Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/05/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 463/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 06/05/25, vertente TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. RUSSO ANTONIETTA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. VETERE FRANCESCO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 06/05/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 14/07/2002 in Riardo (CE) – dal quale è nata una figlia ( nata il [...]) – e altri Per_1 provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti
Infine, all'udienza del 06/05/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Riardo (CE) in data 14/07/2002, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Riardo (CE) Numero 4 Parte 2 – S. A anno 2002, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIARDO ogni adempimento conseguenziale;
2. Nessuna statuizione va assunta nei confronti della minore , che in virtù dalla Per_1
Sentenza n. 251/2012 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non è figlia del Sig. sicché nessun obbligo sussiste a suo carico;
Pt_1
3. Nessun assegno di mantenimento va previsto non sussistendo i presupposti previsti dalla normativa vigente - per cui nessun obbligo sussiste stante la breve durata della vita matrimoniale (appena 20 mesi, dal 14 luglio 2002 al mese di marzo 2004); nessun obbligo sussiste stante il consolidamento, da parte di entrambi, delle rispettive
4. Le parti reciprocamente danno atto di aver regolato ogni questione patrimoniale ed economica e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione o causale.
I difensori hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizione accessorie, di quanto concordato.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale omologata dal Tribunale di S. Maria C.V. con decreto del 30.12.2020.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione.
Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 463/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Riardo (CE) il 14/07/2002 da , nato in [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato in [...] il [...];
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIARDO secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) ( atto n. 4, parte II, serie A, anno 2002);
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 06/05/25 La Presidente Dott.ssa Giovanna Caso