Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela
Lagani, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 299 del RGAC dell'anno 2020 vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parisi, presso Parte_1 C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla via del Progresso n. 512, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte Attorea
E
, C.F. e C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lucio Canzoniere e Maria Teresa Leopoldo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lucio Canzoniere, in Lamezia Terme, Via dei Mille n°150, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Convenuti
NONCHE'
residente in San Pietro a Maida al viale I Maggio, , residente in San Controparte_3 CP_4
Pietro a Maida alla via G. Levato e , residente in [...]
2
Convenuti Contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , premesso di possedere a far data dal 1990, ininterrottamente, Parte_1 pacificamente, pubblicamente ed in via esclusiva l'appezzamento di terreno sito nel comune di Sa n
Pietro a Maida, censito al catasto al Foglio 12 p.lla 264, intestato a , , CP_6 CP_4
e e premesso di aver provveduto, a fronte dell'inerzia CP_5 CP_2 CP_1 degli intestatari catastali, anche avvalendosi dell'oper a di terzi, alla coltivazione del fondo, sostenendone le spese e facendone propri i frutti, di aver provveduto a realizzare sul terreno a proprie cure e spese recinzioni, cancello, concimazioni, arature, costruzioni in legno per animali, comportandosi nel godimento del cespite come esclusivo proprietario, senza ostacoli e opposizioni
1
2. Si sono costituiti in giudizio i convenuti e CP_1 Controparte_2 contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, i convenuti hanno contestato l'esercizio da parte dell'attore di una signoria di fatto sull'immobile, deducendo di esserne legittimi proprietari e di aver sempre esercitato i loro diritti. Hanno dedotto che sino alla metà del 1990 il fondo era intercluso e privo di possibilità di accesso e che, negli ultimi anni, sarebbe stato curato, per conto di essi convenuti, esclusivamente da soggetti terzi. I convenuti hanno quindi eccepito il difetto, in capo all'attore, di un possesso ad usucapionem del terreno per cui è causa.
3. Dichiarata la contumacia dei convenuti , e e Controparte_3 CP_4 CP_5 concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova testimoniale. All'udienza del 8.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note scritte, tempestivamente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., nella misura ridotta di giorni 20 per il deposito delle comparse co nclusionali e successivi giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Come noto, l'usucapione, regolata dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene. Essa presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, che si ma nifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/06).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'acquisto per usucapione di un bene immobile si verifica ogniqualvolta risulti accertato non solo l'esercizio continuo, pacifico ed ininterrotto, per tutto il tempo necessario ad usucapire, di un potere di fatto sul bene (corpus), ma anche che dal comportamento del soggetto, emerga inequivocabilmente l'intenzione di servirsi del bene come proprietario (animus possidendi uti dominus) (cfr., ad esempio, Cass. civ. 7 novembre 1997 n.
10997).
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dunque dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva ( Cass. 28 gennaio 2000 n. 975, Cass. civ., Sez. II, 29 luglio 2013, n. 18215).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, più precisamente, la parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione de l
“come” e del “quando” ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cass. 21837/18).
2 Sempre in materia di prova, si è sostenuto che la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem (cfr. Tribunale Lucca Sez. I, 13.05.2016; Tribunale Benevento, 9.01.2019 n. 20; cfr. anche Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593, secondo cui "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione").
Infine, e per quel che rileva in relazione al caso di specie, in materia di onere della prova dell'usucapione, la Suprema Corte ha precisato che è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla 'res' da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo suff icienti atti soltanto di gestione, consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (Cass. 11.8.2005 n. 16841; nello stesso senso Cass. 18.2.1999 n.
1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863 Cass. 9325/2011).
Nella fattispecie in esame, la prova del possesso utile ai fini dell'usucapione non può ritenersi raggiuta, a fronte delle contestazioni di parte convenuta e delle risultanze dell'espletata istruttoria orale.
Infatti, l'attore ha dedotto di possedere e di aver posseduto il terreno per cui è causa da più di venti anni e precisamente dall'anno 1990 e, in punto di concreta modalità di esercizio del possesso, ha dedotto di occuparsi della coltivazione del terreno a proprie spese e facend one propri i frutti, senza tuttavia alcuna specificazione della tipologia di colture. Ha dedotto di aver realizzato a proprie cure e spese la recinzione del terreno, di aver apposto un cancello, di aver realizzato costruzioni in legno per animali, senza specificazione della tipologia di costruzioni e di animali. Ha dedotto di occuparsi della concimazione e aratura del terreno e di aver eseguito, nell'anno 1990 uno sbancamento del terreno per livellarlo in quanto scosceso.
Dunque, le deduzioni di parte attor ea già sul piano dell'allegazione risultano generiche e inidonee ai fini dell'estrinsecazione di attività integranti un possesso utile ai fini dell'usucapione. Infatti, come sopra precisato, il semplice svolgimento di attività di gestione e manutenzione or dinaria, quali la coltivazione, l'aratura, la concimazione del terreno, costituiscono attività compatibili anche con un mera detenzione del terreno, fondata su un titolo diverso da quello proprietario. Si tratta dunque di attività non incompatibili con un possesso altrui.
Il possesso del terreno per cui è causa da parte dell'attore, con i requisiti utili ai fini dell'usucapione, non può ritenersi provato neppure all'esito dell'istruttoria espletata.
In particolare, la testimone si è limitata g enericamente a confermare che il terreno Tes_1 era coltivato e mantenuto dall'attore o dai suoi delegati. Ha poi però dichiarato di non sapere se ci siano state contestazioni sull'utilizzo del terreno e per conto di chi fossero stati eseguiti i lavori di sbancamento realizzati nell'anno 1990. Anche il testimone si è limitato Testimone_2 genericamente a confermare che l'attore utilizza il terreno come deposito di attrezzature agricole,
3 attività questa non incompatibile con un'eventuale mera detenzione del t erreno ad altro titolo.
Infine, il testimone ha confermato lo svolgimento da parte dell'attore di Testimone_3 una generica attività manutentiva del terreno.
Le generiche dichiarazioni dei testimoni escussi nell'interesse di parte attorea, risultan o inoltre non conformi alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nell'interesse dei convenuti. Infatti, il testimone ha dichiarato di non aver mai visto nessuno coltivare il terreno per cui è Testimone_4 causa, di non aver mai fatto caso a chi abbia posseduto il terreno e di vedere l'attore 4 -5 volte l'anno sul terreno dove tiene attrezzi agricoli. Il testimone ha dichiarato di aver Testimone_5 lavorato in un terreno limitrofo a quello per cui è causa e di non aver mai visto alcun orto. Infine, il testimone ha dichiarato di aver eseguito uno sbancamento del terreno, ma per Testimone_6 conto della convenuta CP_2
Dunque, tenuto conto della genericità e discordanza delle dichiarazioni dei testimoni, non può ritenersi provato lo svolgimento da parte dell'attore, sul terreno per cui è causa, per tutto il tempo necessario ai fini dell'usucapione, di un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, con animus possidendi uti dominus. Non può infatti ritenersi a tal fine sufficiente, come sopra già evidenziato, la mera disponibilità del terreno come deposito di attrezzi agricoli, né lo svolgimento di un'attività di mera manutenzione ordinaria del terreno stesso, trattandosi di attività non incompatibile con un eventuale posses so altrui.
Infine, per quanto riguarda le ulteriori attività indicate dall'attore, quali la recinzione, la realizzazione di un cancello e di costruzioni in legno per il ricovero di animali, alcuna prova è stata fornita dall'attore, non potendosi ritenere sufficienti le mere rappresentazioni fotografiche dai quali nulla emerge in ordine ai tempi di realizzazione, né alla riferibilità all'attore di quanto rappresentato. Infine, quanto ai lavori di sbancamento del terreno, la dichiarazione dei testi escussi non consente di ritenere provato che tali lavori siano stati realizzati dall'attore a proprie spese e per proprio conto.
E' opportuno, infine, precisare che alcun rilievo può essere attribuito, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, alla contumacia degli altri convenuti, posto che, come noto, la contumacia integra un comportamento processuale "neutro" cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova
(a titolo esemplificativo, da ultimo, Cass. n. 14732/2023)
Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere rigettata.
5. quanto alle spese di lite, seguono la soc combenza e sono liquidate sulla base del DM 147/2022, con applicazioni dei parametri ridotti alla metà tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e della concreta limitata attività difensiva espletata ne lle diverse fasi di giudizio.
Nulla invece sulle spese di lite per i convenuti rimasti contumaci.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
4 1) rigetta la domanda proposta;
2) condanna al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1 CP_1
e Nella Angela Natalina, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.809,00, CP_1 oltre accessori come per legge.
3) nulla sulle spese di lite nei confronti degli altri convenuti, contumaci.
Così deciso in Lamezia Terme, 2 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
5