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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 20/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 257/2021 RG avente ad oggetto “responsabilità per danni cagionati da cose in custodia”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Diana Parte_1 C.F._1
stu a piazza Eroi Sanremesi n. 26 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
a socio unico (PI: , nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p entato e difeso olo Filippo Ezio FERRATI ed elettivamente domiciliata in MO alla via Feraldi n. 6/6 presso lo studio dell'avv. Alessandro BUSCAGLIA
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice (foglio depositato telematicamente) Parte_1 «piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciarsi - in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, e accogliere la domanda attorea proposta nei confronti di con atto di citazione e liquidare CP_1 il danno risarcibile come accertato nella relazione di CTU;
- con la refusione di spese, diritti ed onorari»
⁃ per la parte convenuta a socio unico (foglio depositato Controparte_1 telematicamente) «piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare: - in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti di con atto di citazione del 10 Parte_1 CP_1 Contropart gennaio 2021; - subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte contro la , previa declaratoria di colpa concorrente della nella produzione del danno, contenere il risarcimento dovuto all'attrice entro i limiti Pt_1 costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità ascrivibile alla convenuta e, dall'altro lato, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- con la rifusione di spese, diritti ed onorari di causa»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso che, in data 1.11.2019, mentre si trovava Parte_1 all'interno del supermercato di MO nei presso del reparto ortofrutta, a causa CP_1 della presenza di acqua su imento non segnalata, rovinava a terra colpendo violentemente anca e bacino lato sinistro, lamentato di aver riportato sindrome pronatoria sinistra con esiti invalidanti, temporanei e permanenti, dedotta una responsabilità della ex artt. 2043/2051 Cc, con atto di citazione, Controparte_1 ritualmente notificato, evocava in giudizio la a socio unico, nella Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare al risarcimento del
1 dott. Pasquale LONGARINI danno da lesione patito a causa del sinistro, oltre interessi e rivalutazione, da determinarsi in corso di causa, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio la società a socio unico, nella persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, che, rilevato che era caduta calpestando un Parte_1 acino di uva rossa, perfettamente visibile, lasciato accidentalmente cadere sul pavimento da un precedente cliente, e non a causa della presenza di acqua sulla pavimentazione, contestata la relazione causale tra il fatto dedotto e le lesioni patite dalla danneggiata nonché la quantificazione dei danni asseritamente patiti, dedotta l'inammissibilità del cumulo degli accessori (interessi e rivalutazione monetaria), instava, in via principale nel merito, per il rigetto della domanda attore, in via subordinata, per il contenimento del risarcimento in ragione del concorso di colpa della danneggiata nella produzione del danno e delle conseguenze immediate e dirette del sinistro, con vittoria di spese ed onorari di causa. 1.2) Assunta la prova orale (testi di parte attrice: Testimone_1
testi di parte convenuta:
[...] Testimone_2 Tes_3 [...]
medico–legale sulla persona Tes_4 Parte_1 causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 4.2.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
(2) sulla domanda attorea. La domanda attorea è fondata e, pertanto, con le precisazioni appresso svolte, va accolta. 2.1) in data 1.11.2020, all'interno del supermercato di Parte_1 CP_1
MO, nei pressi del reparto di ortofrutta (teste Testimone_1 alla domanda “Vero che in data 1 novembre 2020 la Sig.ra accedeva
[...] Parte_1 CP_ insieme a Lei al supermercato in MO Via Marconi?”, rispondeva: «si è vero, lo confermo»), a causa della presenza di acqua sul pavimento (teste alla domanda “Vero Testimone_2 che la Sig.ra nei pressi del reparto di ortofrutta subito dopo l'accesso al negozio scivolava Pt_1 improvvisamente e cadendo a terra colpiva violentemente l'anca e il bacino sul lato sinistro?”, rispondeva: «….. E' scivolata non è inciampata c'era un ragazzo che stava pulendo della verdura e c'era bagnato per terra»; alla domanda “Vero che sopraggiungeva immediatamente il commesso del Tes_ reparto, di nome , che constatava la presenza di acqua sul pavimento, si scusava per l'accaduto e forniva modulo per la denuncia dell'infortunio?”, rispondeva: « si è vero, è arrivato un ragazzo con una macchina per asciugare»; teste alla domanda alla Testimone_1 Tes_ domanda “Vero che sopraggiungeva immediatamente il commesso del reparto, di nome , che constatava la presenza di acqua sul pavimento, si scusava per l'accaduto e forniva modulo per la denuncia dell'infortunio?”, rispondeva: « non è vero non forniva il modulo, è arrivato il commesso con la macchina per asciugare, poi è arrivato il responsabile che ha portato una busta di surgelati non avendo il ghiaccio da mettere sulla parte dove aveva male mia moglie. … quando sono arrivato non ho visto l'acqua sul pavimento ho visto il commesso che nel punto dove è caduta mia moglie stava passando con la macchina per pulire per terra), scivolava e cadeva a terra, colpendo violentemente l'anca e il bacino sul lato sinistro (teste alla domanda “Vero che la Sig.ra Testimone_2 Pt_1 nei pressi del reparto di ortofrutta subito dopo l'accesso al negozio scivolava improvvisamente e cadendo a terra colpiva violentemente l'anca e il bacino sul lato sinistro?”, rispondeva: «si è vero. l'ho vista scivolare e “sforbiciare”. Ero vicina a lei circa un metro e mezzo»; teste
[...] alla domanda “Vero che la Sig.ra nei pressi del reparto di Testimone_1 Pt_1 ortofrutta subito dopo l'accesso al negozio scivolava improvvisamente e cadendo a terra colpiva violentemente l'anca e il bacino sul lato sinistro?”, rispondeva: «si è vero. Io non l'ho vista cadere. io ero in un reparto affinanco. Quando sono arrivato lei si stava rialzando ed il commesso stava arrivando con una macchina per pulire per terra»;), restando a terra per circa quindici minuti, non
2 dott. Pasquale LONGARINI riuscendo ad alzarsi (teste alla domanda “Vero che la Sig.ra Testimone_2 Pt_1 rimaneva a terra all'incirca per quindici minuti non riuscendo ad alzarsi?”, rispondeva: «si è vero, lei diceva non toccatemi»; teste alla domanda “Vero Testimone_1 che la Sig.ra rimaneva a terra all'incirca per quindici minuti non riuscendo ad alzarsi?”, Pt_1 rispondeva: «non saranno stati 15 saranno stati 5 minuti»), riportando lesioni « rappresentate da un trauma contusivo del bacino in paziente con documentati significativi fenomeni degenerativi artrosici polidistrettuali» (CTU, pag. 12), con esiti invalidanti temporanei (gg. 15 di ITP al 75%; gg. 20 di ITP al 50% e gg. 20 di ITP al 25%, con menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del 2% (CTU, pag. 12). 2.2) Le risultanze processuali consentono di ritenere che sia caduta Parte_1
a terra all'interno del supermercato di MO (circostanza non contestata dalla CP_1 società convenuta: «non neghiamo la circostanza che la , in data 1 novembre 2019, sia Pt_1 caduta a terra all'interno del supermercato di MO …», pag. 2 comparsa di risposta) a CP_1 causa della presenza di acqua nel pavimento. A tal proposito, è rimasta priva di qualsivoglia riscontro l'allegazione della società convenuta che «la , tuttavia, Pt_1 non scivolò a causa dell'acqua pretesamente presente sulla pavimentazione – che, in realtà, non c'era – bensì calpestò un acino di uva rossa lasciato accidentalmente cadere da un precedente cliente sul pavimento di colore grigio chiarissimo …» (pag. 2 comparsa di costituzione). Sul punto, i testi di parte convenuta, nel rispondere alla domanda “vero che, trovandomi nei pressi del reparto frutta e verdura, vedevo una cliente che posava accidentalmente un piede su un chicco di uva rossa”, dichiaravano: «non l'ho vista cadere passavo nel mentre e l'ho vista per terra mi sono fermato … non ricordo se vi fossero chicchi d'uva per terra» (teste ; «non lo Tes_3 so non l'ho vista cadere». 2.3) Orbene, sulla scorta del complessivo compendio, la causa della caduta è attribuibile esclusivamente alla presenza di acqua sul pavimento del supermercato di CP_1
MO. È da escludersi un concorso di responsabilità della danneggiata c sul pavimento bagnato e scivoloso dell'ipermercato perché poteva ragionevolmente attendersi che – in condizioni di normalità – il pavimento avrebbe dovuto essere asciutto anche perché il supermercato è al suo interno un luogo di grande afflusso di clienti e, pertanto, la probabilità di caduta di qualcuno di essi per terra sul pavimento bagnato sono molto di più che non in un luogo di privata abitazione. 2.4) Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477-2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
3 dott. Pasquale LONGARINI imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussitenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 2.5) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), è agevole rilevare la prova della correlazione tra la caduta della danneggiata ed il pavimento bagnato del reparto frutta e verdura, sul quale la , in Controparte_1 ragione della titolarità della posizione di effettiva gestrice dell' d è, titolare di una titolata relazione di fatto di natura custodiale. In ogni caso, essendo l'esercizio commerciale incontestabilmente un “luogo di lavoro”, appare evidente che il soggetto che ne è responsabile fosse tenuto a rispettare anche gli obblighi di sicurezza e prevenzione previsti dalla legge, volti ad evitare il rischio di infortuni, riguardanti non solo impiegati ed dipendenti, ma anche i clienti. Anche i clienti, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa svolta da altri
4 dott. Pasquale LONGARINI nell'ambiente di lavoro, sono destinatari delle misure di prevenzione e hanno quindi tutti i diritti (compreso quello al risarcimento in caso di infortunio) che hanno i dipendenti. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all'ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro. Le norme in materia di prevenzioni infortuni si applicano non solo a tutela dei lavoratori, ma anche di terzi. 2.6) Il pavimento, dunque, avrebbe dovuto essere asciutto anche perché il supermercato è al suo interno un luogo di grande afflusso di clienti e, pertanto, la probabilità di caduta di qualcuno di essi per terra sul pavimento bagnato sono molto di più che non in un luogo di privata abitazione o di grande afflusso di clienti. 2.7) Sussiste, pertanto, la responsabilità del supermercato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione alla caduta sul pavimento bagnato del reparto frutta e verdura, nella quale sia incorsa parte attrice, e alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite. In tema di danni da cosa in custodia, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode essendo, il fondamento della responsabilità, il rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. 2.8) Nel caso di specie, pur dedotto, non risulta provato, da parte del convenuto, alcun caso fortuito idoneo a interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell'evento lesivo, essendo provato per testimoni e accertato con consulenza tecnica il nesso di causalità tra il pavimento in custodia del convenuto e le lesioni subite da parte attrice. 2.9) È da escludersi un concorso di responsabilità della danneggiata caduta sul pavimento bagnato e scivoloso dell'ipermercato perché poteva ragionevolmente attendersi che – in condizioni di normalità – il pavimento avrebbe dovuto essere asciutto anche perché il supermercato è al suo interno un luogo di grande afflusso di clienti e, pertanto, la probabilità di caduta di qualcuno di essi per terra sul pavimento bagnato sono molto di più che non in un luogo di privata abitazione. 2.10) Ne deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest'ultimo quale categoria generale e unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini e aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse. 2.11) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale di si Parte_1 deve ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. n. 9006/ 2022; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente
5 dott. Pasquale LONGARINI avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.11.1) Nel caso di specie, il danno biologico/morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, tenuto conto delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, l'ausiliario del giudice, accertato che nell'evento lesivo del
1.11.2019, riportava un trauma contusivo del bacino, concludeva per Parte_1 una inabilità temporanea biologica al 75% per giorni 15, al 50% per giorni 20 ed al 25% per giorni 20 nonché per un danno permanente del 2%.
2.11.2) Il danno non patrimoniale va liquidato attraverso il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro. L'adozione dei criteri milanesi non vale ad escludere la possibilità di personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base, però, delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, con esclusione di ogni tipo di automatismo essendo giuridicamente erronea l'affermazione “secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere aumentata sempre e comunque, per il sol fatto che l'invalidità causata dalle lesioni sia di grado elevato” (cass. n.21939/2017; cass. n.20630/2016; cass. n. 16788/2015). Infatti, l'ammontare non patrimoniale, quantificato attraverso i meccanismi tabellari in uso presso i Tribunali, è destinato alla riparazione delle conseguenze dannose ordinarie, ossia ai pregiudizi che qualunque vittima con lesioni analoghe normalmente subirebbe. Invece, la personalizzazione del danno non patrimoniale è finalizzata a sopperire a specifiche circostanze di fatto “peculiari” al solo caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e risarcite tramite la liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assolta dai meccanismi tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nel caso concreto (cass. n. 21939/2017). Conseguentemente, è preciso onere del preteso danneggiato evidenziare, valorizzare e dimostrare specifiche circostanze personalizzanti che non possono astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Nel caso di specie, non avendo parte attrice allegato di aver patito conseguenze anomale o del tutto peculiari tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione da salute, è rimasto privo di adeguato supporto probatorio l'aumento personalizzato. Non vi è, dunque, alcun presupposto per l'applicazione di personalizzazione in aumento, mancando qualsivoglia conseguenza anomala o del tutto peculiare, che sia stata tempestivamente allegata e dimostrata dal danneggiato. 2.11.2.1) Quanto al danno da invalidità permanente quantificato nella misura del 2%, per tale titolo (danno non patrimoniale risarcibile) tenuto conto del danneggiato (anni 61) e va allora liquidata la somma complessiva di € 1.552,62. 2.11.2.2) Quanto al danno da invalidità temporanea, quantificato dal CTU in giorni 15 per ITP al 75%, in giorni 20 per ITP al 50% e in giorni 20 per ITP al 25%, sulla base delle suddette tabelle, va liquidata a favore del danneggiato la somma complessiva di euro 1.450,05 (di cui: euro 621,45 per gg. 15 di ITP al 75%; euro 552,40 per gg. 20 di ITP al 50%; ed euro 276,20 per gg. 20 di ITP al 25%).
6 dott. Pasquale LONGARINI 2.11.2.3) Tenuto conto del danno morale del 33%, da calcolarsi sia sulla invalidità permanente e temporanea (€ 1.000,79), il totale dovuto è pari ad € 4.003,46. 2.11.2.4) Pertanto, la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore di della somma pari ad € Parte_1
4.003,46 a titolo di integrale ristoro de niale dallo stesso subito all'esito dell'incidente del 1.11.2019. 2.11.2.4.1)
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione “di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU,
7 dott. Pasquale LONGARINI n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (1.11.2019) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.12) In ragione delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU (€ 49,80 per scontrini farmaceutici;
€ 68,38 per ticket ASL2; € 102,00 per visita ortopedica dott.ssa ; € 320,00 per plantare Ortholab;
€ 614,00 per fisioterapia Per_1
), a titolo di danno patrimoniale, va liquidata a Persona_2 Parte_1
€ 1.154,18 (vedi integrazione CTU del 10.10.20 2.12.1) Quanto al danno patrimoniale da perdita subita, la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, va condannata al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 1.154,18 oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data
[...] dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, la a socio unico, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare, a
[...]
le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Parte_1 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 1.101,00 ad euro 5.200,00 _ per la fase introduttiva, € 425,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 425,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 851,00 _ per la fase decisionale, € 851,00
8 dott. Pasquale LONGARINI per un compenso complessivo pari ad € 2.934,80 di cui € 2.552,00 per compenso tabellare ed euro 382,80 per spese generali al 15%, oltre € 237,00 contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna la a socio unico, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al paga i (i) della somma pari ad € Parte_1 4.003,46 oltre interessi al tasso le arsi sulla predetta somma, devalutata al 1.11.2019 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 1.11.2019; (ii) della somma pari ad € 1.154,18, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale perdita subita patito in conseguenza dell'incidente del 1.11.2019 2) condanna la a socio unico, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al paga i delle spese di giudizio che Parte_1 liquida in complessivi € 2.934,80 d compenso tabellare ed euro 382,80 per spese generali al 15%, oltre € 237,00 contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 17.5.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
9 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 257/2021 RG avente ad oggetto “responsabilità per danni cagionati da cose in custodia”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Diana Parte_1 C.F._1
stu a piazza Eroi Sanremesi n. 26 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
a socio unico (PI: , nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p entato e difeso olo Filippo Ezio FERRATI ed elettivamente domiciliata in MO alla via Feraldi n. 6/6 presso lo studio dell'avv. Alessandro BUSCAGLIA
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice (foglio depositato telematicamente) Parte_1 «piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciarsi - in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, e accogliere la domanda attorea proposta nei confronti di con atto di citazione e liquidare CP_1 il danno risarcibile come accertato nella relazione di CTU;
- con la refusione di spese, diritti ed onorari»
⁃ per la parte convenuta a socio unico (foglio depositato Controparte_1 telematicamente) «piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare: - in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti di con atto di citazione del 10 Parte_1 CP_1 Contropart gennaio 2021; - subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte contro la , previa declaratoria di colpa concorrente della nella produzione del danno, contenere il risarcimento dovuto all'attrice entro i limiti Pt_1 costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità ascrivibile alla convenuta e, dall'altro lato, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- con la rifusione di spese, diritti ed onorari di causa»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso che, in data 1.11.2019, mentre si trovava Parte_1 all'interno del supermercato di MO nei presso del reparto ortofrutta, a causa CP_1 della presenza di acqua su imento non segnalata, rovinava a terra colpendo violentemente anca e bacino lato sinistro, lamentato di aver riportato sindrome pronatoria sinistra con esiti invalidanti, temporanei e permanenti, dedotta una responsabilità della ex artt. 2043/2051 Cc, con atto di citazione, Controparte_1 ritualmente notificato, evocava in giudizio la a socio unico, nella Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare al risarcimento del
1 dott. Pasquale LONGARINI danno da lesione patito a causa del sinistro, oltre interessi e rivalutazione, da determinarsi in corso di causa, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio la società a socio unico, nella persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, che, rilevato che era caduta calpestando un Parte_1 acino di uva rossa, perfettamente visibile, lasciato accidentalmente cadere sul pavimento da un precedente cliente, e non a causa della presenza di acqua sulla pavimentazione, contestata la relazione causale tra il fatto dedotto e le lesioni patite dalla danneggiata nonché la quantificazione dei danni asseritamente patiti, dedotta l'inammissibilità del cumulo degli accessori (interessi e rivalutazione monetaria), instava, in via principale nel merito, per il rigetto della domanda attore, in via subordinata, per il contenimento del risarcimento in ragione del concorso di colpa della danneggiata nella produzione del danno e delle conseguenze immediate e dirette del sinistro, con vittoria di spese ed onorari di causa. 1.2) Assunta la prova orale (testi di parte attrice: Testimone_1
testi di parte convenuta:
[...] Testimone_2 Tes_3 [...]
medico–legale sulla persona Tes_4 Parte_1 causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 4.2.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
(2) sulla domanda attorea. La domanda attorea è fondata e, pertanto, con le precisazioni appresso svolte, va accolta. 2.1) in data 1.11.2020, all'interno del supermercato di Parte_1 CP_1
MO, nei pressi del reparto di ortofrutta (teste Testimone_1 alla domanda “Vero che in data 1 novembre 2020 la Sig.ra accedeva
[...] Parte_1 CP_ insieme a Lei al supermercato in MO Via Marconi?”, rispondeva: «si è vero, lo confermo»), a causa della presenza di acqua sul pavimento (teste alla domanda “Vero Testimone_2 che la Sig.ra nei pressi del reparto di ortofrutta subito dopo l'accesso al negozio scivolava Pt_1 improvvisamente e cadendo a terra colpiva violentemente l'anca e il bacino sul lato sinistro?”, rispondeva: «….. E' scivolata non è inciampata c'era un ragazzo che stava pulendo della verdura e c'era bagnato per terra»; alla domanda “Vero che sopraggiungeva immediatamente il commesso del Tes_ reparto, di nome , che constatava la presenza di acqua sul pavimento, si scusava per l'accaduto e forniva modulo per la denuncia dell'infortunio?”, rispondeva: « si è vero, è arrivato un ragazzo con una macchina per asciugare»; teste alla domanda alla Testimone_1 Tes_ domanda “Vero che sopraggiungeva immediatamente il commesso del reparto, di nome , che constatava la presenza di acqua sul pavimento, si scusava per l'accaduto e forniva modulo per la denuncia dell'infortunio?”, rispondeva: « non è vero non forniva il modulo, è arrivato il commesso con la macchina per asciugare, poi è arrivato il responsabile che ha portato una busta di surgelati non avendo il ghiaccio da mettere sulla parte dove aveva male mia moglie. … quando sono arrivato non ho visto l'acqua sul pavimento ho visto il commesso che nel punto dove è caduta mia moglie stava passando con la macchina per pulire per terra), scivolava e cadeva a terra, colpendo violentemente l'anca e il bacino sul lato sinistro (teste alla domanda “Vero che la Sig.ra Testimone_2 Pt_1 nei pressi del reparto di ortofrutta subito dopo l'accesso al negozio scivolava improvvisamente e cadendo a terra colpiva violentemente l'anca e il bacino sul lato sinistro?”, rispondeva: «si è vero. l'ho vista scivolare e “sforbiciare”. Ero vicina a lei circa un metro e mezzo»; teste
[...] alla domanda “Vero che la Sig.ra nei pressi del reparto di Testimone_1 Pt_1 ortofrutta subito dopo l'accesso al negozio scivolava improvvisamente e cadendo a terra colpiva violentemente l'anca e il bacino sul lato sinistro?”, rispondeva: «si è vero. Io non l'ho vista cadere. io ero in un reparto affinanco. Quando sono arrivato lei si stava rialzando ed il commesso stava arrivando con una macchina per pulire per terra»;), restando a terra per circa quindici minuti, non
2 dott. Pasquale LONGARINI riuscendo ad alzarsi (teste alla domanda “Vero che la Sig.ra Testimone_2 Pt_1 rimaneva a terra all'incirca per quindici minuti non riuscendo ad alzarsi?”, rispondeva: «si è vero, lei diceva non toccatemi»; teste alla domanda “Vero Testimone_1 che la Sig.ra rimaneva a terra all'incirca per quindici minuti non riuscendo ad alzarsi?”, Pt_1 rispondeva: «non saranno stati 15 saranno stati 5 minuti»), riportando lesioni « rappresentate da un trauma contusivo del bacino in paziente con documentati significativi fenomeni degenerativi artrosici polidistrettuali» (CTU, pag. 12), con esiti invalidanti temporanei (gg. 15 di ITP al 75%; gg. 20 di ITP al 50% e gg. 20 di ITP al 25%, con menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del 2% (CTU, pag. 12). 2.2) Le risultanze processuali consentono di ritenere che sia caduta Parte_1
a terra all'interno del supermercato di MO (circostanza non contestata dalla CP_1 società convenuta: «non neghiamo la circostanza che la , in data 1 novembre 2019, sia Pt_1 caduta a terra all'interno del supermercato di MO …», pag. 2 comparsa di risposta) a CP_1 causa della presenza di acqua nel pavimento. A tal proposito, è rimasta priva di qualsivoglia riscontro l'allegazione della società convenuta che «la , tuttavia, Pt_1 non scivolò a causa dell'acqua pretesamente presente sulla pavimentazione – che, in realtà, non c'era – bensì calpestò un acino di uva rossa lasciato accidentalmente cadere da un precedente cliente sul pavimento di colore grigio chiarissimo …» (pag. 2 comparsa di costituzione). Sul punto, i testi di parte convenuta, nel rispondere alla domanda “vero che, trovandomi nei pressi del reparto frutta e verdura, vedevo una cliente che posava accidentalmente un piede su un chicco di uva rossa”, dichiaravano: «non l'ho vista cadere passavo nel mentre e l'ho vista per terra mi sono fermato … non ricordo se vi fossero chicchi d'uva per terra» (teste ; «non lo Tes_3 so non l'ho vista cadere». 2.3) Orbene, sulla scorta del complessivo compendio, la causa della caduta è attribuibile esclusivamente alla presenza di acqua sul pavimento del supermercato di CP_1
MO. È da escludersi un concorso di responsabilità della danneggiata c sul pavimento bagnato e scivoloso dell'ipermercato perché poteva ragionevolmente attendersi che – in condizioni di normalità – il pavimento avrebbe dovuto essere asciutto anche perché il supermercato è al suo interno un luogo di grande afflusso di clienti e, pertanto, la probabilità di caduta di qualcuno di essi per terra sul pavimento bagnato sono molto di più che non in un luogo di privata abitazione. 2.4) Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477-2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
3 dott. Pasquale LONGARINI imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussitenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 2.5) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), è agevole rilevare la prova della correlazione tra la caduta della danneggiata ed il pavimento bagnato del reparto frutta e verdura, sul quale la , in Controparte_1 ragione della titolarità della posizione di effettiva gestrice dell' d è, titolare di una titolata relazione di fatto di natura custodiale. In ogni caso, essendo l'esercizio commerciale incontestabilmente un “luogo di lavoro”, appare evidente che il soggetto che ne è responsabile fosse tenuto a rispettare anche gli obblighi di sicurezza e prevenzione previsti dalla legge, volti ad evitare il rischio di infortuni, riguardanti non solo impiegati ed dipendenti, ma anche i clienti. Anche i clienti, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa svolta da altri
4 dott. Pasquale LONGARINI nell'ambiente di lavoro, sono destinatari delle misure di prevenzione e hanno quindi tutti i diritti (compreso quello al risarcimento in caso di infortunio) che hanno i dipendenti. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all'ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro. Le norme in materia di prevenzioni infortuni si applicano non solo a tutela dei lavoratori, ma anche di terzi. 2.6) Il pavimento, dunque, avrebbe dovuto essere asciutto anche perché il supermercato è al suo interno un luogo di grande afflusso di clienti e, pertanto, la probabilità di caduta di qualcuno di essi per terra sul pavimento bagnato sono molto di più che non in un luogo di privata abitazione o di grande afflusso di clienti. 2.7) Sussiste, pertanto, la responsabilità del supermercato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione alla caduta sul pavimento bagnato del reparto frutta e verdura, nella quale sia incorsa parte attrice, e alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite. In tema di danni da cosa in custodia, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode essendo, il fondamento della responsabilità, il rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. 2.8) Nel caso di specie, pur dedotto, non risulta provato, da parte del convenuto, alcun caso fortuito idoneo a interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell'evento lesivo, essendo provato per testimoni e accertato con consulenza tecnica il nesso di causalità tra il pavimento in custodia del convenuto e le lesioni subite da parte attrice. 2.9) È da escludersi un concorso di responsabilità della danneggiata caduta sul pavimento bagnato e scivoloso dell'ipermercato perché poteva ragionevolmente attendersi che – in condizioni di normalità – il pavimento avrebbe dovuto essere asciutto anche perché il supermercato è al suo interno un luogo di grande afflusso di clienti e, pertanto, la probabilità di caduta di qualcuno di essi per terra sul pavimento bagnato sono molto di più che non in un luogo di privata abitazione. 2.10) Ne deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest'ultimo quale categoria generale e unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini e aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse. 2.11) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale di si Parte_1 deve ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. n. 9006/ 2022; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente
5 dott. Pasquale LONGARINI avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.11.1) Nel caso di specie, il danno biologico/morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, tenuto conto delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, l'ausiliario del giudice, accertato che nell'evento lesivo del
1.11.2019, riportava un trauma contusivo del bacino, concludeva per Parte_1 una inabilità temporanea biologica al 75% per giorni 15, al 50% per giorni 20 ed al 25% per giorni 20 nonché per un danno permanente del 2%.
2.11.2) Il danno non patrimoniale va liquidato attraverso il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro. L'adozione dei criteri milanesi non vale ad escludere la possibilità di personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base, però, delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, con esclusione di ogni tipo di automatismo essendo giuridicamente erronea l'affermazione “secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere aumentata sempre e comunque, per il sol fatto che l'invalidità causata dalle lesioni sia di grado elevato” (cass. n.21939/2017; cass. n.20630/2016; cass. n. 16788/2015). Infatti, l'ammontare non patrimoniale, quantificato attraverso i meccanismi tabellari in uso presso i Tribunali, è destinato alla riparazione delle conseguenze dannose ordinarie, ossia ai pregiudizi che qualunque vittima con lesioni analoghe normalmente subirebbe. Invece, la personalizzazione del danno non patrimoniale è finalizzata a sopperire a specifiche circostanze di fatto “peculiari” al solo caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e risarcite tramite la liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assolta dai meccanismi tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nel caso concreto (cass. n. 21939/2017). Conseguentemente, è preciso onere del preteso danneggiato evidenziare, valorizzare e dimostrare specifiche circostanze personalizzanti che non possono astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Nel caso di specie, non avendo parte attrice allegato di aver patito conseguenze anomale o del tutto peculiari tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione da salute, è rimasto privo di adeguato supporto probatorio l'aumento personalizzato. Non vi è, dunque, alcun presupposto per l'applicazione di personalizzazione in aumento, mancando qualsivoglia conseguenza anomala o del tutto peculiare, che sia stata tempestivamente allegata e dimostrata dal danneggiato. 2.11.2.1) Quanto al danno da invalidità permanente quantificato nella misura del 2%, per tale titolo (danno non patrimoniale risarcibile) tenuto conto del danneggiato (anni 61) e va allora liquidata la somma complessiva di € 1.552,62. 2.11.2.2) Quanto al danno da invalidità temporanea, quantificato dal CTU in giorni 15 per ITP al 75%, in giorni 20 per ITP al 50% e in giorni 20 per ITP al 25%, sulla base delle suddette tabelle, va liquidata a favore del danneggiato la somma complessiva di euro 1.450,05 (di cui: euro 621,45 per gg. 15 di ITP al 75%; euro 552,40 per gg. 20 di ITP al 50%; ed euro 276,20 per gg. 20 di ITP al 25%).
6 dott. Pasquale LONGARINI 2.11.2.3) Tenuto conto del danno morale del 33%, da calcolarsi sia sulla invalidità permanente e temporanea (€ 1.000,79), il totale dovuto è pari ad € 4.003,46. 2.11.2.4) Pertanto, la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore di della somma pari ad € Parte_1
4.003,46 a titolo di integrale ristoro de niale dallo stesso subito all'esito dell'incidente del 1.11.2019. 2.11.2.4.1)
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione “di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU,
7 dott. Pasquale LONGARINI n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (1.11.2019) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.12) In ragione delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU (€ 49,80 per scontrini farmaceutici;
€ 68,38 per ticket ASL2; € 102,00 per visita ortopedica dott.ssa ; € 320,00 per plantare Ortholab;
€ 614,00 per fisioterapia Per_1
), a titolo di danno patrimoniale, va liquidata a Persona_2 Parte_1
€ 1.154,18 (vedi integrazione CTU del 10.10.20 2.12.1) Quanto al danno patrimoniale da perdita subita, la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, va condannata al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 1.154,18 oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data
[...] dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, la a socio unico, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare, a
[...]
le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Parte_1 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 1.101,00 ad euro 5.200,00 _ per la fase introduttiva, € 425,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 425,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 851,00 _ per la fase decisionale, € 851,00
8 dott. Pasquale LONGARINI per un compenso complessivo pari ad € 2.934,80 di cui € 2.552,00 per compenso tabellare ed euro 382,80 per spese generali al 15%, oltre € 237,00 contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna la a socio unico, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al paga i (i) della somma pari ad € Parte_1 4.003,46 oltre interessi al tasso le arsi sulla predetta somma, devalutata al 1.11.2019 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 1.11.2019; (ii) della somma pari ad € 1.154,18, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale perdita subita patito in conseguenza dell'incidente del 1.11.2019 2) condanna la a socio unico, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al paga i delle spese di giudizio che Parte_1 liquida in complessivi € 2.934,80 d compenso tabellare ed euro 382,80 per spese generali al 15%, oltre € 237,00 contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 17.5.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
9 dott. Pasquale LONGARINI