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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3971/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3971/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Dimiccoli
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Napoleoni C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 07.10.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08.01.2006 in Tivoli (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), alla parte II,
Serie C, N. 1, anno 2006 e che dall'unione sono nati i figli (Roma, Persona_1
11.08.2006) e (Palestrina, 06.12.2011), hanno dedotto che nel tempo Persona_2 la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 09.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) “la casa coniugale di Tivoli, Via San Bernardino da Siena n. 26, di proprietà comune degli istanti, è assegnata e resta in godimento alla Sig.ra che la abiterà CP_1 unitamente alla figlia minore e al figlio maggiorenne, ancora Persona_2 non autosufficiente, Persona_1
2) PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE:
La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, secondo Persona_2 le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, ed il padre potrà vederla e tenere con sé due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì, dalle ore 16.30 alle ore 20.30, nei fine settimana alternati dalle ore 16.30 del venerdì alla domenica sera alle ore 21.30; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la minore ad anni alterni il giorno 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e 1 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori nn. 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno con scelta del periodo da parte di ciascuna delle parti ad anni alterni;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
3) il Sig. contribuirà al mantenimento della minore Controparte_2 corrispondendo mensilmente alla Sig.ra la Persona_2 CP_1 somma di euro 400,00 e al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente corrispondendo mensilmente alla Sig.ra la Persona_1 CP_1 somma di euro 200,00, entrambe le somme entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche non rimborsabili dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive secondo il Protocollo del Tribunale di Tivoli;
4) i coniugi pattuiscono che ove il figlio maggiorenne dovesse Persona_1 diventare autosufficiente prima della figlia minore il contributo Persona_2 economico di euro 200,00 mensili al mantenimento dello stesso Persona_1 da parte del Sig. andrà ad integrare il contributo economico al Controparte_2 mantenimento di ove quest'ultima non fosse ancora diventata Persona_2 autosufficiente economicamente;
5) La vettura Range Rover Evoque Tg GG 461 NE, già intestata alla Sig.ra CP_1 sarà di sua esclusiva proprietà;
6) i coniugi, autosufficienti economicamente, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
7) i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome della minore ai fini della validità per l'espatrio.”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei e CP_1
alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Controparte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
, coniugati in data 08.01.2006 in Tivoli (RM), matrimonio trascritto regolarmente
[...] presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), alla parte II, Serie C, N. 1, anno 2006;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tivoli (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3971/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Dimiccoli
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Napoleoni C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 07.10.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08.01.2006 in Tivoli (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), alla parte II,
Serie C, N. 1, anno 2006 e che dall'unione sono nati i figli (Roma, Persona_1
11.08.2006) e (Palestrina, 06.12.2011), hanno dedotto che nel tempo Persona_2 la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 09.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) “la casa coniugale di Tivoli, Via San Bernardino da Siena n. 26, di proprietà comune degli istanti, è assegnata e resta in godimento alla Sig.ra che la abiterà CP_1 unitamente alla figlia minore e al figlio maggiorenne, ancora Persona_2 non autosufficiente, Persona_1
2) PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE:
La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, secondo Persona_2 le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, ed il padre potrà vederla e tenere con sé due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì, dalle ore 16.30 alle ore 20.30, nei fine settimana alternati dalle ore 16.30 del venerdì alla domenica sera alle ore 21.30; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la minore ad anni alterni il giorno 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e 1 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori nn. 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno con scelta del periodo da parte di ciascuna delle parti ad anni alterni;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
3) il Sig. contribuirà al mantenimento della minore Controparte_2 corrispondendo mensilmente alla Sig.ra la Persona_2 CP_1 somma di euro 400,00 e al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente corrispondendo mensilmente alla Sig.ra la Persona_1 CP_1 somma di euro 200,00, entrambe le somme entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche non rimborsabili dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive secondo il Protocollo del Tribunale di Tivoli;
4) i coniugi pattuiscono che ove il figlio maggiorenne dovesse Persona_1 diventare autosufficiente prima della figlia minore il contributo Persona_2 economico di euro 200,00 mensili al mantenimento dello stesso Persona_1 da parte del Sig. andrà ad integrare il contributo economico al Controparte_2 mantenimento di ove quest'ultima non fosse ancora diventata Persona_2 autosufficiente economicamente;
5) La vettura Range Rover Evoque Tg GG 461 NE, già intestata alla Sig.ra CP_1 sarà di sua esclusiva proprietà;
6) i coniugi, autosufficienti economicamente, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
7) i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome della minore ai fini della validità per l'espatrio.”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei e CP_1
alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Controparte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
, coniugati in data 08.01.2006 in Tivoli (RM), matrimonio trascritto regolarmente
[...] presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), alla parte II, Serie C, N. 1, anno 2006;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tivoli (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia