TAR Milano, sez. V, sentenza 22/04/2026, n. 1862
TAR
Decreto cautelare 29 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 25 novembre 2025
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Ordinanza cautelare 13 gennaio 2026
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Sentenza 22 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione principi buon andamento, imparzialità, proporzionalità, trasparenza; irrazionalità, irragionevolezza, difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione riguardo al giudizio sulla congruità dell'offerta, evidenziando che l'Amministrazione, pur non avendo l'obbligo di verificare l'anomalia dell'offerta, ha autonomamente avviato tale verifica, autolimitandosi. Le valutazioni effettuate dall'Amministrazione per considerare sostenibile l'offerta sono risultate contraddittorie e basate su criteri non ragionevoli, in particolare l'uso di parametri di confronto inappropriati (locazione di box privati) e la mancata considerazione dei costi di gestione e manutenzione, nonché la sottovalutazione dei dati storici di redditività.

  • Inammissibile
    Illegittimità nota di chiarimenti per violazione norme, principi e difetto motivazione

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di questa nota in quanto atto endoprocedimentale privo di lesività autonoma, la cui lesività è assorbita nell'atto di aggiudicazione finale.

  • Inammissibile
    Illegittimità nota per violazione norme, principi, irrazionalità, travisamento, illogicità, contraddittorietà

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di questa nota in quanto atto endoprocedimentale privo di lesività autonoma, la cui lesività è assorbita nell'atto di aggiudicazione finale. Inoltre, il Comune aveva eccepito l'inammissibilità in quanto la nota non costituisce un provvedimento amministrativo.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è stata respinta poiché l'accoglimento della domanda cautelare ha impedito il verificarsi del danno.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, ha esaminato il ricorso proposto da PC LI s.p.a. avverso la determinazione dirigenziale del Comune di Milano n. DD 8268 del 26 settembre 2025, con cui è stata approvata la graduatoria e aggiudicata la concessione d'uso del parcheggio pubblico sito in via San Barnaba, Milano, alla società MO Servizi s.r.l. La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato anche il verbale della commissione di gara, gli atti presupposti e conseguenti, nonché, con motivi aggiunti, la nota di MO Servizi s.r.l. del 29 luglio 2025 e una nota dell'Area Strategie Innovative per i Trasporti del Comune di Milano, ritenute illegittime. Le censure principali riguardano la presunta non sostenibilità dell'offerta di MO Servizi s.r.l., ritenuta incongrua rispetto ai dati di redditività del parcheggio e al bilancio della stessa aggiudicataria, violando i principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e trasparenza, nonché denotando difetto di istruttoria e irragionevolezza. La ricorrente ha altresì richiesto il risarcimento dei danni. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e MO Servizi s.r.l., contestando le censure e chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo inoltre l'inammissibilità e la tardività dei motivi aggiunti.

Il TAR Lombardia ha preliminarmente dichiarato inammissibili i motivi aggiunti nella parte in cui impugnano atti istruttori (la nota di MO Servizi s.r.l. e la nota dell'Area Strategie Innovative per i Trasporti) in quanto privi di lesività autonoma, essendo la lesività determinata unicamente dall'atto di aggiudicazione. Ha invece ritenuto infondata l'eccezione di tardività dei motivi aggiunti propri, qualificando la procedura come concessione di beni e non di servizi, con conseguente esclusione dell'applicazione del rito abbreviato previsto per gli appalti. Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione. Pur riconoscendo che l'Amministrazione non avesse l'obbligo di attivare la verifica di anomalia dell'offerta, ha sottolineato che, una volta avviata autonomamente tale verifica, i suoi esiti sono sindacabili in sede giurisdizionale. Ha ritenuto che le valutazioni dell'Amministrazione sulla sostenibilità dell'offerta di MO Servizi s.r.l. siano state contraddittorie e basate su criteri non ragionevoli, non tenendo conto del piano di sostenibilità economica originario e utilizzando parametri di confronto (locazione di box auto) non pertinenti alla gestione di un parcheggio pubblico con costi di vigilanza e manutenzione e tariffe vincolate. Di conseguenza, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione, respingendo la domanda risarcitoria poiché il danno è stato evitato dall'accoglimento della domanda cautelare. Le spese di giudizio sono state compensate.

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Commentario1

  • 1La verifica dell’anomalia dell’offerta nelle concessioni di beni pubblici non è obbligatoriaAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 7 maggio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza 22/04/2026, n. 1862
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 1862
Data del deposito : 22 aprile 2026
Fonte ufficiale :

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