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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/09/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 2015/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 2015/2022, avente ad oggetto: “ALTRE IPOTESI DI RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE NON RICOMPRESE NELLE ALTRE MATERIE”
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Paratico (BS), in via Don Giuseppe Malighetti n. 23, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Carlo De Filippo (C.F.
) del Foro di Brescia e dall'Avv. Fabio Giorgio (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in C.F._3
IS, in viale Sicilia n. 62;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. (C.F.
[...]
P. IVA , con sede legale in San Cataldo (CL), in corso Vittorio Emanuele P.IVA_1 P.IVA_2 n. 171, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Antonello Grassadonio (C.F. ) del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 il suo studio, sito in Palermo, in via Nicolò Turrisi n. 59;
PARTE CONVENUTA
*** 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, e depositato in data 01.12.2022, previo infruttuoso esperimento della mediazione, agiva in giudizio nei confronti Parte_1 della Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., premettendo
[...] in fatto (come da PEC rivolta alla controparte in data 19.11.2020) che:
a) a seguito della morte, in data 21.01.1993, del proprio padre , parte attrice ed Persona_1 i fratelli di questa, all'epoca tutti minorenni, avevano rinunciato all'eredità del suddetto, a mezzo di
1 dichiarazione in loro nome resa il 14.06.1993 alla Pretura di IS (a seguito di istanza al Giudice Tutelare del 27.05.1993) dalla loro madre Parte_2
b) nell'anno 2020 l'attore veniva fortuitamente a conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo n. 239 del 30.03.1993, emesso dal Tribunale di IS (R.G.C.C. n. 499/1993) verso di lui, nonché della madre e dei fratelli, quali eredi di , su richiesta della banca convenuta;
Persona_1 nonché dell'esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, in loro nome, sui beni intestati al padre, peraltro oggetto di procedure concorsuali a cui essi erano rimasti estranei;
1.2. Pertanto, con la suddetta PEC, parte attrice, unitamente ai propri fratelli, chiedeva alla convenuta di privare di ogni effetto il predetto decreto ingiuntivo, di cancellare ogni iscrizione e trascrizione pregiudizievole e di notificare al circuito delle banche dati che gli stessi non risultavano essere debitori verso l'istituto di credito, avendo rinunciato all'eredità. Dopo una prima negazione di responsabilità da parte della banca, la stessa comunicava di avere prestato l'assenso alla cancellazione di ogni trascrizione pregiudizievole in data 08.02.2021. Ma parte attrice rilevava anche dopo tale assenso la presenza di tracce dei c.d. pregiudizievoli precedentemente iscritti. Deducendo che già in passato e da molto tempo nessun istituto di credito era stato disposto a concedere una qualsiasi forma di finanziamento, né personalmente né alle due società (Callaghan s.r.l.s. e Iron Temple s.r.l.) CP_1 cui l'attore partecipava. Con l'ulteriore conseguenza dannosa di avere perso alcune opportunità di guadagno nello svolgimento delle proprie attività e di avere dovuto cedere le quote delle predette società, in modo da consentire l'erogazione di finanziamenti in favore delle stesse società.
1.3. In diritto, allora, parte attrice deduceva:
a) l'illegittimità delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, dipendenti da un decreto ingiuntivo non definitivamente esecutivo;
b) l'inefficacia del decreto ingiuntivo sopra menzionato, non essendo mai stato notificato agli ingiunti;
1.4. Pertanto, domandava che, previo accertamento e dichiarazione di quanto sopra, la parte convenuta fosse condannata al pagamento della somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, quale danno emergente e lucro cessante, causato dalla sua condotta illegittima. Con vittoria di spese e compensi di lite, di cui in sede di precisazione delle conclusioni avrebbe chiesto la distrazione in favore del difensore antistatario.
2. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte convenuta contestava la ricostruzione della controparte.
2.1. Evidenziava anzitutto la piena legittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata (dall'allora
[...]
) presso la Conservatoria dei RR.II. di IS il 31.03.1993 ai nn. Controparte_3
213/3184 sulla base del predetto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, di cui, ai fini dell'iscrizione, non sarebbe stata necessaria la notifica. Rilevava, inoltre, l'inefficacia della rinuncia all'eredità, in quanto in data anteriore (verbale del 28.01.1993, trascritto il 08.04.1993 ai nn. 2924/3514) l'eredità sarebbe stata già accettata con beneficio di inventario dalla madre dell'odierna parte attrice, in proprio e nell'interesse dei propri figli, all'epoca minorenni. Inoltre, rilevava che la rinuncia in questione (peraltro operata dopo l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale) non risultava essere nemmeno trascritta nei pubblici registri.
2.2. Con riferimento alla chiesta declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, ne eccepiva la carenza dell'interesse ad agire, rilevata l'avvenuta cancellazione dell'ipoteca oggetto di causa.
2 2.3.1. Negava inoltre l'esistenza di un danno causalmente riconducibile all'iscrizione ipotecaria in questione, ritenendo altresì inverosimile che solamente nel 2020 la controparte si potesse essere resa conto dei pregiudizievoli su di lei gravanti, in quanto sarebbe risultato che la medesima avrebbe ottenuto un mutuo fondiario già nel 2003.
2.3.2. In subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale del relativo diritto al risarcimento.
2.4. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disposto l'ordine di esibizione documentale al fine di acquisire l'originale del decreto ingiuntivo completo della relata di notifica, e rigettate le istanze di prova orale di parte attrice, alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 07.05.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e, con ordinanza dell'08.05.2025, questo Giudice poneva la causa in decisione assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 28.07.2025.
§§§
1. Primo punto da analizzare è la posizione di parte attrice rispetto all'eredità lasciata dal padre, stante la presenza di atti tra loro contrapposti.
1.1. Invero, da una parte risulta che la madre dell'attore, in nome dei figli minori, aveva rinunciato all'eredità, con verbale di pretura invero del 12.06.1993, poi registrato il 14.06.1993 (all. 2 alla citazione), e previa istanza di autorizzazione del Giudice Tutelare del 27.05.1993 (all. 1 alla citazione). Ma dall'altra parte, invece, nonostante non risulti prodotto l'atto di accettazione dell'eredità, parte convenuta ha prodotto (all. 6 alla comparsa di risposta) la richiesta del 15.02.1993 di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di impresa, formulata dalla madre di parte attrice, nella quale la stessa dichiarava di avere “accettato, previa autorizzazione del Giudice Tutelare (All. II) l'eredità nell'interesse dei minori con il beneficio di inventario;
” (pag. 2, righe 4-5-6). Ora, rilevato che l'atto in questione è datato 15.02.1993, e che a quella data era già stata autorizzata ed effettuata, per stessa ammissione della scrivente, la menzionata accettazione con beneficio di inventario, la rinuncia operata in data 14.06.1993, è stata dunque ben successiva.
1.2.1. Ciò premesso, a livello normativo l'art. 471 c.c. dispone che “Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 .”. Quindi, in caso di eredità devoluta al minore, l'alternativa sta tra la rinuncia e l'accettazione con beneficio di inventario, e sempre previa autorizzazione del Giudice Tutelare. L'art. 484 c.c., al comma 1, prevede che “L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.”, mentre il successivo comma 3 stabilisce che “La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.”. I successivi artt. 485 e 487 c.c. disciplinano l'obbligo di redigere l'inventario a seconda che il chiamato sia o meno nel possesso dei beni, disponendo che, se l'inventario non è compiuto nel termine di tre mesi, decorrente dal giorno dell'apertura della successione nel primo caso e dalla dichiarazione di accettazione beneficiata nel secondo, “il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”. Infine, l'art. 489 c.c. dispone che “I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.”.
3 1.2.2. Alla luce della superiore ricostruzione normativa, quindi, il legale rappresentante del minore chiamato all'eredità può scegliere se rinunciare o accettare l'eredità con beneficio d'inventario. Nel caso in cui decida accettare, dovrà avere cura di redigere l'inventario, che può essere redatto anche dall'erede divenuto maggiorenne, al massimo entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, in mancanza dovendo essere considerato erede puro e semplice.
1.3.1. Tornando al caso di specie, si è già sopra specificato al par.
1.1. che si ha prova sufficiente che in data certamente anteriore al 15.02.1993 era intervenuta dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, previa autorizzazione del GT. Pertanto, la successiva rinuncia operata in data 14.06.1993, quindi diversi mesi dopo l'accettazione, risulta inefficace. Essendo stata accettata l'eredità, infatti, seppure con beneficio di inventario, non è più possibile operare una rinuncia. Sul punto la Cassazione, come ad esempio si può riscontrare in Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020 (Rv. 658738 - 01), pacificamente afferma che (grassetti aggiunti) “L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità.”. (così riprendendo le precedenti e risalenti Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 801 del 17/03/1972 (Rv. 356969 - 01) e Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4373 del 09/07/1980 (Rv. 408245 - 01); cfr. come, comunque, il principio sia ulteriormente consolidato dalle più recenti Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 1735 del 16/01/2024 (Rv. 669824 - 01) e Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15301 del 09/06/2025 (Rv. 674850 - 01)).
1.3.2. Avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario, gli eredi, lungi dal potere operare una rinuncia in quanto avevano ormai acquisito tale qualità, avrebbero piuttosto dovuto procedere alla redazione dell'inventario. L'avere omesso di redigere l'inventario, eventualmente anche da parte degli eredi stessi entro l'anno dal conseguimento della maggiore età, ha fatto sì che l'accettazione inizialmente operata con beneficio di inventario è diventata un'accettazione pura e semplice. Sul punto infatti, ad ulteriore riscontro, e risolvendo un contrasto giurisprudenziale, recentemente la Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza n. 31310 del 06/12/2024 (Rv. 673165 - 01) ha ritenuto che (grassetto aggiunto) “In tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall'inventario, comporta per il minore l'acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la rinuncia all'eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne.”.
1.3.3. Pertanto, ritenuta inefficace la rinuncia intervenuta mesi dopo l'accettazione dell'eredità ed in assenza del relativo inventario, parte attrice deve ritenersi erede puro e semplice del padre.
2. Conseguenza diretta dei passaggi precedenti è dunque la legittimità del decreto ingiuntivo n. 239 del 30.03.1993, emesso dal Tribunale di IS (R.G.C.C. n. 499/1993). Esso era infatti stato richiesto e successivamente emesso nei confronti, tra gli altri, dell'odierna parte attrice in quanto erede del debitore originario (cfr. in primis all. 3 alla citazione). Persona_1
3. Quanto all'iscrizione di ipoteca giudiziale in base al decreto ingiuntivo in questione, si osserva quanto segue.
3.1. Anzitutto, l'art. 655 c.p.c., dando attuazione all'art. 2818 c.c., in base al cui comma 2 sono titolo per iscrivere ipoteca giudiziale “gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto” (ossia, per rinvio implicito al comma 1, l'effetto di “condanna al pagamento di una somma
o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi
4 successivamente”), individua quali decreti ingiuntivi possono essere considerati tali, ossia: quelli provvisoriamente esecutivi al momento della loro emissione (642 c.p.c.), quelli che diventano provvisoriamente esecutivi in caso di mancata opposizione o di mancata costituzione dell'opponente (647 c.p.c.), quelli che sono dichiarati provvisoriamente esecutivi in corso di giudizio di opposizione (648 c.p.c.), oltra a quelli rispetto ai quali è stata rigettata l'opposizione. Ed il caso di specie rientra nella prima categoria, in quanto trattasi di decreto munito di clausola di immediata esecuzione ex art. 642 c.p.c.
3.2. Inoltre, per l'iscrizione ipotecaria non occorre la notifica del titolo (che, come si dirà immediatamente in seguito, non è avvenuta), in quanto non contemplata nel corpo di tale norma (cfr. anche di recente, sul punto, Cass. Civ. Sez. 6-3, Ordinanza n. 23955 del 02/08/2022), e comunque traendosi dal menzionato art. 655 c.p.c. che è l'esecutività del decreto a fondarne l'iscrivibilità (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13547 del 13/06/2014, pag. 26).
3.3. Per conseguenza, allora, la parte convenuta ha operato in modo legittimo, ottenendo un decreto ingiuntivo con clausola ex art. 642 c.p.c. e provvedendo all'iscrizione di ipoteca giudiziale.
3.4. D'altra parte, solo con il presente giudizio parte attrice si è attivata al fine di ottenere una declaratoria (che non può che essere giudiziale) di sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo (in ragione, come si vedrà al successivo par. 5, della mancata notificazione dello stesso), con la conseguenza che quanto avvenuto medio tempore, in ragione di un decreto che (come si dirà infra) non risultava notificato, non potrà certo imputarsi a parte convenuta.
4. Ne consegue che nessun illecito civile può riscontrarsi nella condotta della parte convenuta, con conseguente rigetto di ogni domanda risarcitoria nei suoi confronti. E ciò, dunque, ha giustificato a monte il rigetto delle istanze istruttorie di prova testimoniale, in quanto superflue poiché vertenti su profili inerenti al danno.
5.1. Sul regime del decreto ingiuntivo, anzitutto va precisato che, su un piano preliminare, sussiste ancora l'interesse ad agire di parte attrice per ottenere una declaratoria di inefficacia dello stesso, se non altro perché esso allo stato attuale rimane in sé valido ed efficace, a prescindere dalle questioni relative alla cancellazione dell'ipoteca che fu iscritta in base al medesimo.
5.2. Ciò premesso, parte attrice eccepisce l'inefficacia del decreto, ritenuto che lo stesso non sarebbe mai stato notificato.
5.2.1. Preliminarmente, in ordine alla distinzione tra opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e declaratoria di inefficacia ex art. 644 c.p.c. la Cassazione, a Sezioni Unite (Sentenza n. 9938 del 12/05/2005 (Rv. 582806 - 01)), ha ritenuto che (grassetto aggiunto) “La determinazione dell'area di applicabilità del rimedio di cui all'art. 644 cod. proc. civ. e di quello dell'art. 650 dello stesso codice deve avvenire tenendo conto che quest'ultima norma, là dove prevede che l'ingiunto è legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo anche dopo scaduto il termine in esso fissato, cioè a proporre l'opposizione tardiva, "se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione", comprende nell'ipotesi della irregolarità della notificazione tutti i vizi che inficiano quest'ultima e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata. Ne consegue che nei casi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è applicabile, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 650 cod. proc. civ., il rimedio di cui a tale norma, restando invece applicabile quello di cui all'art. 644 soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione. […]”.
5.2.2. Sempre preliminarmente, e su un piano processuale, dato quanto viene assunto da parte attrice, si rileva che comunque è possibile per questo Giudice pronunciarsi sulla domanda, non ostandovi la procedura speciale di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c., che all'ultimo comma comunque fa salva la
5 possibilità di ottenere la declaratoria di inefficacia nei modi ordinari. Ciò che a rigore viene detto in caso di “rigetto dell'istanza”, ma sarebbe del tutto illogico non estendere l'interpretazione del riferimento anche al caso in cui tale istanza non vi sia stata, un po' come avviene per il caso di rigetto della domanda monitoria che non esclude che la domanda possa essere riproposta anche nei modi ordinari ex art. 640, comma 3, c.p.c., non essendovi appunto alcun onere di attivarsi in via monitoria rispetto ai modi ordinari.
5.2.3. Nel merito, la produzione documentale operata in esecuzione dell'ordine di esibizione avente ad oggetto l'originale del decreto ingiuntivo completo della relata di notifica, ha consentito di fare chiarezza sul punto. In particolare, data anzitutto la dichiarazione di parte convenuta di non disporre dell'originale asseritamente notificato del decreto ( si legga, a pag. 1 dell'istanza ex art. 154 c.p.c. del 16.09.2024:“l'istante, nonostante ampia ricerca presso gli archivi dell'allora
[...]
, non ha reperito l'originale del predetto atto e, pertanto, non lo possiede;
”), le Controparte_4 copie conformi depositate da quest'ultima e reperite prima presso la Cancelleria di questo Tribunale (cfr. all. 3 al deposito del 16.09.2024) e poi presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di IS (cfr. all. 1 al deposito del 14.10.2024) effettivamente rendono evidente la mancanza della relata di notifica (o comunque, non forniscono prova dell'avvenuta notifica). Non essendo stata fornita prova dell'avvenuta notifica (il cui onere va posto in capo alla parte convenuta, trattandosi di dimostrare il fatto positivo della notifica), la stessa dovrà ritenersi mai avvenuta. E dunque, trattandosi di una notifica mancante (e dunque inesistente), il decreto in questione dovrà dichiararsi inefficace ex art. 644 c.p.c.
5.2.4. Pertanto, la domanda di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di parte attrice dovrà essere invece accolta.
6. La soccombenza reciproca in ordine alla domanda risarcitoria da una parte e alla domanda di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo dall'altra, unitamente alla peculiarità dell'oggetto della controversia, che ha reso necessario incrociare vari passaggi concettuali in ordine a regime del decreto ingiuntivo, iscrizione di ipoteca giudiziale, e fatto illecito, giustifica ex art. 92, comma 2, c.p.c. (anche ex C. Cost. 77/2018), la compensazione per intero tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 2015/2022 in epigrafe:
1) DICHIARA INEFFICACE, in parziale accoglimento della domanda, nei confronti di parte attrice, il Decreto Ingiuntivo n. 239 del 30.03.1993, emesso dal Tribunale di IS (R.G.C.C. n. 499/1993);
2) RIGETTA per il resto la domanda;
3) COMPENSA per intero tra le parti le spese di giudizio;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IS, 12.09.2025
Il Giudice Dario Albergo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 2015/2022, avente ad oggetto: “ALTRE IPOTESI DI RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE NON RICOMPRESE NELLE ALTRE MATERIE”
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Paratico (BS), in via Don Giuseppe Malighetti n. 23, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Carlo De Filippo (C.F.
) del Foro di Brescia e dall'Avv. Fabio Giorgio (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in C.F._3
IS, in viale Sicilia n. 62;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. (C.F.
[...]
P. IVA , con sede legale in San Cataldo (CL), in corso Vittorio Emanuele P.IVA_1 P.IVA_2 n. 171, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Antonello Grassadonio (C.F. ) del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 il suo studio, sito in Palermo, in via Nicolò Turrisi n. 59;
PARTE CONVENUTA
*** 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, e depositato in data 01.12.2022, previo infruttuoso esperimento della mediazione, agiva in giudizio nei confronti Parte_1 della Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., premettendo
[...] in fatto (come da PEC rivolta alla controparte in data 19.11.2020) che:
a) a seguito della morte, in data 21.01.1993, del proprio padre , parte attrice ed Persona_1 i fratelli di questa, all'epoca tutti minorenni, avevano rinunciato all'eredità del suddetto, a mezzo di
1 dichiarazione in loro nome resa il 14.06.1993 alla Pretura di IS (a seguito di istanza al Giudice Tutelare del 27.05.1993) dalla loro madre Parte_2
b) nell'anno 2020 l'attore veniva fortuitamente a conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo n. 239 del 30.03.1993, emesso dal Tribunale di IS (R.G.C.C. n. 499/1993) verso di lui, nonché della madre e dei fratelli, quali eredi di , su richiesta della banca convenuta;
Persona_1 nonché dell'esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, in loro nome, sui beni intestati al padre, peraltro oggetto di procedure concorsuali a cui essi erano rimasti estranei;
1.2. Pertanto, con la suddetta PEC, parte attrice, unitamente ai propri fratelli, chiedeva alla convenuta di privare di ogni effetto il predetto decreto ingiuntivo, di cancellare ogni iscrizione e trascrizione pregiudizievole e di notificare al circuito delle banche dati che gli stessi non risultavano essere debitori verso l'istituto di credito, avendo rinunciato all'eredità. Dopo una prima negazione di responsabilità da parte della banca, la stessa comunicava di avere prestato l'assenso alla cancellazione di ogni trascrizione pregiudizievole in data 08.02.2021. Ma parte attrice rilevava anche dopo tale assenso la presenza di tracce dei c.d. pregiudizievoli precedentemente iscritti. Deducendo che già in passato e da molto tempo nessun istituto di credito era stato disposto a concedere una qualsiasi forma di finanziamento, né personalmente né alle due società (Callaghan s.r.l.s. e Iron Temple s.r.l.) CP_1 cui l'attore partecipava. Con l'ulteriore conseguenza dannosa di avere perso alcune opportunità di guadagno nello svolgimento delle proprie attività e di avere dovuto cedere le quote delle predette società, in modo da consentire l'erogazione di finanziamenti in favore delle stesse società.
1.3. In diritto, allora, parte attrice deduceva:
a) l'illegittimità delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, dipendenti da un decreto ingiuntivo non definitivamente esecutivo;
b) l'inefficacia del decreto ingiuntivo sopra menzionato, non essendo mai stato notificato agli ingiunti;
1.4. Pertanto, domandava che, previo accertamento e dichiarazione di quanto sopra, la parte convenuta fosse condannata al pagamento della somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, quale danno emergente e lucro cessante, causato dalla sua condotta illegittima. Con vittoria di spese e compensi di lite, di cui in sede di precisazione delle conclusioni avrebbe chiesto la distrazione in favore del difensore antistatario.
2. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte convenuta contestava la ricostruzione della controparte.
2.1. Evidenziava anzitutto la piena legittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata (dall'allora
[...]
) presso la Conservatoria dei RR.II. di IS il 31.03.1993 ai nn. Controparte_3
213/3184 sulla base del predetto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, di cui, ai fini dell'iscrizione, non sarebbe stata necessaria la notifica. Rilevava, inoltre, l'inefficacia della rinuncia all'eredità, in quanto in data anteriore (verbale del 28.01.1993, trascritto il 08.04.1993 ai nn. 2924/3514) l'eredità sarebbe stata già accettata con beneficio di inventario dalla madre dell'odierna parte attrice, in proprio e nell'interesse dei propri figli, all'epoca minorenni. Inoltre, rilevava che la rinuncia in questione (peraltro operata dopo l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale) non risultava essere nemmeno trascritta nei pubblici registri.
2.2. Con riferimento alla chiesta declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, ne eccepiva la carenza dell'interesse ad agire, rilevata l'avvenuta cancellazione dell'ipoteca oggetto di causa.
2 2.3.1. Negava inoltre l'esistenza di un danno causalmente riconducibile all'iscrizione ipotecaria in questione, ritenendo altresì inverosimile che solamente nel 2020 la controparte si potesse essere resa conto dei pregiudizievoli su di lei gravanti, in quanto sarebbe risultato che la medesima avrebbe ottenuto un mutuo fondiario già nel 2003.
2.3.2. In subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale del relativo diritto al risarcimento.
2.4. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disposto l'ordine di esibizione documentale al fine di acquisire l'originale del decreto ingiuntivo completo della relata di notifica, e rigettate le istanze di prova orale di parte attrice, alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 07.05.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e, con ordinanza dell'08.05.2025, questo Giudice poneva la causa in decisione assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 28.07.2025.
§§§
1. Primo punto da analizzare è la posizione di parte attrice rispetto all'eredità lasciata dal padre, stante la presenza di atti tra loro contrapposti.
1.1. Invero, da una parte risulta che la madre dell'attore, in nome dei figli minori, aveva rinunciato all'eredità, con verbale di pretura invero del 12.06.1993, poi registrato il 14.06.1993 (all. 2 alla citazione), e previa istanza di autorizzazione del Giudice Tutelare del 27.05.1993 (all. 1 alla citazione). Ma dall'altra parte, invece, nonostante non risulti prodotto l'atto di accettazione dell'eredità, parte convenuta ha prodotto (all. 6 alla comparsa di risposta) la richiesta del 15.02.1993 di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di impresa, formulata dalla madre di parte attrice, nella quale la stessa dichiarava di avere “accettato, previa autorizzazione del Giudice Tutelare (All. II) l'eredità nell'interesse dei minori con il beneficio di inventario;
” (pag. 2, righe 4-5-6). Ora, rilevato che l'atto in questione è datato 15.02.1993, e che a quella data era già stata autorizzata ed effettuata, per stessa ammissione della scrivente, la menzionata accettazione con beneficio di inventario, la rinuncia operata in data 14.06.1993, è stata dunque ben successiva.
1.2.1. Ciò premesso, a livello normativo l'art. 471 c.c. dispone che “Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 .”. Quindi, in caso di eredità devoluta al minore, l'alternativa sta tra la rinuncia e l'accettazione con beneficio di inventario, e sempre previa autorizzazione del Giudice Tutelare. L'art. 484 c.c., al comma 1, prevede che “L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.”, mentre il successivo comma 3 stabilisce che “La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.”. I successivi artt. 485 e 487 c.c. disciplinano l'obbligo di redigere l'inventario a seconda che il chiamato sia o meno nel possesso dei beni, disponendo che, se l'inventario non è compiuto nel termine di tre mesi, decorrente dal giorno dell'apertura della successione nel primo caso e dalla dichiarazione di accettazione beneficiata nel secondo, “il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”. Infine, l'art. 489 c.c. dispone che “I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.”.
3 1.2.2. Alla luce della superiore ricostruzione normativa, quindi, il legale rappresentante del minore chiamato all'eredità può scegliere se rinunciare o accettare l'eredità con beneficio d'inventario. Nel caso in cui decida accettare, dovrà avere cura di redigere l'inventario, che può essere redatto anche dall'erede divenuto maggiorenne, al massimo entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, in mancanza dovendo essere considerato erede puro e semplice.
1.3.1. Tornando al caso di specie, si è già sopra specificato al par.
1.1. che si ha prova sufficiente che in data certamente anteriore al 15.02.1993 era intervenuta dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, previa autorizzazione del GT. Pertanto, la successiva rinuncia operata in data 14.06.1993, quindi diversi mesi dopo l'accettazione, risulta inefficace. Essendo stata accettata l'eredità, infatti, seppure con beneficio di inventario, non è più possibile operare una rinuncia. Sul punto la Cassazione, come ad esempio si può riscontrare in Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020 (Rv. 658738 - 01), pacificamente afferma che (grassetti aggiunti) “L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità.”. (così riprendendo le precedenti e risalenti Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 801 del 17/03/1972 (Rv. 356969 - 01) e Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4373 del 09/07/1980 (Rv. 408245 - 01); cfr. come, comunque, il principio sia ulteriormente consolidato dalle più recenti Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 1735 del 16/01/2024 (Rv. 669824 - 01) e Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15301 del 09/06/2025 (Rv. 674850 - 01)).
1.3.2. Avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario, gli eredi, lungi dal potere operare una rinuncia in quanto avevano ormai acquisito tale qualità, avrebbero piuttosto dovuto procedere alla redazione dell'inventario. L'avere omesso di redigere l'inventario, eventualmente anche da parte degli eredi stessi entro l'anno dal conseguimento della maggiore età, ha fatto sì che l'accettazione inizialmente operata con beneficio di inventario è diventata un'accettazione pura e semplice. Sul punto infatti, ad ulteriore riscontro, e risolvendo un contrasto giurisprudenziale, recentemente la Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza n. 31310 del 06/12/2024 (Rv. 673165 - 01) ha ritenuto che (grassetto aggiunto) “In tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall'inventario, comporta per il minore l'acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la rinuncia all'eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne.”.
1.3.3. Pertanto, ritenuta inefficace la rinuncia intervenuta mesi dopo l'accettazione dell'eredità ed in assenza del relativo inventario, parte attrice deve ritenersi erede puro e semplice del padre.
2. Conseguenza diretta dei passaggi precedenti è dunque la legittimità del decreto ingiuntivo n. 239 del 30.03.1993, emesso dal Tribunale di IS (R.G.C.C. n. 499/1993). Esso era infatti stato richiesto e successivamente emesso nei confronti, tra gli altri, dell'odierna parte attrice in quanto erede del debitore originario (cfr. in primis all. 3 alla citazione). Persona_1
3. Quanto all'iscrizione di ipoteca giudiziale in base al decreto ingiuntivo in questione, si osserva quanto segue.
3.1. Anzitutto, l'art. 655 c.p.c., dando attuazione all'art. 2818 c.c., in base al cui comma 2 sono titolo per iscrivere ipoteca giudiziale “gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto” (ossia, per rinvio implicito al comma 1, l'effetto di “condanna al pagamento di una somma
o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi
4 successivamente”), individua quali decreti ingiuntivi possono essere considerati tali, ossia: quelli provvisoriamente esecutivi al momento della loro emissione (642 c.p.c.), quelli che diventano provvisoriamente esecutivi in caso di mancata opposizione o di mancata costituzione dell'opponente (647 c.p.c.), quelli che sono dichiarati provvisoriamente esecutivi in corso di giudizio di opposizione (648 c.p.c.), oltra a quelli rispetto ai quali è stata rigettata l'opposizione. Ed il caso di specie rientra nella prima categoria, in quanto trattasi di decreto munito di clausola di immediata esecuzione ex art. 642 c.p.c.
3.2. Inoltre, per l'iscrizione ipotecaria non occorre la notifica del titolo (che, come si dirà immediatamente in seguito, non è avvenuta), in quanto non contemplata nel corpo di tale norma (cfr. anche di recente, sul punto, Cass. Civ. Sez. 6-3, Ordinanza n. 23955 del 02/08/2022), e comunque traendosi dal menzionato art. 655 c.p.c. che è l'esecutività del decreto a fondarne l'iscrivibilità (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13547 del 13/06/2014, pag. 26).
3.3. Per conseguenza, allora, la parte convenuta ha operato in modo legittimo, ottenendo un decreto ingiuntivo con clausola ex art. 642 c.p.c. e provvedendo all'iscrizione di ipoteca giudiziale.
3.4. D'altra parte, solo con il presente giudizio parte attrice si è attivata al fine di ottenere una declaratoria (che non può che essere giudiziale) di sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo (in ragione, come si vedrà al successivo par. 5, della mancata notificazione dello stesso), con la conseguenza che quanto avvenuto medio tempore, in ragione di un decreto che (come si dirà infra) non risultava notificato, non potrà certo imputarsi a parte convenuta.
4. Ne consegue che nessun illecito civile può riscontrarsi nella condotta della parte convenuta, con conseguente rigetto di ogni domanda risarcitoria nei suoi confronti. E ciò, dunque, ha giustificato a monte il rigetto delle istanze istruttorie di prova testimoniale, in quanto superflue poiché vertenti su profili inerenti al danno.
5.1. Sul regime del decreto ingiuntivo, anzitutto va precisato che, su un piano preliminare, sussiste ancora l'interesse ad agire di parte attrice per ottenere una declaratoria di inefficacia dello stesso, se non altro perché esso allo stato attuale rimane in sé valido ed efficace, a prescindere dalle questioni relative alla cancellazione dell'ipoteca che fu iscritta in base al medesimo.
5.2. Ciò premesso, parte attrice eccepisce l'inefficacia del decreto, ritenuto che lo stesso non sarebbe mai stato notificato.
5.2.1. Preliminarmente, in ordine alla distinzione tra opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e declaratoria di inefficacia ex art. 644 c.p.c. la Cassazione, a Sezioni Unite (Sentenza n. 9938 del 12/05/2005 (Rv. 582806 - 01)), ha ritenuto che (grassetto aggiunto) “La determinazione dell'area di applicabilità del rimedio di cui all'art. 644 cod. proc. civ. e di quello dell'art. 650 dello stesso codice deve avvenire tenendo conto che quest'ultima norma, là dove prevede che l'ingiunto è legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo anche dopo scaduto il termine in esso fissato, cioè a proporre l'opposizione tardiva, "se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione", comprende nell'ipotesi della irregolarità della notificazione tutti i vizi che inficiano quest'ultima e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata. Ne consegue che nei casi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è applicabile, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 650 cod. proc. civ., il rimedio di cui a tale norma, restando invece applicabile quello di cui all'art. 644 soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione. […]”.
5.2.2. Sempre preliminarmente, e su un piano processuale, dato quanto viene assunto da parte attrice, si rileva che comunque è possibile per questo Giudice pronunciarsi sulla domanda, non ostandovi la procedura speciale di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c., che all'ultimo comma comunque fa salva la
5 possibilità di ottenere la declaratoria di inefficacia nei modi ordinari. Ciò che a rigore viene detto in caso di “rigetto dell'istanza”, ma sarebbe del tutto illogico non estendere l'interpretazione del riferimento anche al caso in cui tale istanza non vi sia stata, un po' come avviene per il caso di rigetto della domanda monitoria che non esclude che la domanda possa essere riproposta anche nei modi ordinari ex art. 640, comma 3, c.p.c., non essendovi appunto alcun onere di attivarsi in via monitoria rispetto ai modi ordinari.
5.2.3. Nel merito, la produzione documentale operata in esecuzione dell'ordine di esibizione avente ad oggetto l'originale del decreto ingiuntivo completo della relata di notifica, ha consentito di fare chiarezza sul punto. In particolare, data anzitutto la dichiarazione di parte convenuta di non disporre dell'originale asseritamente notificato del decreto ( si legga, a pag. 1 dell'istanza ex art. 154 c.p.c. del 16.09.2024:“l'istante, nonostante ampia ricerca presso gli archivi dell'allora
[...]
, non ha reperito l'originale del predetto atto e, pertanto, non lo possiede;
”), le Controparte_4 copie conformi depositate da quest'ultima e reperite prima presso la Cancelleria di questo Tribunale (cfr. all. 3 al deposito del 16.09.2024) e poi presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di IS (cfr. all. 1 al deposito del 14.10.2024) effettivamente rendono evidente la mancanza della relata di notifica (o comunque, non forniscono prova dell'avvenuta notifica). Non essendo stata fornita prova dell'avvenuta notifica (il cui onere va posto in capo alla parte convenuta, trattandosi di dimostrare il fatto positivo della notifica), la stessa dovrà ritenersi mai avvenuta. E dunque, trattandosi di una notifica mancante (e dunque inesistente), il decreto in questione dovrà dichiararsi inefficace ex art. 644 c.p.c.
5.2.4. Pertanto, la domanda di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di parte attrice dovrà essere invece accolta.
6. La soccombenza reciproca in ordine alla domanda risarcitoria da una parte e alla domanda di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo dall'altra, unitamente alla peculiarità dell'oggetto della controversia, che ha reso necessario incrociare vari passaggi concettuali in ordine a regime del decreto ingiuntivo, iscrizione di ipoteca giudiziale, e fatto illecito, giustifica ex art. 92, comma 2, c.p.c. (anche ex C. Cost. 77/2018), la compensazione per intero tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 2015/2022 in epigrafe:
1) DICHIARA INEFFICACE, in parziale accoglimento della domanda, nei confronti di parte attrice, il Decreto Ingiuntivo n. 239 del 30.03.1993, emesso dal Tribunale di IS (R.G.C.C. n. 499/1993);
2) RIGETTA per il resto la domanda;
3) COMPENSA per intero tra le parti le spese di giudizio;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IS, 12.09.2025
Il Giudice Dario Albergo
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