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Articolo 22 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741
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Legge 10 dicembre 1981, n. 741
Articolo 22 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741
Versione
17 dicembre 1981
Art. 22. Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1981
Vedi fonte istituzionale
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