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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1246/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 6 marzo 2025, alle ore 11,30 innanzi al Giudice, dott. Benedetta Barbera, sono comparsi:
Per e l'avv. CRISTANTE CARLO Parte_1 Parte_2 Per l'avv. MICAELA SEDEA e sono presenti le Controparte_1 Controparte_2 parti personalmente;
L'avv. Cristante si riporta agli atti e alla nota conclusionale del 27.2.2025 insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
L'avv. Sedea si riporta alle note conclusive depositate in data 27.2.2025 insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
I procuratori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, in assenza delle parti alle ore 13,45 pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 1 di 7
N. R.G. 1246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1246/2024
tra
(c.f. ); (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Cristante presso il quale hanno eletto domicilio in via Roma 1, OZ ES (PD), nonché in indirizzo telematico giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORI
e
(c.f. ); (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Micaela Sedea e Lorenzo C.F._4
IN presso i quali hanno eletto domicilio in via Anconetta 29, Monselice (PD), nonché in indirizzo telematico giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 06.03.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 Con atto di citazione notificato in data 25.07.2024 i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale e al fine Controparte_1 Controparte_2
di ottenere nei loro confronti sentenza accertativa della intervenuta usucapione dell'appezzamento di terreno sito in OZ ES (PD), Frazione Valbona, Via Anconet ta, della superficie di 116 mq, quale porzione dell'ente urbano censito al Catasto Terreni del
Comune di OZ ES, Foglio 9, particella 77, corrispondente al bene comune non censibile distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, foglio 9, part icella 77, sub 5 formalmente intestato agli odierni convenuti.
In particolare, gli attori hanno dedotto che:
- con atto del 30.08.1991 i coniugi avevano acquistato i mappali 19 e 74; Pt_1
- in ragione della successione ereditaria della madre , deceduta in Parte_1 Persona_1
data 24.10.1995, era divenuto proprietario della quota di 1/6 degli immobili così catastalmente censiti: (i) Catasto Fabbricati del Comune di OZ ES, Foglio 9, particella 23, sub 1, 2, 3, 4, tutti soppressi nel 1998, con costituzione della particella 23, sub
5, 6, 7, 8 e successiva variazione per modifica identificativo in particella 188, sub 6, 7, 8; (ii)
Catasto Terreni del Comune di OZ ES, foglio 9, particelle 11, 14, 21, 22, 23
(particella quest'ultima soppressa nel 2005 con costituzione del mappale 191 del Catasto
Terreni; 73, 76, 79 (mappale quest'ultimo soppresso nel 2012 con costituzione del mappale
216 del foglio 9 del Catasto Terreni), 82;
- in virtù dell'atto di donazione e compravendita stipulato in data 13 febbraio 2006 con CP_3
e , gli odierni attori avevano acquisito le quote residuali di proprietà o
[...] Parte_3 nuda proprietà (per le quote relativamente alle quali si era riservato l'usufrutto) CP_3 dei beni sopra elencati, nonché l'intera nuda proprietà del mappale 75;
- a seguito del decesso di (23.05.2011) era intervenuto il ricongiungimento di CP_3
usufrutto in capo a e relativamente agli immobili di cui al punto Parte_1 Parte_2
precedente;
- tutti i beni sopracitati (fatta eccezione per i mappali 19 e 74) in precedenza erano di proprietà dei di e , genitori dell'odierno attore, che li avevano acquisiti nel CP_3 Persona_1
1947 da CP_4
- da oltre settant'anni prima, e , poi, Parte_4 Persona_2
erano altresì unici possessori, uti domini, del lembo di terra, confinante con immobili di proprietà degli odierni istanti [e precisamente a nord con il mappale 76, a est con il mappale pagina 3 di 7 21 e a sud con il mappale 216, nonché con la corte comune censita al Catasto Terreni al foglio
9, mappale 83 come da visura sub doc. 28] e delimitato a ovest da una recinzione metallica, presente da oltre settant'anni;
- detto lembo di terra da oltre settant'anni costituiva un'area che è sempre stata goduta in modo esclusivo prima da (precisamente dal 1947 al 24.10.1995, data Parte_4
della morte della SI.ra ), poi da;
Per_1 Parte_1
- gli attori avevano goduto (da oltre vent'anni) e godono quotidianamente di detto appezzamento – sul quale sono edificati manufatti stabilmente ancorati al terreno da sempre presenti – e hanno provveduto e provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo;
- il possesso era stato esclusivo, continuo, pacifico, non interrotto e pubblico da oltre settant'anni, e tuttora si estrinseca con atti di signoria compatibili solo con la qualità di unici proprietari (quali il godimento del fienile e dei manufatti per l'allevamento di animali, la coltivazione del fondo ecc.), atti posti in essere in vi a esclusiva dagli attori (e prima ancora da
), con estromissione di ogni altro, come reso evidente anche Parte_4
dalla presenza della recinzione;
A sostegno della domanda gli attori hanno prodotto corposa documentazione (visure catastali, visure storiche, certificati, atti e riproduzioni fotografiche) ed hanno formulato prova per testi.
Con comparsa di risposta depositata il 20.11.2024 si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali non hanno resistito alla domanda attorea aderendo anzi alla stessa in ordine alla dichiarazione di usucapione del lembo di terreno che gli attori utilizzando come orto, ma trattandosi, per l'appunto, di una porzione di un terreno più ampio, al fine di evitare che possa essere accertata o dichiarata l'usucapione di un bene diverso o maggiore rispetto a quello effettivamente utilizzato dagli attori, hanno prodotto rilievo planimetrico sullo stato dei luoghi effettuato dal tecnico di parte.
Radicatosi il contraddittorio e depositate le memorie di rito, alla prim a udienza di comparizione il Giudice, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.03.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale il Giudice si è riservato di dare lettura della sentenza.
*** pagina 4 di 7 La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta.
1. Va premesso che a mente dell'art. 1158 c.c., “la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento si acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni”, tenendo peraltro conto che, ai sensi dell'art. 1163 c.c., il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione. Pertanto, si osserva in giurisprudenza, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corp us, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incomp atibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L' animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in co lui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 5 luglio 1999 n. 6944).
2. Il rigore probatorio richiesto per l'accertamento dell'usucapione si giustifica anche alla luce della tutela che la proprietà riceve nel diritto sovranazionale: “In tema di usu capione,
l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (cfr. Cass. 20.539/2017). È noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola genera le sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n.
12984).
pagina 5 di 7 3. Considerata l'adesione dei convenuti alla domanda attorea e malgrado la ordinaria cautela che si rende necessaria con riferimento alle azioni di usucapione, il cui accoglimento produce un accertamento con efficacia erga omnes, nel caso di specie la peculiarità dei luoghi rende ampiamente valorizzabile l'ammissione da parte del convenuto della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda. Trattasi nel caso di specie di una porzione di terreno recintato, adibita ad orto dove gli odierni attori coltivano ortaggi stagionalmente (doc. 35; cfr. anche doc.
29 e infra doc. 47).
4. Dalla corposa istruttoria documentale, suffragata anche dall'identità tra la domanda attorea (porzione di terreno identificata in arancione docc. 26-27 allegati all'atto di citazione) e il documento di parte convenuta (porzione di terreno indicata in blu doc.1 convenuti), ne consegue l'accoglimento della domanda con la dichiarazione di intervenuta usucapione in favore degli odierni attori nei limiti della porzione di terreno indicata in blu (cfr. doc. 1 convenuti) mq 116, censito al CT del Comune di OZ ES, fg. 9 mapp. 77.
5. Nessun provvedimento va in questa sede adottato in ordine alle formalità da porre in essere successivamente al deposito della sentenza, trattandosi di adempimenti e oneri (es. art. 2658 c.c.; cfr. anche, a contrario, art. 2668 c.c.) che spettano ovviamente alla parte interessata e non richiedono un ordine espresso del Giudice.
6. Devono ora essere definite le spese di giudizio, controvertendo le parti sulla opportunità di compensarle o meno in ragione dell'adesione alla domanda. In particolare, lamentano gli attori di essere stati costretti a introdurre la domanda giudiziale perché parte convenuta non ha consentito a una definizione stragiudiziale. D'altra parte i convenuti hanno dedotto di non aver partecipato al procedimento di mediazione (primo incontro del 21.07.2023) e di aver comunicato con raccomandata del 15.07.23 all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo che non sarebbero stati presenti all'incontro in quanto “il breve preavviso e l'imminenza del periodo feriale non ci consentono di essere assistiti da un legale documentato sui fatti, non avendone già uno di fiducia” e che “Riguardo all'oggetto della controversia siamo disponibili a regolamentare la situazione , sulla base dello stato di fatto...”. Detta comunicazione è stata ricevuta dall'Organismo di Mediazione in data 18.07.24, tuttavia i convenuti lamentano che
“nonostante la chiara esposizione delle ragioni per cui le parti non avrebbero presenziato all'incontro e la disponibilità manifestata alla valutazione di un accordo conciliativo,
l'Organismo di Mediazione non ha ritenuto di rinviare l'incontro per permettere a lle parti di munirsi di un legale ed aderire alla procedura al fine di tentare in modo fattivo e costruttivo la
pagina 6 di 7 conciliazione” (cfr. comparsa di risposta convenuti).
7. Orbene, per tali ragioni ed unitamente alla condotta collaborativa dimostrata dai resistenti, in piena adesione alle richieste di parte ricorrente, non sussiste soccombenza in senso tecnico ex art. 91 c.p.c.
Pertanto, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in causa .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel procedimento R.G. 1246/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore degli attori ed dell'appezzamento di terreno sito in Parte_1 Parte_2
OZ ES (PD), Località Valbona, Via Anconetta, della superficie di 116 mq, rappresentato in colore arancione nell'estratto di mappa e nell'elaborato planimetrico prodotti dagli attori rispettivamente sub docc. 26 e 27, quale porzione dell'ente urbano censito al Catasto
Terreni del Comune di OZ ES, Foglio 9, particella 77, corrispondente al bene comune non censibile distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, foglio 9, particella 77, sub 5, confinante a nord con il mappale 76, a est con il mappale 21, a sud con i mappali 216 e 83 (tutti del medesimo foglio 9 del Catasto Terreni) e delimitato a ovest dalla recinzione metallica di cui alla documentazione fotografica prodotta dagli attori sub docc. 29, 47 e 57, con l'identificativo catastale AAB riportato all'esito della proposta di frazionamento redatta dall'Arch. Persona_3
e allegata in atti (sub doc. 34 fasc. attori);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
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