CA
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 709/2024RG
La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 709 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco di Natale
Appellante
E in persona Controparte_1
del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti del
23.01.2023, Rep. n. 37590, a rogito del Notaio dall'avv. Chiara Persona_1
Contursi
Appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 08.11.2022 dinnanzi al Tribunale del lavoro di Foggia, conveniva in giudizio l' al fine di sentire: 1) accertare e Parte_1 CP_1 dichiarare il diritto del sig. all'inquadramento nella gestione Parte_1
assicurativa “gente di mare” ed il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal 01.03.2022 ex legge 413/1984. 2) Condannare, conseguentemente,
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei CP_1
mensili a far data dal 01.03.2022, ovvero dalla decorrenza che risulterà dalla effettuanda istruttoria, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione dei singoli ratei mensili sino all'effettivo soddisfo. 3) In via gradata accertare il diritto al risarcimento del danno causato dal mancato conseguimento del trattamento pensionistico maturato sin dal 01.03.2022 equivalente ai ratei di pensione quantificabili
a far data dalla decorrenza, il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda esponeva:
-di aver maturato tutti i requisiti previsti dall'art. 31 della Legge 413/84, in data
23.02.2022; -di aver presentato domanda di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata cat. che era stata rigettata dall' con missiva del 13.06.2022, con il Per_2 CP_1 seguente motivo: “tutta la contribuzione è versata presso cooperativa piccola pesca il cui codice C.S.C. esclude la previdenza marinara”;
-di aver proposto a seguito del rigetto della domanda di pensione anticipata di vecchiaia ricorso amministrativo in data 30.06.2022, senza ricevere alcun riscontro.
Il lavoratore proponeva, pertanto, ricorso rilevando l'operatività della assicurazione marittima ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) e b) della legge 26 luglio 1984 n. 413 e dell'art. 5 della medesima legge “avendo il ricorrente navigato su navi di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 cavalli vapore” e la sussistenza dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato di vecchiaia ai sensi dell'art. 31 L. 413/84 come documentato nel libretto di navigazione allegato (o foglio di ricognizione).
Con memoria del 27.01.2024, si costituiva l' , sostenendo l'infondatezza della CP_1
domanda ed insistendo per il rigetto della stessa.
L'Istituto evidenziava che tutta la contribuzione del risultava versata da Pt_1
cooperative: Coop. Fra Artigiani Capibarca;
Soc. coop. L'Aurora; Soc. Coop. Pescatori
San Pio (v. Estratto unex) e che per espressa previsione normativa, i marittimi associati in cooperative di piccola pesca (con codice C.S.C.
1.19.01 in Hydra e codice PEAS in estratto Gente di Mare) non potevano essere iscritti alla Gestione marittima, erano considerati come lavoratori dipendenti e non potevano usufruire delle prestazioni specifiche marittime.
2. Il Tribunale del lavoro di Foggia con sentenza n. 393/2024 del 06.02.2024, rigettava la domanda e dichiarava irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
Il Giudice di prime cure dopo aver richiamato l'art. 4 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
pag. 2/7 rubricato “riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi” ed elencato ai sensi dell'art. 5 i criteri indispensabili per l'individuazione della nave sulla quale l'assicurato
è imbarcato al fine di applicare il regime previdenziale dei marittimi, rilevava che il ricorrente aveva posto a fondamento della propria domanda il foglio di ricognizione
(libretto di navigazione, all.6) dal quale si evinceva che il sig. aveva navigato su Pt_1
navi aventi TSL (tonnellate stazza lorda) superiore alle 10 tonnellate ovvero CV o HP
(cavalli vapore e HP sono equivalenti) superiori a 35 cavalli vapore ma che tale elemento asserito come qualificante invece non comportava il riconoscimento del diritto essendo chiaro che “le imbarcazioni da diporto non sono quelle utilizzate per la piccola pesca che il ricorrente afferma di avere svolto per anni”.
Precisava che la navigazione da diporto era quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro. Per quanto riguardava i mezzi per la navigazione da diporto occorreva distinguere tra quelli che venivano utilizzati per uso privato e quelli che venivano utilizzati per uso commerciale.
L'uso privato dei mezzi per la navigazione da diporto si determinava quando un'unità da diporto era utilizzata da persone fisiche per una navigazione in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
L'uso commerciale dei mezzi per la navigazione da diporto si determinava quando un'unità da diporto era impiegata per fini di lucro da parte di persone fisiche o giuridiche che ne avevano la proprietà, ma veniva pur sempre utilizzata da persone fisiche che ne avevano il possesso o la detenzione per una navigazione in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
Nel caso in esame il tribunale rilevava che il ricorrente non aveva certamente usato imbarcazioni per la navigazione da diporto avendo esercitato l'attività della “piccola pesca” sicché difettano i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto.
Rigettava, pertanto, la domanda dichiarando irripetibili le spese di lite.
3. Con ricorso in data 2 agosto 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta decisione sulla scorta dei motivi di seguito esposti e valutati.
L' si è costituito resistendo al gravame. CP_1
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e richiesti dalla Corte, nonchè il fascicolo relativo al primo grado del giudizio, all'udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata pag. 3/7 discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
**************************
5. Con un unico articolato motivo l'appellante censura la ratio decidendi della gravata sentenza in relazione al mancato riconoscimento del diritto del ZA ad essere inquadrato nei lavoratori da iscrivere all'assicurazione marittima ai sensi dell'art. 4 legge 26 luglio 1984 n. 413 .
Sostiene che il tipo di imbarcazioni utilizzate dal ricorrente non sono equiparabili ad imbarcazioni da diporto, né era stato dichiarato all'interno del ricorso introduttivo che il le avesse utilizzate per lo svolgimento della propria attività come erroneamente Pt_1
asserito dal giudice di prime cure in sentenza nella parte in cui aveva affermato che <<
…Tale elemento asserito come qualificante invece non comporta il riconoscimento del diritto poiché è chiaro che le imbarcazioni da diporto non sono quelle utilizzate per la piccola pesca che il ricorrente afferma di avere svolto per anni…>>.
Rileva che nel richiamo all'art. 5 della normativa di riferimento il giudice di prime cure si era soffermato esclusivamente sulla specificità delle imbarcazioni da diporto esplicate alla lettera d) del citato articolo, escludendo a priori le caratteristiche riportate anche all'interno della lettera b) dell'art. 5 della legge 413/84 (alla quale piuttosto era ascrivibile la posizione del ricorrente), ove sono classificate come navi anche <quelle iscritte nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti”, aventi le caratteristiche di cui all'art. 1287 del codice della navigazione>> il quale sancisce che << La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell'articolo 153, è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario>>.
A dire dell'appellante in base al combinato disposto dell'art. 5 lett. b) della legge
413/84 con l'art. 1287 del codice della navigazione, sussisterebbe il diritto di ottenere l'inquadramento assicurativo in gente di mare anche nell'ipotesi in cui si navighi su navi dedite alla piccola pesca che tuttavia sono qualificate come “navi minori” qualora abbiano potenza motore superiore ai 30 cavalli vapore, come nel caso in oggetto e come evincibile dal libretto di navigazione del ZA (all.6 del ricorso introduttivo).
pag. 4/7 6. L'appello è infondato e va disatteso dovendosi confermare la impugnata sentenza sia pure in base ad una differente motivazione.
Dall'estratto di matricola mercantile, rilasciato dal Compartimento Marittimo di
Manfredonia ed acquisito in atti si evince che il è stato imbarcato su navi adibite Pt_1
al servizio di pesca (P) aventi una potenza dell'apparato motore rispettivamente, tra gli
80 ed i 150 HP ed una stazza lorda sempre inferiore alle 10 tonnellate.
Risulta inoltre documentato dall'estratto contributivo pure prodotto in atti che la contribuzione del è stata sempre versata da cooperative artigiane pescatori: Coop. Pt_1
Fra Artigiani Capibarca;
Soc. Coop. L'Aurora; Soc. Coop. Pescatori San Pio.
Non risultano, dunque, integrati i presupposti di applicabilità della L. n. 413/1984. dovendosi al riguardo fare applicazione della deroga di cui all'art. 6, lett. d), L. n. 413 cit., secondo cui “la presente legge non si applica ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Gli approdi della giurisprudenza di legittimità sono consolidati nell'escludere la fondatezza della tesi formulata dal ricorrente.
La Suprema Corte (Cass. n.7682/2016) ha infatti avuto modi di chiarire che: “L'art.6 è infatti disposizione che introduce una eccezione rispetto alle prescrizioni di carattere generale recate dall'art.31legge 413/1984 - secondo cui "I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia al compimento del cinquantacinquesimo anno di età purché facciano valere mille quaranta settimane di contribuzioni - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditate ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo".
Per espressa disposizione normativa, dunque, i marittimi addetti alla piccola pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate lorde qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, quali quelli sui quali risulta essere sempre stato imbarcato il ricorrente,
pag. 5/7 non possono essere iscritti alla Gestione marittima di cui alla legge n. 413 del 1984 ma rientrano nell'ambito applicativo della legge n.250/1958.
Peraltro, sul suddetto regime previdenziale il legislatore è poi ulteriormente intervenuto con l'articolo 10- bis del decreto legge 14 agosto 2020 n.104 rubricato “Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi”, introdotto in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. che dispone: “
1. La disciplina dettata dall'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo
1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo
115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché
l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma 1”.
Va poi adeguatamente rimarcato, a riprova della sottoposizione del ricorrente al regime della legge n.250/1958, che, come evidenziato dall'Istituto fin dal primo grado del giudizio, il ZA risulta (cfr. estratto contributivo versato in atti) già titolare di pensione cat. IO (invalidità pescatori autonomi) liquidata a carico del Fondo Lavoratori
Dipendenti Piccola Pesca, e ciò conferma ulteriormente la sua iscrizione nella AGO.
In definitiva, alla luce delle esposte argomentazioni, l'appello va rigettato.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il regime della esenzione stabilito dall'rt.152 disp. att. c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 2 agosto 2024 nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, sezione lavoro, n. CP_1
393/2024 in data 06.02.2024, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la impugnata sentenza;
dichiara l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
pag. 7/7
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 709/2024RG
La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 709 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco di Natale
Appellante
E in persona Controparte_1
del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti del
23.01.2023, Rep. n. 37590, a rogito del Notaio dall'avv. Chiara Persona_1
Contursi
Appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 08.11.2022 dinnanzi al Tribunale del lavoro di Foggia, conveniva in giudizio l' al fine di sentire: 1) accertare e Parte_1 CP_1 dichiarare il diritto del sig. all'inquadramento nella gestione Parte_1
assicurativa “gente di mare” ed il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal 01.03.2022 ex legge 413/1984. 2) Condannare, conseguentemente,
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei CP_1
mensili a far data dal 01.03.2022, ovvero dalla decorrenza che risulterà dalla effettuanda istruttoria, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione dei singoli ratei mensili sino all'effettivo soddisfo. 3) In via gradata accertare il diritto al risarcimento del danno causato dal mancato conseguimento del trattamento pensionistico maturato sin dal 01.03.2022 equivalente ai ratei di pensione quantificabili
a far data dalla decorrenza, il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda esponeva:
-di aver maturato tutti i requisiti previsti dall'art. 31 della Legge 413/84, in data
23.02.2022; -di aver presentato domanda di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata cat. che era stata rigettata dall' con missiva del 13.06.2022, con il Per_2 CP_1 seguente motivo: “tutta la contribuzione è versata presso cooperativa piccola pesca il cui codice C.S.C. esclude la previdenza marinara”;
-di aver proposto a seguito del rigetto della domanda di pensione anticipata di vecchiaia ricorso amministrativo in data 30.06.2022, senza ricevere alcun riscontro.
Il lavoratore proponeva, pertanto, ricorso rilevando l'operatività della assicurazione marittima ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) e b) della legge 26 luglio 1984 n. 413 e dell'art. 5 della medesima legge “avendo il ricorrente navigato su navi di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 cavalli vapore” e la sussistenza dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato di vecchiaia ai sensi dell'art. 31 L. 413/84 come documentato nel libretto di navigazione allegato (o foglio di ricognizione).
Con memoria del 27.01.2024, si costituiva l' , sostenendo l'infondatezza della CP_1
domanda ed insistendo per il rigetto della stessa.
L'Istituto evidenziava che tutta la contribuzione del risultava versata da Pt_1
cooperative: Coop. Fra Artigiani Capibarca;
Soc. coop. L'Aurora; Soc. Coop. Pescatori
San Pio (v. Estratto unex) e che per espressa previsione normativa, i marittimi associati in cooperative di piccola pesca (con codice C.S.C.
1.19.01 in Hydra e codice PEAS in estratto Gente di Mare) non potevano essere iscritti alla Gestione marittima, erano considerati come lavoratori dipendenti e non potevano usufruire delle prestazioni specifiche marittime.
2. Il Tribunale del lavoro di Foggia con sentenza n. 393/2024 del 06.02.2024, rigettava la domanda e dichiarava irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
Il Giudice di prime cure dopo aver richiamato l'art. 4 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
pag. 2/7 rubricato “riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi” ed elencato ai sensi dell'art. 5 i criteri indispensabili per l'individuazione della nave sulla quale l'assicurato
è imbarcato al fine di applicare il regime previdenziale dei marittimi, rilevava che il ricorrente aveva posto a fondamento della propria domanda il foglio di ricognizione
(libretto di navigazione, all.6) dal quale si evinceva che il sig. aveva navigato su Pt_1
navi aventi TSL (tonnellate stazza lorda) superiore alle 10 tonnellate ovvero CV o HP
(cavalli vapore e HP sono equivalenti) superiori a 35 cavalli vapore ma che tale elemento asserito come qualificante invece non comportava il riconoscimento del diritto essendo chiaro che “le imbarcazioni da diporto non sono quelle utilizzate per la piccola pesca che il ricorrente afferma di avere svolto per anni”.
Precisava che la navigazione da diporto era quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro. Per quanto riguardava i mezzi per la navigazione da diporto occorreva distinguere tra quelli che venivano utilizzati per uso privato e quelli che venivano utilizzati per uso commerciale.
L'uso privato dei mezzi per la navigazione da diporto si determinava quando un'unità da diporto era utilizzata da persone fisiche per una navigazione in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
L'uso commerciale dei mezzi per la navigazione da diporto si determinava quando un'unità da diporto era impiegata per fini di lucro da parte di persone fisiche o giuridiche che ne avevano la proprietà, ma veniva pur sempre utilizzata da persone fisiche che ne avevano il possesso o la detenzione per una navigazione in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
Nel caso in esame il tribunale rilevava che il ricorrente non aveva certamente usato imbarcazioni per la navigazione da diporto avendo esercitato l'attività della “piccola pesca” sicché difettano i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto.
Rigettava, pertanto, la domanda dichiarando irripetibili le spese di lite.
3. Con ricorso in data 2 agosto 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta decisione sulla scorta dei motivi di seguito esposti e valutati.
L' si è costituito resistendo al gravame. CP_1
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e richiesti dalla Corte, nonchè il fascicolo relativo al primo grado del giudizio, all'udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata pag. 3/7 discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
**************************
5. Con un unico articolato motivo l'appellante censura la ratio decidendi della gravata sentenza in relazione al mancato riconoscimento del diritto del ZA ad essere inquadrato nei lavoratori da iscrivere all'assicurazione marittima ai sensi dell'art. 4 legge 26 luglio 1984 n. 413 .
Sostiene che il tipo di imbarcazioni utilizzate dal ricorrente non sono equiparabili ad imbarcazioni da diporto, né era stato dichiarato all'interno del ricorso introduttivo che il le avesse utilizzate per lo svolgimento della propria attività come erroneamente Pt_1
asserito dal giudice di prime cure in sentenza nella parte in cui aveva affermato che <<
…Tale elemento asserito come qualificante invece non comporta il riconoscimento del diritto poiché è chiaro che le imbarcazioni da diporto non sono quelle utilizzate per la piccola pesca che il ricorrente afferma di avere svolto per anni…>>.
Rileva che nel richiamo all'art. 5 della normativa di riferimento il giudice di prime cure si era soffermato esclusivamente sulla specificità delle imbarcazioni da diporto esplicate alla lettera d) del citato articolo, escludendo a priori le caratteristiche riportate anche all'interno della lettera b) dell'art. 5 della legge 413/84 (alla quale piuttosto era ascrivibile la posizione del ricorrente), ove sono classificate come navi anche <quelle iscritte nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti”, aventi le caratteristiche di cui all'art. 1287 del codice della navigazione>> il quale sancisce che << La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell'articolo 153, è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario>>.
A dire dell'appellante in base al combinato disposto dell'art. 5 lett. b) della legge
413/84 con l'art. 1287 del codice della navigazione, sussisterebbe il diritto di ottenere l'inquadramento assicurativo in gente di mare anche nell'ipotesi in cui si navighi su navi dedite alla piccola pesca che tuttavia sono qualificate come “navi minori” qualora abbiano potenza motore superiore ai 30 cavalli vapore, come nel caso in oggetto e come evincibile dal libretto di navigazione del ZA (all.6 del ricorso introduttivo).
pag. 4/7 6. L'appello è infondato e va disatteso dovendosi confermare la impugnata sentenza sia pure in base ad una differente motivazione.
Dall'estratto di matricola mercantile, rilasciato dal Compartimento Marittimo di
Manfredonia ed acquisito in atti si evince che il è stato imbarcato su navi adibite Pt_1
al servizio di pesca (P) aventi una potenza dell'apparato motore rispettivamente, tra gli
80 ed i 150 HP ed una stazza lorda sempre inferiore alle 10 tonnellate.
Risulta inoltre documentato dall'estratto contributivo pure prodotto in atti che la contribuzione del è stata sempre versata da cooperative artigiane pescatori: Coop. Pt_1
Fra Artigiani Capibarca;
Soc. Coop. L'Aurora; Soc. Coop. Pescatori San Pio.
Non risultano, dunque, integrati i presupposti di applicabilità della L. n. 413/1984. dovendosi al riguardo fare applicazione della deroga di cui all'art. 6, lett. d), L. n. 413 cit., secondo cui “la presente legge non si applica ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Gli approdi della giurisprudenza di legittimità sono consolidati nell'escludere la fondatezza della tesi formulata dal ricorrente.
La Suprema Corte (Cass. n.7682/2016) ha infatti avuto modi di chiarire che: “L'art.6 è infatti disposizione che introduce una eccezione rispetto alle prescrizioni di carattere generale recate dall'art.31legge 413/1984 - secondo cui "I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia al compimento del cinquantacinquesimo anno di età purché facciano valere mille quaranta settimane di contribuzioni - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditate ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo".
Per espressa disposizione normativa, dunque, i marittimi addetti alla piccola pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate lorde qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, quali quelli sui quali risulta essere sempre stato imbarcato il ricorrente,
pag. 5/7 non possono essere iscritti alla Gestione marittima di cui alla legge n. 413 del 1984 ma rientrano nell'ambito applicativo della legge n.250/1958.
Peraltro, sul suddetto regime previdenziale il legislatore è poi ulteriormente intervenuto con l'articolo 10- bis del decreto legge 14 agosto 2020 n.104 rubricato “Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi”, introdotto in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. che dispone: “
1. La disciplina dettata dall'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo
1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo
115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché
l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma 1”.
Va poi adeguatamente rimarcato, a riprova della sottoposizione del ricorrente al regime della legge n.250/1958, che, come evidenziato dall'Istituto fin dal primo grado del giudizio, il ZA risulta (cfr. estratto contributivo versato in atti) già titolare di pensione cat. IO (invalidità pescatori autonomi) liquidata a carico del Fondo Lavoratori
Dipendenti Piccola Pesca, e ciò conferma ulteriormente la sua iscrizione nella AGO.
In definitiva, alla luce delle esposte argomentazioni, l'appello va rigettato.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il regime della esenzione stabilito dall'rt.152 disp. att. c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 2 agosto 2024 nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, sezione lavoro, n. CP_1
393/2024 in data 06.02.2024, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la impugnata sentenza;
dichiara l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
pag. 7/7