Articolo 1009 del Codice civile
Articolo 1008Articolo 1010
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19 aprile 1942
Art. 1009.

(Imposte e altri pesi a carico del proprietario).

Al pagamento dei carichi imposti sulla proprieta' durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, e' tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.

Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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