quali aveva ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri.
Si è costituita la convenuta eccependo la prescrizione quinquennale del Controparte_1 credito retributivo vantato dal ricorrente e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, o, in subordine, la riduzione dell'ammontare della retribuzione invocata dal lavoratore.
La questione di diritto oggetto di controversia è stata affrontata dal Tribunale di Cosenza che si è pronunciato con sentenza n. 121/2024, emessa dal dott. Alessandro Vaccarella il 23.01.2024, nell'ambito di una vicenda sovrapponibile a quella odierna, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“…
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella corrisposta per le giornate di lavoro effettivamente svolto e, quindi, di quello al computo nella base di calcolo della retribuzione feriale anche delle indennità ERAS A ed ERAS B, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze stipendiali quantificate in ricorso.
La domanda fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la “retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni
e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.” (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di
Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 ). Persona_1
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. (Corte Giustizia 15 settembre 2011 causa c-155/10, e Per_2 altri). Secondo le tabelle allegate all'Ipotesi di Accordo del 13.2.2007, la quota A) dell'ERAS è costituita dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” e la quota B) “dalle trasferte”.
Rilevato, allora, che la quota A dell'ERAS costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” (e tanto è non è negato dalla parte resistente), si osserva che nelle medesime tabelle la quota
B) è definita quale “indennità trasferte giornaliere”, facendosi, pertanto, riferimento ad una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo (“trasferte giornaliere”).
Deve, quindi, escludersi che si tratti di un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, tant'è che la sua corresponsione, come risulta dalle buste paga versate in atti, è stata assolutamente costante.
Di conseguenza è possibile ritenere che la voce retributiva ERAS in fatto sostituisce i trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ai lavoratori della Controparte_1 prima del citato accordo del 13.02.2007.
All'evidenza detta voce costituisce parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della . Controparte_1
Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute parte ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'ERAS pagata per le giornate di lavoro prestate.
Ritenuto, pertanto, che nella retribuzione globale di fatto debba essere incluso, in entrambe le sue componenti, l'elemento retributivo aziendale sostitutivo, ne consegue la fondatezza della domanda.
Ciò detto quanto all'an debeatur deve, anzitutto, disattendersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 26246/2022, ha affermato il principio per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo luglio 2007/febbraio
2022 al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (ossia il 18.7.2012) alcuna prescrizione era maturata, sicché per i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione è sospeso fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ciò detto, la convenuta, dopo aver eccepito l'intervenuta prescrizione parziale del diritto, ha sostenuto che non possono essere presi in considerazione i giorni di congedo ordinario eccedenti le quattro settimane, invocando, in tal senso, la pronuncia di Cass. n. 20216/2022.
Ritiene il giudice che il richiamo a detta pronuncia operato dalla convenuta sia inconferente.
Nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità nella pronuncia richiamata si controverteva, invero, sul diritto del personale aereo a percepire l'indennità di volo integrativa nei giorni di congedo ordinario previsti dal CCNL ed il giudice apicale - condividendo il ragionamento svolto dal giudice di merito che aveva dichiarato la nullità della clausola contrattuale dell'art.10 del CCNL Trasporto
Aereo ritenendola in contrasto col principio di matrice euro unitaria - ha affermato però che detto contrasto sussisteva solo con riguardo al periodo di ferie minimo (4 settimane) riconosciuto dalla legge e non poteva invece estendersi anche agli ulteriori giorni di ferie (fino a un massimo di 7) che quella contrattazione collettiva riconosceva al personale di volo: per tali giornate “eccedenti”, che sfuggono alla regolamentazione del diritto dell'Unione sopra citata, v'è quindi spazio per la previsione da parte della contrattazione collettiva di una riduzione della base stipendiale, a condizione che al lavoratore sia comunque garantito un trattamento economico sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Nel caso in esame non si pone affatto la questione di giorni di congedo, previsti dal CCNL, eccedenti il numero minimo previsto dalla legge (quattro settimane), non essendovi, invero, allegazioni delle parti in tal senso sicché deve ritenersi che il CCNL di settore non preveda un numero di giorni di congedo ordinario superiore a quello previsto per legge e che, quindi, il godimento per alcuni anni di un numero di giorni di congedo superiore a 28 si giustifichi quale recupero di ferie maturate in periodi antecedenti all'anno di riferimento e non godute.
Ne consegue che occorre tenere conto dei conteggi depositati dalla parte ricorrente che sono stati formulati in base ai giorni di ferie maturati quali desunti dalle buste paga prodotte (cfr. fasc. ricorrente) ed elaborate dal datore di lavoro.
Alla parte ricorrente spetta dunque la somma chiesta in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo. …”.
Facendo proprie le motivazioni enucleate nella riportata sentenza, ritiene il giudice che, essendo i crediti azionati inerenti al periodo luglio 2007 - giugno 2022, non era maturata la prescrizione al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012 (18.07.2012), sicché per i crediti oggetto di domanda il termine prescrizionale è sospeso fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, come anche si è visto, è inconferente il richiamo operato da parte resistente alla sentenza della
Suprema Corte n. 20216/2022, al fine di sostenere che non possono essere presi in considerazione i giorni di congedo ordinario eccedenti le quattro settimane: ciò perché, nel caso concreto, non si pone affatto la questione di giorni di congedo, previsti dal CCNL, eccedenti il numero minimo previsto dalla legge (quattro settimane), non essendovi allegazioni delle parti in tal senso, per cui deve ritenersi che il CCNL di settore non preveda un numero di giorni di congedo ordinario superiore a quello previsto per legge e che, pertanto, il godimento per alcuni anni di un numero di giorni di congedo superiore a ventotto si giustifichi quale recupero di ferie maturate in periodi antecedenti all'anno di riferimento e non godute.
In conclusione, deve essere riconosciuta al lavoratore, quale differenza stipendiale dovuta dal datore per i giorni di ferie godute, secondo i conteggi che l'attore ha formulati in base ai giorni di ferie maturate, come desunti dalle buste paga allegate ed elaborate dal datore di lavoro, che si reputano correttamente eseguiti, la somma complessiva di euro 10.917,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari attesa la serialità della controversia e considerando la mancanza della fase di istruzione/trattazione, con l'aumento dovuto per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti ed allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1 bis, D.M. 55/2014) e con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare, in favore di Controparte_1 parte ricorrente, per le causali esposte in motivazione, la somma di euro 10.917,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 2.741,70 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 07.11.2025
Il Giudice del Lavoro
SC RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. SC RA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2499/2024 R.G. promossa da
nato a [...], il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Loredana Veltri;
ricorrente contro
P. IVA: , con sede a Catanzaro, Via Milano Controparte_1 P.IVA_1
n. 28, in persona del suo Amministratore Unico legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Rosanna
Amendola;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna dell'azienda al pagamento delle differenze stipendiali dovute da luglio 2007 a giugno 2022, pari ad euro 10.917,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A tal uopo, ha esposto: di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_1
a decorrere dal 22.12.1986, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
[...] pieno e indeterminato, mansioni di Coordinatore ferroviario, par. 210, addetto alla sede di Catanzaro;
che, a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, era stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento
Retributivo Aziendale Sostitutivo;
che, in particolare, in data 20.02.2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che, tuttavia, le indicate voci retributive non erano mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite da essa godute, durante i quali aveva ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri.
Si è costituita la convenuta eccependo la prescrizione quinquennale del Controparte_1 credito retributivo vantato dal ricorrente e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, o, in subordine, la riduzione dell'ammontare della retribuzione invocata dal lavoratore.
La questione di diritto oggetto di controversia è stata affrontata dal Tribunale di Cosenza che si è pronunciato con sentenza n. 121/2024, emessa dal dott. Alessandro Vaccarella il 23.01.2024, nell'ambito di una vicenda sovrapponibile a quella odierna, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“…
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella corrisposta per le giornate di lavoro effettivamente svolto e, quindi, di quello al computo nella base di calcolo della retribuzione feriale anche delle indennità ERAS A ed ERAS B, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze stipendiali quantificate in ricorso.
La domanda fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la “retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni
e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.” (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di
Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 ). Persona_1
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. (Corte Giustizia 15 settembre 2011 causa c-155/10, e Per_2 altri). Secondo le tabelle allegate all'Ipotesi di Accordo del 13.2.2007, la quota A) dell'ERAS è costituita dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” e la quota B) “dalle trasferte”.
Rilevato, allora, che la quota A dell'ERAS costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” (e tanto è non è negato dalla parte resistente), si osserva che nelle medesime tabelle la quota
B) è definita quale “indennità trasferte giornaliere”, facendosi, pertanto, riferimento ad una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo (“trasferte giornaliere”).
Deve, quindi, escludersi che si tratti di un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, tant'è che la sua corresponsione, come risulta dalle buste paga versate in atti, è stata assolutamente costante.
Di conseguenza è possibile ritenere che la voce retributiva ERAS in fatto sostituisce i trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ai lavoratori della Controparte_1 prima del citato accordo del 13.02.2007.
All'evidenza detta voce costituisce parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della . Controparte_1
Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute parte ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'ERAS pagata per le giornate di lavoro prestate.
Ritenuto, pertanto, che nella retribuzione globale di fatto debba essere incluso, in entrambe le sue componenti, l'elemento retributivo aziendale sostitutivo, ne consegue la fondatezza della domanda.
Ciò detto quanto all'an debeatur deve, anzitutto, disattendersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 26246/2022, ha affermato il principio per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo luglio 2007/febbraio
2022 al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (ossia il 18.7.2012) alcuna prescrizione era maturata, sicché per i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione è sospeso fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ciò detto, la convenuta, dopo aver eccepito l'intervenuta prescrizione parziale del diritto, ha sostenuto che non possono essere presi in considerazione i giorni di congedo ordinario eccedenti le quattro settimane, invocando, in tal senso, la pronuncia di Cass. n. 20216/2022.
Ritiene il giudice che il richiamo a detta pronuncia operato dalla convenuta sia inconferente.
Nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità nella pronuncia richiamata si controverteva, invero, sul diritto del personale aereo a percepire l'indennità di volo integrativa nei giorni di congedo ordinario previsti dal CCNL ed il giudice apicale - condividendo il ragionamento svolto dal giudice di merito che aveva dichiarato la nullità della clausola contrattuale dell'art.10 del CCNL Trasporto
Aereo ritenendola in contrasto col principio di matrice euro unitaria - ha affermato però che detto contrasto sussisteva solo con riguardo al periodo di ferie minimo (4 settimane) riconosciuto dalla legge e non poteva invece estendersi anche agli ulteriori giorni di ferie (fino a un massimo di 7) che quella contrattazione collettiva riconosceva al personale di volo: per tali giornate “eccedenti”, che sfuggono alla regolamentazione del diritto dell'Unione sopra citata, v'è quindi spazio per la previsione da parte della contrattazione collettiva di una riduzione della base stipendiale, a condizione che al lavoratore sia comunque garantito un trattamento economico sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Nel caso in esame non si pone affatto la questione di giorni di congedo, previsti dal CCNL, eccedenti il numero minimo previsto dalla legge (quattro settimane), non essendovi, invero, allegazioni delle parti in tal senso sicché deve ritenersi che il CCNL di settore non preveda un numero di giorni di congedo ordinario superiore a quello previsto per legge e che, quindi, il godimento per alcuni anni di un numero di giorni di congedo superiore a 28 si giustifichi quale recupero di ferie maturate in periodi antecedenti all'anno di riferimento e non godute.
Ne consegue che occorre tenere conto dei conteggi depositati dalla parte ricorrente che sono stati formulati in base ai giorni di ferie maturati quali desunti dalle buste paga prodotte (cfr. fasc. ricorrente) ed elaborate dal datore di lavoro.
Alla parte ricorrente spetta dunque la somma chiesta in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo. …”.
Facendo proprie le motivazioni enucleate nella riportata sentenza, ritiene il giudice che, essendo i crediti azionati inerenti al periodo luglio 2007 - giugno 2022, non era maturata la prescrizione al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012 (18.07.2012), sicché per i crediti oggetto di domanda il termine prescrizionale è sospeso fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, come anche si è visto, è inconferente il richiamo operato da parte resistente alla sentenza della
Suprema Corte n. 20216/2022, al fine di sostenere che non possono essere presi in considerazione i giorni di congedo ordinario eccedenti le quattro settimane: ciò perché, nel caso concreto, non si pone affatto la questione di giorni di congedo, previsti dal CCNL, eccedenti il numero minimo previsto dalla legge (quattro settimane), non essendovi allegazioni delle parti in tal senso, per cui deve ritenersi che il CCNL di settore non preveda un numero di giorni di congedo ordinario superiore a quello previsto per legge e che, pertanto, il godimento per alcuni anni di un numero di giorni di congedo superiore a ventotto si giustifichi quale recupero di ferie maturate in periodi antecedenti all'anno di riferimento e non godute.
In conclusione, deve essere riconosciuta al lavoratore, quale differenza stipendiale dovuta dal datore per i giorni di ferie godute, secondo i conteggi che l'attore ha formulati in base ai giorni di ferie maturate, come desunti dalle buste paga allegate ed elaborate dal datore di lavoro, che si reputano correttamente eseguiti, la somma complessiva di euro 10.917,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari attesa la serialità della controversia e considerando la mancanza della fase di istruzione/trattazione, con l'aumento dovuto per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti ed allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1 bis, D.M. 55/2014) e con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare, in favore di Controparte_1 parte ricorrente, per le causali esposte in motivazione, la somma di euro 10.917,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 2.741,70 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 07.11.2025
Il Giudice del Lavoro
SC RA