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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 5200/2022 R.G., avente a oggetto risoluzione per
inadempimento contrattuale e risarcimento danni,
TRA
, in persona del suo titolare, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Raffaella Zamboni,
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni della parte costituita all'udienza del 25 ottobre 2024:
Si riporta ai propri scritti difensivi e precisa le conclusioni come da note già depositate telematicamente
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ditta individuale , in persona della Parte_1
sua titolare , come rappresentata e difesa, premettendo essere intercorso, nell'ottobre Parte_1
2021, contratto con la , avente ad oggetto la fornitura da parte di quest'ultima Controparte_1
di persiane per la rivendita a terzi, affermava di aver proceduto al pagamento anticipato dei beni commissionati, senza tuttavia riceverli in consegna, tanto da essere stata costretta a ricorrere ad ulteriori fornitori per poter fare fronte agli impegni assunti con i propri clienti, sostenendo maggiori costi rispetto a quelli già oggetto delle intese inadempiute. Per tali ragioni, ritenendo sussistente il grave inadempimento della , adiva l'intestato Tribunale invocando, Controparte_1
previo accertamento del dedotto presupposto, la declaratoria di risoluzione del contratto intercorso con la convenuta, con condanna della stessa alla restituzione degli importi ricevuti in pagamento per le causali dedotte, pari a euro 10.085,15, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, a titolo risarcitorio, di euro 13.825,09, di cui euro 8.825,09 per maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento della fornitura presso terzi ed euro 5.000,00 per danni di immagine, anche in questo caso oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese.
La convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa proseguiva di poi con il deposito di memorie autorizzate e veniva istruita mediante prova per testi, all'esito della quale, all'udienza del 25 ottobre 2024, sulle conclusioni della parte costituita, era introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attrice risulta fondata nei limiti di cui appresso e come tale può essere accolta in parte qua.
Rileva infatti il Tribunale come le vicende fattuali narrate nel libello introduttivo abbiano trovato integrale conferma nel contenuto dei documenti depositati e nelle deposizioni rese dai due testi escussi, i quali hanno confermato l'ordine affidato alla convenuta nell'ottobre 2021 e la mancata relativa consegna, tranne la prima concordata, alla quale ha fatto seguito il ricorso a terzi fornitori per assicurare il rispetto degli obblighi nelle more assunti con i propri clienti, precisando il teste che la prima delle consegne pattuite con la era stata l'unica eseguita con Tes_1 Controparte_1
pagamento successivo, mentre per le ulteriori, omesse, era stato pattuito il pagamento anticipato per poter ottenere un corrispettivo più favorevole, a fronte delle importanti fluttuazioni della materia prima.
Ciò posto, non vi è dubbio che la mancata consegna della merce, per la quale era stato già versato dall'attrice un corrispettivo di euro 10.085,15, come da evidenze versate in atti, costituisca inadempimento da parte della fornitrice odierna convenuta, certamente connotato da gravità, in quanto elemento che altera patologicamente il sinallagma contrattuale, tanto da non rendere più
giustificabile la sussistenza stessa del contratto, avuto riguardo all'interesse dell'attrice, così
concretizzandosi la ricorrenza dell'ipotesi risolutoria invocata dalla istante.
Dall'accertata gravità dell'inadempimento e dalla sussistenza dei presupposti per la declaratoria della conseguente risoluzione del contratto dedotto in giudizio, promana in primo luogo l'effetto restitutorio del corrispettivo, che risulta ex actis essere stato versato in favore della convenuta per le causali di cui si parla, pari a euro 10.085,15, da maggiorarsi degli interessi legali, dalla domanda al soddisfo, con esclusione della richiesta rivalutazione, costituendo debito di valuta.
Quanto invece al profilo risarcitorio, ritiene il Tribunale che possa essere riconosciuto a titolo di danno emergente unicamente il maggior importo di euro 8.825,09, pagato, anche in questo caso per ciò che risulta dai documenti versati in atti, in favore dei terzi fornitori per l'ottenimento dei medesimi beni non forniti dalla convenuta, come confermato dai testi escussi, da maggiorarsi, in quanto debito di valore, degli interessi e rivalutazione dal maggiore pagamento eseguito, mentre non accoglibile risulta l'ulteriore istanza tesa ad ottenere il ristoro dei non meglio precisati danni all'immagine, voce di danno rimasta senza alcuna dimostrazione, in primis in ordine alla sua effettiva concreta sussistenza.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall'attrice, così dispone:
1) accerta il grave inadempimento della convenuta, consistente nell'omessa consegna all'attrice dei beni di cui alla fornitura dedotta in giudizio;
2) per l'effetto dichiara risolto il contratto intercorso inter partes;
3) condanna la , alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di euro Controparte_1
10.085,15, ricevuta quale corrispettivo contrattuale, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
4) condanna la convenuta al pagamento, in favore della ditta , Parte_1
dell'ulteriore importo di euro 8.825,09 a titolo risarcitorio, oltre interessi e rivalutazione dal dì del relativo pagamento sostenuto dall'attrice, sino al soddisfo:
5) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, Controparte_1
che liquida in complessivi euro 2.817,10 di cui euro 277,10 per esborsi, oltre RSG (15%),
IVA a CA, come per legge.
Così deciso in Taranto il 10 febbraio 2025
Il Giudice (dott. Daniele Miccoli)
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 5200/2022 R.G., avente a oggetto risoluzione per
inadempimento contrattuale e risarcimento danni,
TRA
, in persona del suo titolare, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Raffaella Zamboni,
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni della parte costituita all'udienza del 25 ottobre 2024:
Si riporta ai propri scritti difensivi e precisa le conclusioni come da note già depositate telematicamente
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ditta individuale , in persona della Parte_1
sua titolare , come rappresentata e difesa, premettendo essere intercorso, nell'ottobre Parte_1
2021, contratto con la , avente ad oggetto la fornitura da parte di quest'ultima Controparte_1
di persiane per la rivendita a terzi, affermava di aver proceduto al pagamento anticipato dei beni commissionati, senza tuttavia riceverli in consegna, tanto da essere stata costretta a ricorrere ad ulteriori fornitori per poter fare fronte agli impegni assunti con i propri clienti, sostenendo maggiori costi rispetto a quelli già oggetto delle intese inadempiute. Per tali ragioni, ritenendo sussistente il grave inadempimento della , adiva l'intestato Tribunale invocando, Controparte_1
previo accertamento del dedotto presupposto, la declaratoria di risoluzione del contratto intercorso con la convenuta, con condanna della stessa alla restituzione degli importi ricevuti in pagamento per le causali dedotte, pari a euro 10.085,15, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, a titolo risarcitorio, di euro 13.825,09, di cui euro 8.825,09 per maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento della fornitura presso terzi ed euro 5.000,00 per danni di immagine, anche in questo caso oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese.
La convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa proseguiva di poi con il deposito di memorie autorizzate e veniva istruita mediante prova per testi, all'esito della quale, all'udienza del 25 ottobre 2024, sulle conclusioni della parte costituita, era introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attrice risulta fondata nei limiti di cui appresso e come tale può essere accolta in parte qua.
Rileva infatti il Tribunale come le vicende fattuali narrate nel libello introduttivo abbiano trovato integrale conferma nel contenuto dei documenti depositati e nelle deposizioni rese dai due testi escussi, i quali hanno confermato l'ordine affidato alla convenuta nell'ottobre 2021 e la mancata relativa consegna, tranne la prima concordata, alla quale ha fatto seguito il ricorso a terzi fornitori per assicurare il rispetto degli obblighi nelle more assunti con i propri clienti, precisando il teste che la prima delle consegne pattuite con la era stata l'unica eseguita con Tes_1 Controparte_1
pagamento successivo, mentre per le ulteriori, omesse, era stato pattuito il pagamento anticipato per poter ottenere un corrispettivo più favorevole, a fronte delle importanti fluttuazioni della materia prima.
Ciò posto, non vi è dubbio che la mancata consegna della merce, per la quale era stato già versato dall'attrice un corrispettivo di euro 10.085,15, come da evidenze versate in atti, costituisca inadempimento da parte della fornitrice odierna convenuta, certamente connotato da gravità, in quanto elemento che altera patologicamente il sinallagma contrattuale, tanto da non rendere più
giustificabile la sussistenza stessa del contratto, avuto riguardo all'interesse dell'attrice, così
concretizzandosi la ricorrenza dell'ipotesi risolutoria invocata dalla istante.
Dall'accertata gravità dell'inadempimento e dalla sussistenza dei presupposti per la declaratoria della conseguente risoluzione del contratto dedotto in giudizio, promana in primo luogo l'effetto restitutorio del corrispettivo, che risulta ex actis essere stato versato in favore della convenuta per le causali di cui si parla, pari a euro 10.085,15, da maggiorarsi degli interessi legali, dalla domanda al soddisfo, con esclusione della richiesta rivalutazione, costituendo debito di valuta.
Quanto invece al profilo risarcitorio, ritiene il Tribunale che possa essere riconosciuto a titolo di danno emergente unicamente il maggior importo di euro 8.825,09, pagato, anche in questo caso per ciò che risulta dai documenti versati in atti, in favore dei terzi fornitori per l'ottenimento dei medesimi beni non forniti dalla convenuta, come confermato dai testi escussi, da maggiorarsi, in quanto debito di valore, degli interessi e rivalutazione dal maggiore pagamento eseguito, mentre non accoglibile risulta l'ulteriore istanza tesa ad ottenere il ristoro dei non meglio precisati danni all'immagine, voce di danno rimasta senza alcuna dimostrazione, in primis in ordine alla sua effettiva concreta sussistenza.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall'attrice, così dispone:
1) accerta il grave inadempimento della convenuta, consistente nell'omessa consegna all'attrice dei beni di cui alla fornitura dedotta in giudizio;
2) per l'effetto dichiara risolto il contratto intercorso inter partes;
3) condanna la , alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di euro Controparte_1
10.085,15, ricevuta quale corrispettivo contrattuale, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
4) condanna la convenuta al pagamento, in favore della ditta , Parte_1
dell'ulteriore importo di euro 8.825,09 a titolo risarcitorio, oltre interessi e rivalutazione dal dì del relativo pagamento sostenuto dall'attrice, sino al soddisfo:
5) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, Controparte_1
che liquida in complessivi euro 2.817,10 di cui euro 277,10 per esborsi, oltre RSG (15%),
IVA a CA, come per legge.
Così deciso in Taranto il 10 febbraio 2025
Il Giudice (dott. Daniele Miccoli)
(firmato digitalmente)